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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7960/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
PAPPONETTI
parte attrice nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. ANGELO ROTA Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 26/9/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 1/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 10 ha convenuto in giudizio la chiedendo in via Parte_1 Controparte_1
principale di accertare e dichiarare le condotte ingannevoli ed omissive con cui quest'ultima induceva l'attrice ad acquistare svariati pacchetti di trattamenti dimagranti e, conseguentemente, di annullare il contratto intercorso tra le parti ex art. 1427 c.c. e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di €
28.923,00 oltre interessi. In via subordinata l'attrice ha chiesto di condannare la convenuta a restituire la somma di € 6.779,00, oltre interessi, a titolo di trattamenti pagati anticipatamente e mai erogati.
In sintesi l'attrice, negli atti difensivi depositati, ha dedotto che:
- dal 28/4/2020 al 20/1/2022 ha corrisposto all'“Ambulatorio per la cura del sovrappeso e dell'obesità ”, gestito dalla Controparte_2
società la complessiva somma di € 28.923,00, Controparte_1
acquistando pacchetti aventi ad oggetto visite nutrizionali e psicoterapiche, nonché controlli nutrizionali e psico-nutrizionali, senza ottenere alcun apprezzabile risultato in termini di dimagrimento;
- non ha usufruito delle prestazioni di cui alle fatture 321A del 27/10/2021 e
7A del 20/01/2022, come ammesso dalla convenuta stessa, di talché quest'ultima sarebbe in ogni caso debitrice della somma di € 6.779,00 a titolo di trattamenti non erogati;
- i trattamenti a lei venduti si sovrapponevano e venivano erogati in modo confuso e disordinato, senza riferimento ad alcun preciso programma, motivo per cui ha continuato ad acquistare nuovi pacchetti nonostante non avesse integralmente beneficato di quelli già acquistati;
- i rapporti intercorsi con la convenuta devono essere inquadrati nella fattispecie di un contratto d'opera unitario ex art. 2222 c.c., in quanto i pacchetti, pur se pagati separatamente, sono stati a lei venduti in attuazione di un unico programma.
pagina 2 di 10 La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta ha specificamente contestato plurimi assunti della ricostruzione in fatto prospettata dall'attrice, eccependo che:
- la signora rivoltasi all'Ambulatorio per la cura del sovrappeso e Pt_1
dell'obesità per valutare un percorso Controparte_2
psico-nutrizionale adatto alle sue esigenze, ha concordato il programma clinico con i professionisti, ha accettato il relativo preventivo e lo ha confermato con pagamento anticipato;
- l'attrice ha dimostrato soddisfazione per i risultati ottenuti con il primo programma, tanto che ha acquistato nuovi pacchetti per sottoporsi a ripetuti e ulteriori trattamenti. Il gradimento della verso il Pt_1
percorso dimagrante proposto e attuato sarebbe corroborato dal contenuto dei messaggi scambiati tra l'attrice e la nutrizionista OR
e dal fatto che l'attrice, anche nel periodo di sospensione dei CP_3
trattamenti, ha continuato a relazionarsi con i professionisti dell'Ambulatorio per consigli e pareri medici, oltre ad aver contattato uno di loro chiedendo di poter essere seguita privatamente;
- l'esito di un trattamento dimagrante è sempre e comunque subordinato all'effettiva volontà e conseguente diligente condotta del cliente che deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e farsi pertanto parte attiva per il raggiungimento dei risultati auspicati;
atteggiamento che nel caso di specie è mancato da parte della cliente;
- la signora a causa di una patologia insorta, ha comunicato di voler Pt_1
sospendere il percorso dimagrante, pur manifestando l'intenzione di riprendere i trattamenti una volta risolti i propri problemi di salute;
pagina 3 di 10 - per quanto concerne i programmi acquistati di cui alle fatture 321A del
27/10/2021 e 7A del 20/01/2022, ha proposto a parte attrice di sostituire i trattamenti, una volta risolte le problematiche di salute riferite, con altre cure compatibili con la sua condizione clinica e, in via residuale, di restituire gli importi versati limitatamente ai servizi non usufruiti dalla cliente;
- non esiste un rapporto unitario e quindi un contratto d'opera tra le parti;
ogni servizio concordato ed eseguito è autonomo e ciascuna fattura corrisponde a un programma terapeutico singolo e specifico. Parte attrice era pienamente a conoscenza dei costi dei pacchetti di trattamento dimagrante acquistati, poiché ogni programma, e relativo preventivo, veniva preventivamente discusso e pagato anticipatamente. A conferma di tale consapevolezza della cliente vi sarebbe la preferenza dalla stessa dimostrata in relazione alla forma rateale di pagamento e l'adesione a piani di finanziamento per sostenere il costo dei trattamenti dimagranti.
Con ordinanza del 15/2/2023 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, proposta accettata dall'attrice e rifiutata dalla convenuta, motivazione per quale in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto anche la Parte_1
condanna di ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali richieste dalle parti, tutte rigettate per i motivi di cui all'ordinanza del
7/7/2023, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 3/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
pagina 4 di 10 1. Così sinteticamente compendiati i termini della res controversa, la domanda attorea principale risulta infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1.1 L'attrice ha in primo luogo chiesto di pronunciare l'annullamento del contratto ex art. 1427 c.c..
Ai fini per cui in questa sede rileva, si ricorda che l'art. 1427 c.c. prevede che “Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere
l'annullamento del contratto”.
Pur deducendo che il contratto tra la signora e la società Pt_1 CP_1
è viziato ai sensi dell'art. 1427 c.c., parte attrice, nei propri scritti difensivi,
[...]
non ha specificato a che titolo ne chiede l'annullamento.
Inoltre, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. l'attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria utile a supportare dal punto di vista probatorio la propria richiesta di annullamento.
1.2 Stima questo giudice che la domanda di annullamento sia pertanto, ancor prima che carente sul piano probatorio, priva di allegazione del fatto costitutivo alla base della stessa.
Anche a voler ritenere che “le condotte ingannevoli ed omissive (...) che hanno indotto la dottoressa ad acquistare i più svariati pacchetti sul presupposto di poter ottenere i Pt_1
risultati promessi”, citate nell'atto introduttivo del presente giudizio, sottintendano la qualificazione della condotta della convenuta come affetta da dolo determinante, non specificato né altrimenti dettagliato dalla parte attrice, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità richieda un dolo qualificato per produrre l'annullamento del contratto.
Come affermato dalla Suprema Corte (vedasi, tra le altre, Cass. n. 12892/2015),
“a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per
pagina 5 di 10 la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima”.
Gli inganni, ritenuti necessari per qualificare la condotta della parte contrattuale come dolosa ai sensi dell'art. 1439 c.c., non appaiono sussistenti nel caso che occupa. Parte attrice non ha infatti né allegato né provato i raggiri che la CP_1
avrebbe perpetrato al fine di indurla all'acquisto dei pacchetti dimagranti.
[...]
Parte attrice richiama altresì gli artt. 21 ss. del D.Lgs. n. 206/2005 – Codice del
Consumo (relativi alle pratiche commerciali ingannevoli) e produce un estratto del sito internet della convenuta (v. doc. 1 att.), ma nemmeno ciò appare idoneo a suffragare la sussistenza di una condotta decettiva della convenuta, idonea a esercitare un'indebita coercizione della volontà di parte attrice, tale da indurla – con efficacia causale determinante – all'acquisto di tutti i pacchetti indicati
(acquisto, peraltro, avvenuto in differenti occasioni, nell'arco di quasi due anni).
2. Risulta altresì da rigettare la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e
1346 c.c., avanzata da parte attrice con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Tale domanda è infondata, ancorché si ritenga astrattamente ammissibile (vedasi, tra le altre, Cass. n. 21418/2018 secondo cui “Il rilievo ex officio di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate
pagina 6 di 10 da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale”).
Nel caso di specie, infatti, l'accordo raggiunto tra l'attrice e la convenuta è pacificamente dotato di tutti i requisiti che l'art. 1325 c.c. elenca per la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
In particolare, l'oggetto del contratto stipulato tra la signora e la Parte_1
società risulta determinato, come richiesto dall'art. 1346 c.c.. Controparte_1
L'attributo “determinato” deve essere infatti univocamente interpretato nel senso che l'oggetto del contratto deve evincersi con chiarezza, ma non necessariamente con assoluta precisione, dalla volontà delle parti.
Nella fattispecie de qua è la stessa parte attrice a dichiarare di aver scelto l'Ambulatorio della società per effettuare un CP_2 CP_1
programma di dimagrimento attraverso un percorso individuale personalizzato e di aver acquistato un primo “pacchetto” avente ad oggetto visite e controlli nutrizionali e psicoterapici. L'attrice ha poi riferito di aver acquistato nuovi pacchetti, relativi al medesimo percorso di dimagrimento, che, aggiungevano alle summenzionate visite e ai predetti controlli terapie manuali, peeling, bio- rivitalizzazione, trattamenti di mesoterapia e carbossiterapia (v. pagg.
1-2 atto di citazione).
A nulla rilevano, sul punto, le generiche doglianze attoree circa l'asserita sovrapposizione e l'erogazione “in modo confuso e disordinato” dei pacchetti acquistati (v. pag. 3 atto di citazione), contestazioni – al più – attinenti alle modalità di adempimento delle prestazioni, ma non all'oggetto del contratto.
È pertanto pacifico che il rapporto sussistente tra le parti, per quel che è qui di interesse, sia dotato di un oggetto determinato come richiesto dall'art. 1346 c.c..
pagina 7 di 10 3. La domanda subordinata dell'attrice è invece fondata e merita accoglimento nei termini sottoesposti, dovendosi ritenere predicabile la sussistenza di plurimi contratti d'opera professionale stipulati tra le parti per facta concludentia, aventi ad oggetto l'erogazione a favore dell'attrice delle prestazioni indicate nelle fatture versate in atti.
3.1 Quanto alle due fatture, 321A del 27/10/2021 e 7A del 20/01/2022 (v. docc. 15 e 16 att. e doc. 2 conv.), la genericità delle deduzioni della convenuta circa l'asserita fruizione da parte dell'attrice di alcuni dei servizi ivi conteggiati (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) non consente di ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico di detta parte di dimostrare il proprio adempimento, a fronte delle eccezioni sollevate dall'attrice (v. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Inoltre, la disciplina dell'onere probatorio nel processo civile prevede che parte convenuta abbia l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti dall'attore e che, in difetto di tale contestazione specifica, i fatti allegati (come, appunto, nella fattispecie in esame la mancata fruizione dei trattamenti di cui alle fatture sopra indicate) debbano ritenersi pacifici.
Alla stregua di tali rilievi, il capitolo di prova testimoniale sub n. 22 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta (peraltro relativo solo alla prima delle due fatture innanzi richiamate) deve ritenersi inammissibile, oltre che in quanto genericamente formulato, anche per avere ad oggetto una deduzione tardiva (v. Cass. n. 5191/2008).
Nel caso di specie, peraltro, vi è un'esplicita ammissione, in un'e-mail inviata dal difensore di parte convenuta a quello di parte attrice, circa la mancata fruizione da parte della signora dei trattamenti previsti nei pacchetti di cui Parte_1
alle fatture 321A e 7A (poiché si legge “non risulterebbero usufruite dalla Tua cliente
pagina 8 di 10 unicamente le prestazioni di cui alla fattura 7/a e 321/a”: vedasi doc. 20 allegato all'atto di citazione).
È, dunque, pacifica la circostanza che l'attrice non ha usufruito dei pacchetti dimagranti di cui alle summenzionate fatture e ha conseguentemente diritto alla restituzione della somma di € 6.779,00 per i trattamenti non erogati, poiché a mente dell'art. 2237 c.c. la cliente ha diritto di recedere pagando alla convenuta
(solo) il compenso per l'opera svolta.
3.2 L'attrice ha chiesto altresì il riconoscimento di un'ulteriore somma di €
1.650,00 a titolo di trattamenti di carbossiterapia, fatturati dalla convenuta e da lei mai usufruiti.
Tale domanda è stata introdotta da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (e ribadita poi in sede di comparsa conclusionale).
Stima il Giudice che tale domanda sia inammissibile in quanto tardiva, dal momento che essa aggiunge un fatto storico nuovo, non allegato dall'attrice entro il termine delle preclusioni assertive (ovvero non ricomprensibile nelle generiche deduzioni dell'atto di citazione con riserva di quantificazione all'esito del procedimento e neppure specificato nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. depositata dall'attrice).
Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la deduzione di un fatto diverso (…) non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa” (vedasi, tra le altre, Cass. n. 32952/2024).
3.3 In definitiva, posto quanto sopra rilevato e osservato, l'attrice ha diritto alla corresponsione a proprio favore della somma di € 6.779,00, oltre agli interessi legali richiesti dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo.
pagina 9 di 10 4. Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in ragione del valore della condanna.
Non si reputa infine accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, in quanto non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti richiesti dal I comma e neppure si ritiene di procedere ai sensi del III comma della succitata norma.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di €
6.779,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n.
55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7960/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
PAPPONETTI
parte attrice nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. ANGELO ROTA Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 26/9/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 1/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 10 ha convenuto in giudizio la chiedendo in via Parte_1 Controparte_1
principale di accertare e dichiarare le condotte ingannevoli ed omissive con cui quest'ultima induceva l'attrice ad acquistare svariati pacchetti di trattamenti dimagranti e, conseguentemente, di annullare il contratto intercorso tra le parti ex art. 1427 c.c. e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di €
28.923,00 oltre interessi. In via subordinata l'attrice ha chiesto di condannare la convenuta a restituire la somma di € 6.779,00, oltre interessi, a titolo di trattamenti pagati anticipatamente e mai erogati.
In sintesi l'attrice, negli atti difensivi depositati, ha dedotto che:
- dal 28/4/2020 al 20/1/2022 ha corrisposto all'“Ambulatorio per la cura del sovrappeso e dell'obesità ”, gestito dalla Controparte_2
società la complessiva somma di € 28.923,00, Controparte_1
acquistando pacchetti aventi ad oggetto visite nutrizionali e psicoterapiche, nonché controlli nutrizionali e psico-nutrizionali, senza ottenere alcun apprezzabile risultato in termini di dimagrimento;
- non ha usufruito delle prestazioni di cui alle fatture 321A del 27/10/2021 e
7A del 20/01/2022, come ammesso dalla convenuta stessa, di talché quest'ultima sarebbe in ogni caso debitrice della somma di € 6.779,00 a titolo di trattamenti non erogati;
- i trattamenti a lei venduti si sovrapponevano e venivano erogati in modo confuso e disordinato, senza riferimento ad alcun preciso programma, motivo per cui ha continuato ad acquistare nuovi pacchetti nonostante non avesse integralmente beneficato di quelli già acquistati;
- i rapporti intercorsi con la convenuta devono essere inquadrati nella fattispecie di un contratto d'opera unitario ex art. 2222 c.c., in quanto i pacchetti, pur se pagati separatamente, sono stati a lei venduti in attuazione di un unico programma.
pagina 2 di 10 La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta ha specificamente contestato plurimi assunti della ricostruzione in fatto prospettata dall'attrice, eccependo che:
- la signora rivoltasi all'Ambulatorio per la cura del sovrappeso e Pt_1
dell'obesità per valutare un percorso Controparte_2
psico-nutrizionale adatto alle sue esigenze, ha concordato il programma clinico con i professionisti, ha accettato il relativo preventivo e lo ha confermato con pagamento anticipato;
- l'attrice ha dimostrato soddisfazione per i risultati ottenuti con il primo programma, tanto che ha acquistato nuovi pacchetti per sottoporsi a ripetuti e ulteriori trattamenti. Il gradimento della verso il Pt_1
percorso dimagrante proposto e attuato sarebbe corroborato dal contenuto dei messaggi scambiati tra l'attrice e la nutrizionista OR
e dal fatto che l'attrice, anche nel periodo di sospensione dei CP_3
trattamenti, ha continuato a relazionarsi con i professionisti dell'Ambulatorio per consigli e pareri medici, oltre ad aver contattato uno di loro chiedendo di poter essere seguita privatamente;
- l'esito di un trattamento dimagrante è sempre e comunque subordinato all'effettiva volontà e conseguente diligente condotta del cliente che deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e farsi pertanto parte attiva per il raggiungimento dei risultati auspicati;
atteggiamento che nel caso di specie è mancato da parte della cliente;
- la signora a causa di una patologia insorta, ha comunicato di voler Pt_1
sospendere il percorso dimagrante, pur manifestando l'intenzione di riprendere i trattamenti una volta risolti i propri problemi di salute;
pagina 3 di 10 - per quanto concerne i programmi acquistati di cui alle fatture 321A del
27/10/2021 e 7A del 20/01/2022, ha proposto a parte attrice di sostituire i trattamenti, una volta risolte le problematiche di salute riferite, con altre cure compatibili con la sua condizione clinica e, in via residuale, di restituire gli importi versati limitatamente ai servizi non usufruiti dalla cliente;
- non esiste un rapporto unitario e quindi un contratto d'opera tra le parti;
ogni servizio concordato ed eseguito è autonomo e ciascuna fattura corrisponde a un programma terapeutico singolo e specifico. Parte attrice era pienamente a conoscenza dei costi dei pacchetti di trattamento dimagrante acquistati, poiché ogni programma, e relativo preventivo, veniva preventivamente discusso e pagato anticipatamente. A conferma di tale consapevolezza della cliente vi sarebbe la preferenza dalla stessa dimostrata in relazione alla forma rateale di pagamento e l'adesione a piani di finanziamento per sostenere il costo dei trattamenti dimagranti.
Con ordinanza del 15/2/2023 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, proposta accettata dall'attrice e rifiutata dalla convenuta, motivazione per quale in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto anche la Parte_1
condanna di ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali richieste dalle parti, tutte rigettate per i motivi di cui all'ordinanza del
7/7/2023, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 3/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
pagina 4 di 10 1. Così sinteticamente compendiati i termini della res controversa, la domanda attorea principale risulta infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1.1 L'attrice ha in primo luogo chiesto di pronunciare l'annullamento del contratto ex art. 1427 c.c..
Ai fini per cui in questa sede rileva, si ricorda che l'art. 1427 c.c. prevede che “Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere
l'annullamento del contratto”.
Pur deducendo che il contratto tra la signora e la società Pt_1 CP_1
è viziato ai sensi dell'art. 1427 c.c., parte attrice, nei propri scritti difensivi,
[...]
non ha specificato a che titolo ne chiede l'annullamento.
Inoltre, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. l'attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria utile a supportare dal punto di vista probatorio la propria richiesta di annullamento.
1.2 Stima questo giudice che la domanda di annullamento sia pertanto, ancor prima che carente sul piano probatorio, priva di allegazione del fatto costitutivo alla base della stessa.
Anche a voler ritenere che “le condotte ingannevoli ed omissive (...) che hanno indotto la dottoressa ad acquistare i più svariati pacchetti sul presupposto di poter ottenere i Pt_1
risultati promessi”, citate nell'atto introduttivo del presente giudizio, sottintendano la qualificazione della condotta della convenuta come affetta da dolo determinante, non specificato né altrimenti dettagliato dalla parte attrice, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità richieda un dolo qualificato per produrre l'annullamento del contratto.
Come affermato dalla Suprema Corte (vedasi, tra le altre, Cass. n. 12892/2015),
“a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per
pagina 5 di 10 la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima”.
Gli inganni, ritenuti necessari per qualificare la condotta della parte contrattuale come dolosa ai sensi dell'art. 1439 c.c., non appaiono sussistenti nel caso che occupa. Parte attrice non ha infatti né allegato né provato i raggiri che la CP_1
avrebbe perpetrato al fine di indurla all'acquisto dei pacchetti dimagranti.
[...]
Parte attrice richiama altresì gli artt. 21 ss. del D.Lgs. n. 206/2005 – Codice del
Consumo (relativi alle pratiche commerciali ingannevoli) e produce un estratto del sito internet della convenuta (v. doc. 1 att.), ma nemmeno ciò appare idoneo a suffragare la sussistenza di una condotta decettiva della convenuta, idonea a esercitare un'indebita coercizione della volontà di parte attrice, tale da indurla – con efficacia causale determinante – all'acquisto di tutti i pacchetti indicati
(acquisto, peraltro, avvenuto in differenti occasioni, nell'arco di quasi due anni).
2. Risulta altresì da rigettare la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e
1346 c.c., avanzata da parte attrice con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Tale domanda è infondata, ancorché si ritenga astrattamente ammissibile (vedasi, tra le altre, Cass. n. 21418/2018 secondo cui “Il rilievo ex officio di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate
pagina 6 di 10 da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale”).
Nel caso di specie, infatti, l'accordo raggiunto tra l'attrice e la convenuta è pacificamente dotato di tutti i requisiti che l'art. 1325 c.c. elenca per la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
In particolare, l'oggetto del contratto stipulato tra la signora e la Parte_1
società risulta determinato, come richiesto dall'art. 1346 c.c.. Controparte_1
L'attributo “determinato” deve essere infatti univocamente interpretato nel senso che l'oggetto del contratto deve evincersi con chiarezza, ma non necessariamente con assoluta precisione, dalla volontà delle parti.
Nella fattispecie de qua è la stessa parte attrice a dichiarare di aver scelto l'Ambulatorio della società per effettuare un CP_2 CP_1
programma di dimagrimento attraverso un percorso individuale personalizzato e di aver acquistato un primo “pacchetto” avente ad oggetto visite e controlli nutrizionali e psicoterapici. L'attrice ha poi riferito di aver acquistato nuovi pacchetti, relativi al medesimo percorso di dimagrimento, che, aggiungevano alle summenzionate visite e ai predetti controlli terapie manuali, peeling, bio- rivitalizzazione, trattamenti di mesoterapia e carbossiterapia (v. pagg.
1-2 atto di citazione).
A nulla rilevano, sul punto, le generiche doglianze attoree circa l'asserita sovrapposizione e l'erogazione “in modo confuso e disordinato” dei pacchetti acquistati (v. pag. 3 atto di citazione), contestazioni – al più – attinenti alle modalità di adempimento delle prestazioni, ma non all'oggetto del contratto.
È pertanto pacifico che il rapporto sussistente tra le parti, per quel che è qui di interesse, sia dotato di un oggetto determinato come richiesto dall'art. 1346 c.c..
pagina 7 di 10 3. La domanda subordinata dell'attrice è invece fondata e merita accoglimento nei termini sottoesposti, dovendosi ritenere predicabile la sussistenza di plurimi contratti d'opera professionale stipulati tra le parti per facta concludentia, aventi ad oggetto l'erogazione a favore dell'attrice delle prestazioni indicate nelle fatture versate in atti.
3.1 Quanto alle due fatture, 321A del 27/10/2021 e 7A del 20/01/2022 (v. docc. 15 e 16 att. e doc. 2 conv.), la genericità delle deduzioni della convenuta circa l'asserita fruizione da parte dell'attrice di alcuni dei servizi ivi conteggiati (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) non consente di ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico di detta parte di dimostrare il proprio adempimento, a fronte delle eccezioni sollevate dall'attrice (v. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Inoltre, la disciplina dell'onere probatorio nel processo civile prevede che parte convenuta abbia l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti dall'attore e che, in difetto di tale contestazione specifica, i fatti allegati (come, appunto, nella fattispecie in esame la mancata fruizione dei trattamenti di cui alle fatture sopra indicate) debbano ritenersi pacifici.
Alla stregua di tali rilievi, il capitolo di prova testimoniale sub n. 22 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta (peraltro relativo solo alla prima delle due fatture innanzi richiamate) deve ritenersi inammissibile, oltre che in quanto genericamente formulato, anche per avere ad oggetto una deduzione tardiva (v. Cass. n. 5191/2008).
Nel caso di specie, peraltro, vi è un'esplicita ammissione, in un'e-mail inviata dal difensore di parte convenuta a quello di parte attrice, circa la mancata fruizione da parte della signora dei trattamenti previsti nei pacchetti di cui Parte_1
alle fatture 321A e 7A (poiché si legge “non risulterebbero usufruite dalla Tua cliente
pagina 8 di 10 unicamente le prestazioni di cui alla fattura 7/a e 321/a”: vedasi doc. 20 allegato all'atto di citazione).
È, dunque, pacifica la circostanza che l'attrice non ha usufruito dei pacchetti dimagranti di cui alle summenzionate fatture e ha conseguentemente diritto alla restituzione della somma di € 6.779,00 per i trattamenti non erogati, poiché a mente dell'art. 2237 c.c. la cliente ha diritto di recedere pagando alla convenuta
(solo) il compenso per l'opera svolta.
3.2 L'attrice ha chiesto altresì il riconoscimento di un'ulteriore somma di €
1.650,00 a titolo di trattamenti di carbossiterapia, fatturati dalla convenuta e da lei mai usufruiti.
Tale domanda è stata introdotta da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (e ribadita poi in sede di comparsa conclusionale).
Stima il Giudice che tale domanda sia inammissibile in quanto tardiva, dal momento che essa aggiunge un fatto storico nuovo, non allegato dall'attrice entro il termine delle preclusioni assertive (ovvero non ricomprensibile nelle generiche deduzioni dell'atto di citazione con riserva di quantificazione all'esito del procedimento e neppure specificato nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. depositata dall'attrice).
Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la deduzione di un fatto diverso (…) non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa” (vedasi, tra le altre, Cass. n. 32952/2024).
3.3 In definitiva, posto quanto sopra rilevato e osservato, l'attrice ha diritto alla corresponsione a proprio favore della somma di € 6.779,00, oltre agli interessi legali richiesti dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo.
pagina 9 di 10 4. Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in ragione del valore della condanna.
Non si reputa infine accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, in quanto non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti richiesti dal I comma e neppure si ritiene di procedere ai sensi del III comma della succitata norma.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di €
6.779,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n.
55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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