Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2104/2023
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2104/2023 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
16/11/2023, promossa:
d a
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]N. 1 33080 ZOPPOLA ITALIA C.F._1
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...]N. 13 33080 ZOPPOLA ITALIA, C.F._2
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) e residente in [...]N. 1 33080 ZOPPOLA ITALIA, C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone LISET
r i c o r r e n t i
c o n t r o
- nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_3 C.F._4
a OP, via Pescincanna n.5, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico D'Aniello
r e s i s t e n t e
e c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
- , nato a [...], il [...], C.F.: , Parte_4 C.F._5
residente a [...]
- , nata a [...], il [...], C.F.: , Parte_5 C.F._6
residente in 33080 OP (PN), P.zza Rorai, n. 3
1
residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Monica Pilot
t e r z i c h i a m a t i
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2024, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni come da foglio di conclusioni congiunte depositato in via telematica, e quindi:
“Tanto premesso, le parti, congiuntamente, rassegnano le seguenti conclusioni:
1. Il sig. nulla oppone all'accoglimento della domanda di accertamento Parte_3 dell'usucapione proposta nel presente giudizio dai sig.ri , e , Parte_1 Pt_2 CP_1 per il cui accoglimento i sig.ri insistono, avente ad oggetto l'area oggetto del contendere, Pt_1 così risultante all'esito di frazionamento: terreno di complessivi catastali mq 110 (centodieci), sito in Comune di OP (PN) e censito nel Catasto Terreni del Comune di OP (M190) (PN) al
Pers F. 43, Part. 1143 - , confinante con Partt. 529, 1080, 629, 1055, 9 e con la pubblica Per_2
via;
2. Il sig. dichiara di rinunciare a tutte le domande, di garanzia e manleva ex art. Parte_3
1485 c.c., di garanzia per vizi, evizione e risarcimento danni svolte nel giudizio nei confronti dei sigg.ri , ed (di seguito e per brevità “sigg.ri ) aventi Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_4
ad oggetto i titoli tutti ivi dedotti e deducibili, agli atti ed alla relativa azione, e di rinunciare a riproporle in futuro in ogni altra sede, dichiarando di nulla avere più a pretendere dai sigg.ri
Pt_4
3. i signori , ed dichiarano di accettare la rinuncia;
Parte_4 Parte_5 Pt_6
4. i sigg.ri , ed a fronte della rinuncia formalizzata Parte_4 Parte_5 Pt_6
dal sig. , di cui al punto 2, dichiarano, a propria volta, di rinunciare alla domanda Parte_3
proposta nel giudizio in via riconvenzionale nei confronti del sig. , agli atti ed alla Parte_3
relativa azione, e di rinunciare a riproporre detta domanda in futuro in ogni altra sede, dichiarando, per l'effetto, di nulla avere più a pretendere dal medesimo, per qualsivoglia titolo e causale, con riferimento all'intercorsa compravendita immobiliare;
5. il signor accetta la rinuncia;
Parte_3
6. i sigg.ri , ed a fronte della rinuncia del Parte_4 Parte_5 Pt_6 PT
alle domande proposte in giudizio nei propri confronti, nonchè delle altre indicate in via
[...]
2 esemplificativa al punto 2), dichiarano di rinunciare alla domanda di garanzia e manleva proposta in via riconvenzionale nei confronti dei sigg.ri nel giudizio e di rinunciare a riproporre Pt_1
detta domanda in futuro in ogni altra sede, dichiarando di nulla avere a pretendere dai sig.ri
; Pt_1
7. i sigg.ri accettano la rinuncia;
Pt_1
8. le parti concordano che le spese del giudizio, incluse le spese di giustizia già anticipate,
restano integralmente compensate tra le parti;
9. le imposte e tasse relative alla sentenza che dichiarerà l'intervenuta usucapione, nonché ogni altro onere relativo alla sua trascrizione, saranno interamente a carico dei sig.ri .” Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di terreno, sito a Pt_2
OP, frazione Poincicco, via Vecchia n. 13, individuata al Foglio 43 particella a fini descrittivi denominata 529/b, ricadente di fatto all'interno della particella identificata al catasto Terreni del
Comune di OP al Foglio 43, particella 529, nonché del fabbricato, costituito da un vano scale, una centrale termica ed una rimessa ad uso garage, che insiste su detta porzione di terreno, rappresentando di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus su tali immobili, anche per aver riunito il loro possesso continuo, pubblico, ininterrotto e pacifico a quello precedente, di identica natura, esercitato dal loro defunto padre.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il terreno oggetto di causa era stato acquistato da con atto privato di compravendita di data 3/2/1978 e da allora era stato Persona_3
posseduto ininterrottamente, pacificamente e in modo esclusivo dall'acquirente e anche da loro stessi, in qualità di figli. I ricorrenti hanno allegato che, nell'esercizio dei poteri del proprietario, aveva realizzato plurimi interventi su tale terreno, alcuni dei quali autorizzati Persona_3
dal Comune di OP (documenti da 2 a 9 del ricorso), edificandovi su una parte la centrale termica, un vano scale, una scala, la rimessa ad uso garage. Inoltre, hanno evidenziato che il terreno
è annesso a quello di loro indiscussa proprietà e che, invece, è diviso dalla proprietà confinante (ex proprietà , attualmente di proprietà da un muro di cinta in cemento Persona_4 PT dell'altezza di oltre due metri, essendo possibile l'accesso al fondo in questione solo tramite un cancello, le cui chiavi sono sempre state nella disponibilità della famiglia . Pt_1
3 Con comparsa depositata in data 8/2/2024 si è costituito in giudizio proprietario Parte_3
del terreno individuato al Catasto Terreni del Comune di OP al foglio 43, mapp. n. 529 Ente
Urbano, contestando la ricostruzione avversaria e, in particolare, la sussistenza dei presupposti per l'usucapione. Il resistente, inoltre, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa i danti causa e da cui aveva acquisito l'immobile e il terreno Parte_4 Parte_5 Pt_6
pertinenziale comprensivo della particella 529, per chiedere di essere manlevato e garantito per la eventuale parziale evizione conseguente all'accertamento dell'intervenuta usucapione del terreno da parte dei ricorrenti.
Il Giudice, con decreto di data 9/2/2024 ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi e ha differito la prima udienza al giorno 26/4/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 15/4/2024 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e contestando quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto, Pt_4 Parte_5 Pt_6
rilevando, tra le altre cose, che la compravendita intercorsa tra loro e aveva avuto a PT
oggetto il compendio immobiliare delimitato da confini ben visibili, tra i quali il muro di cinta di circa 4 metri d'altezza che delimita la proprietà compravenduta da quella confinante di proprietà dei ricorrenti . In ogni caso, i chiamati in causa hanno sostenuto di non aver avuto Pt_1 contezza, all'epoca della compravendita, dell'asserita difformità tra stato di fatto e di diritto e conseguentemente hanno proposto domanda di garanzia e manleva nei confronti dei ricorrenti, affinché, previo accertamento della responsabilità per la mancata trascrizione della scrittura privata del 1978 con la quale il loro padre aveva acquistato l'immobile, fossero condannati a tenerli indenni da qualsivoglia responsabilità, danno e spesa riconnessa alle domande riconvenzionali del convenuto.
Nell'udienza del giorno 26/4/2024 e in quella successiva di data 4/7/24 i procuratori delle parti hanno chiesto altrettanti rinvii, pendendo trattative per un'eventuale conciliazione.
Nel frattempo, il procuratore dei ricorrenti, su autorizzazione del giudice, ha depositato documentazione relativa al frazionamento catastale della porzione di immobile oggetto della domanda di usucapione, che, all'esito del frazionamento, ha assunto i seguenti nuovi dati catastali:
Catasto Terreni del Comune di OP (PN) F. 43, Part. 1143 - REL ENTE UR.
Nell'udienza del giorno 12/12/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo e hanno chiesto la pronuncia di sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente. Con tale accordo, in sostanza, le parti hanno aderito alla domanda di
4 accertamento dell'usucapione proposta dai ricorrenti e hanno reciprocamente rinunciato ad ogni altra domanda e pretesa sollevata in questo giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
L'atto di compravendita del 1978 non è mai stato trascritto e dunque, pacificamente, non può essere opposto agli odierni resistenti. Tuttavia, in base a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale atto può essere considerato al fine di individuare il dies a quo da cui far decorrere i termini per l'usucapione.
Dal momento del trasferimento della proprietà, infatti, indiscutibilmente ha Persona_3
posseduto il bene uti dominus, tra l'altro precludendone l'accesso a terzi ed edificandoci sopra. Il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico a partire dal 3/2/1978, provato dai documenti allegati al ricorso, è da ritenersi idoneo ai fini dell'usucapione, la quale, dunque, è definitivamente maturata dopo vent'anni dalla compravendita, quando si è perfezionato l'acquisto a titolo originario della proprietà del terreno ora individuato, all'esito del frazionamento, nella particella 1143.
L'adesione del convenuto, intervenuta in corso di causa, conferma la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione. In ogni caso, deve aggiungersi che, per consolidata giurisprudenza, “in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per
5 usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa” (Cass. civ., sez. II, 16/3/2022, n. 8590). Essendo l'acquisto a titolo originario da parte di antecedente all'acquisto a titolo derivativo di Persona_3 PT
, né potendosi ammettere che i venditori abbiano potuto trasferire
[...] Persona_4
direttamente a quest'ultimo un bene non di loro proprietà, deve ritenersi prevalente il diritto di proprietà degli eredi , acquisito per usucapione. Pt_1
3. Accolta la domanda principale, in relazione alla quale, all'esito dell'intervenuto accordo, non vi è stata opposizione e quindi nemmeno un effettivo contenzioso, ed essendo state reciprocamente rinunciate, con relativa accettazione, tutte le ulteriori domande, con accordo anche circa la regolamentazione delle spese di lite, queste ultime devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2104/2023, così decide:
1. accerta che (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
sono titolari, per la quota di 1/3 ciascuno, per intervenuta usucapione Parte_2
ventennale, della piena proprietà del seguente immobile: terreno di complessivi catastali mq 110
(centodieci), sito in Comune di OP (PN) e censito nel Catasto Terreni del Comune di OP Pers (M190) (PN) al F. 43, Part. 1143 - , confinante con Partt. 529, 1080, 629, 1055, 9 e Per_2
con la pubblica via;
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore degli attori;
6 3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Pordenone, 5/2/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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