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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1626/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 30.07.2024 al n. RG 1626/2024, avverso la sentenza n. 352/2024, emessa dal Tribunale di Firenze in data 31.01.2024 e pubblicata in data 02.02.2024, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3397/2019,
promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Parte_1 C.F._1 Talarico (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito C.F._2 in Firenze, Vi giusta procura in atti;
- appellante -
contro
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3 Antonio Olmi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4 sito in Firenze, Via L. S. Cherubini n. 13, giusta procura in atti;
- appellato - con l'intervento di
PG
- interveniente ex lege - avente ad oggetto: appello avverso sentenza di separazione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n. 352/2024, resa dal Tribunale di Firenze (Dott.ssa Schiaretti) in data 31.1.2024 e pubblicata il 2.2.2024, non notificata, nella causa R.G. 3397/2019, rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dall'odierna appellata e conseguentemente dichiarare la separazione tra i coniugi senza addebito. Con vittoria di spese e compensi legali”. Per l'appellata: “CHIEDE l'integrale rigetto del ricorso in appello proposto da Parte_1 confermando la pronuncia di addebito in capo a lui della separazione da;
Controparte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale proposto, accordando un risarcimento del danno conseguente all'addebito in capo a in favore di pari ad Euro Parte_1 Controparte_1
50.000 (cinquantamila,00) o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
PG: Non conclude.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. adiva il Tribunale di Firenze per sentir pronunciare la separazione Parte_1 personale da , con la quale aveva contratto matrimonio in Firenze, il Controparte_1
31 agosto 2002, e dalla cui unione era nato, il 22 agosto 2008, il figlio Per_1
si costituiva in giudizio chiedendo la separazione dal con addebito. Controparte_1 Pt_1
A fondamento di tale domanda deduceva che: a partire dal 2017, il aveva iniziato ad Pt_1 allontanarsi dalla moglie uscendo di casa senza farvi rientro anche fino al giorno dopo e, a fronte delle richieste di chiarimenti, la insultava pesantemente (“ladra”, “cretina” “idiota”,
“ho finalmente trovato un'altra mamma migliore di te per mio figlio” etc.); temendo che facesse utilizzo di sostanze stupefacenti, la incaricava a gennaio 2018 un CP_1 investigatore privato, scoprendo che il coniuge conduceva una vita sregolata e che le era infedele;
il marito pretendeva rapporti sessuali particolari dalla moglie, dietro la minaccia di portarle via il figlio;
anche sul lavoro – la lavorava (fino al 2018 senza alcuna CP_1 retribuzione) nel ristorante del marito – il manifestava un atteggiamento ingiurioso, Pt_1 tant'è che nel febbraio 2019, per non subire ulteriori soprusi, si era dovuta dimettere;
in alcuni casi, il aveva anche usato violenza verso di lei e verso il figlio. Precisava a tal Pt_1 proposito che, in data 22 ottobre 2019, si erano concluse le indagini della Procura della
Repubblica di Firenze nei confronti del all'esito delle quali veniva imputato per il Pt_1 reato di maltrattamenti in famiglia.
Il negava tutti i suddetti addebiti. Pt_1
2 Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, statuiva quanto segue: “-dichiara la separazione personale di n. Firenze il 17 maggio 1973 e , Parte_1 Controparte_1
n. Orbetello il 10 febbraio 1970; -addebita la separazione a -dispone che Parte_1 versi a , a titolo di assegno separatile, la somma di € Parte_2 Controparte_1
1.000,00; l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-assegna la casa coniugale a , che la abiterà con il figlio -affida Controparte_1 Per_1 Parte_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
starà con i Per_1 genitori in via paritaria, a settimane alterne, da sabato a sabato;
qualora il sabato sia festivo, lo scambio avverrà il venerdì pomeriggio;
trascorrerà tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di contrasto i genitori sceglieranno ad anni alterni, iniziando da;
ad anni alterni trascorrerà con Controparte_1
i genitori il Natale o S. Stefano, il Capodanno o la Befana, la Pasqua o la Pasquetta, il giorno del compleanno;
-dispone che versi a , entro il giorno cinque Parte_1 Controparte_1 del mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 600,00; Per_1
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-l'assegno unico sarà goduto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
-le spese straordinarie di saranno sostenute integralmente da -rigetta la domanda di Per_1 Parte_1 risarcimento del danno proposta da;
-dichiara integralmente compensate Controparte_1 tra le parti le spese del presente giudizio;
le spese delle ctu contabile sono poste integralmente a carico di e quelle della ctu psicologica sono poste a carico Parte_1 solidale di entrambi i coniugi”.
II. appellava detta sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
A) “Travisamento ed omessa valutazione delle risultanze probatorie – erroneità dell'iter logico giuridico su cui si basa la pronuncia di addebito relativamente alla violazione dell'obbligo di rispetto della persona”.
Parte appellante lamentava, anzitutto, che nella sentenza impugnata il Tribunale gli aveva addebitato la separazione con una motivazione illogica e frutto di travisamento delle risultanze probatorie.
3 Rilevava che le circostanze dedotte dalla nei propri atti difensivi non solo non CP_1 avevano trovato riscontro, non essendo stata svolta alcuna istruttoria orale, ma risultavano integralmente smentite da altri elementi probatori in atti.
Invero, il giudice di prime cure, a detta dell'appellante, aveva completamente omesso di valutare l'ampia prova documentale (cfr. dichiarazioni testimoniali di cui ai docc. 9 e 10 allegate al alle note a verbale del 06.11.2019) del fatto che sul luogo di lavoro Pt_1 nessuno dei collaboratori aveva mai assistito ai fatti dedotti dalla . CP_1
Lamentava altresì che non vi era alcun riferimento in sentenza alla documentazione medica – non contestata – che aveva accertato (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo I° la Pt_1 negatività del a tutti i test concernenti l'assunzione di sostanze stupefacenti e HIV. Pt_1
Rilevava che nel provvedimento impugnato veniva data rilevanza all'avviso di fine indagini penali del 22.10.2019, che aveva visto imputato il quando, invece, nell'ambito dei Pt_1 provvedimenti Presidenziali del 07.11.2019, era stato affermato: “le denunce sporte dalla signora devono ancora trovare il vaglio del giudice penale e, al momento, rappresentano la parola della moglie contro quella del marito, almeno sino all'esito dell'incidente probatorio in cui in sede penale del proc. 16336/19 sarà sentito il minore”.
Precisava peraltro che, con sentenza penale n. 2239/2024 del 28.06.2024 del Tribunale di
Firenze, era stato pienamente assolto per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie per insussistenza del fatto;
mentre, per i reati nei confronti del figlio minore, era stato dichiarato di non doversi procedere, previa riqualificazione del fatto (cfr. doc. 1 fasc. II° grado . Sottolineava che tale pronuncia smentiva totalmente Pt_1 la ricostruzione dell'appellata circa i continui soprusi, le violenze sessuali commesse ai danni della moglie e gli asseriti comportamenti vessatori che la ed il figlio CP_1 avrebbero subito dal Pt_1
Parte appellante, inoltre, produceva la sentenza del Tribunale di Firenze, depositata nell'ambito del procedimento R.G. n. 669/2021, instaurato dalla innanzi al CP_1
Giudice del Lavoro, in cui la richiesta risarcitoria di € 150.000,00 avanzata per danni c.d. da mobbing per “essere stata sottoposta, durante l'orario di lavoro, a vessazioni ed umiliazioni da parte del anche alla presenza di terzi, venendo dallo stesso offesa, Pt_1
4 insultata e minacciata” era stata rigettata perché infondata, non essendo stata fornita alcuna prova di asserite condotte di violenza e offesa da parte del Pt_1
Tali decisioni, a detta dell'appellante, confermavano che, al di là delle denunce presentate dalla , non vi era stato alcuna prova quei fatti (violenze, maltrattamenti e ingiurie) CP_1 che nell'impugnato provvedimento venivano invece erroneamente ritenuti accertati, addebitandosi al la violazione del dovere del rispetto della persona del coniuge e del Pt_1 figlio.
Quanto all'incidente probatorio reso dal figlio minore nel novembre 2019, e preso in considerazione dal Giudice di prime cure, lamentava che non era stato fatto riferimento alle circostanze che avevano condotto a rendere certe dichiarazioni: in particolare, Per_1
l'atto di denuncia-querela (e registrazioni allegate), prodotto dal con note a verbale Pt_1 del 06.02.2020, dimostrava che nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'incidente probatorio, la madre aveva manipolato il figlio affinché parlasse in maniera sfavorevole del padre.
Per tale ragione l'appellante riteneva che nessuna valenza potesse essere riconosciuta a tali dichiarazioni, considerato altresì l'assenza di nesso eziologico fra la condotta tenuta dal padre e le sofferenze del figlio.
A tal proposito, richiamava la CTU di primo grado, da cui emergeva che il malessere psichico del minore non dipendeva da alcun trauma subito, nonché le relazioni di monitoraggio, da cui si evinceva che la madre aveva un atteggiamento pregiudizievole nei confronti del figlio (cfr. relaz. terzo monitoraggio dep. 28.11.2022, pagg. 13, 14, 15, ove si riferisce che: si è trovato suo malgrado ad agire una sofferenza che era propria Per_1 della madre. (…). il figlio viene strumentalizzato in maniera inconsapevole ma importante, senza che la signora abbia una percezione chiara del peso del suo agito sul vissuto del figlio”).
Rilevava che, invece, il nel corso del monitoraggio, si era impegnato per migliorare Pt_1 le proprie criticità caratteriali, tant'è che nella sentenza impugnata era stato confermato l'affidamento condiviso del minore con tempi paritari di frequentazione presso ciascun genitore.
5 A maggior ragione, dunque, riteneva errato l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado, che, ai fini dell'addebito, aveva tenuto conto di presunti maltrattamenti e violenze ai danni della moglie e del figlio, senza considerare il quadro probatorio e processuale che aveva manifestamente sconfessato siffatte circostanze.
B) “Carenza di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, relativo all'indefettibile nesso causale tra irreversibile crisi coniugale e condotta violativa dei doveri matrimoniali - travisamento delle risultanze documentali”.
L'appellante riteneva errata la sentenza nella parte in cui addebitava la separazione al anche alla luce della violazione, ad opera di quest'ultimo, del dovere di fedeltà Pt_1 coniugale.
Criticava che il giudice di prime cure era giunto a tale convincimento sulla base degli esiti delle indagini investigative e di quanto riferito dal figlio senza tuttavia compiere Per_1 alcuna valutazione in merito al nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e il verificarsi dell'irreversibile crisi coniugale.
Lamentava, infatti, che non erano stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: la decisione della di rivolgersi ad un investigatore privato risaliva a gennaio 2018 CP_1 ed era stata la conseguenza di un mutamento nel comportamento del marito e di una problematica di coppia evidentemente antecedente;
la scoperta da parte della CP_1 delle risultanze investigative risaliva al febbraio 2018; ciononostante, i coniugi avevano continuato a vivere insieme per un intero anno, fino al 07.02.2019, recandosi anche a cena fuori e in vacanza insieme (in data 31.8.2018 hanno addirittura festeggiato insieme l'anniversario di matrimonio in barca); i coniugi avevano lavorato insieme nel bar- ristorante “56 ROSSO” per oltre un anno, fino al 10.04.2019 e avevano continuato, dal gennaio 2018 e fino al 31 agosto 2018, ad avere rapporti intimi consenzienti, nonostante la fosse a conoscenza delle frequentazioni del marito con un'altra donna. CP_1
Tali circostanze, confermate dalle dichiarazioni rese dalla stessa nel CP_1 procedimento penale e riportate nella sentenza n. 2239/2024, dimostravano che la crisi matrimoniale non era stata determinata dalla condotta addebitata al marito, ma
6 dall'irrimediabile deteriorarsi dei rapporti interpersonali, dovuti a comportamenti posti in essere da entrambe le parti, tra cui l'atteggiamento ossessivo della . CP_1
Sottolineava il come questo ultimo atteggiamento fosse ulteriormente confermato dal Pt_1 fatto che, nonostante in data 07.02.2019 i coniugi avessero sottoscritto un accordo “in attesa del perfezionamento dell'accordo di separazione”, nei mesi successivi la CP_1 aveva posto in essere una serie di azioni contro il marito - denigrato in ogni sede, appellandolo come tossicodipendente, alcolizzato e violento – che in realtà si erano poi rivelate infondate, così dimostrando una tendenza alla vittimizzazione, peraltro non tutelante per il minore.
Specificava che era stata la richiesta giudiziale del marito di volersi separare che aveva determinato la – tra il 4 e il 10 aprile 2019 – a rivolgersi al EN IS (doc. CP_1
9 fascicolo I°, all. comp. cost.), a sporgere denuncia contro il (doc. 5 CP_1 Pt_1
fascicolo I° nel proc. R.G. n. 5309/2019 riunito al presente giudizio;
doc. 4 CP_1
fascicolo I°, all. a comp. costit.) e a rassegnare le proprie dimissioni, per poi agire CP_1 giudizialmente contro il marito (doc. 2 fascicolo II° . Pt_1
Tale tempistica era stata altresì evidenziata dal Giudice penale, che – nella sentenza n.
2239/2024 – aveva sottolineato come: “a) la ha parlato delle violenze sessuali a
CP_1 terzi dopo quasi un anno da quando tali condotte sarebbero state consumate (…); b) nei periodi in cui sarebbero avvenuti tali violenze i due ex coniugi avevano rapporti intimi regolari, secondo quanto riferito dalla stessa;
c) non sono stati prodotti certificati
CP_1 medici indicativi di violenze sessuali subite dalla;
d) la minaccia di farle perdere il
CP_1 lavoro, il figlio e la casa – utilizzata da controparte anche per giustificare la sottoscrizione dell'accordo del 7.2.2019 - non può essere considerata idonea a determinare nella
CP_1 un reale timore che quegli eventi si potessero concretizzare (…) avendo un grado culturale sufficiente per comprendere che esistono strumenti legali di tutela molto efficaci che possono impedire che la prepotenza altrui trovi soddisfazione. E la lo ha dimostrato
CP_1 azionando un contenzioso davanti al giudice del lavoro e intraprendendo un'azione per la separazione giudiziale.” (pag. 14 doc. 1 fascicolo II°). Pt_1
7 Alla luce della completa mancanza di prove, sosteneva l'appellante l'inconsistenza della tesi avversaria, erroneamente fatta propria dal Tribunale, che aveva del tutto omesso di procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi e di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra quei comportamenti addebitati al e Pt_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Riteneva, dunque, che la sentenza fosse viziata da carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, supportato da plurime evidenze documentali che – se adeguatamente valutate - avrebbero dovuto condurre alla declaratoria della separazione senza addebito.
Sulla scorta di tali motivi chiedeva l'accoglimento dell'appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
III. In data 7 novembre 2024 si costituiva in giudizio , contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'appellante.
In particolare, sottolineava che l'assoluzione in sede penale del con formula più Pt_1 ampia riguardava esclusivamente il delitto nei confronti della moglie, mentre per il reato di percosse nei confronti del figlio, il proscioglimento era avvenuto per difetto di denuncia- querela e, dunque, non in virtù di un accertamento negativo dei fatti di reato contestati all'imputato.
Riteneva inoltre che, oltre ai tradimenti del marito, anche i comportamenti violenti erano fatti acquisiti e che la circostanza che la non li avesse denunciati in sede penale CP_1 per tempo non si traduceva nella loro inesistenza.
Contestava la ricostruzione dell'appellante secondo cui la crisi matrimoniale risaliva ad un momento anteriore rispetto alla scoperta dell'infedeltà del Pt_1
Sul punto, riteneva corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che il non aveva assolutamente provato la preesistenza di suddetta crisi. Pt_1
La sosteneva altresì che alcuni comportamenti dalla stessa tenuti, e richiamati CP_1 dall'appellante a sostegno della propria tesi, non dimostravano l'assenza di nesso causale tra tradimento e crisi coniugale. Infatti, l'aver inizialmente assecondato un accordo, l'aver proseguito la coabitazione sino alla medesima data, pur essendo la dei Persona_2
8 comportamenti del marito, l'aver continuato a lavorare presso il suo ristorante, l'aver intrattenuto ancora rapporti intimi con lui, erano sintomo, a detta dell'appellata, della difficoltà emotiva provata dalla stessa per adeguarsi alle nuove scelte personali dell'ex marito.
Sottolineava che la lunga durata del matrimonio e la sussistenza del risalente rapporto lavorativo presso il locale del marito avevano reso più complessa e sofferta la decisione di interrompere la coabitazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Ritenendo dunque corretta la sentenza in punto di riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto dell'impugnazione proposta.
IV. proponeva altresì appello incidentale nella parte in cui la sentenza Controparte_1 non aveva riconosciuto in suo favore alcun risarcimento del danno derivante dall' accertato addebito della separazione in capo a motivando detta scelta “(…) giacché Parte_1 non risulta nemmeno allegato in forma generica quale sia il danno di cui chiede il risarcimento”.
Sosteneva che la quantificazione del danno non patrimoniale richiedesse una valutazione svolta per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza e dunque: - il danno da lesione del rapporto matrimoniale causato dall'inosservanza dei doveri coniugali e dalla violazione del del diritto del figlio ad ottenere cura, assistenza morale e materiale, Pt_1 istruzione e mantenimento da entrambi i genitori, doveva essere quantificato equitativamente applicando analogicamente, con adeguamenti, i valori delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la “perdita del genitore”; - in caso di disgregazione del rapporto matrimoniale imputabile, quale fatto illecito, ad uno dei coniugi, il danno non patrimoniale patito dal consorte doveva essere liquidato prendendo come parametro di riferimento la tabella del Tribunale di Milano relativa alla perdita del rapporto parentale a causa di morte, previa applicazione di coefficienti correttivi idonei ad adattare i valori tabellari a tale diversa fattispecie.
9 Per tali ragioni chiedeva l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno conseguente al riconosciuto addebito in capo a quantificata in euro Parte_1
50.000,00 (cinquantamila) o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
V. In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, le parti discutevano oralmente la causa e la Corte la tratteneva in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello non merita di essere accolto.
Come correttamente riconosciuto dal primo giudice, risulta fondata la domanda di addebito della separazione al per violazione dell'obbligo di fedeltà. Pt_1
Invero, dalle relazioni investigative in atti, relative al periodo gennaio – ottobre 2018, è emerso come l'appellante frequentasse assiduamente locali notturni, anche in compagnia di altre donne, con le quali è stato più volte colto in effusioni o in atteggiamenti affettuosi.
Si riportano i passaggi più rilevanti delle relazioni suddette:
• Domenica 4 febbraio 2018
• Domenica 11 febbraio 2018
10 • Domenica 19 febbraio 2018
• Venerdì 19 ottobre 2018
11 • Domenica 21 ottobre 2018
• Lunedì 22 ottobre 2018, ancora in Via Torretta, Itri (LT)
[…]
12 È evidente la stretta consequenzialità tra la scoperta delle relazioni da parte della CP_1
e l'intollerabile prosecuzione, non tanto della coabitazione materiale tra le parti, quanto, piuttosto, della comunione di vita su cui deve fondarsi l'unione coniugale.
Infatti, il primo sospetto di infedeltà del risale a gennaio 2018, la scoperta a non Pt_1 prima di febbraio 2018 e la sua conferma a non prima di ottobre 2018: il 25.01.2018 parte appellata incaricava l'agenzia investigativa ACTA snc, le cui indagini sono proseguite fino al 19.02.2018, e, successivamente, in data 12.10.2018, incaricava la società , Pt_3 le cui indagini sono proseguite fino al 23.10.2018 (cfr. relazione allegate alla Memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di primo grado di parte appellata); la decide quindi di CP_1 allontanarsi dal marito a febbraio 2019, quando le parti stilano il primo accordo separativo
(cfr. accordo del 07.02.2019).
Questo, già di per sé, rende priva di fondamento la tesi di parte appellante secondo cui la moglie avrebbe accettato i tradimenti, portando avanti la relazione almeno per un anno.
Invero, tra l'effettiva contezza dell'infedeltà e il primo accordo di separazione sono decorsi appena tre mesi. Ebbene, a fronte del matrimonio quasi ventennale, il comprensibile lasso di tempo intercorso per elaborare la fine del rapporto e decidere di interromperlo è risultato, in realtà, irrisorio.
In ogni caso, pure prendendo in considerazione la prima scoperta del tradimento, dunque febbraio 2018, ed il fatto che il matrimonio è proseguito fino a febbraio 2019, è opportuno evidenziare come per giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 4305/2014), la tolleranza del comportamento contrario ai doveri coniugali resti irrilevante ai fini della decisione dell'addebito, non costituendo essa un'esimente oggettiva, salva l'ipotesi in cui sia espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e quindi della
13 conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale (cfr. Cass.
Civ., 5762/97 e sulla contigua questione del dovere di fedeltà Cass. Civ., sent. n.
13592/06; Cass. Civ., sent. n 8512/06; Cass. Civ., sent. n. 13747/03); solo in tal caso è infatti possibile escludere la rilevanza del comportamento posto in essere in violazione dei doveri coniugali ai fini della valutazione di cui all'art. 151 c.c., comma 2.
Stando agli esiti dell'istruttoria di primo grado, non sono emersi elementi per ritenere sussistente l'ipotesi da ultimo descritta, apparendo, al contrario, verosimile che il comportamento dell'appellata, che l'ha portata ad accettare temporaneamente la prosecuzione del rapporto, fosse finalizzato al tentativo, quasi disperato, di salvare il matrimonio, anche a costo di sacrificare la propria dignità personale.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dall'appellante al CTU di primo grado: “avevo una conoscenza con un'altra persona, ma in quel periodo avevo deciso di non frequentarla più. Io dico a che non ho più intenzione di continuare il rapporto matrimoniale. Lei CP_1 dice sono innamorata di te non mi lasciare per favore”… “Lei vuole solamente prendermi e vendicarsi di quello che ha subito, che non ero più innamorato, che non c'era più l'ardore e
l'amore. È per il tradimento” (cfr. pag. 23 CTU).
Si ribadisce, inoltre, che la lunga durata del matrimonio, oltre alla presenza di un figlio minorenne e alla condivisione di vita anche lavorativa con il non potevano che Pt_1 richiedere delle tempistiche di metabolizzazione della fine del rapporto da parte dell'appellata le quali, conseguentemente, non escludono la sua riconducibilità ai tradimenti del Pt_1
Parte appellante, dal canto suo, avrebbe dovuto provare l'asserita anteriorità della crisi coniugale.
Occorre ricordare che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 16859 del 14.08.2015), “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione
14 complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; con la precisazione che, pertanto, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta
e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre,
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 2059 del 14.02.2012).
Nel caso di specie, il si è limitato ad allegare che la crisi coniugale non poteva essere Pt_1 ricondotta all'infedeltà del marito, non solo alla luce della tolleranza da parte della moglie
(la cui rilevanza dev'essere, come detto sopra, senz'altro esclusa), ma anche perché doveva attribuirsi a non meglio specificati comportamenti ossessivi della moglie, non supportati da riscontri probatori.
Quanto alle doglianze circa il valore attribuito in sentenza al procedimento penale a carico dell'appellante, che lo ha visto imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, si precisa che il Tribunale, in realtà, si è limitato ad affermare che: “E' in atti il verbale dell'incidente probatorio del novembre 2019 davanti al Gip Tribunale di
Firenze nel quale il minore ha dato atto che prima della separazione i genitori Per_1 litigavano in modo acceso perché il padre, tre volte a settimana, pur chiudendo il ristorante alle undici, tornava a casa alle tre di notte;
di essersi reso conto che il padre frequentava altre donne;
ha riferito anche di aver sentito dalla propria stanza che, durante il litigi, la madre abbia più di una volta detto “ahia”, come se avesse preso uno schiaffo;
nel periodo antecedente alla separazione, ha avuto anche dal padre in più di un'occasione dei calci, quando faceva qualcosa che non andava. L'andamento e gli esiti del procedimento penale
5702\19 RGNR non è stato comunicato a questo Tribunale da nessuna delle due parti;
in data 18 febbraio 2020 il Giudice ha richiesto al PM la trasmissione degli atti rilevanti;
è
15 pervenuto dal PM un CD il 10 marzo 2020, ma non sono stati trasmessi ulteriori aggiornamenti in ordine all'esito del giudizio”.
Il primo giudice ha dunque preso in considerazione, ai fini dell'addebito, le accuse di aggressioni nei confronti solo come elemento aggiuntivo, ad abundantiam, rispetto Pt_1 alla principale causa scatenante la crisi, ricondotta all'infedeltà del marito.
Risultano, quindi, ultronee ai fini dell'addebito tanto la sentenza del Giudice Penale quanto quella del Giudice del Lavoro, così come le dichiarazioni testimoniali scritte rese dai dipendenti del con contenuto favorevole al proprio datore di lavoro. Pt_1
Peraltro, se da un lato l'appellante in sede penale è stato assolto - perché il fatto non sussiste - con riferimento al reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, dall'altro, in relazione al reato di percosse e lesioni personali nei confronti di la Per_1 dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non esclude che il abbia effettivamente tenuto queste condotte nei confronti del figlio. La Pt_1 sentenza penale, pur derubricando il reato da 572 c.p. a 582 e 577 c.p., ha accertato che il ragazzo ha subito scatti incontrollati di ira del padre che spesso si sono tradotti in gesti fisicamente violenti.
La domanda di pronuncia di separazione con addebito a carico dell'appellante è stata, dunque, correttamente accolta e la sentenza impugnata dovrà, conseguentemente, essere confermata sul punto.
Quanto all'appello incidentale proposto da risultano inammissibili in Controparte_1 questa sede domande di natura restitutoria.
Il rito della separazione ha, infatti, carattere speciale, trattandosi di modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario. D'altra parte, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. Pertanto, va esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti
16 diversi. Conformemente a quanto affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 18870 dell'8.9.2014), va dunque esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto al rito speciale, con domande risarcitorie o restitutorie, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Deve, in conclusione dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria proposta con l'appello incidentale.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite del grado d'appello sono compensate per ½ tra le parti.
Per il restante 50% le spese sono poste a carico dell'appellante – risultando prevalentemente soccombente – e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €. 1.736,50 (ossia la metà di €. 3.473,00, di cui €.
1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio,
€. 1.735,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata n.
352/2024 del Tribunale di Firenze;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
- condanna al pagamento, in favore di , delle restanti Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi €. 1.736,50, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
17 - dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, 29.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 30.07.2024 al n. RG 1626/2024, avverso la sentenza n. 352/2024, emessa dal Tribunale di Firenze in data 31.01.2024 e pubblicata in data 02.02.2024, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3397/2019,
promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Parte_1 C.F._1 Talarico (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito C.F._2 in Firenze, Vi giusta procura in atti;
- appellante -
contro
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3 Antonio Olmi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4 sito in Firenze, Via L. S. Cherubini n. 13, giusta procura in atti;
- appellato - con l'intervento di
PG
- interveniente ex lege - avente ad oggetto: appello avverso sentenza di separazione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n. 352/2024, resa dal Tribunale di Firenze (Dott.ssa Schiaretti) in data 31.1.2024 e pubblicata il 2.2.2024, non notificata, nella causa R.G. 3397/2019, rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dall'odierna appellata e conseguentemente dichiarare la separazione tra i coniugi senza addebito. Con vittoria di spese e compensi legali”. Per l'appellata: “CHIEDE l'integrale rigetto del ricorso in appello proposto da Parte_1 confermando la pronuncia di addebito in capo a lui della separazione da;
Controparte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale proposto, accordando un risarcimento del danno conseguente all'addebito in capo a in favore di pari ad Euro Parte_1 Controparte_1
50.000 (cinquantamila,00) o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
PG: Non conclude.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. adiva il Tribunale di Firenze per sentir pronunciare la separazione Parte_1 personale da , con la quale aveva contratto matrimonio in Firenze, il Controparte_1
31 agosto 2002, e dalla cui unione era nato, il 22 agosto 2008, il figlio Per_1
si costituiva in giudizio chiedendo la separazione dal con addebito. Controparte_1 Pt_1
A fondamento di tale domanda deduceva che: a partire dal 2017, il aveva iniziato ad Pt_1 allontanarsi dalla moglie uscendo di casa senza farvi rientro anche fino al giorno dopo e, a fronte delle richieste di chiarimenti, la insultava pesantemente (“ladra”, “cretina” “idiota”,
“ho finalmente trovato un'altra mamma migliore di te per mio figlio” etc.); temendo che facesse utilizzo di sostanze stupefacenti, la incaricava a gennaio 2018 un CP_1 investigatore privato, scoprendo che il coniuge conduceva una vita sregolata e che le era infedele;
il marito pretendeva rapporti sessuali particolari dalla moglie, dietro la minaccia di portarle via il figlio;
anche sul lavoro – la lavorava (fino al 2018 senza alcuna CP_1 retribuzione) nel ristorante del marito – il manifestava un atteggiamento ingiurioso, Pt_1 tant'è che nel febbraio 2019, per non subire ulteriori soprusi, si era dovuta dimettere;
in alcuni casi, il aveva anche usato violenza verso di lei e verso il figlio. Precisava a tal Pt_1 proposito che, in data 22 ottobre 2019, si erano concluse le indagini della Procura della
Repubblica di Firenze nei confronti del all'esito delle quali veniva imputato per il Pt_1 reato di maltrattamenti in famiglia.
Il negava tutti i suddetti addebiti. Pt_1
2 Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, statuiva quanto segue: “-dichiara la separazione personale di n. Firenze il 17 maggio 1973 e , Parte_1 Controparte_1
n. Orbetello il 10 febbraio 1970; -addebita la separazione a -dispone che Parte_1 versi a , a titolo di assegno separatile, la somma di € Parte_2 Controparte_1
1.000,00; l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-assegna la casa coniugale a , che la abiterà con il figlio -affida Controparte_1 Per_1 Parte_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
starà con i Per_1 genitori in via paritaria, a settimane alterne, da sabato a sabato;
qualora il sabato sia festivo, lo scambio avverrà il venerdì pomeriggio;
trascorrerà tre settimane con ciascun genitore nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di contrasto i genitori sceglieranno ad anni alterni, iniziando da;
ad anni alterni trascorrerà con Controparte_1
i genitori il Natale o S. Stefano, il Capodanno o la Befana, la Pasqua o la Pasquetta, il giorno del compleanno;
-dispone che versi a , entro il giorno cinque Parte_1 Controparte_1 del mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 600,00; Per_1
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-l'assegno unico sarà goduto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
-le spese straordinarie di saranno sostenute integralmente da -rigetta la domanda di Per_1 Parte_1 risarcimento del danno proposta da;
-dichiara integralmente compensate Controparte_1 tra le parti le spese del presente giudizio;
le spese delle ctu contabile sono poste integralmente a carico di e quelle della ctu psicologica sono poste a carico Parte_1 solidale di entrambi i coniugi”.
II. appellava detta sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
A) “Travisamento ed omessa valutazione delle risultanze probatorie – erroneità dell'iter logico giuridico su cui si basa la pronuncia di addebito relativamente alla violazione dell'obbligo di rispetto della persona”.
Parte appellante lamentava, anzitutto, che nella sentenza impugnata il Tribunale gli aveva addebitato la separazione con una motivazione illogica e frutto di travisamento delle risultanze probatorie.
3 Rilevava che le circostanze dedotte dalla nei propri atti difensivi non solo non CP_1 avevano trovato riscontro, non essendo stata svolta alcuna istruttoria orale, ma risultavano integralmente smentite da altri elementi probatori in atti.
Invero, il giudice di prime cure, a detta dell'appellante, aveva completamente omesso di valutare l'ampia prova documentale (cfr. dichiarazioni testimoniali di cui ai docc. 9 e 10 allegate al alle note a verbale del 06.11.2019) del fatto che sul luogo di lavoro Pt_1 nessuno dei collaboratori aveva mai assistito ai fatti dedotti dalla . CP_1
Lamentava altresì che non vi era alcun riferimento in sentenza alla documentazione medica – non contestata – che aveva accertato (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo I° la Pt_1 negatività del a tutti i test concernenti l'assunzione di sostanze stupefacenti e HIV. Pt_1
Rilevava che nel provvedimento impugnato veniva data rilevanza all'avviso di fine indagini penali del 22.10.2019, che aveva visto imputato il quando, invece, nell'ambito dei Pt_1 provvedimenti Presidenziali del 07.11.2019, era stato affermato: “le denunce sporte dalla signora devono ancora trovare il vaglio del giudice penale e, al momento, rappresentano la parola della moglie contro quella del marito, almeno sino all'esito dell'incidente probatorio in cui in sede penale del proc. 16336/19 sarà sentito il minore”.
Precisava peraltro che, con sentenza penale n. 2239/2024 del 28.06.2024 del Tribunale di
Firenze, era stato pienamente assolto per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie per insussistenza del fatto;
mentre, per i reati nei confronti del figlio minore, era stato dichiarato di non doversi procedere, previa riqualificazione del fatto (cfr. doc. 1 fasc. II° grado . Sottolineava che tale pronuncia smentiva totalmente Pt_1 la ricostruzione dell'appellata circa i continui soprusi, le violenze sessuali commesse ai danni della moglie e gli asseriti comportamenti vessatori che la ed il figlio CP_1 avrebbero subito dal Pt_1
Parte appellante, inoltre, produceva la sentenza del Tribunale di Firenze, depositata nell'ambito del procedimento R.G. n. 669/2021, instaurato dalla innanzi al CP_1
Giudice del Lavoro, in cui la richiesta risarcitoria di € 150.000,00 avanzata per danni c.d. da mobbing per “essere stata sottoposta, durante l'orario di lavoro, a vessazioni ed umiliazioni da parte del anche alla presenza di terzi, venendo dallo stesso offesa, Pt_1
4 insultata e minacciata” era stata rigettata perché infondata, non essendo stata fornita alcuna prova di asserite condotte di violenza e offesa da parte del Pt_1
Tali decisioni, a detta dell'appellante, confermavano che, al di là delle denunce presentate dalla , non vi era stato alcuna prova quei fatti (violenze, maltrattamenti e ingiurie) CP_1 che nell'impugnato provvedimento venivano invece erroneamente ritenuti accertati, addebitandosi al la violazione del dovere del rispetto della persona del coniuge e del Pt_1 figlio.
Quanto all'incidente probatorio reso dal figlio minore nel novembre 2019, e preso in considerazione dal Giudice di prime cure, lamentava che non era stato fatto riferimento alle circostanze che avevano condotto a rendere certe dichiarazioni: in particolare, Per_1
l'atto di denuncia-querela (e registrazioni allegate), prodotto dal con note a verbale Pt_1 del 06.02.2020, dimostrava che nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'incidente probatorio, la madre aveva manipolato il figlio affinché parlasse in maniera sfavorevole del padre.
Per tale ragione l'appellante riteneva che nessuna valenza potesse essere riconosciuta a tali dichiarazioni, considerato altresì l'assenza di nesso eziologico fra la condotta tenuta dal padre e le sofferenze del figlio.
A tal proposito, richiamava la CTU di primo grado, da cui emergeva che il malessere psichico del minore non dipendeva da alcun trauma subito, nonché le relazioni di monitoraggio, da cui si evinceva che la madre aveva un atteggiamento pregiudizievole nei confronti del figlio (cfr. relaz. terzo monitoraggio dep. 28.11.2022, pagg. 13, 14, 15, ove si riferisce che: si è trovato suo malgrado ad agire una sofferenza che era propria Per_1 della madre. (…). il figlio viene strumentalizzato in maniera inconsapevole ma importante, senza che la signora abbia una percezione chiara del peso del suo agito sul vissuto del figlio”).
Rilevava che, invece, il nel corso del monitoraggio, si era impegnato per migliorare Pt_1 le proprie criticità caratteriali, tant'è che nella sentenza impugnata era stato confermato l'affidamento condiviso del minore con tempi paritari di frequentazione presso ciascun genitore.
5 A maggior ragione, dunque, riteneva errato l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado, che, ai fini dell'addebito, aveva tenuto conto di presunti maltrattamenti e violenze ai danni della moglie e del figlio, senza considerare il quadro probatorio e processuale che aveva manifestamente sconfessato siffatte circostanze.
B) “Carenza di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, relativo all'indefettibile nesso causale tra irreversibile crisi coniugale e condotta violativa dei doveri matrimoniali - travisamento delle risultanze documentali”.
L'appellante riteneva errata la sentenza nella parte in cui addebitava la separazione al anche alla luce della violazione, ad opera di quest'ultimo, del dovere di fedeltà Pt_1 coniugale.
Criticava che il giudice di prime cure era giunto a tale convincimento sulla base degli esiti delle indagini investigative e di quanto riferito dal figlio senza tuttavia compiere Per_1 alcuna valutazione in merito al nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e il verificarsi dell'irreversibile crisi coniugale.
Lamentava, infatti, che non erano stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: la decisione della di rivolgersi ad un investigatore privato risaliva a gennaio 2018 CP_1 ed era stata la conseguenza di un mutamento nel comportamento del marito e di una problematica di coppia evidentemente antecedente;
la scoperta da parte della CP_1 delle risultanze investigative risaliva al febbraio 2018; ciononostante, i coniugi avevano continuato a vivere insieme per un intero anno, fino al 07.02.2019, recandosi anche a cena fuori e in vacanza insieme (in data 31.8.2018 hanno addirittura festeggiato insieme l'anniversario di matrimonio in barca); i coniugi avevano lavorato insieme nel bar- ristorante “56 ROSSO” per oltre un anno, fino al 10.04.2019 e avevano continuato, dal gennaio 2018 e fino al 31 agosto 2018, ad avere rapporti intimi consenzienti, nonostante la fosse a conoscenza delle frequentazioni del marito con un'altra donna. CP_1
Tali circostanze, confermate dalle dichiarazioni rese dalla stessa nel CP_1 procedimento penale e riportate nella sentenza n. 2239/2024, dimostravano che la crisi matrimoniale non era stata determinata dalla condotta addebitata al marito, ma
6 dall'irrimediabile deteriorarsi dei rapporti interpersonali, dovuti a comportamenti posti in essere da entrambe le parti, tra cui l'atteggiamento ossessivo della . CP_1
Sottolineava il come questo ultimo atteggiamento fosse ulteriormente confermato dal Pt_1 fatto che, nonostante in data 07.02.2019 i coniugi avessero sottoscritto un accordo “in attesa del perfezionamento dell'accordo di separazione”, nei mesi successivi la CP_1 aveva posto in essere una serie di azioni contro il marito - denigrato in ogni sede, appellandolo come tossicodipendente, alcolizzato e violento – che in realtà si erano poi rivelate infondate, così dimostrando una tendenza alla vittimizzazione, peraltro non tutelante per il minore.
Specificava che era stata la richiesta giudiziale del marito di volersi separare che aveva determinato la – tra il 4 e il 10 aprile 2019 – a rivolgersi al EN IS (doc. CP_1
9 fascicolo I°, all. comp. cost.), a sporgere denuncia contro il (doc. 5 CP_1 Pt_1
fascicolo I° nel proc. R.G. n. 5309/2019 riunito al presente giudizio;
doc. 4 CP_1
fascicolo I°, all. a comp. costit.) e a rassegnare le proprie dimissioni, per poi agire CP_1 giudizialmente contro il marito (doc. 2 fascicolo II° . Pt_1
Tale tempistica era stata altresì evidenziata dal Giudice penale, che – nella sentenza n.
2239/2024 – aveva sottolineato come: “a) la ha parlato delle violenze sessuali a
CP_1 terzi dopo quasi un anno da quando tali condotte sarebbero state consumate (…); b) nei periodi in cui sarebbero avvenuti tali violenze i due ex coniugi avevano rapporti intimi regolari, secondo quanto riferito dalla stessa;
c) non sono stati prodotti certificati
CP_1 medici indicativi di violenze sessuali subite dalla;
d) la minaccia di farle perdere il
CP_1 lavoro, il figlio e la casa – utilizzata da controparte anche per giustificare la sottoscrizione dell'accordo del 7.2.2019 - non può essere considerata idonea a determinare nella
CP_1 un reale timore che quegli eventi si potessero concretizzare (…) avendo un grado culturale sufficiente per comprendere che esistono strumenti legali di tutela molto efficaci che possono impedire che la prepotenza altrui trovi soddisfazione. E la lo ha dimostrato
CP_1 azionando un contenzioso davanti al giudice del lavoro e intraprendendo un'azione per la separazione giudiziale.” (pag. 14 doc. 1 fascicolo II°). Pt_1
7 Alla luce della completa mancanza di prove, sosteneva l'appellante l'inconsistenza della tesi avversaria, erroneamente fatta propria dal Tribunale, che aveva del tutto omesso di procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi e di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra quei comportamenti addebitati al e Pt_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Riteneva, dunque, che la sentenza fosse viziata da carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia, supportato da plurime evidenze documentali che – se adeguatamente valutate - avrebbero dovuto condurre alla declaratoria della separazione senza addebito.
Sulla scorta di tali motivi chiedeva l'accoglimento dell'appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
III. In data 7 novembre 2024 si costituiva in giudizio , contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'appellante.
In particolare, sottolineava che l'assoluzione in sede penale del con formula più Pt_1 ampia riguardava esclusivamente il delitto nei confronti della moglie, mentre per il reato di percosse nei confronti del figlio, il proscioglimento era avvenuto per difetto di denuncia- querela e, dunque, non in virtù di un accertamento negativo dei fatti di reato contestati all'imputato.
Riteneva inoltre che, oltre ai tradimenti del marito, anche i comportamenti violenti erano fatti acquisiti e che la circostanza che la non li avesse denunciati in sede penale CP_1 per tempo non si traduceva nella loro inesistenza.
Contestava la ricostruzione dell'appellante secondo cui la crisi matrimoniale risaliva ad un momento anteriore rispetto alla scoperta dell'infedeltà del Pt_1
Sul punto, riteneva corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che il non aveva assolutamente provato la preesistenza di suddetta crisi. Pt_1
La sosteneva altresì che alcuni comportamenti dalla stessa tenuti, e richiamati CP_1 dall'appellante a sostegno della propria tesi, non dimostravano l'assenza di nesso causale tra tradimento e crisi coniugale. Infatti, l'aver inizialmente assecondato un accordo, l'aver proseguito la coabitazione sino alla medesima data, pur essendo la dei Persona_2
8 comportamenti del marito, l'aver continuato a lavorare presso il suo ristorante, l'aver intrattenuto ancora rapporti intimi con lui, erano sintomo, a detta dell'appellata, della difficoltà emotiva provata dalla stessa per adeguarsi alle nuove scelte personali dell'ex marito.
Sottolineava che la lunga durata del matrimonio e la sussistenza del risalente rapporto lavorativo presso il locale del marito avevano reso più complessa e sofferta la decisione di interrompere la coabitazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Ritenendo dunque corretta la sentenza in punto di riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto dell'impugnazione proposta.
IV. proponeva altresì appello incidentale nella parte in cui la sentenza Controparte_1 non aveva riconosciuto in suo favore alcun risarcimento del danno derivante dall' accertato addebito della separazione in capo a motivando detta scelta “(…) giacché Parte_1 non risulta nemmeno allegato in forma generica quale sia il danno di cui chiede il risarcimento”.
Sosteneva che la quantificazione del danno non patrimoniale richiedesse una valutazione svolta per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza e dunque: - il danno da lesione del rapporto matrimoniale causato dall'inosservanza dei doveri coniugali e dalla violazione del del diritto del figlio ad ottenere cura, assistenza morale e materiale, Pt_1 istruzione e mantenimento da entrambi i genitori, doveva essere quantificato equitativamente applicando analogicamente, con adeguamenti, i valori delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la “perdita del genitore”; - in caso di disgregazione del rapporto matrimoniale imputabile, quale fatto illecito, ad uno dei coniugi, il danno non patrimoniale patito dal consorte doveva essere liquidato prendendo come parametro di riferimento la tabella del Tribunale di Milano relativa alla perdita del rapporto parentale a causa di morte, previa applicazione di coefficienti correttivi idonei ad adattare i valori tabellari a tale diversa fattispecie.
9 Per tali ragioni chiedeva l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno conseguente al riconosciuto addebito in capo a quantificata in euro Parte_1
50.000,00 (cinquantamila) o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
V. In occasione dell'udienza del 29 novembre 2024, le parti discutevano oralmente la causa e la Corte la tratteneva in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello non merita di essere accolto.
Come correttamente riconosciuto dal primo giudice, risulta fondata la domanda di addebito della separazione al per violazione dell'obbligo di fedeltà. Pt_1
Invero, dalle relazioni investigative in atti, relative al periodo gennaio – ottobre 2018, è emerso come l'appellante frequentasse assiduamente locali notturni, anche in compagnia di altre donne, con le quali è stato più volte colto in effusioni o in atteggiamenti affettuosi.
Si riportano i passaggi più rilevanti delle relazioni suddette:
• Domenica 4 febbraio 2018
• Domenica 11 febbraio 2018
10 • Domenica 19 febbraio 2018
• Venerdì 19 ottobre 2018
11 • Domenica 21 ottobre 2018
• Lunedì 22 ottobre 2018, ancora in Via Torretta, Itri (LT)
[…]
12 È evidente la stretta consequenzialità tra la scoperta delle relazioni da parte della CP_1
e l'intollerabile prosecuzione, non tanto della coabitazione materiale tra le parti, quanto, piuttosto, della comunione di vita su cui deve fondarsi l'unione coniugale.
Infatti, il primo sospetto di infedeltà del risale a gennaio 2018, la scoperta a non Pt_1 prima di febbraio 2018 e la sua conferma a non prima di ottobre 2018: il 25.01.2018 parte appellata incaricava l'agenzia investigativa ACTA snc, le cui indagini sono proseguite fino al 19.02.2018, e, successivamente, in data 12.10.2018, incaricava la società , Pt_3 le cui indagini sono proseguite fino al 23.10.2018 (cfr. relazione allegate alla Memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di primo grado di parte appellata); la decide quindi di CP_1 allontanarsi dal marito a febbraio 2019, quando le parti stilano il primo accordo separativo
(cfr. accordo del 07.02.2019).
Questo, già di per sé, rende priva di fondamento la tesi di parte appellante secondo cui la moglie avrebbe accettato i tradimenti, portando avanti la relazione almeno per un anno.
Invero, tra l'effettiva contezza dell'infedeltà e il primo accordo di separazione sono decorsi appena tre mesi. Ebbene, a fronte del matrimonio quasi ventennale, il comprensibile lasso di tempo intercorso per elaborare la fine del rapporto e decidere di interromperlo è risultato, in realtà, irrisorio.
In ogni caso, pure prendendo in considerazione la prima scoperta del tradimento, dunque febbraio 2018, ed il fatto che il matrimonio è proseguito fino a febbraio 2019, è opportuno evidenziare come per giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 4305/2014), la tolleranza del comportamento contrario ai doveri coniugali resti irrilevante ai fini della decisione dell'addebito, non costituendo essa un'esimente oggettiva, salva l'ipotesi in cui sia espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e quindi della
13 conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale (cfr. Cass.
Civ., 5762/97 e sulla contigua questione del dovere di fedeltà Cass. Civ., sent. n.
13592/06; Cass. Civ., sent. n 8512/06; Cass. Civ., sent. n. 13747/03); solo in tal caso è infatti possibile escludere la rilevanza del comportamento posto in essere in violazione dei doveri coniugali ai fini della valutazione di cui all'art. 151 c.c., comma 2.
Stando agli esiti dell'istruttoria di primo grado, non sono emersi elementi per ritenere sussistente l'ipotesi da ultimo descritta, apparendo, al contrario, verosimile che il comportamento dell'appellata, che l'ha portata ad accettare temporaneamente la prosecuzione del rapporto, fosse finalizzato al tentativo, quasi disperato, di salvare il matrimonio, anche a costo di sacrificare la propria dignità personale.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dall'appellante al CTU di primo grado: “avevo una conoscenza con un'altra persona, ma in quel periodo avevo deciso di non frequentarla più. Io dico a che non ho più intenzione di continuare il rapporto matrimoniale. Lei CP_1 dice sono innamorata di te non mi lasciare per favore”… “Lei vuole solamente prendermi e vendicarsi di quello che ha subito, che non ero più innamorato, che non c'era più l'ardore e
l'amore. È per il tradimento” (cfr. pag. 23 CTU).
Si ribadisce, inoltre, che la lunga durata del matrimonio, oltre alla presenza di un figlio minorenne e alla condivisione di vita anche lavorativa con il non potevano che Pt_1 richiedere delle tempistiche di metabolizzazione della fine del rapporto da parte dell'appellata le quali, conseguentemente, non escludono la sua riconducibilità ai tradimenti del Pt_1
Parte appellante, dal canto suo, avrebbe dovuto provare l'asserita anteriorità della crisi coniugale.
Occorre ricordare che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 16859 del 14.08.2015), “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione
14 complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; con la precisazione che, pertanto, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta
e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre,
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 2059 del 14.02.2012).
Nel caso di specie, il si è limitato ad allegare che la crisi coniugale non poteva essere Pt_1 ricondotta all'infedeltà del marito, non solo alla luce della tolleranza da parte della moglie
(la cui rilevanza dev'essere, come detto sopra, senz'altro esclusa), ma anche perché doveva attribuirsi a non meglio specificati comportamenti ossessivi della moglie, non supportati da riscontri probatori.
Quanto alle doglianze circa il valore attribuito in sentenza al procedimento penale a carico dell'appellante, che lo ha visto imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, si precisa che il Tribunale, in realtà, si è limitato ad affermare che: “E' in atti il verbale dell'incidente probatorio del novembre 2019 davanti al Gip Tribunale di
Firenze nel quale il minore ha dato atto che prima della separazione i genitori Per_1 litigavano in modo acceso perché il padre, tre volte a settimana, pur chiudendo il ristorante alle undici, tornava a casa alle tre di notte;
di essersi reso conto che il padre frequentava altre donne;
ha riferito anche di aver sentito dalla propria stanza che, durante il litigi, la madre abbia più di una volta detto “ahia”, come se avesse preso uno schiaffo;
nel periodo antecedente alla separazione, ha avuto anche dal padre in più di un'occasione dei calci, quando faceva qualcosa che non andava. L'andamento e gli esiti del procedimento penale
5702\19 RGNR non è stato comunicato a questo Tribunale da nessuna delle due parti;
in data 18 febbraio 2020 il Giudice ha richiesto al PM la trasmissione degli atti rilevanti;
è
15 pervenuto dal PM un CD il 10 marzo 2020, ma non sono stati trasmessi ulteriori aggiornamenti in ordine all'esito del giudizio”.
Il primo giudice ha dunque preso in considerazione, ai fini dell'addebito, le accuse di aggressioni nei confronti solo come elemento aggiuntivo, ad abundantiam, rispetto Pt_1 alla principale causa scatenante la crisi, ricondotta all'infedeltà del marito.
Risultano, quindi, ultronee ai fini dell'addebito tanto la sentenza del Giudice Penale quanto quella del Giudice del Lavoro, così come le dichiarazioni testimoniali scritte rese dai dipendenti del con contenuto favorevole al proprio datore di lavoro. Pt_1
Peraltro, se da un lato l'appellante in sede penale è stato assolto - perché il fatto non sussiste - con riferimento al reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, dall'altro, in relazione al reato di percosse e lesioni personali nei confronti di la Per_1 dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non esclude che il abbia effettivamente tenuto queste condotte nei confronti del figlio. La Pt_1 sentenza penale, pur derubricando il reato da 572 c.p. a 582 e 577 c.p., ha accertato che il ragazzo ha subito scatti incontrollati di ira del padre che spesso si sono tradotti in gesti fisicamente violenti.
La domanda di pronuncia di separazione con addebito a carico dell'appellante è stata, dunque, correttamente accolta e la sentenza impugnata dovrà, conseguentemente, essere confermata sul punto.
Quanto all'appello incidentale proposto da risultano inammissibili in Controparte_1 questa sede domande di natura restitutoria.
Il rito della separazione ha, infatti, carattere speciale, trattandosi di modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario. D'altra parte, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. Pertanto, va esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti
16 diversi. Conformemente a quanto affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 18870 dell'8.9.2014), va dunque esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto al rito speciale, con domande risarcitorie o restitutorie, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Deve, in conclusione dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria proposta con l'appello incidentale.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite del grado d'appello sono compensate per ½ tra le parti.
Per il restante 50% le spese sono poste a carico dell'appellante – risultando prevalentemente soccombente – e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €. 1.736,50 (ossia la metà di €. 3.473,00, di cui €.
1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio,
€. 1.735,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata n.
352/2024 del Tribunale di Firenze;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
- condanna al pagamento, in favore di , delle restanti Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi €. 1.736,50, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
17 - dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, 29.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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