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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1983 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ), C.F._1
Parte_2
(C.F. ), C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Albertini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Venezia - Mestre, via Torino, n. 180/a
appellanti contro
Controparte_1
(C.F. , C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vicenza, C.trà Garibaldi, n. 16;
pagina 1 di 20 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1770/2023 del Tribunale Ordinario di
Vicenza – Sezione Seconda Civile, pubblicata in data 28.9.23.
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Nel merito
-dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per ultrapetizione, avendo pronunciato su domanda non formulata dall'attrice/appellata;
- accogliersi le domande formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado, e che si riproducono:
° rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
° in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che le pretese avanzate dalla sig. siano fondate, ridurre quanto gli Controparte_1 esponenti fossero condannati a pagare quantificando l'ammontare del risarcimento del danno in funzione delle corrette risultanze istruttorie;
-condannare parte appellante a rimborsare agli appellanti le spese dei due gradi di giudizio o, in subordine, ridurre la condanna alle spese del primo grado a quanto di giustizia, tenuto conto del quasi integrale rigetto delle domande formulate in primo grado dall'appellata;
- porre a carico dell'appellata le spese di CTU, alla luce delle conclusioni della CTU interamente favorevoli agli odierni appellanti e del fatto che la CTU non è stata chiesta dagli odierni appellanti;
In ogni caso:
-spese e competenze di lite integralmente rifuse.
Per Controparte_1
Rigettare l'appello promosso dai sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1770/2023.
pagina 2 di 20 - Condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1
premettendo:
- che nel maggio 2010 era stata assunta con mansioni di cameriera e barista presso il Bar Caffetteria Boldù, gestito da rispettivamente Persona_1
madre di e moglie di il quale ultimo prestava la Parte_2 Parte_1
propria collaborazione all'interno del bar-tabaccheria,
- che da subito aveva manifestato un atteggiamento piuttosto Parte_1
espansivo nei suoi confronti,
- che ella, viceversa, non gli aveva mai dato alcun tipo di confidenza, limitandosi a mantenere il rapporto nello stretto ambito lavorativo,
- che dall'ottobre 2015 al dicembre 2015, aveva quindi Parte_1
provveduto a inviarle diverse mail dal contenuto decisamente ambiguo e confidenziale, che, unitamente agli atti vandalici subiti nel corso del tempo, le cagionavano ansia, stress e paura tali da impedirle di recarsi al lavoro, come da certificazione specialistica allegata in atti,
- che, più in particolare:
o la notte dell'11.12.2015 subiva la perforazione di tre pneumatici della sua autovettura, parcheggiata dinanzi alla propria abitazione, in relazione al quale evento sporgeva denuncia-querela contro ignoti,
o in molteplici occasioni era stata seguita e pedinata dalla BMW di e dalla Renault Espace di Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 20 o anche l'autovettura del suo compagno, , aveva subito Parte_3
vari danneggiamenti, per i quali pure costui aveva sporto denuncia- querela, esponendo di nutrire forti sospetti nei confronti dei predetti e Pt_1 Parte_2
- che a quel punto si era rivolta ad un investigatore privato, il quale aveva rilevato che nella serata del 5.2.2016 una Fiat Bravo con a bordo due uomini si aggirava dapprima nei pressi della di lei abitazione e successivamente nel parcheggio del bar “Al Canton”, ove un giovane scendeva dalla predetta autovettura e si chinava nei pressi della Golf di sua proprietà per poi risalire velocemente sulla e ripartire, Pt_4
- che nell'immediatezza dell'occorso l'investigatore privato poteva constatare che due degli pneumatici erano stati forati,
- che successivamente l'investigatore si era recato presso una birreria ove si trovava l'attrice e quivi veniva avvicinato da il quale, Parte_1
parlando di ella, gli riferiva che “era giusto punirla, castigarla perché se lo meritava”, per poi allontanarsi sulla predetta Fiat Bravo unitamente al figlio,
- che lo stesso investigatore privato poteva appurare che la in Pt_4
questione era stata noleggiata dal all'1.2.16 all'8.2.16, Pt_1
- che a fronte di tali circostanze aveva presentato una nuova denuncia- querela per i fatti sopra descritti, mentre gli episodi di stalking ai suoi danni continuavano anche nei giorni successivi, allorquando in data 28.2.16, intorno alle h. 21.00 circa, incappucciato, colpiva la sua Parte_1
auto, cercando di aprire la portiera lato guida, intimandole di aprire il finestrino e inveendo contro di lei,
- che a quel punto, dopo la presentazione di una nuova denuncia–querela con contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare, il P.M., ritenendo sussistere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di entrambi i Pt_1
chiedeva l'emissione della predetta misura ed il G.I.P. accoglieva tale richiesta, imponendo ai medesimi il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi pagina 4 di 20 da lei abitualmente frequentati e di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico, telematico o per il tramite di terzi,
- che nell'ottobre 2016 veniva quindi pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp, in forza della quale veniva comminata una pena di sei mesi di reclusione ai danni di Pt_1
di quattro mesi e venti giorni ai danni di
[...] Parte_2
- che le descritte condotte avevano prodotto effetti negativi sulla sua esistenza, costringendola a patire una grave sofferenza morale nonché uno stato di ansia e di allarme che le imponevano un cambio di abitudini ed una limitazione di tutte le proprie relazioni personali, ha agito in giudizio nei confronti delle menzionate controparti al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali così subiti in conseguenza dei citati comportamenti posti in essere dai Pt_1
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano integralmente la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto, rilevando:
- che nel caso in esame non era stata pronunciata una sentenza di accertamento dell'esistenza del reato, nei termini in cui questa può esplicare efficacia di giudicato anche nel giudizio civile ai sensi degli artt.
651 e 652 cpp,
- che l'attrice non aveva provato la sussistenza dei fatti di causa e che da essi, comunque, non erano derivate conseguenze di alcun tipo.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, l'assunzione delle prova testimoniali e l'esperimento di CTU medico–legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1770/2023 del 27.9.23, con la quale il Tribunale di
Vicenza ha accertato e dichiarato che e agendo in Pt_1 Parte_2 concorso, hanno commesso il reato di cui all'art. 612 bis cp ai danni dell'attrice, condannandoli al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato nell'importo di euro 10.000,00, nel presupposto:
pagina 5 di 20 - che fosse pacifico il principio per il quale la sentenza di patteggiamento non dispieghi nel giudizio civile di risarcimento del danno gli effetti di cui all'art. 651 cpp, come, peraltro, ribadito dall'art. 445 cpp,
- che i convenuti avevano peraltro affidato la propria difesa ad una laconica e generica contestazione circa la sussistenza dei fatti narrati e la riconducibilità di essi a loro stessi,
- che le circostanze dedotte dall'attrice erano state provate, rinvenendosi in atti i messaggi e le mail che le aveva inviato e che Parte_1
dimostravano come egli avesse serbato nei suoi confronti una condotta di manifesta ingerenza perpetrata mediante il ripetuto invio di comunicazioni dal contenuto estraneo all'attività lavorativa,
- che la era stata destinataria di molteplici atti vandalici per i CP_1
quali aveva presentato due denunce verso ignoti, sebbene fosse poi rimasto quasi impossibile provare chi ne fosse stato l'autore, trattandosi di condotte compiute per lo più nottetempo e in maniera furtiva,
- che risultava peraltro accertato da , ingaggiato dall'attrice Persona_2
quale investigatore privato, che il taglio degli pneumatici avvenuto la sera del 5.2.16 era stato compiuto dai recatisi in loco a bordo di una Fiat Pt_1
Bravo da poco noleggiata, e che poco dopo, incontrato Parte_1 sempre dal all'interno di una birreria, riferendosi alla Per_2
, aveva affermato che era giusto punirla e castigarla, per poi CP_1
allontanarsi sulla medesima Fiat Bravo assieme a Parte_2
- che, pur essendo impossibile provare tutti gli episodi di inseguimento, ciò nonostante vi era prova che in più occasioni la fosse stata CP_1
seguita dai siccome desumibile dalle testimonianze di Pt_1 Tes_1
, e ,
[...] Persona_2 Parte_3
- che, del resto, anche il contenuto della lettera di contestazione disciplinare inviata all'attrice dal suo datore di lavoro non era privo di rilevanza quanto all'effettiva esistenza di un tentativo di occhiuta ingerenza del nella Pt_1 vita dell'attrice, giacché in essa si faceva riferimento al fatto che nella tarda pagina 6 di 20 serata del 16.1.16, mentre era in malattia, la medesima si era abbigliata in abiti da sera e fumava una sigaretta all'esterno di un locale,
- che le risultanze di causa nel loro complesso provano pertanto come i convenuti avessero esercitato una minacciosa interferenza nella quotidianità della , per il tramite di condotte di pedinamento, CP_1
inseguimento, danneggiamento e di aperta minaccia, le quali le avevano poi ingenerato uno stato d'animo di timore e insicurezza,
- che, in ragione delle predette condotte, la aveva quindi subito CP_1
una destabilizzazione della propria serenità e tranquillità, con diritto a vedersi risarcito il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc, da liquidarsi, in via equitativa.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto impugnazione gli originari convenuti, chiedendo, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia medesima e, nel merito, l'accoglimento del gravame.
Gli appellanti, in particolare:
- hanno sollevato, in primis, l'eccezione di ultrapetizione del provvedimento impugnato, che avrebbe individuato e liquidato una voce di danno non richiesta dall'attrice, la quale si era limitata a domandare il risarcimento come determinato dalla consulenza di parte,
- hanno inoltre rilevato l'infondatezza nel merito della domanda e della loro conseguente condanna.
In particolare, essi affermano che in riferimento all'invocato reato di cui all'art. 612 bis cp, l'attrice – odierna appellata – non avrebbe provato né il compimento di condotte reiterate, né le particolari conseguenze subite, rilevando che le mail inviate da ed i fatti del 5.2.16 non Parte_1
presentavano alcuna rilevanza rispetto al reato de quo e che le risultanze probatorie escludevano che la stessa avesse subito un perdurante e grave stato di ansia e di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
pagina 7 di 20 Ribadiscono, altresì, la contestazione circa la sussistenza del nesso causale tra i fatti riportati e le asserite conseguenze subite dalla , rilevando che CP_1
la CTU avrebbe evidenziato la mancanza di ogni consequenzialità tra i fatti lamentati e le condizioni di salute dell'attrice e che i certificati medici avrebbero mostrato che la sua malattia non era stata condizionata dai fatti ad essi attribuiti.
Contestano, infine, l'ammontare del risarcimento riconosciuto alla controparte.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
nel merito, respingersi il gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Con ordinanza del 14.2.24, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non apparendo i motivi di appello assistiti, prima facie, da un evidente fumus boni iuris, dal momento che il giudice di prime cure appariva aver correttamente valutato il materiale probatorio assunto in corso di causa ai fini dell'inquadramento nella descritta fattispecie penale e non risultando manifesta la sussistenza dell'elemento del periculum.
Con ordinanza del 15.2.24, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 12 marzo 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ed a tale data la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
3.1 In via preliminare, ritiene il Collegio che, a questo punto della trattazione,
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 – bis cpc possa considerarsi superata.
Quanto al merito, la Corte reputa che l'appello spiegato da e Pt_1 Pt_2
sia totalmente infondato e debba quindi essere rigettato per le
[...]
motivazioni di seguito indicate.
pagina 8 di 20 3.2 Sotto un primo profilo, gli appellanti formulano un'eccezione di ultrapetizione, avendo il giudice a loro dire autonomamente individuato una voce di danno non richiesta dall'odierna appellata, che si sarebbe limitata a domandare il risarcimento del danno così come determinato dalla consulenza di parte.
L'eccezione è infondata, poiché il giudice di prima istanza non ha affatto individuato o determinato voci di danno non richieste, ma ha pronunciato esattamente sulla domanda così come formulata dall'attrice, che fin dal proprio atto introduttivo di causa aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito, facendo più volte riferimento all'art. 2059 cc per gli aspetti non patrimoniali del danno stesso.
In particolare, già nell'atto di citazione del primo giudizio si afferma: “Nel caso di specie, le lesioni riportate dalla sig.ra , sono Controparte_1 senz'altro risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. …”, intendendosi quindi ottenere il ristoro anche del danno morale, quale sofferenza interiore subita a seguito della descritta vicenda.
Di conseguenza, non risulta posta in essere alcuna ultrapetizione rispetto alle domande formulate dalle parti, essendosi il primo giudice limitato a fare applicazione dell'art. 2059 cc, il quale, disciplinando l'ampia categoria del danno non patrimoniale, comprende in sé anche la sofferenza morale derivata dalla commissione di un illecito.
3.3 Sotto un secondo profilo, osserva invece questa Corte come il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del materiale probatorio assunto in corso di causa, valutandone le risultanze in maniera del tutto corretta e condivisibile, al fine di ritenere sussistente il reato di cui all'art. 612 bis cp, perpetrato da in concorso con il figlio ai danni della . Parte_1 Pt_2 CP_1
Stabilendo che chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da pagina 9 di 20 costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, l'art. 612 bis cp ha, invero, il precipuo scopo di fornire tutela nelle ipotesi in cui le condotte di minaccia o di molestia si presentino in modo reiterato e, per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto passivo.
Nel caso di specie, i sono stati destinatari di una misura cautelare del Pt_1
divieto di avvicinamento a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla appellata, nonché del divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico, telematico o per il tramite di terzi, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza.
Successivamente, gli stessi sono stati rinviati a giudizio ed il procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa ai sensi dell'art. 444 cpc, con cui è stata comminata la pena di mesi sei di reclusione nei confronti di e di mesi quattro e giorni venti di Parte_1
reclusione nei confronti di Parte_2
Ora, pur non essendo dubbio che la sentenza di patteggiamento sia equiparata ad una sentenza di condanna, in quanto ciò è affermato espressamente all'art. 445 cpp, è altrettanto innegabile che la norma statuisca però che siffatto tipo di sentenza non abbia efficacia nei giudizi civili o amministrativi, e di tanto ha tenuto conto anche il Tribunale di Vicenza, il quale ha sottolineato tale circostanza, al contempo ribadendo che la stessa non può peraltro essere considerata del tutto irrilevante, in quanto la sua pronuncia sintetizza un fatto realmente accaduto, da apprezzarsi e valutarsi alla stregua di un elemento indiziario, che, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, può contribuire a formare il convincimento del giudice in ordine alle circostanze accertate.
E ciò in piena aderenza a quell'orientamento sancito dai giudici di legittimità secondo cui la sentenza di patteggiamento:
- ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ciò nonostante costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non pagina 10 di 20 vincolanti, su dati e circostanze acquisiti con le garanzie di legge (Cass.
24.2.10 n. 4493 e 24.2.04 n. 3626), incombendo anzi al medesimo, qualora intenda disconoscere siffatta efficacia probatoria, l'onere di motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua inesistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione
(Cass. 24.5.17 n. 13034; 6.12.11 n. 26263, 3.12.10 n. 24587 e 19.12.03 n.
19505),
- è di per sé ben idonea a dimostrare l'intenzionalità della condotta dell'incolpato, laddove sia irrogata con riferimento ad un reato a struttura soggettiva dolosa (Cass. 22.7.09 n. 17113).
A fronte delle quali considerazioni in diritto perdono di rilievo le affermazioni degli appellanti secondo cui il procedimento di applicazione della pena sarebbe esclusivamente finalizzato a tutela di chi vi ricorre per i motivi più vari, non da ultimo ove spinto da una banale valutazione di convenienza economica.
Nel caso di specie, d'altronde, il giudice di primo grado ha valutato tutto l'impianto probatorio fornito dall'attrice per ritenere sussistente il reato di cui all'artt. 612 bis cp e ciò ha fatto in maniera corretta, con motivazione priva di vizi logico-giuridici, del tutto condivisibile da parte di questo Collegio.
In particolare, le condotte reiterate moleste sono state considerate sussistenti sulla base di comportamenti e atteggiamenti che i convenuti hanno posto in essere almeno dal dicembre 2015 al marzo 2016 e che sono stati provati in atti attraverso documenti depositati e testimoni escussi in giudizio.
Prime tra tutte le numerose mail del dicembre 2015 che ha Parte_1
inviato alla in svariati momenti della giornata (alcune anche CP_1 durante la notte o alle prime luci dell'alba), le quali non contengono alcun riferimento all'attività lavorativa e che mostrano viceversa un tono piuttosto invadente e di intrusione nella quotidianità della persona, anche mediante l'utilizzo di epiteti confidenziali e lato sensu amorevoli (regina, principessa), che possono ingenerare fastidio nel destinatario in quanto provenienti da soggetto con il quale non si intende instaurare una qualsiasi relazione affettiva.
pagina 11 di 20 Del resto, gli stessi appellanti nel proprio atto di impugnazione ammettono che tali messaggi (che mai contestano di avere inviato e che, anzi, confermano nella loro totalità in base a quanto affermato nella propria terza memoria istruttoria) possano essere “…magari anche poco graditi o poco gradevoli”
(cfr. pag. 8 atto di appello).
Lo stesso dicasi per i gravi fatti accaduti il 5.2.16, tutti provati, e consistiti nel pedinamento, nella distruzione degli pneumatici, nelle minacce rivolte ai danni dell'attrice (“era giusto punirla, castigarla …”), nell'averla urtata con violenza all'interno del locale.
Gli appellanti affermano che tali fatti, ove provati – e lo sono – costituirebbero comunque eventi verificatisi in un unico giorno a distanza di due mesi dall'invio delle mail, e, dunque, mancanti del requisito della reiterazione.
In realtà, anche a voler considerare che tali condotte siano state le uniche (ma così non è, come correttamente affermato dal primo giudice e come si dirà in seguito), di certo si deve affermare che le stesse debbano considerarsi reiterate, poiché comunque collocate fra loro in un ristretto arco temporale, tale dovendo appunto considerarsi i due mesi, e configurandosi il reato de quo anche allorché le condotte persecutorie siano limitate di numero, essendo sufficienti all'uopo anche solo due di esse, siccome costantemente affermato dal Supremo
Collegio, il quale con la sentenza n. 39675 del 29.9.23 ha avuto modo di chiarire:
- che l'intrinseca assenza di offensività dei singoli comportamenti posti in essere dall'agente è circostanza irrilevante ai fini della sussistenza della condotta materiale del reato, non essendo necessario che ogni singolo comportamento, che compone la sequenza persecutoria, configuri di per sé il reato di minaccia o molestia, ma bastando che il comportamento sia connotato da una portata invasiva nella sfera individuale della vittima la quale, in conseguenza delle dette intrusioni, patisca uno degli eventi della fattispecie, ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, o un perdurante stato di ansia o di paura,
pagina 12 di 20 - che il delitto in questione, il quale ha natura di reato abituale e di danno,
resta integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento in una sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso ma può anche manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ultimo atto persecutorio,
- che tale sequenza può essere caratterizzata dalla presenza anche di sole due condotte lesive, le quali rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella reiterazione delle medesime e nella causazione anche di uno solo degli eventi alternativamente contemplati dalla norma incriminatrice.
In ogni caso, nel caso di specie sono provati in atti non solo gli episodi sopra riferiti, ma pure gli ulteriori eventi che hanno interessato la nel CP_1
periodo in oggetto, ossia i pedinamenti, gli appostamenti presso la sua abitazione, i danneggiamenti subiti.
Fatti questi sostanzialmente non contestati da parti degli appellanti, i quali si sono limitati a sostenerne l'irrilevanza nel presupposto che i reiterati incroci per strada con l'attrice e che il costante aggirarsi della vettura dei Pt_1 dinanzi all'abitazione della dovesse ritenersi normale in un piccolo CP_1
centro di 10.000 abitanti, adducendo una giustificazione sostanzialmente irricevibile giacché:
- da un lato, queste condotte potrebbero semmai manifestare un qualche senso ove si fosse in presenza di un paesino di un migliaio di abitanti e non certo di una località della dimensione sopra citate, ove essendo plurime le vie, non si vede mai per quale ragione i convenuti dovessero sempre passare accanto all'abitazione della appellata, non avendo nemmeno giustificato i motivi per cui un tale tragitto dovesse da loro essere necessariamente compiuto,
- d'altro lato, le medesime, considerate unitamente agli altri fatti più gravi, già accertati, valgono a denotare la complessiva condotta molestatrice pagina 13 di 20 compiuta dagli odierni appellanti.
Né, d'altro canto, corrisponde al vero che il giudice di prime cure abbia mai affermato che l'attrice non avrebbe provato la fondatezza della propria domanda, considerandola dimostrata solo perché i convenuti non avevano fornito la prova contraria.
In realtà, il Tribunale di Vicenza ha espressamente statuito che si rinvengono nelle risultanze di causa una pluralità di fatti valorizzati e provati dall'attrice nei termini dalla stessa narrati e che, di contro, non si rinviene alcuna difesa o prova contraria fornita dai convenuti, atta a privare di rilevanza probatoria i fatti predetti.
Sicché la sentenza impugnata risulta fondata su elementi concreti, costituiti da documenti, dichiarazioni testimoniali e non già sul “sentito dire” o su affermazioni prive di valore probatorio, dovendosi in proposito sottolineare la piena utilizzabilità della deposizione resa da – il quale, in qualità Parte_3
di testimone, ha confermato gli inseguimenti da parte dei aggiungendo Pt_1
di essere finanche stato aggredito dagli stessi – atteso che nessuna contestazione è stata mossa sull'attendibilità dello stesso.
Gli appellanti contestano poi il fatto che la sentenza appellata interpreterebbe in maniera non aderente alla realtà e non contestualizzata la lettera di contestazione disciplinare del gennaio 2016, nella quale la moglie di Pt_1
datrice di lavoro della , contestava alla stessa di essere
[...] CP_1
uscita con gli amici la sera del 16.1.16 abbigliata per una serata e “serenamente intenta a fumare una sigaretta”, siccome individuata da Parte_2
nonostante fosse assente dal lavoro per malattia.
In realtà, il Tribunale di Vicenza si è limitato a considerare, in proposito, che il contenuto della lettera di contestazione non fosse privo di rilevanza, unitamente agli altri elementi probatori, quanto al profilo di una “ingerenza occhiuta” esercitata dai convenuti nell'ambito della vita dell'appellata, ponendo l'attenzione al fatto:
- da un lato, che la fosse comunque pedinata dal il quale CP_1 Pt_1
pagina 14 di 20 poi riferiva quanto osservato alla madre,
- d'altro lato, alla circostanza che il medesimo appuntasse la propria attenzione su particolari del tutto secondari, quali l'abbigliamento ed il fatto che la dipendente stesse fumando, i quali di per sé nulla avrebbero a che fare con una pura e semplice contestazione disciplinare e che denotano invece una smodata volontà di controllo sulla vita altrui.
Né, d'altro canto, coglie nel segno il rilievo secondo cui la circostanza sopra esposta sarebbe irrilevante ai fini della decisione, dal momento che anche e non solo il padre, è stato condannato in sede penale ed è citato Parte_2
in questo giudizio per avere posto in essere condotte persecutorie ai danni della
. CP_1
3.4 Sotto un ulteriore profilo gli appellanti censurano, inoltre, la sentenza, ritenendola infondata e immotivata nella parte in cui afferma che i fatti di causa sarebbero stati idonei ad ingenerare nella vittima uno stato d'animo di insicurezza e di timore, comprovato dal fatto che la stessa aveva presentato, nel breve volgere di due mesi, ben tre denunce, conferendo inoltre incarico ad un investigatore privato di verificare la situazione, denegando che nel caso di specie tale situazione si sarebbe verificata.
Sul punto affermano che la presenza di un tale stato d'animo sarebbe esclusa dalle risultanze probatorie in atti e, in particolare, dal fatto che durante le assenze dal lavoro per malattia, la fosse comunque in condizione CP_1
di uscire la sera con gli amici, come confermato dagli episodi del 16.1.16 e del
5.2.16.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Il fatto che la sia uscita la sera con gli amici non esclude affatto CP_1
che la stessa potesse essere pervasa da uno stato di ansia e di paura. Anzi è vero il contrario.
Il grave stato di preoccupazione patito dalla vittima degli atti persecutori si ricava inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante dal procedimento di primo grado, dovendosi in proposito tenere conto:
pagina 15 di 20 - della deposizione resa il quale ha riferito di uno stato di Parte_3
tensione della compagna, tale da produrre addirittura ripercussioni fisiche quali la irregolare frequenza del ciclo mestruale e cefalee,
- del fatto che la non dormisse più la notte, tanto da aver dovuto CP_1 procedere all'assunzione di farmaci antidepressivi quali il Per_3
- della circostanza che la medesima si determinasse infine ad assumere un investigatore privato al fine di tutelare la propria persona ed i propri beni, circostanza questa riscontrabile solo in presenza di un forte stato di angoscia, anche in ragione delle forti spese che tale tipo di attività comporta a carico del cliente.
Elementi, questi che dimostrano tutti la sussistenza del grave e perdurante turbamento emotivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.
Turbamento che risulta ancora più intenso ove si consideri che le condotte persecutorie erano state poste in essere non già da uno, bensì da due soggetti.
Lo stesso CTU, d'altro canto, afferma nella propria relazione peritale che
“Dalla valutazione condotta, a parere dello scrivente, appare che, il comportamento dei convenuti descritto in atti e il racconto fornito dalla
Signora è compatibile con il fatto che si fosse palesata Controparte_1
una Sindrome ansiosa depressiva reattiva ai vissuti della vicenda con i Signori
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso Misti, secondo Pt_1
i criteri del DSM 5) … che la persona, in conseguenza del medesimo comportamento dei convenuti descritto in atti, presenta un disagio, costituito dagli aspetti di dispiacere, disappunto, senso di nocumento ricevuto e insicurezza di essere fuori della vicenda vissuta che, pur fisiologici, sono ben radicati e comportano un risentimento morale-esistenziale disturbante”.
Vi è inoltre la certificazione del medico di fiducia dell'attrice, la quale ulteriormente comprova che la non poteva recarsi al lavoro, CP_1 nonché la certificazione del medico dell'Inps, che conferma i periodi di malattia.
Senza considerare poi che proprio a causa degli atti posti in essere dai Pt_1
pagina 16 di 20 la è stata costretta ad alterare le proprie abitudini di vita: CP_1
- assentandosi dal lavoro a causa dell'ansia e del timore, atteso che quivi avrebbe incontrato proprio che prestava la sua Parte_1 collaborazione all'interno del bar, ed il figlio Pt_2
- dovendo farsi carico di presentare varie denunce alle competenti autorità,
- giungendo persino ad assumere un investigatore privato e vedendosi costretta ad installare delle videocamere dinanzi alla propria abitazione, circostanza questa non contestata ex adverso.
Il che, complessivamente considerato, dimostra sia l'avvenuto compimento di gravi e reiterati fatti persecutori, tutt'altro che “sporadici ed insignificanti”
(come viceversa sostenuto dagli appellanti), sia lo stravolgimento delle abitudini di vita della vittima e la generazione di uno stato d'ansia a carico della stessa, giustificando l'affermazione di sussistenza del reato de quo e della spettanza in favore della del risarcimento del relativo danno non CP_1 patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc, determinato dal Tribunale nella misura di euro 10.000,00 che questa Corte ritiene condivisibile in ragione della portata degli atti persecutori e del fatto che gli stessi venivano posti in essere da due persone.
3.5 Parimenti infondato, infine, è da ritenersi il motivo relativo alla dedotta erroneità circa la condanna alle spese legali, avanzato in ragione del fatto che, a parere degli appellanti, essi non sarebbero risultati soccombenti, avendo quantificato l'attrice il risarcimento in circa euro 76.000,00, poi peraltro liquidato dal Tribunale in una somma assai inferiore.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza – configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagina 17 di 20 pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez.
Un. 31.10.22 n. 32061).
E d'altronde il giudice di prime cure ha altresì correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dell'attrice e non invece applicando quello superiore, pari al valore della domanda iniziale, solo parzialmente accolta, ciò che già vale a tenere conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dai convenuti, che hanno ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quelle che sarebbe spettate in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
Come pure corretta risulta poi la condanna alle spese di CTU che il Tribunale ha posto solidalmente a carico dei attesa la fondatezza della domanda Pt_1
attorea.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dell'integrale rigetto dell'appello,
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del danneggiato (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, liquidando i compensi secondo i valori medi,
pagina 18 di 20 - del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata,
- della circostanza che il compenso liquidabile deve essere aumentato di un terzo, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, ottavo comma, stante la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in euro 5.288,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Aumento di 1/3 € 1.322,00
Totale € 5.288,00
Considerato, inoltre, che gli appellanti non risultano avere in alcun modo vagliato il fondamento della propria pretesa prima di dare inizio alla presente vertenza, che ben avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo di un minimo di diligenza, ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc per procedere d'ufficio alla condanna dei medesimi al pagamento dell'importo equitativamente determinato di € 5.288,00, pari all'ammontare delle spese legali di questo grado, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
I medesimi vanno poi condannati in solido al pagamento della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
pagina 19 di 20 introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
- conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di
Vicenza n. n. 1770/2023, pubblicata in data 28.9.23;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente grado in favore di , Controparte_1
liquidandole in euro 5.288,00, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta ed accessori di legge;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di euro 5.288,00, ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, in favore di;
Controparte_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di euro 1.000,00 in favore della ai Pt_5 CP_2 sensi dell'art. 96 cpc, quarto comma;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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