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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 425/2020
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1939 , residente in [...]N.7 93015 NISCEMI rappresentato e difeso dall'
Avv.CASSERO MARIA SELENE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 503/2019, R.G. 1713/2019, emesso dal
Tribunale di Gela, in data 31.12.2019, notificato in data 24.01.2020,
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con decreto n. 503/2019, del 24.01.20, il Tribunale di Gela, ha ingiunto alla Sig.ra Parte_1
di pagare in favore della la somma di euro 15.122,93 oltre
[...] Controparte_2 interessi maturati dalla singola scadenza sino al saldo effettivo;
avverso il detto decreto veniva formulata opposizione chiedendo dichiarare l'inammissibilità ed illegittimità del ricorso ingiuntivo opposto N. 503/19, per intervenuta prescrizione del credito, nel merito dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo opposto'', n via subordinata, ''ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate''.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata del 03.07.2020, si costituiva in giudizio la resistente contestando le deduzioni dell'opponente chiedendo ''la Controparte_2 provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 503/2019 emesso dal Tribunale di Gela;
nel merito,
1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 503/2019; sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. All'udienza del 24.11.2020, le parti insistevano e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo della carenza di prova scritta dell'opposizione; non venivano ammesse le prove richieste in memoria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 30.11.2022. All'udienza del 03.07.2024, l'opponente insisteva sull'ammissibilità dei mezzi istruttori formulati nella memoria n. 2 art. 183 c.p.c. All'udienza del 22.01.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. venivano concessi i termini per le memorie e repliche, ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, pur avendo accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020;
Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel
2 successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt.
2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche
Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Incombe quindi sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n.
299/2016).
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006;
...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato
3 dall'opponente prima della proposizione della opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco.
Va pertanto prioritariamente verificata la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sul rilievo che la prescrizione biennale non coprirebbe l'importo del periodo
2012\2017 azionato nelle fatture a conguaglio.
In particolare va rilevato che con la fattura n. 1732203567 del 08.09.2017, la società opposta ha conguagliato i consumi misurati sul POD intestato alla sig.ra precedentemente fatturati Parte_1 in acconto e contabilizzato i consumi rilevati attraverso le letture effettive comunicate dalla società di distribuzione dal 31/01/2014 fino al 31/07/2017, recependo altresì la sostituzione del misuratore avvenuta in data 02/06/2014 in seguito all'aumento di potenza a 10kw (effettuata su richiesta del
Cliente). Con comunicazione del 10/04/2018 precisava infatti che “a seguito della comunicazione da parte del Distributore Locale (nella fattispecie e-distribuzione S.p.A.) dei dati reali di consumo è stata emessa in data 08/09/2017 la fattura numero 1732203567, allegata alla presente, che conguaglia i consumi precedentemente fatturati in acconto e contabilizza i consumi rilevati attraverso le letture effettive comunicate dalla società di distribuzione dal 31/01/2014 pari a kwh
1007 F1; kwh 763 F2; kwh 10924 F3 fino al 31/07/2017 pari a kWh F1 12000 F2 8635 F3 20050
(la fattura recepisce anche la sostituzione del misuratore avvenuta in data 02/06/2014 in seguito all'aumento di potenza a 10kw con letture finali effettive rilevate da distributore pari a kwh 1093
F1; kwh 828 11095 F3).
Va precisato che l'ambito di applicazione della legge 205/2017, richiamata dall'opponente, è limitato alle fatture la cui scadenza, per il settore elettrico, è successiva al 1° marzo 2018; pertanto
è applicabile solo alle fatture con scadenza successiva al primo marzo 2018.
Ne deriva che, essendo la normativa applicabile quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. , la decorrenza del termine coincide con la data di scadenza delle fatture stesse, ove viene quantificato il corrispettivo erogato al punto di distribuzione.
Sotto il profilo della prescrizione va rilevato che l'invio della fattura è da considerarsi alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione poiché vi sono contenuti tutti i riferimenti, le relative scadenze nonché la richiesta quantificata dell'importo dovuto. Sul punto Cass n. 10954 del 7 maggio 2013, ha affermato che “(…) affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora”. La Suprema Corte ha, inoltre,
4 confermato l'orientamento consolidato in materia, ribadendo che l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, è di per sé idonea ad interrompere la prescrizione (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ. n. 24656/2010).
Risulta per tabulas che il predetto termine quinquennale è stato quindi ulteriormente interrotto in virtù della lettera di diffida del 22.11.2018, oltre che dalla notifica del provvedimento ingiuntivo.
Ne deriva che tra la data di scadenza delle fatture azionate e la data di deposito del ricorso in via monitoria, non risulta trascorso il quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c.
Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di prova attesa la estrema genericità della contestazione e rilevato, per contro, che la fattura costituisce un documento contabile di estrazione automatica e meccanica, inoltre, poiché il contatore è sottoposto a periodici controlli, lo stesso si presume idoneo ad una esatta contabilizzazione;
i misuratori contrattualmente installati, per giurisprudenza ormai consolidata, sono difatti strumenti idonei a fornire piena prova della corretta entità degli importi relativi ai consumi oggetto di fornitura (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 02/12/2002, n. 17041; Trib.
Firenze, 18/09/2001; Trib. Napoli, 10/04/2000; Cass. civ., Sez. III, 10/09/1997, n. 8901).
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. opposto.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi non essendo trattate questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 503/2019 proposta da . Parte_1
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 13/06/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 425/2020
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1939 , residente in [...]N.7 93015 NISCEMI rappresentato e difeso dall'
Avv.CASSERO MARIA SELENE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 503/2019, R.G. 1713/2019, emesso dal
Tribunale di Gela, in data 31.12.2019, notificato in data 24.01.2020,
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con decreto n. 503/2019, del 24.01.20, il Tribunale di Gela, ha ingiunto alla Sig.ra Parte_1
di pagare in favore della la somma di euro 15.122,93 oltre
[...] Controparte_2 interessi maturati dalla singola scadenza sino al saldo effettivo;
avverso il detto decreto veniva formulata opposizione chiedendo dichiarare l'inammissibilità ed illegittimità del ricorso ingiuntivo opposto N. 503/19, per intervenuta prescrizione del credito, nel merito dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o l'inefficace del decreto ingiuntivo opposto'', n via subordinata, ''ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate''.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata del 03.07.2020, si costituiva in giudizio la resistente contestando le deduzioni dell'opponente chiedendo ''la Controparte_2 provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 503/2019 emesso dal Tribunale di Gela;
nel merito,
1 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 503/2019; sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. All'udienza del 24.11.2020, le parti insistevano e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo della carenza di prova scritta dell'opposizione; non venivano ammesse le prove richieste in memoria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 30.11.2022. All'udienza del 03.07.2024, l'opponente insisteva sull'ammissibilità dei mezzi istruttori formulati nella memoria n. 2 art. 183 c.p.c. All'udienza del 22.01.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. venivano concessi i termini per le memorie e repliche, ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, pur avendo accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020;
Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel
2 successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt.
2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche
Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Incombe quindi sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n.
299/2016).
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006;
...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato
3 dall'opponente prima della proposizione della opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco.
Va pertanto prioritariamente verificata la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sul rilievo che la prescrizione biennale non coprirebbe l'importo del periodo
2012\2017 azionato nelle fatture a conguaglio.
In particolare va rilevato che con la fattura n. 1732203567 del 08.09.2017, la società opposta ha conguagliato i consumi misurati sul POD intestato alla sig.ra precedentemente fatturati Parte_1 in acconto e contabilizzato i consumi rilevati attraverso le letture effettive comunicate dalla società di distribuzione dal 31/01/2014 fino al 31/07/2017, recependo altresì la sostituzione del misuratore avvenuta in data 02/06/2014 in seguito all'aumento di potenza a 10kw (effettuata su richiesta del
Cliente). Con comunicazione del 10/04/2018 precisava infatti che “a seguito della comunicazione da parte del Distributore Locale (nella fattispecie e-distribuzione S.p.A.) dei dati reali di consumo è stata emessa in data 08/09/2017 la fattura numero 1732203567, allegata alla presente, che conguaglia i consumi precedentemente fatturati in acconto e contabilizza i consumi rilevati attraverso le letture effettive comunicate dalla società di distribuzione dal 31/01/2014 pari a kwh
1007 F1; kwh 763 F2; kwh 10924 F3 fino al 31/07/2017 pari a kWh F1 12000 F2 8635 F3 20050
(la fattura recepisce anche la sostituzione del misuratore avvenuta in data 02/06/2014 in seguito all'aumento di potenza a 10kw con letture finali effettive rilevate da distributore pari a kwh 1093
F1; kwh 828 11095 F3).
Va precisato che l'ambito di applicazione della legge 205/2017, richiamata dall'opponente, è limitato alle fatture la cui scadenza, per il settore elettrico, è successiva al 1° marzo 2018; pertanto
è applicabile solo alle fatture con scadenza successiva al primo marzo 2018.
Ne deriva che, essendo la normativa applicabile quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. , la decorrenza del termine coincide con la data di scadenza delle fatture stesse, ove viene quantificato il corrispettivo erogato al punto di distribuzione.
Sotto il profilo della prescrizione va rilevato che l'invio della fattura è da considerarsi alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione poiché vi sono contenuti tutti i riferimenti, le relative scadenze nonché la richiesta quantificata dell'importo dovuto. Sul punto Cass n. 10954 del 7 maggio 2013, ha affermato che “(…) affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora”. La Suprema Corte ha, inoltre,
4 confermato l'orientamento consolidato in materia, ribadendo che l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, è di per sé idonea ad interrompere la prescrizione (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ. n. 24656/2010).
Risulta per tabulas che il predetto termine quinquennale è stato quindi ulteriormente interrotto in virtù della lettera di diffida del 22.11.2018, oltre che dalla notifica del provvedimento ingiuntivo.
Ne deriva che tra la data di scadenza delle fatture azionate e la data di deposito del ricorso in via monitoria, non risulta trascorso il quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c.
Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di prova attesa la estrema genericità della contestazione e rilevato, per contro, che la fattura costituisce un documento contabile di estrazione automatica e meccanica, inoltre, poiché il contatore è sottoposto a periodici controlli, lo stesso si presume idoneo ad una esatta contabilizzazione;
i misuratori contrattualmente installati, per giurisprudenza ormai consolidata, sono difatti strumenti idonei a fornire piena prova della corretta entità degli importi relativi ai consumi oggetto di fornitura (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 02/12/2002, n. 17041; Trib.
Firenze, 18/09/2001; Trib. Napoli, 10/04/2000; Cass. civ., Sez. III, 10/09/1997, n. 8901).
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. opposto.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi non essendo trattate questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 503/2019 proposta da . Parte_1
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 13/06/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
5