Sentenza 14 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2004, n. 18531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18531 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VIGGIANO, che lo difende unitamente all'avvocato GIULIANO CAROTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, difeso dall'avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 339/00 del Tribunale di RIETI, depositata il 18/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 1/3/1995 VO NT, premesso di essere proprietario di un terreno in Civitella di Pescorocchiano, chiedeva che venisse accertato l'esatto confine con il terreno adiacente di proprietà di AR IE, con condanna di quest'ultimo al rilascio della porzione di suolo abusivamente occupata.
Il AR, costituitosi, contestava la domanda dell'attore chiedendone il rigetto.
Espletata c.t.u., l'adito pretore di Rieti rigettava la domanda con sentenza 102/98 avverso la quale il VO proponeva appello. Il AR resisteva al gravame che il tribunale di Rieti, con sentenza 18/5/2000, rigettava osservando: che, in relazione alla finalità dell'azione di regolamento dei confini volta ad imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o soggettivamente incerto, l'articolo 950 c.c. riconosce al giudice ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi senza fissare alcuna graduatoria tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà riconosciuto alle mappe catastali;
che però il giudice non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei rispettivi titoli di proprietà; che nella specie, come chiarito dal primo giudice, l'esatto confine tra i due fondi era emerso, ancor prima che dalle mappe catastali, dall'esame dei titoli che contenevano il richiamo alle mappe catastali;
che era pertanto priva di pregio la doglianza relativa al mancato esame di circostanze ed elementi diversi dalle risultanze catastali, posto che dal prioritario ed assorbente esame dei titoli era emersa la piena coincidenza delle rispettive proprietà con le indicazioni risultanti dalle mappe catastali;
che, come correttamente evidenziato nella sentenza del pretore, il VO non aveva mai formulato una domanda di usucapione per cui la circostanza di un eventuale possesso ultraventennale del terreno delimitato dal confine reale era irrilevante come era irrilevante accertare chi avesse costruito il muretto di separazione tra i fondi.
La cassazione della sentenza del tribunale di Rieti è stata chiesta da VO NT con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. AR IE ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il VO denuncia violazione dell'articolo 950 c.c., in relazione all'articolo 2697 c.c., sostenendo che il tribunale si è convinto che il confine tra i due fondi fosse quello catastale sol perché il c.t.u. aveva accertato che i titoli facevano pieno riferimento alle mappe catastali. Con ciò ha erratamente postulato che il consulente di ufficio avesse accertato che nei titoli erano indicate le esatte superfici senza considerare che il consulente si era limitato ad accertare che i fondi erano individuati nei titoli il che è improduttivo per stabilire la linea di confine. La supina ricezione della c.t.u. ha finito per stabilire la linea di confine non in base ai titoli, bensì in base alle mappe catastali che l'articolo 950 c.c. relega ad un ruolo residuale.
Il motivo è infondato: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche che le sono state mosse con la censura in esame in quanto conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, in sede di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova: in ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza (tra le tante, sentenze 30/5/2003 n. 8814;
20/4/2001 n. 5899). Pertanto i dati catastali, se richiamati nei singoli atti di acquisto con valore negozialmente vincolante in quanto espressione della volontà dei contraenti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.
Nella specie il giudice di appello si è attenuto ai detti principi giurisprudenziali di questa Corte e, come riportato nella parte espositiva che precede, ha proceduto alla disamina della relazione del consulente di ufficio pervenendo coerentemente alla conclusione di dover confermare la decisione del giudice di primo grado e ciò in quanto nei titoli di proprietà era contenuto l'integrale richiamo alle mappe catastali tanto che, come accertato dal c.t.u. e testualmente riportato nella relazione peritale, "le proprietà delle parti sono individuate nei titoli con esatto riferimento alle mappe catastali così come sono corrispondentemente raffigurate e numerate nella mappa". Il tribunale ha quindi ineccepibilmente ritenuto, sulla base di fatti qualificanti e con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze della disposta c.t.u. e ad elementi logici, che il confine andava determinato esclusivamente con riferimento al "prioritario ed assorbente esame dei titoli" dai quali risultava la coincidenza dell'estensione dei terreni in questione con quanto riportato nelle mappe catastali: ciò è stato implicitamente (ma chiaramente) ritenuto del giudice di appello come espressione della volontà contrattale.
Il giudice di secondo grado è pervenuto alla riportata conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il tribunale ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Va poi rilevato che le critiche mosse in questa sede alla relazione del c.t.u. (ed alla interpretazione dalla corte di appello a tale relazione) non sono poi meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Sotto quest'ultimo profilo il ricorso è carente per non aver riportato il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. il che non consente di ricostruire il senso complessivo della detta relazione tecnica. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del preteso errore commesso dalla corte di appello nel l'interpretare e valutare la relazione peritale in questione.
Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea vantazione delle risultanze istruttorie (nella specie le relazioni peritali) ha l'onere (principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove non (o mal) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione. Il ricorrente, infine, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha in effetti inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195;
27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 950 c.c. e vizi di motivazione lamentando l'errore commesso dal tribunale nel tralasciare i motivi di appello ritenendoli assorbiti dal prioritario esame dei titoli. Come conseguenza il giudice di secondo grado non si è pronunciato su punti decisivi della controversia e, in particolare, non ha ammesso la chiesta prova per testi sull'erroneo presupposto che la stessa tendesse alla dimostrazione di una non dedotta domanda di usucapione mentre era invece diretta a dimostrare la linea di confine desumendola facta concludentia, quali la realizzazione della rete e del muro che avevano soltanto funzione divisoria di demarcazione del confine. Anche questo motivo non è fondato come emerge chiaramente da quanto sopra esposto nell'esame del primo motivo di ricorso: correttamente e coerentemente il tribunale non ha ammesso i mezzi istruttori chiesti dall'appellante VO volti a provare circostanze di fatto ed elementi da ritenere irrilevanti ai fini della individuazione del confine già accertato sulla base del prioritario ed esaustivo criterio dell'esame e della valutazione dei titoli di acquisto. Va poi rilevato che, come è noto, il giudice del merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un convincimento: al di fuori dei casi delle prove legali (giuramento e confessione) non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove per cui i risultati di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su quelli di altre, sicché il giudice stesso resta libero di scegliere i mezzi istruttori che reputa più attendibili ed efficaci.
Peraltro - come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità - la motivazione del diniego della ammissione di mezzi istruttori può essere anche implicita dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente considerato (in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996;
19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire (sentenze 4/3/2000 n. 2446; 4/12/1999 n. 13566) che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione impugnata che si riveli incompleto, incoerente ed illogico il che non si è verificato nel caso in esame.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.000,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004