Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1594 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Colli Aminei,209 presso lo studio dell'avv. Serafino Apicella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Afragola alla via Papa Giovanni XXIII presso lo studio dell'avv. Lucia Carciullo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 15 aprile 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati due figli (nato Per_1
a Napoli il 6.8.2017) e (nato a [...] il [...])- regolarmente riconosciuti da Per_2
entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio
2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1.I figli minorenni e vengono affidati ad entrambi i genitori, non essendovi motivi Per_1 Per_2
ostativi in tale senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere i minori.
2.I figli minorenni e verranno collocati prioritariamente presso la residenza Per_1 Per_2
della madre, già abitazione familiare, sita in Giugliano Campania alla Via Epitaffio n. 54.
3. Le parti stabiliscono concordemente sin d'ora che il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minorenni e , tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 21.00, Per_1 Per_2
provvedendo all'accompagnamento degli stessi per lo svolgimento delle terapie, nonché un sabato alterno dalle ore 17.00 alle ore 21.30 e una domenica alterna, dalle ore 17.00 alle ore 21.30 (la prima settimana del mese il padre starà con i figli e il sabato dalle ore 17.00 alle Per_1 Per_2
ore 21.30, la seconda settimana del mese il padre starà con i figli la domenica dalle ore 17.00 alle ore 21.30, e così per le settimane a venire).
4. Le parti concordemente escludono il pernotto dei figli e con il padre fino a Per_1 Per_2
quando quest'ultimo non provvederà ad avere una autonoma abitazione.
5. In occasione delle festività Natalizie, il sig. vedrà e terrà con sé i Parte_2
minori e , ad anni alterni, il giorno 24 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 22.30 Per_1 Per_2
oppure il giorno 25 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 21.30. Per la fine dell'anno: il giorno 31 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 1.00 del giorno seguente oppure il giorno 1° gennaio dalle ore
11.00 alle ore 21.30.
6. Durante le festività Pasquali il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori Parte_2
e ad anni alterni il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 alle ore 21.30 o il giorno di Per_1 Per_2
Lunedì dell'Angelo dalle ore 11.00 alle ore 21.30.
7. Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo,
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il sig. continuerà a tenere con sé i figli minorenni e Parte_2 Per_1 Per_2
nei medesimi giorni in cui li incontra durante l'anno scolastico, considerato che le terapie a cui i bimbi sono sottoposti non si interrompono nemmeno durante il periodo estivo.
8. Il sig. trascorrerà con i propri figli e il giorno Parte_2 Per_1 Per_2
del proprio compleanno e della festa del papà.
9. I compleanni e gli onomastici dei figli e saranno festeggiati ad anni alterni Per_1 Per_2
con il padre e la madre (se nell'anno 2025 i figli e festeggeranno il compleanno Per_1 Per_2
con il padre, l'onomastico lo festeggeranno con la madre, l'anno successivo i figli minori e Per_1
festeggeranno il compleanno con la madre, l'onomastico lo festeggeranno con il padre). Per_2
10. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2
versando alla sig.ra , presso il domicilio bancario noto o quello diverso Parte_1
successivamente comunicato, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio. Detto importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a decorrere dal mese di dicembre 2025. Le parti di comune accordo hanno convenuto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra _1
, nella qualità di genitore richiedente e collocatario dei figli minori.
[...]
11. Le parti concordano che le spese straordinarie, che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, verranno ripartite tra le parti nella seguente percentuale: - 50% per le spese scolastiche, ludiche e sportive;
- 25% per quelle mediche-sanitarie, cosi che il 75%, resti a carico della sig.ra _1
di cui il 50% da attingere dalle prestazioni economiche erogate dall' in favore dei
[...] CP_1
minori e , in ragione della loro patologia invalidante. Per evitare qualsiasi Per_1 Per_2
possibilità di conflitto, si richiama integralmente il Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Napoli Nord e dal rispettivo COA in data 25.10.2019, sia con riferimento alla distinzione tra spese straordinarie subordinate al consenso e spese straordinarie obbligatorie, sia con riferimento alle modalità di richiesta di rimborso e documentazione. A tale fine i difensori delle parti provvederanno a fornire ai rispettivi assistiti copia del suindicato Protocollo d'intesa.
12. Ciascun genitore provvederà al pagamento de propri oneri di difesa.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata in [...]. – Colombia il Parte_1
24.6.1994) e (nato ad [...] il [...]) alle condizioni indicate in Parte_2
parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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