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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 172/25 RG CA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Valeria ALBINO, PRESIDENTE Dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore Dott. Paolo GIBELLI, Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Massa n. 38/2025 (rg n.1601/2020) pubblicata il 17.1.2025, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ulivi DEL Parte_1 C.F._1
Foro di Massa, tramite procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio. APPELLANTE contro
, C.F. , , CF: , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, CF: , nella qualità di eredi di , C.F. Controparte_3 C.F._4 Persona_1
, deceduto, rappresentate e difese dall' Avv. Gabriella Martinelli del Foro C.F._5 di Massa e domiciliati presso il suo studio. APPELLATE avente a oggetto: risarcimento del danno. nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: In via istruttoria: accogliere la richiesta dell'attore e disporre la rinnovazione istruttoria ammettendo i capitoli di prova orali non ammessi con l'ordinanza del Tribunale di Massa del 13.9.23 presentati dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, cpc del 25.3.2021, nello specifico i capitoli di prova dal nr. 1 al nr. 16 compresi, dal 18 al 39 compresi, oltre al nr. 42. In via subordinata istruttoria: accogliere la richiesta dell'attore e disporre la rinnovazione istruttoria ammettendo sui capitoli di prova orali ammessi con l'ordinanza del Tribunale di Massa del 13.9.23 presentati dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, cpc del 25.3.2021, i testi indicati da parte attrice senza limitazione a due testi per capitolo. In tesi:
accogliere lo spiegato appello ed in riforma della Sentenza del Tribunale di Massa n. 38/2025 del 14.1.2025, pubblicata il 17.1.2025, condannare per le motivazioni dedotte al Persona_1
1 versamento a favore di dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di danno esistenziale e Parte_1 morale da illecito endofamiliare.
Vittoria di spese e compensi professionali”.
PER LE APPELLATE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza rigettata,
• Respingere l'appello promosso da avverso la sentenza n° 38/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Massa nel procedimento nrg. 1601/2020 e, per l'effetto confermare in toto la predetta pronuncia anche nei capi oggetto del proposto gravame. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta dagli atti di causa che , in data 7.9.2020, citava in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Massa e chiedendo che venisse accertato il difetto di Persona_1 Controparte_1 veridicità del riconoscimento di paternità di nei suoi confronti , chiedendo al solo Persona_1 Per_1 li risarcimento dei danni , assumendo, in particolare, quanto segue: “ …L'odierno attore intende richiedere in questa sede il risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti a causa del comportamento del convenuto, il quale, dopo averlo riconosciuto come figlio ben sapendo che non ne era il padre naturale, si è spogliato dei doveri genitoriali, privandolo dell'affetto e della sua presenza. Il riconoscimento non era in effetti veritiero in quanto il convenuto aveva deciso di riconoscerlo solo al fine di evitare uno scandalo in paese e non gli interessò che l'attore fosse, soprattutto negli anni giovanili, speranzoso di instaurare un rapporto: l'esponente in modo improvviso ha scoperto della differenza tra la situazione reale e quella legale venendo a conoscenza che il convenuto non è il suo vero padre, motivo per cui intende richiedere il risarcimento del danno occorso. Sussistono pertanto i presupposti per riconoscere un risarcimento del danno extracontrattuale che si indica nella misura di euro 50.000,00….". In succinta analisi fattuale, veniva dedotto che nell'anno 1953 contraeva Persona_1 matrimonio con , a seguito del quale nascevano tre figli, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , rispettivamente nel 1955, 1964 e 1973, ma che sapeva “ab origine” di Parte_1 Persona_1 non essere padre biologico dell'ultimo nato, decidendo, comunque, di riconoscerlo.
lamentava, dunque, come, nonostante il riconoscimento, non fosse Parte_1 Persona_1 mai stato effettivamente presente nella sua vita, spogliandosi dei doveri di genitorialità connessi alla sua figura e quindi non provvedendo ad un'adeguata assistenza morale ed economica. Parte, in allora, attrice riportava in atto di citazione che, un anno dopo la sua nascita, sua madre, , aveva dovuto abbandonare con il figlio e le due figlie la casa del convenuto Controparte_1
e da allora il deducente non aveva avuto più rapporti col presunto padre per un significativo lasso di tempo, a differenza delle due sorelle, che, invece, avevano continuato ad essere in contatto con lo stesso, venendo anche aiutate economicamente, in particolare la sorella . CP_3
, inoltre, rappresentava di non aver mai visto il presunto padre, , fino Parte_1 Persona_1 all'età di otto anni, durante una passeggiata, allorquando la madre gli indicava l'uomo come suo genitore, per, dunque, affermare che, in seguito, la madre medesima aveva preso abitazione, con il figlio, in via Menzione 6 a Massa, di proprietà di un sacerdote, dove svolgeva le Controparte_1 mansioni di collaboratrice familiare e badante del prelato e della sua perpetua: negli anni non vi erano più stati contatti tra il deducente ed il presunto padre, solo la madre, in tesi, facendosi carico del deducente medesimo.
2 All'età di sedici anni, allegava, ancora, l'attore, vi era, comunque, stato un secondo incontro, nel mentre accompagnava il figlio di una delle sorelle di presso la loro Persona_1 Parte_1 abitazione. Parte attrice specificava, comunque, che, anche in tali sporadiche occasioni, il convenuto evitava di soffermarsi con il figlio, limitandosi a salutarlo ed allontanarsi. Oltre a ciò, allegava che, nel 1992, e avevano Parte_1 Persona_1 Controparte_1 aiutato economicamente la sorella , nel mentre lui, dal gennaio del 1996 al luglio del 1997, CP_2 era stato ospitato in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Circa detto percorso terapeutico, l'allora attore aggiungeva che, al termine di quel periodo, ai fini di reinserimento sociale, era stato organizzato un incontro con il presunto padre, il quale, al di là dell'emozione sul momento, in seguito non aveva più coltivato la relazione. A fronte di quanto sopra, ancora, rappresentava che, nel gennaio 2020, aveva Parte_1 casualmente appreso che non era il suo padre biologico, sì da sapere dalla madre che Persona_1 lo stesso era da individuarsi in tale il quale, interrogato, ammetteva la circostanza, senza, Persona_2 peraltro, dare riscontro alla manifestata intenzione dell'attore medesimo di avviare con lui una relazione affettiva. In conclusione, chiedeva, oltre alle pronunce in punto stato, circa il Parte_1 disconoscimento della paternità di , la corresponsione, come detto, di una cifra pari a Persona_1
50.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, morale ed esistenziale, per le ragioni sopra espresse, allo stesso tempo chiedendo, pur senza concludere in tal senso, di poter mantenere il cognome Per_1
Si costituivano, quindi, i convenuti e , rilevando, in primo luogo, Controparte_1 Persona_1 come nei confronti di non fosse stata avanzata alcuna domanda di qualsivoglia natura Controparte_1
e come la stessa fosse stata convenuta all'interno del giudizio unicamente nella veste di litisconsorte necessario, sulle questioni di stato civile, in tal senso costituendosi. Per quanto attiene ad , lo stesso dichiarava di non opporsi alla richiesta di Persona_1 disconoscimento della paternità di ma di contestare nel merito la fondatezza della Parte_1 domanda di risarcimento del danno esistenziale e morale avanzata dall'attore. Detta parte convenuta, a tal riguardo, deduceva come lo stesso e la moglie avessero affrontato plurimi momenti di crisi, ma che non aveva mai dubitato della paternità del figlio Pt_1
.
[...]
In via ulteriore, esponeva che, nonostante nei primi anni di vita dell'attore la Persona_1 famiglia non avesse vissuto congiuntamente, egli si sia premurato di corrispondere alla moglie un sostegno economico sotto forma di contributi pensionistici e alimentari, provvedendo, quindi, al sostentamento del figlio. In via ulteriore, veniva ribadito, nell'atto di costituzione in giudizio, come in plurime occasioni avesse provveduto al mantenimento economico del figlio, con riferimento ad alcune Persona_1 spese effettuate per lui, tra cui quelle per le sue autovetture (cfr. “Forse , accusando di avere Pt_1 ricevuto un trattamento peggiore rispetto alle sorelle più grandi, dimentica tutte le autovetture (4) comprate esclusivamente con i soldi dei genitori ed anche gli aiuti economici ricevuti dai cognati e dalle sorelle ogni volta che danneggiava i propri autoveicoli o quelli delle sorelle.” pag. 8/9, atto di comparsa primo grado).
rammentava, inoltre, il supporto morale offerto al figlio, nello specifico durante Persona_1 il periodo di riabilitazione dalla tossicodipendenza, condizione quest'ultima di vari scontri tra i due. La Difesa convenuta deduceva, altresì, come il cognato di , ossia tale Parte_1 Per_3
avesse seguito nel suo percorso anche su richiesta del suocero , che
[...] Pt_1 Persona_1 provvedeva poi a ristorare lo stesso delle spese sostenute.
3 All'esito della prima udienza, istruita la causa con CTU tramite esame comparativo del DNA, al fine di stabilire se fosse figlio di , esame il cui esito era negativo, il Parte_1 Persona_1
Tribunale dava corso ad istruttoria orale, nei limiti segnatamente indicati nell'ordinanza ammissiva, sì che , all'esito, previo rigetto della richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza stessa, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.09.2024, assegnando alle Parti i termini ex lege per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche. Il Tribunale, dunque, con sentenza datata 14.1.25, così statuiva:
“
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1601 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di E Parte_1 Persona_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. ACCERTA che nato Carrara il 20.7.1973 (C.F. ) non Parte_1 C.F._1
è figlio di nato a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._5
2. ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa di procedere alle prescritte annotazioni;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
4. DICHIARA compensate nella misura di un mezzo le spese di lite, poste nel resto a carico di e liquidate in € 3.808,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del Parte_1
15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge;
5. DICHIARA compensate tra le parti le spese di CTU;
6. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e per quant'altro di propria competenza”.
In primo luogo, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di disconoscimento della filiazione proposta da nei confronti di , richiamando l'esito dell'esame Parte_1 Persona_1 comparativo del DNA effettuato dal CTU presso l'U.O. di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, tale da escludere la paternità in questione. Ferme dette argomentazioni, quanto, poi, alla corresponsione di un risarcimento per i danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'attore, derivanti da illecito endofamiliare, meglio qualificato come “danno da deprivazione genitoriale” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), il Giudice di prime cure poneva, in particolare, a fondamento della propria decisione quanto segue:
-la genericità, anche in punto di allegazione, dei danni asseritamente patiti dall'attore e l'inadempimento dell'onere della prova da parte dello stesso;
- l'irrilevanza di quanto contestato da Parte attrice, in merito alla limitazione a due testi per capitolo ( non essendo possibile, in tesi, dato il tempo trascorso, ricostruire chi avesse partecipato alle diverse situazioni fattuali), evidenziando l'inammissibilità, comunque, di ammettere prove esplorative;
- l'irrilevanza delle ulteriori richieste di prova orale, ai fini della decisione, trattandosi di fatti pacifici o , appunto, superflui rispetto alla decisione stessa;
- il fatto che dall'istruttoria era emerso come fosse stato presente nella vita del Persona_1 figlio, sia nei momenti di quotidianità, sia in quelli di crisi, come il periodo della disintossicazione, ciò a fronte di testi di Parte attrice che non avevano saputo riferire nulla di rilevante in ordine alla pretesa condotta lesiva di nei riguardi del figlio;
Persona_1 Pt_1
- il fatto che, circa il diritto al mantenimento del cognome tale domanda non era stata Per_1 formalizzata, sia in atto di citazione, che in prima memoria ex art. 183 c.p.c., che, ancora, in sede di precisazione delle conclusioni.
4 Orbene, nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, Parte_1 unicamente con riferimento alla domanda risarcitoria. Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame della sentenza di primo grado, numerati come segue per comodità espositiva. Segnatamente, dunque:
I° MOTIVO -Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. in merito alla asserita carenza di prova del danno occorso con mancata valutazione delle risultanze probatorie L'appellante, con tale motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione l'inadempimento dell'onere della prova da parte dell'allora attore. In particolare, è stato lamentato da come emergesse fin dall'atto di citazione la Parte_1 deduzione dell'assenza della figura paterna di nella vita dell'attore e il pregiudizio che Persona_1 tale circostanza aveva comportato nel di lui sviluppo. A tal riguardo, Parte appellante ha richiamato alcune pronunce della Corte di Cassazione volte a delineare la nozione di illecito endofamiliare , per assumere, dunque, come, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, le allegazioni e gli elementi probatori offerti avessero soddisfatto l'onere della prova, rispetto al disinteresse di verso il figlio, con conseguente diritto al Persona_1 risarcimento.
II° MOTIVO- Istanza di rinnovazione istruttoria La Corte, atteso il contenuto del motivo, reputa di dover trattare, per chiarezza, lo stesso attraverso due articolazioni. II° MOTIVO -SUB1 L'appellante, attraverso tale censura alla sentenza di primo grado, ha richiesto la rimessione della causa in istruttoria, nonché l'accoglimento dei capitoli di prova in precedenza rigettati dal Tribunale in primo grado. In particolare, ha contestato la decisione del Tribunale di limitare l'escussione Parte_1 dei testi a due per ogni capitolo di prova ammesso, rilevando che, trattandosi di fatti avvenuti parecchi anni fa, né la Difesa, né la Parte personalmente poteva avere esattamente contezza di quali testi fossero a conoscenza delle diverse circostanze. In secondo luogo, l'appellante ha richiamato tutti i capitoli di prova non accolti in Parte_1 primo grado, sottolineando, quale critica alla decisione appellata, le ragioni afferenti alla rilevanza degli stessi. In sintesi, ha, pertanto, chiesto l'ammissione dei capitoli di prova rigettati in primo Parte_1 grado, sottolineando come questi ultimi fossero in grado di dimostrare l'allegata assenza della figura paterna, , nella vita dell'appellante. Persona_1
II° MOTIVO- SUB2 Sulle risultanze delle istruttorie ammesse Fermo quanto sopra, l'appellante ha, ancora, lamentato come l'istruttoria relativa al procedimento di primo grado avesse fornito, comunque, materiale sufficiente a provare l'assenza e la non curanza di verso il figlio. Persona_1
In particolare, Parte appellante ha fatto richiamo all'escussione del teste , Testimone_1 la cui zia era stata assistita, come badante, dalla madre dell'appellante, nonché appellata, CP_1
: sul punto ha, infatti, posto in risalto che da tale testimonianza era emerso che
[...] Parte_1 la teste non aveva mai visto nelle volte in cui era andata a prendere la sua congiunta. Persona_1
5 In via ulteriore, l'appellante ha richiamato la testimonianza di compagna Testimone_2 di , volta a mettere in luce il comportamento di , il quale, tutte le volte in cui Parte_1 Persona_1
l'appellante e la teste entravano in casa, si alzava e se ne andava. In sintesi, attraverso tali deduzioni, è stata censurata la sentenza rispetto alla ritenuta mancanza di prova della pretesa risarcitoria.
Si sono costituite nel presente giudizio, come da comparsa 18.4.25, , Controparte_1 CP_2
e , figlie di , deceduto nelle more dell'atto di appello, contestando
[...] Controparte_3 Persona_1 le avversarie pretese, sì da chiedere la conferma della sentenza appellata. A tal riguardo, Parti appellate hanno rappresentato, in via preliminare, l'omessa produzione della sentenza di primo grado che, in accordo con la giurisprudenza riportata nell'atto di costituzione, era necessaria, nel caso in cui il gravame fosse fondato su censure all'operato del Giudice di prime cure riconducibili a scelte discrezionali poste in essere dallo stesso, in tema di ammissione o meno di istanze istruttorie o di mancata prova del danno patito di cui era stato richiesto il risarcimento. Tale eccezione, va subito chiarito, a prescindere da ogni altra considerazione, è poi stata rinunciata, presa visione del fatto che la produzione, in realtà, vi era stata. In relazione, invece, al merito della causa, Parti appellate hanno ribadito la correttezza della sentenza di primo grado che aveva posto a base della sua statuizione il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierno appellante, ponendo in risalto come il danno asseritamente patito non poteva essere considerato in re ipsa , ma doveva essere compiutamente provato. In via ulteriore, la Difesa appellata ha, dunque, messo in evidenza come l'espletata istruttoria di primo grado non avesse permesso di acquisire la prova del danno asseritamente patito, essendo, anzi, emerso come non avesse mai mancato di adempiere ai propri doveri genitoriali. Persona_1
Tutto ciò premesso, all'esito della prima udienza cartolare del 1.7.25, la Corte ha formulato in data 2.7.2025 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., nel senso di abbandonare il gravame a spese di lite integralmente compensate, proposta accettata da Parti appellate, ma non da Parte appellante, con l'effetto che, in data 24.9.2025 il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 2.12.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art.352 c.p.c. In esito alle note scritte depositate in sostituzione di udienza, la causa è stata, pertanto, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina dei motivi di doglianza, osserva la Corte come gli stessi debbano essere trattati, per ragioni di organicità e di identità delle considerazioni, congiuntamente, essendo fra loro interconnessi, afferendo, comunque, tutti i motivi medesimi all'esistenza dell'illecito dedotto Ciò detto, va premesso che risulta pacificamente il passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di disconoscimento dello stato di figlio proposta da nei confronti Parte_1 di e della statuizione relativa alla richiesta di mantenimento del cognome avanzata da Persona_1 parte dell'odierno appellante, come definita nella sentenza gravata. La presente motivazione deve muovere, dunque, dalla constatazione che fra e Parte_1
non vi era rapporto di filiazione. Persona_1
Fatta tale premessa, con riguardo alla materia del contendere, delimitata come sopra, è necessario, in via preliminare, sottolineare, come chiarito anche nella sentenza di primo grado, in rapporto a quanto oggetto della citazione sul punto, di cui sopra si è dato atto, che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali vantati da Parte appellante si basa su un illecito
6 endofamiliare, ossia il danno da privazione genitoriale, risultante dalla presunta assenza e noncuranza del padre apparente, , verso l'appellante . Persona_1 Parte_1
Anche nell'atto di gravame, d'altra parte, Parte appellante fa espresso riferimento all'assenza del ritenuto padre nel corso della sua vita come fonte di pregiudizio, tanto da affermare, a titolo esemplificativo: - “…è stato prima ampiamente dedotto e poi è emersa l'assenza della figura paterna di ella vita dell'attore, la cui condotta ha senza dubbio comportato un grave pregiudizio Persona_1 per il figlio , privato sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie ad Pt_1 una serena crescita, atteso che ciascun genitore, o colui che si è dichiarato tale riconoscendo l'attore come proprio figlio, è tenuto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ed all'assistenza morale”(cfr. pag. 4 atto di appello fascicolo secondo grado); - “…il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio da un lato integra gli estremi di una grave violazione dei doveri di cura ed assistenza morale da parte del convenuto, dall'altro non può che provocare una profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione…”( cfr. pag. 5 atto di appello fascicolo secondo grado); - “…il Tribunale di prime cure, all'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, avrebbe dovuto accertare che il convenuto aveva omesso di onorare i propri doveri di genitore ritenendo sussistente i danni lamentati e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili (o fondamentali) della persona, oggetto di tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.)” (cfr. pag. 6 atto di appello fascicolo secondo grado). I riferimenti giurisprudenziali indicati dall'odierno appellante confortano il perimetro della causa, come sopra indicato, anche dal primo Giudice, senza censura alcuna, alla luce in particolare, della citazione della pronuncia Cass. , nr. 16657, sez. I, del 22.07.2014 che, come ricordato, dunque, dallo stesso , ha affermato: “…la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed Parte_2 educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. Cass. n. 5652/2012, n. 20137/2013). È un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.... Premesso che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la prova dei lamentati pregiudizi può essere (ed è stata nella specie) offerta "sulla base anche di soli elementi presuntivi" e, può aggiungersi, secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata evidentemente ai giudici del merito, si deve considerare la particolare tipologia danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000)”.
Tanto premesso, posta la questione in questi termini, non può omettersi di considerare come, già in primo grado, vi fosse un'ontologica incompatibilità fra dedurre il danno da violazione dei doveri genitoriali e la pretesa di far accertare l'insussistenza del rapporto di filiazione, da cui gli stessi sorgono, considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza, gli effetti del disconoscimento di paternità operano ex tunc ( si veda, in merito, Cass., sent. n. 10838, sez. 1, datata 05.11.1997 “…il riconoscimento di figlio naturale, originariamente improduttivo di effetti giuridici per contrasto con lo "status" di figlio legittimo di altro genitore del soggetto riconosciuto, acquista efficacia "ex tunc" a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità da quest'ultimo esperita con riguardo al (presunto) genitore legittimo”.) Tale contraddizione, va osservato, è ancor più evidente e si è concretizzata nel presente grado di giudizio, a fronte del passaggio in giudicato, come detto, delle statuizioni in punto stato, con l'effetto che ogni pretesa fondata , come tale, sui doveri genitoriali , si appalesa in radice priva di
7 fondamento, poiché tali doveri, per iniziativa dello stesso attuale appellante, vanno considerati mai sorti in capo ad . Persona_1
Escluso, pertanto, che quest'ultimo avesse il dovere di assistenza morale e materiale verso colui che non era suo figlio, occorre evidenziare come da ciò discenda: - che le condotte che l'odierno appellante pone a fondamento delle sue pretese risarcitorie, in termini di omissioni , di fatto non possono che essere inquadrate nell'art.2034 c.c., integrando obbligazioni naturali, con esclusione, pertanto, della sussistenza del diritto ad ogni effettiva pretesa di adempimento delle stesse;
- che ogni regime presuntivo connesso all' art. 147 c.c. , peraltro nelle formulazione applicabile “ ratione temporis” , non può trovare accesso;
- che, ancora, unicamente rilevanti potevano essere, ex art. 2043 c.c., condotte specifiche, poste in essere da in odio ad Persona_1
, in ragione della relazione comunque esistente, correlata al coniugio con la madre, Parte_1 condotte specifiche che, dunque, avrebbero dovuto prima essere allegate, poi provate, nella loro storicità, per, ancora, dimostrare l'attore originario, attuale appellante, l'esistenza di un danno conseguenza non patrimoniale ed il nesso causale fra le prime ed il danno stesso. Ferme, dunque, tali considerazioni, per nulla marginali, si appalesa, allora ed in ogni caso, come le statuizioni del Tribunale circa la carenza di prova delle pretese risarcitorie dedotte non possano che essere condivise, in rapporto, appunto, alla situazione concreta ed all'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, infatti, non può tacersi come il danno vantato, apoditticamente affermato e quantificato “ a forfait” in € 50.000,00, sia stato indicato quale conseguenza di allegazioni generiche di non curanza, ancor più nei termini viceversa occorrenti come sopra, senza, peraltro, neppure prospettare episodi lesivi particolari, né considerando, financo, la valenza delle scelte materne, rispetto all'allontanamento dalla casa coniugale ed alla decisione di tenere , per così dire, “ in Pt_1 disparte” dal marito, sapendo che quest'ultimo non era il padre, anche se si era prestato a non far constare la nascita fuori dal matrimonio, ciò con riferimento, peraltro, a quanto previsto dal codice civile ante riforma di cui alla L.151/75. In merito, va chiarito, anche la deduzione afferente alla consapevolezza da parte di Per_1
della paternità biologica di non è idonea, comunque, a produrre il danno
[...] Persona_2 prospettato, poiché, va sottolineato, nessuna deduzione si rinviene sul fatto che il citato padre biologico abbia cercato di assumersi le proprie responsabilità, anzi emergendo un'inerzia totale di detto uomo, al punto che, come da punto 28 della citazione, risulta con chiarezza come lo stesso non abbia inteso, neppure rispetto ad un figlio adulto, dare corso a relazione alcuna, il che dimostra, al di là di fumose affermazioni, come di nulla, a ben vedere, l'appellante sia stato deprivato, rispetto a quello che sarebbe stato il suo effettivo stato di figlio nato fuori dal matrimonio, rispetto, non va dimenticato, al regime, si torna a dire, previsto prima della rammentata riforma del '75, per i figli adulterini. Significativo, a tal riguardo, merita di essere sottolineato, è che, ancora una volta, lo stesso attore abbia dedotto di aver appreso della paternità biologica non dal padre legale, che gli avrebbe, viceversa, garantito, a ben vedere, il perdurare dello “status” di figlio, come registrato, anche a fini successori, ma casualmente da una terza persona, con l'effetto che anche qualsivoglia pregiudizio correlato allo sconcerto circa l'improvvisa “rivelazione”, non è addebitabile all'originario convenuto, al di là del fatto che, in sede processuale, quest'ultimo, citato dal figlio medesimo, sul punto non si sia opposto, in concreto favorendo la volontà, evidente, dell'attuale appellante. Ciò detto, va evidenziato, non si perviene a diversi risultati rispetto alla disamina sia delle prove di cui ha lamentato la non ammissione, sia di quelle acquisite in primo grado. Parte_1
Muovendo da quest'ultimo profilo, che la Corte, per chiarezza espositiva e logica, ritiene di dover affrontare per primo, va detto quanto segue:
- la valenza della deposizione della teste , legata all'appellante da 10 Testimone_2 anni, al momento dell'esame, nel 2024, diversamente da quanto apoditticamente affermato, è nulla
8 ai fini “ de quibus”, a prescindere da ogni questione di attendibilità, per il legame con l'uomo, tale deposizione essendo relativa, comunque, al gennaio 2020, allorquando l'originario attore era più che adulto, a tale fase della vita essendo parimenti riferita la frase: “ …ricordo che ogni volta che io e l'attore entravamo in casa della madre il padre se ne andava si alzava senza neanche guardare e se ne andava… “, frase rappresentativa, in ogni caso, di una condotta certo non illecita, oltre che da leggersi in relazione alla “ burrascosa” vita dell'appellante, quale tossicodipendente, ancora nel 1996 ( vedasi punto 36 dell'appello);
- la valenza della deposizione della teste , parimenti, è nulla, poiché si limita, Testimone_1 oltre a rammentare la sua condotta “ rivelatrice”, nel 2020, impressioni riferitile dallo stesso Pt_1
, da adulto, ed, ancora, il fatto di non aver trovato, a casa della madre di quest'ultimo,
[...] Per_1
, rispetto ad una frequentazione di detta casa per nulla continuativa, in orari, peraltro,
[...] imprecisati, tanto da aggiungere, in modo del tutto generico: “…Non ho mai visto con , Pt_1 Per_1 per quel che ho frequentato la casa…” , il che nulla prova, ancor più rispetto a pretese specifiche condotte illecite, come sopra richiesto. La doglianza in esame, per l'effetto, per cui il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria in forza di tali deposizioni, viceversa inconsistenti, si appalesa priva di ogni fondamento, al di là, financo, del fatto che a tale conclusione l'appellante ha preteso di giungere, ignorando le altre acquisizioni probatorie, di segno opposto, valorizzate dal primo Giudice, pretesa avanzata di fronte alla Corte mediante, peraltro, una censura del tutto sommaria, in ordine all'attendibilità dei testi escussi non favorevoli e alla valenza delle produzioni, il tutto al netto di espressioni suggestive, circa il fatto che l'allora convenuto non aveva mai accompagnato a scuola il figlio ( figlio, che, come detto, tale non era), condotta, in ogni caso, inidonea ad integrare, come tale, un fatto illecito. La semplice lettura dei verbali delle udienze di prova orale esclude non solo specifiche condotte rilevanti ex art.2043 c.c., ma anche il preteso totale disinteresse dell'allora convenuto rispetto all'attuale appellante, in termini morali , così come materiali ( chiare le deposizioni, oltre che di , anche, comunque, di , per quanto conosciuto, teste , va sottolineato, Controparte_2 Tes_3 attoreo, e di , in rapporto anche all'attività calcistica svolta da , chiaro, Persona_3 Parte_1 ancora, l'esito negativo della prova acquisita da , come posto in risalto nella sentenza CP_4 impugnata). Quanto argomentato, poi, a pag. 11 del gravame, ancora una volta, non coglie nel segno, poiché afferisce , da un lato a condotte anteriori alla nascita o immediatamente successive, dall'altro a dichiarazioni carpite alla genitrice, nell'ambito di una concitata conversazione, risalente al 2020, a fronte, non può tacersi, delle sue responsabilità, viceversa, quale madre tenuta pienamente ai doveri genitoriali. Ferme, allora, le considerazioni che precedono e l'onere probatorio dell'appellante, è necessario, altresì, sottolineare, che, diversamente da quanto opinato, la mancata risposta all'interrogatorio formale non assume, come ritenuto dal primo Giudice, alcuna valenza, in via dirimente, a fronte dei certificati medici prodotti in causa, attestanti l'impedimento di salute ( quanto ad tristemente confermato dal suo successivo decesso in breve tempo), neppure Persona_1 potendo essere dimenticato, d'altra parte, che la non era convenuta per la pretesa CP_1 risarcitoria, sì che non avrebbe certo potuto “confessare” la condotta di un terzo, che, peraltro, la vedeva, comunque, nei fatti, direttamente coinvolta, rispetto alla sua posizione di genitrice, già indicata. Passando, dunque, all'altro profilo, relativo al capitolato non ammesso ed alla limitazione a due testi per capitolo, occorre evidenziare che l'appellante, dopo aver contestato la sola ammissione di 9 capitoli su 46, affermando la difficoltà di prova di fatti avvenuti 50 anni prima, ha affermato che i capitoli non ammessi, per nulla superflui ed inconferenti : “ …intendevano provare le molteplici
9 assenze e mancanze di ”, per poi asserire: “…si è richiesta in più occasioni, in ultimo CP_5 all'udienza di precisazioni delle conclusioni, la modifica dell'ordinanza del 13.9.2023 con cui il Giudice non ha ritenuto di ammettere i predetti capitoli, nello specifico i capitoli di prova dal nr. 1 al nr. 16 compresi, dal 18 al 39 compresi, oltre al nr. 42, senza effetto alcuno”, e, dunque, pervenire a riportare, nel gravame stesso, letteralmente, i capitoli dal n. 20 al n. 32 e dal n.36 al n 38. Orbene, in merito, non può tacersi, in primo luogo, come il dato “quantitativo” evidenziato sia del tutto neutro, così come la difficoltà di prova, neppure potendosi legittimare azioni di cui, dunque, lo stesso attore non è in grado, “ab origine”, di individuare gli elementi probatori, il che rappresenta, semmai, un indice di temerarietà della lite. Oltre a ciò, il motivo è sostenuto da una censura del tutto generica, che non si confronta con la motivazione di cui a pag. 4 della sentenza appellata, il che discende, ai fini “ de quibus” da un capitolato originario connotato da intrinseca genericità, in termini di prova dell'illecito, del danno e del nesso causale, capitolato già benevolmente vagliato dal primo Giudice, il tutto così da esitare le richieste dell'appellante in una sostanziale richiesta di riesame: a tal riguardo, l'uso del “ grassetto” e la frase , dopo aver riportato alcuni dei capitoli: “ Questa Corte non potrà non verificare che non possa ammettersi la condotta di un genitore che non si intrattiene con il figlio, che non si assicura di come sta, che non lo educa, che non lo porta a svagarsi” , conferma, a ben vedere, la genericità della doglianza, sfuggendo ad una disamina dettagliata. Fermo quanto sopra, osserva la Corte, in via dirimente, quanto segue: - i capitoli da 1 a 16, al di là di inammissibili elementi valutativi contenuti nei capitoli nn. 15 e 16, si riferiscono a condotte anteriori alla nascita dell'appellante, riguardando il concepimento al di fuori del matrimonio dell'appellante stesso, il che non ha alcuna rilevanza ai fini della presente causa e, non può tacersi, financo sottolinea, semmai, come, di fatto, la scelta di di riconoscere il figlio sia stata Persona_1 protettiva dello stesso, in relazione alla condotta del padre biologico del tutto non Persona_2 intenzionato a farsi carico del figlio, rispetto, peraltro, al regime legale di allora;
- il capitolo 18 , oltre che generico, si appalesa superfluo, rappresentando attività di in nessun modo illecita;
Persona_1
- i capitoli nn.19 e 20 afferiscono a scelte di per un verso, sì da essere irrilevanti, Controparte_1
e, per l'altro, sono generici, oltre che, il n.20, formulato in termini negativi, mirando a far esprimere al teste valutazioni, financo eziologiche;
- i capitoli dal n.21 al n.26, oltre ad essere genericamente descrittivi della vita di madre e figlio ( essendo, peraltro, privo di apprezzabile e concreta collocazione spazio-temporale per quando rilevante, il capitolo 21), afferiscono, anche in questo caso, a scelte della per poi descrivere circostanze superflue;
- il capitolo n.27 si appalesa formulato in CP_1 termini del tutto generici e negativi, al di là del rapporto con il capitolo 17, già indicato dal primo Giudice;
- i capitoli dal n.28 al n. 31, ove specifici, attengono a circostanze irrilevanti, rispetto alla prova di condotte illecite in capo a salvo pretendere dal teste valutazioni eziologiche Persona_1
( “…vista l'assenza…”), la deduzione afferente a quest'ultimo, peraltro, circa gli incontri a 16 anni , risultando del tutto equivoca, anche in termini di ripetitività ed effettive condotte, come tali, peraltro, non lesive;
- i capitoli dal n.32 al n. 36 , come osservato dal Tribunale, afferiscono alla carriera calcistica dell'appellante ed alla sua tossicodipendenza, il tutto senza alcuna rilevanza rispetto alla prova di illeciti in capo ad , essendo tutto correlato, peraltro, a condotte di un soggetto Persona_1 ormai maggiorenne;
- i capitoli di prova n. 37 e n.38 hanno, per oggetto, in parte le intenzioni e percezioni dell'appellante , su cui nessun teste può esprimersi, dai capitoli stessi non Parte_1 potendo, comunque, desumersi pregresse condotte illecite nel senso di cui è causa, in ragione della genericità delle deduzioni afferenti ad , solo in termini omissivi, al tempo trascorso, Persona_1 all'età adulta dell'appellante e alla valenza delle di lui scelte di vita;
- il capitolo n. 39 si appalesa irrilevante, ponendo , semmai, in evidenza, ancor più, la rilevanza delle scelte compiute dalla CP_1 che non afferiscono ad;
- il capitolo n. 42 è irrilevante per la stessa ragione di cui al Persona_1 capitolo precedente.
10 Nessun fondamento ha, pertanto, la doglianza circa le prove non ammesse. Parimenti, la questione del numero dei testi, va detto, non si confronta con l' indicazione specifica dei testimoni, di cui alla memoria istruttoria dell'allora attore, da rapportarsi al capitolato ammesso ed alle scelte difensive conseguenti, rispetto ai soggetti da escutere ed in relazione a quali circostanze, il tutto a fronte dell'art.245 c.p.c.: a riguardo, deve essere aggiunto, la motivazione di cui alla sentenza appellata, circa l'inammissibilità di prove esplorative, non trova alcuna reale censura nell'assumere di non saper dire quali testi avessero conoscenza e memoria dei Parte_1 fatti, assunto che costituisce, in esito alla decisioni istruttorie del Tribunale, una mera affermazione difensiva, smentita, peraltro, come detto, dalla specificità delle indicazioni relative alle circostanze su cui i diversi testimoni potevano essere sentiti, oltre che tesa, di fatto, ex post, a rimediare alle scelte operate in merito. Anche sotto tale profilo la doglianza si appalesa, pertanto, infondata, dovendo , inoltre, essere richiamato, quanto già sopra esposto rispetto alla fattispecie in esame, a fronte dell'accertata insussistenza del rapporto di filiazione, il che palesa, a maggior ragione se si considera l'esito dell'istruttoria comunque acquisita, financo in forza di testi dell'attore, secondo quanto posto in risalto nella sentenza impugnata, oltre che sopra, come, in particolare, l'unico capitolo pertinente ammesso, il n. 17, già non scevro da genericità originaria, non possa che reputarsi , ora, ancor meno rilevante. Va, in ultimo aggiunto, che, in ogni caso, anche in relazione alle richieste di rinnovazione dell'istruttoria come avanzate dall'appellante, nulla di quanto dedotto attiene all'esistenza del danno ed alla sua quantificazione, il che appare parimenti dirimente circa il giudizio di infondatezza delle doglianze, a fronte di pacifici, molteplici, fattori interferenti nell'esistenza di non Parte_1 potendosi, affatto, ritenere, merita di essere chiarito, che i problemi di tossicodipendenza dell'appellante costituiscano il pregiudizio da egli patito. Le difese finali nulla aggiungono, la mera ulteriore riproposizione delle difese da parte di non rendendo le stesse più convincenti. Parte_1
In conclusione, l'appello si appalesa del tutto infondato. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e vanno liquidate, in ragione del DM 55/14, con riferimento al parametro minimo, atteso lo scarso impegno difensivo richiesto, in complessivi € 4.996,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Ciò detto, osserva la Corte come nel caso di specie, ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata ex art.96, comma 3, c.p.c., a fronte di deduzioni, come già detto, in origine contraddittorie, rispetto alle diverse domande azionate in primo grado, sì da essere stato proposto un appello del tutto infondato, neppure affrontando, con un minimo vaglio critico, le proprie stesse deduzioni, in esito alla sentenza già pronunciata. In sostanza, non può tacersi, l'appellante ha reiterato argomenti già spesi, per , ancora, neppure cogliere il senso della proposta ex art.185bis c.p.c. , di cui all'ordinanza 2.7.25 del C.I., proposta che non ha , con evidenza, preso Parte_1 financo in considerazione, come da note scritte 22.9.25, nonostante l'adesione avversaria, così da insistere, apoditticamente, nelle proprie pretese, senza spiegazione alcuna, il che appare ancor più grave rispetto ad un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in rapporto ai presupposti previsti dal DPR 115/02, per proporre appello. In definitiva, deve essere ravvisata l'evidente irragionevolezza di pretese risarcitorie, che, comunque, rispetto alle stesse prospettazioni dell'attore originario e, dunque, ancor più in appello, risultavano infondate, pretese forse mosse da intenti “ punitivi”, comunque del tutto estranei al sistema risarcitorio che vige nell'ordinamento (salvo che ove previsto espressamente), ciò, merita di essere ancora confermato, senza neppure cogliere opportunità transattive favorevoli. Ricorrono, pertanto, come detto, le ragioni per sanzionare tale condotta processuale, dovendosi determinare il “quantum”, in rapporto anche alle indicazioni del Tribunale di Milano, tabelle 2024, che offrono un parametro equitativo statisticamente valido, con riferimento alle spese di lite, il
11 tutto in relazione ad una frazione o ad un multiplo delle stesse: nel caso di specie, considerate anche le caratteristiche del convenuto, in termini di capacità patrimoniale, risulta equo determinare l'importo in questione nella misura di ¼ delle spese medesime e, pertanto, in €.1.249,00. L'appellante deve, per l'effetto, essere condannato anche al pagamento, ex art.96 , u.c. c.p.c., di € 500,00, in favore della . Controparte_6
In ultimo, occorre dare atto che sussistono, in capo ad , attesa la totale Parte_1 infondatezza dell'appello, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 38/2025 emessa dal Tribunale di Massa in data 14-17.1.2025, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado , in favore delle appellate, spese che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA l'appellante , per responsabilità aggravata, come in parte motiva, al Parte_1 pagamento in favore delle appellate dell'importo di € 1.249,00;
CONDANNA l'appellante al pagamento, ex art.96 , u.c. , c.p.c., di € 500,00 in favore Parte_1 della Cassa delle Ammende;
DA' ATTO che sussistono in capo ad , attesa la totale infondatezza dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Genova, lì 3.12.25
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott.Lorenzo Fabris Dott.ssa Valeria Albino
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Valeria ALBINO, PRESIDENTE Dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore Dott. Paolo GIBELLI, Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Massa n. 38/2025 (rg n.1601/2020) pubblicata il 17.1.2025, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ulivi DEL Parte_1 C.F._1
Foro di Massa, tramite procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio. APPELLANTE contro
, C.F. , , CF: , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, CF: , nella qualità di eredi di , C.F. Controparte_3 C.F._4 Persona_1
, deceduto, rappresentate e difese dall' Avv. Gabriella Martinelli del Foro C.F._5 di Massa e domiciliati presso il suo studio. APPELLATE avente a oggetto: risarcimento del danno. nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: In via istruttoria: accogliere la richiesta dell'attore e disporre la rinnovazione istruttoria ammettendo i capitoli di prova orali non ammessi con l'ordinanza del Tribunale di Massa del 13.9.23 presentati dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, cpc del 25.3.2021, nello specifico i capitoli di prova dal nr. 1 al nr. 16 compresi, dal 18 al 39 compresi, oltre al nr. 42. In via subordinata istruttoria: accogliere la richiesta dell'attore e disporre la rinnovazione istruttoria ammettendo sui capitoli di prova orali ammessi con l'ordinanza del Tribunale di Massa del 13.9.23 presentati dall'attore con la seconda memoria ex art. 183, VI° comma, cpc del 25.3.2021, i testi indicati da parte attrice senza limitazione a due testi per capitolo. In tesi:
accogliere lo spiegato appello ed in riforma della Sentenza del Tribunale di Massa n. 38/2025 del 14.1.2025, pubblicata il 17.1.2025, condannare per le motivazioni dedotte al Persona_1
1 versamento a favore di dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di danno esistenziale e Parte_1 morale da illecito endofamiliare.
Vittoria di spese e compensi professionali”.
PER LE APPELLATE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza rigettata,
• Respingere l'appello promosso da avverso la sentenza n° 38/2025 emessa dal Parte_1
Tribunale di Massa nel procedimento nrg. 1601/2020 e, per l'effetto confermare in toto la predetta pronuncia anche nei capi oggetto del proposto gravame. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta dagli atti di causa che , in data 7.9.2020, citava in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Massa e chiedendo che venisse accertato il difetto di Persona_1 Controparte_1 veridicità del riconoscimento di paternità di nei suoi confronti , chiedendo al solo Persona_1 Per_1 li risarcimento dei danni , assumendo, in particolare, quanto segue: “ …L'odierno attore intende richiedere in questa sede il risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti a causa del comportamento del convenuto, il quale, dopo averlo riconosciuto come figlio ben sapendo che non ne era il padre naturale, si è spogliato dei doveri genitoriali, privandolo dell'affetto e della sua presenza. Il riconoscimento non era in effetti veritiero in quanto il convenuto aveva deciso di riconoscerlo solo al fine di evitare uno scandalo in paese e non gli interessò che l'attore fosse, soprattutto negli anni giovanili, speranzoso di instaurare un rapporto: l'esponente in modo improvviso ha scoperto della differenza tra la situazione reale e quella legale venendo a conoscenza che il convenuto non è il suo vero padre, motivo per cui intende richiedere il risarcimento del danno occorso. Sussistono pertanto i presupposti per riconoscere un risarcimento del danno extracontrattuale che si indica nella misura di euro 50.000,00….". In succinta analisi fattuale, veniva dedotto che nell'anno 1953 contraeva Persona_1 matrimonio con , a seguito del quale nascevano tre figli, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , rispettivamente nel 1955, 1964 e 1973, ma che sapeva “ab origine” di Parte_1 Persona_1 non essere padre biologico dell'ultimo nato, decidendo, comunque, di riconoscerlo.
lamentava, dunque, come, nonostante il riconoscimento, non fosse Parte_1 Persona_1 mai stato effettivamente presente nella sua vita, spogliandosi dei doveri di genitorialità connessi alla sua figura e quindi non provvedendo ad un'adeguata assistenza morale ed economica. Parte, in allora, attrice riportava in atto di citazione che, un anno dopo la sua nascita, sua madre, , aveva dovuto abbandonare con il figlio e le due figlie la casa del convenuto Controparte_1
e da allora il deducente non aveva avuto più rapporti col presunto padre per un significativo lasso di tempo, a differenza delle due sorelle, che, invece, avevano continuato ad essere in contatto con lo stesso, venendo anche aiutate economicamente, in particolare la sorella . CP_3
, inoltre, rappresentava di non aver mai visto il presunto padre, , fino Parte_1 Persona_1 all'età di otto anni, durante una passeggiata, allorquando la madre gli indicava l'uomo come suo genitore, per, dunque, affermare che, in seguito, la madre medesima aveva preso abitazione, con il figlio, in via Menzione 6 a Massa, di proprietà di un sacerdote, dove svolgeva le Controparte_1 mansioni di collaboratrice familiare e badante del prelato e della sua perpetua: negli anni non vi erano più stati contatti tra il deducente ed il presunto padre, solo la madre, in tesi, facendosi carico del deducente medesimo.
2 All'età di sedici anni, allegava, ancora, l'attore, vi era, comunque, stato un secondo incontro, nel mentre accompagnava il figlio di una delle sorelle di presso la loro Persona_1 Parte_1 abitazione. Parte attrice specificava, comunque, che, anche in tali sporadiche occasioni, il convenuto evitava di soffermarsi con il figlio, limitandosi a salutarlo ed allontanarsi. Oltre a ciò, allegava che, nel 1992, e avevano Parte_1 Persona_1 Controparte_1 aiutato economicamente la sorella , nel mentre lui, dal gennaio del 1996 al luglio del 1997, CP_2 era stato ospitato in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Circa detto percorso terapeutico, l'allora attore aggiungeva che, al termine di quel periodo, ai fini di reinserimento sociale, era stato organizzato un incontro con il presunto padre, il quale, al di là dell'emozione sul momento, in seguito non aveva più coltivato la relazione. A fronte di quanto sopra, ancora, rappresentava che, nel gennaio 2020, aveva Parte_1 casualmente appreso che non era il suo padre biologico, sì da sapere dalla madre che Persona_1 lo stesso era da individuarsi in tale il quale, interrogato, ammetteva la circostanza, senza, Persona_2 peraltro, dare riscontro alla manifestata intenzione dell'attore medesimo di avviare con lui una relazione affettiva. In conclusione, chiedeva, oltre alle pronunce in punto stato, circa il Parte_1 disconoscimento della paternità di , la corresponsione, come detto, di una cifra pari a Persona_1
50.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, morale ed esistenziale, per le ragioni sopra espresse, allo stesso tempo chiedendo, pur senza concludere in tal senso, di poter mantenere il cognome Per_1
Si costituivano, quindi, i convenuti e , rilevando, in primo luogo, Controparte_1 Persona_1 come nei confronti di non fosse stata avanzata alcuna domanda di qualsivoglia natura Controparte_1
e come la stessa fosse stata convenuta all'interno del giudizio unicamente nella veste di litisconsorte necessario, sulle questioni di stato civile, in tal senso costituendosi. Per quanto attiene ad , lo stesso dichiarava di non opporsi alla richiesta di Persona_1 disconoscimento della paternità di ma di contestare nel merito la fondatezza della Parte_1 domanda di risarcimento del danno esistenziale e morale avanzata dall'attore. Detta parte convenuta, a tal riguardo, deduceva come lo stesso e la moglie avessero affrontato plurimi momenti di crisi, ma che non aveva mai dubitato della paternità del figlio Pt_1
.
[...]
In via ulteriore, esponeva che, nonostante nei primi anni di vita dell'attore la Persona_1 famiglia non avesse vissuto congiuntamente, egli si sia premurato di corrispondere alla moglie un sostegno economico sotto forma di contributi pensionistici e alimentari, provvedendo, quindi, al sostentamento del figlio. In via ulteriore, veniva ribadito, nell'atto di costituzione in giudizio, come in plurime occasioni avesse provveduto al mantenimento economico del figlio, con riferimento ad alcune Persona_1 spese effettuate per lui, tra cui quelle per le sue autovetture (cfr. “Forse , accusando di avere Pt_1 ricevuto un trattamento peggiore rispetto alle sorelle più grandi, dimentica tutte le autovetture (4) comprate esclusivamente con i soldi dei genitori ed anche gli aiuti economici ricevuti dai cognati e dalle sorelle ogni volta che danneggiava i propri autoveicoli o quelli delle sorelle.” pag. 8/9, atto di comparsa primo grado).
rammentava, inoltre, il supporto morale offerto al figlio, nello specifico durante Persona_1 il periodo di riabilitazione dalla tossicodipendenza, condizione quest'ultima di vari scontri tra i due. La Difesa convenuta deduceva, altresì, come il cognato di , ossia tale Parte_1 Per_3
avesse seguito nel suo percorso anche su richiesta del suocero , che
[...] Pt_1 Persona_1 provvedeva poi a ristorare lo stesso delle spese sostenute.
3 All'esito della prima udienza, istruita la causa con CTU tramite esame comparativo del DNA, al fine di stabilire se fosse figlio di , esame il cui esito era negativo, il Parte_1 Persona_1
Tribunale dava corso ad istruttoria orale, nei limiti segnatamente indicati nell'ordinanza ammissiva, sì che , all'esito, previo rigetto della richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza stessa, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.09.2024, assegnando alle Parti i termini ex lege per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche. Il Tribunale, dunque, con sentenza datata 14.1.25, così statuiva:
“
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1601 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di E Parte_1 Persona_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. ACCERTA che nato Carrara il 20.7.1973 (C.F. ) non Parte_1 C.F._1
è figlio di nato a [...] il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._5
2. ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa di procedere alle prescritte annotazioni;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
4. DICHIARA compensate nella misura di un mezzo le spese di lite, poste nel resto a carico di e liquidate in € 3.808,00 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del Parte_1
15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge;
5. DICHIARA compensate tra le parti le spese di CTU;
6. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e per quant'altro di propria competenza”.
In primo luogo, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di disconoscimento della filiazione proposta da nei confronti di , richiamando l'esito dell'esame Parte_1 Persona_1 comparativo del DNA effettuato dal CTU presso l'U.O. di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, tale da escludere la paternità in questione. Ferme dette argomentazioni, quanto, poi, alla corresponsione di un risarcimento per i danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'attore, derivanti da illecito endofamiliare, meglio qualificato come “danno da deprivazione genitoriale” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), il Giudice di prime cure poneva, in particolare, a fondamento della propria decisione quanto segue:
-la genericità, anche in punto di allegazione, dei danni asseritamente patiti dall'attore e l'inadempimento dell'onere della prova da parte dello stesso;
- l'irrilevanza di quanto contestato da Parte attrice, in merito alla limitazione a due testi per capitolo ( non essendo possibile, in tesi, dato il tempo trascorso, ricostruire chi avesse partecipato alle diverse situazioni fattuali), evidenziando l'inammissibilità, comunque, di ammettere prove esplorative;
- l'irrilevanza delle ulteriori richieste di prova orale, ai fini della decisione, trattandosi di fatti pacifici o , appunto, superflui rispetto alla decisione stessa;
- il fatto che dall'istruttoria era emerso come fosse stato presente nella vita del Persona_1 figlio, sia nei momenti di quotidianità, sia in quelli di crisi, come il periodo della disintossicazione, ciò a fronte di testi di Parte attrice che non avevano saputo riferire nulla di rilevante in ordine alla pretesa condotta lesiva di nei riguardi del figlio;
Persona_1 Pt_1
- il fatto che, circa il diritto al mantenimento del cognome tale domanda non era stata Per_1 formalizzata, sia in atto di citazione, che in prima memoria ex art. 183 c.p.c., che, ancora, in sede di precisazione delle conclusioni.
4 Orbene, nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, Parte_1 unicamente con riferimento alla domanda risarcitoria. Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame della sentenza di primo grado, numerati come segue per comodità espositiva. Segnatamente, dunque:
I° MOTIVO -Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. in merito alla asserita carenza di prova del danno occorso con mancata valutazione delle risultanze probatorie L'appellante, con tale motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione l'inadempimento dell'onere della prova da parte dell'allora attore. In particolare, è stato lamentato da come emergesse fin dall'atto di citazione la Parte_1 deduzione dell'assenza della figura paterna di nella vita dell'attore e il pregiudizio che Persona_1 tale circostanza aveva comportato nel di lui sviluppo. A tal riguardo, Parte appellante ha richiamato alcune pronunce della Corte di Cassazione volte a delineare la nozione di illecito endofamiliare , per assumere, dunque, come, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, le allegazioni e gli elementi probatori offerti avessero soddisfatto l'onere della prova, rispetto al disinteresse di verso il figlio, con conseguente diritto al Persona_1 risarcimento.
II° MOTIVO- Istanza di rinnovazione istruttoria La Corte, atteso il contenuto del motivo, reputa di dover trattare, per chiarezza, lo stesso attraverso due articolazioni. II° MOTIVO -SUB1 L'appellante, attraverso tale censura alla sentenza di primo grado, ha richiesto la rimessione della causa in istruttoria, nonché l'accoglimento dei capitoli di prova in precedenza rigettati dal Tribunale in primo grado. In particolare, ha contestato la decisione del Tribunale di limitare l'escussione Parte_1 dei testi a due per ogni capitolo di prova ammesso, rilevando che, trattandosi di fatti avvenuti parecchi anni fa, né la Difesa, né la Parte personalmente poteva avere esattamente contezza di quali testi fossero a conoscenza delle diverse circostanze. In secondo luogo, l'appellante ha richiamato tutti i capitoli di prova non accolti in Parte_1 primo grado, sottolineando, quale critica alla decisione appellata, le ragioni afferenti alla rilevanza degli stessi. In sintesi, ha, pertanto, chiesto l'ammissione dei capitoli di prova rigettati in primo Parte_1 grado, sottolineando come questi ultimi fossero in grado di dimostrare l'allegata assenza della figura paterna, , nella vita dell'appellante. Persona_1
II° MOTIVO- SUB2 Sulle risultanze delle istruttorie ammesse Fermo quanto sopra, l'appellante ha, ancora, lamentato come l'istruttoria relativa al procedimento di primo grado avesse fornito, comunque, materiale sufficiente a provare l'assenza e la non curanza di verso il figlio. Persona_1
In particolare, Parte appellante ha fatto richiamo all'escussione del teste , Testimone_1 la cui zia era stata assistita, come badante, dalla madre dell'appellante, nonché appellata, CP_1
: sul punto ha, infatti, posto in risalto che da tale testimonianza era emerso che
[...] Parte_1 la teste non aveva mai visto nelle volte in cui era andata a prendere la sua congiunta. Persona_1
5 In via ulteriore, l'appellante ha richiamato la testimonianza di compagna Testimone_2 di , volta a mettere in luce il comportamento di , il quale, tutte le volte in cui Parte_1 Persona_1
l'appellante e la teste entravano in casa, si alzava e se ne andava. In sintesi, attraverso tali deduzioni, è stata censurata la sentenza rispetto alla ritenuta mancanza di prova della pretesa risarcitoria.
Si sono costituite nel presente giudizio, come da comparsa 18.4.25, , Controparte_1 CP_2
e , figlie di , deceduto nelle more dell'atto di appello, contestando
[...] Controparte_3 Persona_1 le avversarie pretese, sì da chiedere la conferma della sentenza appellata. A tal riguardo, Parti appellate hanno rappresentato, in via preliminare, l'omessa produzione della sentenza di primo grado che, in accordo con la giurisprudenza riportata nell'atto di costituzione, era necessaria, nel caso in cui il gravame fosse fondato su censure all'operato del Giudice di prime cure riconducibili a scelte discrezionali poste in essere dallo stesso, in tema di ammissione o meno di istanze istruttorie o di mancata prova del danno patito di cui era stato richiesto il risarcimento. Tale eccezione, va subito chiarito, a prescindere da ogni altra considerazione, è poi stata rinunciata, presa visione del fatto che la produzione, in realtà, vi era stata. In relazione, invece, al merito della causa, Parti appellate hanno ribadito la correttezza della sentenza di primo grado che aveva posto a base della sua statuizione il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierno appellante, ponendo in risalto come il danno asseritamente patito non poteva essere considerato in re ipsa , ma doveva essere compiutamente provato. In via ulteriore, la Difesa appellata ha, dunque, messo in evidenza come l'espletata istruttoria di primo grado non avesse permesso di acquisire la prova del danno asseritamente patito, essendo, anzi, emerso come non avesse mai mancato di adempiere ai propri doveri genitoriali. Persona_1
Tutto ciò premesso, all'esito della prima udienza cartolare del 1.7.25, la Corte ha formulato in data 2.7.2025 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., nel senso di abbandonare il gravame a spese di lite integralmente compensate, proposta accettata da Parti appellate, ma non da Parte appellante, con l'effetto che, in data 24.9.2025 il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 2.12.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art.352 c.p.c. In esito alle note scritte depositate in sostituzione di udienza, la causa è stata, pertanto, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina dei motivi di doglianza, osserva la Corte come gli stessi debbano essere trattati, per ragioni di organicità e di identità delle considerazioni, congiuntamente, essendo fra loro interconnessi, afferendo, comunque, tutti i motivi medesimi all'esistenza dell'illecito dedotto Ciò detto, va premesso che risulta pacificamente il passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di disconoscimento dello stato di figlio proposta da nei confronti Parte_1 di e della statuizione relativa alla richiesta di mantenimento del cognome avanzata da Persona_1 parte dell'odierno appellante, come definita nella sentenza gravata. La presente motivazione deve muovere, dunque, dalla constatazione che fra e Parte_1
non vi era rapporto di filiazione. Persona_1
Fatta tale premessa, con riguardo alla materia del contendere, delimitata come sopra, è necessario, in via preliminare, sottolineare, come chiarito anche nella sentenza di primo grado, in rapporto a quanto oggetto della citazione sul punto, di cui sopra si è dato atto, che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali vantati da Parte appellante si basa su un illecito
6 endofamiliare, ossia il danno da privazione genitoriale, risultante dalla presunta assenza e noncuranza del padre apparente, , verso l'appellante . Persona_1 Parte_1
Anche nell'atto di gravame, d'altra parte, Parte appellante fa espresso riferimento all'assenza del ritenuto padre nel corso della sua vita come fonte di pregiudizio, tanto da affermare, a titolo esemplificativo: - “…è stato prima ampiamente dedotto e poi è emersa l'assenza della figura paterna di ella vita dell'attore, la cui condotta ha senza dubbio comportato un grave pregiudizio Persona_1 per il figlio , privato sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie ad Pt_1 una serena crescita, atteso che ciascun genitore, o colui che si è dichiarato tale riconoscendo l'attore come proprio figlio, è tenuto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ed all'assistenza morale”(cfr. pag. 4 atto di appello fascicolo secondo grado); - “…il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio da un lato integra gli estremi di una grave violazione dei doveri di cura ed assistenza morale da parte del convenuto, dall'altro non può che provocare una profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione…”( cfr. pag. 5 atto di appello fascicolo secondo grado); - “…il Tribunale di prime cure, all'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, avrebbe dovuto accertare che il convenuto aveva omesso di onorare i propri doveri di genitore ritenendo sussistente i danni lamentati e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili (o fondamentali) della persona, oggetto di tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.)” (cfr. pag. 6 atto di appello fascicolo secondo grado). I riferimenti giurisprudenziali indicati dall'odierno appellante confortano il perimetro della causa, come sopra indicato, anche dal primo Giudice, senza censura alcuna, alla luce in particolare, della citazione della pronuncia Cass. , nr. 16657, sez. I, del 22.07.2014 che, come ricordato, dunque, dallo stesso , ha affermato: “…la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed Parte_2 educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. Cass. n. 5652/2012, n. 20137/2013). È un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.... Premesso che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la prova dei lamentati pregiudizi può essere (ed è stata nella specie) offerta "sulla base anche di soli elementi presuntivi" e, può aggiungersi, secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata evidentemente ai giudici del merito, si deve considerare la particolare tipologia danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000)”.
Tanto premesso, posta la questione in questi termini, non può omettersi di considerare come, già in primo grado, vi fosse un'ontologica incompatibilità fra dedurre il danno da violazione dei doveri genitoriali e la pretesa di far accertare l'insussistenza del rapporto di filiazione, da cui gli stessi sorgono, considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza, gli effetti del disconoscimento di paternità operano ex tunc ( si veda, in merito, Cass., sent. n. 10838, sez. 1, datata 05.11.1997 “…il riconoscimento di figlio naturale, originariamente improduttivo di effetti giuridici per contrasto con lo "status" di figlio legittimo di altro genitore del soggetto riconosciuto, acquista efficacia "ex tunc" a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità da quest'ultimo esperita con riguardo al (presunto) genitore legittimo”.) Tale contraddizione, va osservato, è ancor più evidente e si è concretizzata nel presente grado di giudizio, a fronte del passaggio in giudicato, come detto, delle statuizioni in punto stato, con l'effetto che ogni pretesa fondata , come tale, sui doveri genitoriali , si appalesa in radice priva di
7 fondamento, poiché tali doveri, per iniziativa dello stesso attuale appellante, vanno considerati mai sorti in capo ad . Persona_1
Escluso, pertanto, che quest'ultimo avesse il dovere di assistenza morale e materiale verso colui che non era suo figlio, occorre evidenziare come da ciò discenda: - che le condotte che l'odierno appellante pone a fondamento delle sue pretese risarcitorie, in termini di omissioni , di fatto non possono che essere inquadrate nell'art.2034 c.c., integrando obbligazioni naturali, con esclusione, pertanto, della sussistenza del diritto ad ogni effettiva pretesa di adempimento delle stesse;
- che ogni regime presuntivo connesso all' art. 147 c.c. , peraltro nelle formulazione applicabile “ ratione temporis” , non può trovare accesso;
- che, ancora, unicamente rilevanti potevano essere, ex art. 2043 c.c., condotte specifiche, poste in essere da in odio ad Persona_1
, in ragione della relazione comunque esistente, correlata al coniugio con la madre, Parte_1 condotte specifiche che, dunque, avrebbero dovuto prima essere allegate, poi provate, nella loro storicità, per, ancora, dimostrare l'attore originario, attuale appellante, l'esistenza di un danno conseguenza non patrimoniale ed il nesso causale fra le prime ed il danno stesso. Ferme, dunque, tali considerazioni, per nulla marginali, si appalesa, allora ed in ogni caso, come le statuizioni del Tribunale circa la carenza di prova delle pretese risarcitorie dedotte non possano che essere condivise, in rapporto, appunto, alla situazione concreta ed all'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, infatti, non può tacersi come il danno vantato, apoditticamente affermato e quantificato “ a forfait” in € 50.000,00, sia stato indicato quale conseguenza di allegazioni generiche di non curanza, ancor più nei termini viceversa occorrenti come sopra, senza, peraltro, neppure prospettare episodi lesivi particolari, né considerando, financo, la valenza delle scelte materne, rispetto all'allontanamento dalla casa coniugale ed alla decisione di tenere , per così dire, “ in Pt_1 disparte” dal marito, sapendo che quest'ultimo non era il padre, anche se si era prestato a non far constare la nascita fuori dal matrimonio, ciò con riferimento, peraltro, a quanto previsto dal codice civile ante riforma di cui alla L.151/75. In merito, va chiarito, anche la deduzione afferente alla consapevolezza da parte di Per_1
della paternità biologica di non è idonea, comunque, a produrre il danno
[...] Persona_2 prospettato, poiché, va sottolineato, nessuna deduzione si rinviene sul fatto che il citato padre biologico abbia cercato di assumersi le proprie responsabilità, anzi emergendo un'inerzia totale di detto uomo, al punto che, come da punto 28 della citazione, risulta con chiarezza come lo stesso non abbia inteso, neppure rispetto ad un figlio adulto, dare corso a relazione alcuna, il che dimostra, al di là di fumose affermazioni, come di nulla, a ben vedere, l'appellante sia stato deprivato, rispetto a quello che sarebbe stato il suo effettivo stato di figlio nato fuori dal matrimonio, rispetto, non va dimenticato, al regime, si torna a dire, previsto prima della rammentata riforma del '75, per i figli adulterini. Significativo, a tal riguardo, merita di essere sottolineato, è che, ancora una volta, lo stesso attore abbia dedotto di aver appreso della paternità biologica non dal padre legale, che gli avrebbe, viceversa, garantito, a ben vedere, il perdurare dello “status” di figlio, come registrato, anche a fini successori, ma casualmente da una terza persona, con l'effetto che anche qualsivoglia pregiudizio correlato allo sconcerto circa l'improvvisa “rivelazione”, non è addebitabile all'originario convenuto, al di là del fatto che, in sede processuale, quest'ultimo, citato dal figlio medesimo, sul punto non si sia opposto, in concreto favorendo la volontà, evidente, dell'attuale appellante. Ciò detto, va evidenziato, non si perviene a diversi risultati rispetto alla disamina sia delle prove di cui ha lamentato la non ammissione, sia di quelle acquisite in primo grado. Parte_1
Muovendo da quest'ultimo profilo, che la Corte, per chiarezza espositiva e logica, ritiene di dover affrontare per primo, va detto quanto segue:
- la valenza della deposizione della teste , legata all'appellante da 10 Testimone_2 anni, al momento dell'esame, nel 2024, diversamente da quanto apoditticamente affermato, è nulla
8 ai fini “ de quibus”, a prescindere da ogni questione di attendibilità, per il legame con l'uomo, tale deposizione essendo relativa, comunque, al gennaio 2020, allorquando l'originario attore era più che adulto, a tale fase della vita essendo parimenti riferita la frase: “ …ricordo che ogni volta che io e l'attore entravamo in casa della madre il padre se ne andava si alzava senza neanche guardare e se ne andava… “, frase rappresentativa, in ogni caso, di una condotta certo non illecita, oltre che da leggersi in relazione alla “ burrascosa” vita dell'appellante, quale tossicodipendente, ancora nel 1996 ( vedasi punto 36 dell'appello);
- la valenza della deposizione della teste , parimenti, è nulla, poiché si limita, Testimone_1 oltre a rammentare la sua condotta “ rivelatrice”, nel 2020, impressioni riferitile dallo stesso Pt_1
, da adulto, ed, ancora, il fatto di non aver trovato, a casa della madre di quest'ultimo,
[...] Per_1
, rispetto ad una frequentazione di detta casa per nulla continuativa, in orari, peraltro,
[...] imprecisati, tanto da aggiungere, in modo del tutto generico: “…Non ho mai visto con , Pt_1 Per_1 per quel che ho frequentato la casa…” , il che nulla prova, ancor più rispetto a pretese specifiche condotte illecite, come sopra richiesto. La doglianza in esame, per l'effetto, per cui il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria in forza di tali deposizioni, viceversa inconsistenti, si appalesa priva di ogni fondamento, al di là, financo, del fatto che a tale conclusione l'appellante ha preteso di giungere, ignorando le altre acquisizioni probatorie, di segno opposto, valorizzate dal primo Giudice, pretesa avanzata di fronte alla Corte mediante, peraltro, una censura del tutto sommaria, in ordine all'attendibilità dei testi escussi non favorevoli e alla valenza delle produzioni, il tutto al netto di espressioni suggestive, circa il fatto che l'allora convenuto non aveva mai accompagnato a scuola il figlio ( figlio, che, come detto, tale non era), condotta, in ogni caso, inidonea ad integrare, come tale, un fatto illecito. La semplice lettura dei verbali delle udienze di prova orale esclude non solo specifiche condotte rilevanti ex art.2043 c.c., ma anche il preteso totale disinteresse dell'allora convenuto rispetto all'attuale appellante, in termini morali , così come materiali ( chiare le deposizioni, oltre che di , anche, comunque, di , per quanto conosciuto, teste , va sottolineato, Controparte_2 Tes_3 attoreo, e di , in rapporto anche all'attività calcistica svolta da , chiaro, Persona_3 Parte_1 ancora, l'esito negativo della prova acquisita da , come posto in risalto nella sentenza CP_4 impugnata). Quanto argomentato, poi, a pag. 11 del gravame, ancora una volta, non coglie nel segno, poiché afferisce , da un lato a condotte anteriori alla nascita o immediatamente successive, dall'altro a dichiarazioni carpite alla genitrice, nell'ambito di una concitata conversazione, risalente al 2020, a fronte, non può tacersi, delle sue responsabilità, viceversa, quale madre tenuta pienamente ai doveri genitoriali. Ferme, allora, le considerazioni che precedono e l'onere probatorio dell'appellante, è necessario, altresì, sottolineare, che, diversamente da quanto opinato, la mancata risposta all'interrogatorio formale non assume, come ritenuto dal primo Giudice, alcuna valenza, in via dirimente, a fronte dei certificati medici prodotti in causa, attestanti l'impedimento di salute ( quanto ad tristemente confermato dal suo successivo decesso in breve tempo), neppure Persona_1 potendo essere dimenticato, d'altra parte, che la non era convenuta per la pretesa CP_1 risarcitoria, sì che non avrebbe certo potuto “confessare” la condotta di un terzo, che, peraltro, la vedeva, comunque, nei fatti, direttamente coinvolta, rispetto alla sua posizione di genitrice, già indicata. Passando, dunque, all'altro profilo, relativo al capitolato non ammesso ed alla limitazione a due testi per capitolo, occorre evidenziare che l'appellante, dopo aver contestato la sola ammissione di 9 capitoli su 46, affermando la difficoltà di prova di fatti avvenuti 50 anni prima, ha affermato che i capitoli non ammessi, per nulla superflui ed inconferenti : “ …intendevano provare le molteplici
9 assenze e mancanze di ”, per poi asserire: “…si è richiesta in più occasioni, in ultimo CP_5 all'udienza di precisazioni delle conclusioni, la modifica dell'ordinanza del 13.9.2023 con cui il Giudice non ha ritenuto di ammettere i predetti capitoli, nello specifico i capitoli di prova dal nr. 1 al nr. 16 compresi, dal 18 al 39 compresi, oltre al nr. 42, senza effetto alcuno”, e, dunque, pervenire a riportare, nel gravame stesso, letteralmente, i capitoli dal n. 20 al n. 32 e dal n.36 al n 38. Orbene, in merito, non può tacersi, in primo luogo, come il dato “quantitativo” evidenziato sia del tutto neutro, così come la difficoltà di prova, neppure potendosi legittimare azioni di cui, dunque, lo stesso attore non è in grado, “ab origine”, di individuare gli elementi probatori, il che rappresenta, semmai, un indice di temerarietà della lite. Oltre a ciò, il motivo è sostenuto da una censura del tutto generica, che non si confronta con la motivazione di cui a pag. 4 della sentenza appellata, il che discende, ai fini “ de quibus” da un capitolato originario connotato da intrinseca genericità, in termini di prova dell'illecito, del danno e del nesso causale, capitolato già benevolmente vagliato dal primo Giudice, il tutto così da esitare le richieste dell'appellante in una sostanziale richiesta di riesame: a tal riguardo, l'uso del “ grassetto” e la frase , dopo aver riportato alcuni dei capitoli: “ Questa Corte non potrà non verificare che non possa ammettersi la condotta di un genitore che non si intrattiene con il figlio, che non si assicura di come sta, che non lo educa, che non lo porta a svagarsi” , conferma, a ben vedere, la genericità della doglianza, sfuggendo ad una disamina dettagliata. Fermo quanto sopra, osserva la Corte, in via dirimente, quanto segue: - i capitoli da 1 a 16, al di là di inammissibili elementi valutativi contenuti nei capitoli nn. 15 e 16, si riferiscono a condotte anteriori alla nascita dell'appellante, riguardando il concepimento al di fuori del matrimonio dell'appellante stesso, il che non ha alcuna rilevanza ai fini della presente causa e, non può tacersi, financo sottolinea, semmai, come, di fatto, la scelta di di riconoscere il figlio sia stata Persona_1 protettiva dello stesso, in relazione alla condotta del padre biologico del tutto non Persona_2 intenzionato a farsi carico del figlio, rispetto, peraltro, al regime legale di allora;
- il capitolo 18 , oltre che generico, si appalesa superfluo, rappresentando attività di in nessun modo illecita;
Persona_1
- i capitoli nn.19 e 20 afferiscono a scelte di per un verso, sì da essere irrilevanti, Controparte_1
e, per l'altro, sono generici, oltre che, il n.20, formulato in termini negativi, mirando a far esprimere al teste valutazioni, financo eziologiche;
- i capitoli dal n.21 al n.26, oltre ad essere genericamente descrittivi della vita di madre e figlio ( essendo, peraltro, privo di apprezzabile e concreta collocazione spazio-temporale per quando rilevante, il capitolo 21), afferiscono, anche in questo caso, a scelte della per poi descrivere circostanze superflue;
- il capitolo n.27 si appalesa formulato in CP_1 termini del tutto generici e negativi, al di là del rapporto con il capitolo 17, già indicato dal primo Giudice;
- i capitoli dal n.28 al n. 31, ove specifici, attengono a circostanze irrilevanti, rispetto alla prova di condotte illecite in capo a salvo pretendere dal teste valutazioni eziologiche Persona_1
( “…vista l'assenza…”), la deduzione afferente a quest'ultimo, peraltro, circa gli incontri a 16 anni , risultando del tutto equivoca, anche in termini di ripetitività ed effettive condotte, come tali, peraltro, non lesive;
- i capitoli dal n.32 al n. 36 , come osservato dal Tribunale, afferiscono alla carriera calcistica dell'appellante ed alla sua tossicodipendenza, il tutto senza alcuna rilevanza rispetto alla prova di illeciti in capo ad , essendo tutto correlato, peraltro, a condotte di un soggetto Persona_1 ormai maggiorenne;
- i capitoli di prova n. 37 e n.38 hanno, per oggetto, in parte le intenzioni e percezioni dell'appellante , su cui nessun teste può esprimersi, dai capitoli stessi non Parte_1 potendo, comunque, desumersi pregresse condotte illecite nel senso di cui è causa, in ragione della genericità delle deduzioni afferenti ad , solo in termini omissivi, al tempo trascorso, Persona_1 all'età adulta dell'appellante e alla valenza delle di lui scelte di vita;
- il capitolo n. 39 si appalesa irrilevante, ponendo , semmai, in evidenza, ancor più, la rilevanza delle scelte compiute dalla CP_1 che non afferiscono ad;
- il capitolo n. 42 è irrilevante per la stessa ragione di cui al Persona_1 capitolo precedente.
10 Nessun fondamento ha, pertanto, la doglianza circa le prove non ammesse. Parimenti, la questione del numero dei testi, va detto, non si confronta con l' indicazione specifica dei testimoni, di cui alla memoria istruttoria dell'allora attore, da rapportarsi al capitolato ammesso ed alle scelte difensive conseguenti, rispetto ai soggetti da escutere ed in relazione a quali circostanze, il tutto a fronte dell'art.245 c.p.c.: a riguardo, deve essere aggiunto, la motivazione di cui alla sentenza appellata, circa l'inammissibilità di prove esplorative, non trova alcuna reale censura nell'assumere di non saper dire quali testi avessero conoscenza e memoria dei Parte_1 fatti, assunto che costituisce, in esito alla decisioni istruttorie del Tribunale, una mera affermazione difensiva, smentita, peraltro, come detto, dalla specificità delle indicazioni relative alle circostanze su cui i diversi testimoni potevano essere sentiti, oltre che tesa, di fatto, ex post, a rimediare alle scelte operate in merito. Anche sotto tale profilo la doglianza si appalesa, pertanto, infondata, dovendo , inoltre, essere richiamato, quanto già sopra esposto rispetto alla fattispecie in esame, a fronte dell'accertata insussistenza del rapporto di filiazione, il che palesa, a maggior ragione se si considera l'esito dell'istruttoria comunque acquisita, financo in forza di testi dell'attore, secondo quanto posto in risalto nella sentenza impugnata, oltre che sopra, come, in particolare, l'unico capitolo pertinente ammesso, il n. 17, già non scevro da genericità originaria, non possa che reputarsi , ora, ancor meno rilevante. Va, in ultimo aggiunto, che, in ogni caso, anche in relazione alle richieste di rinnovazione dell'istruttoria come avanzate dall'appellante, nulla di quanto dedotto attiene all'esistenza del danno ed alla sua quantificazione, il che appare parimenti dirimente circa il giudizio di infondatezza delle doglianze, a fronte di pacifici, molteplici, fattori interferenti nell'esistenza di non Parte_1 potendosi, affatto, ritenere, merita di essere chiarito, che i problemi di tossicodipendenza dell'appellante costituiscano il pregiudizio da egli patito. Le difese finali nulla aggiungono, la mera ulteriore riproposizione delle difese da parte di non rendendo le stesse più convincenti. Parte_1
In conclusione, l'appello si appalesa del tutto infondato. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e vanno liquidate, in ragione del DM 55/14, con riferimento al parametro minimo, atteso lo scarso impegno difensivo richiesto, in complessivi € 4.996,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Ciò detto, osserva la Corte come nel caso di specie, ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata ex art.96, comma 3, c.p.c., a fronte di deduzioni, come già detto, in origine contraddittorie, rispetto alle diverse domande azionate in primo grado, sì da essere stato proposto un appello del tutto infondato, neppure affrontando, con un minimo vaglio critico, le proprie stesse deduzioni, in esito alla sentenza già pronunciata. In sostanza, non può tacersi, l'appellante ha reiterato argomenti già spesi, per , ancora, neppure cogliere il senso della proposta ex art.185bis c.p.c. , di cui all'ordinanza 2.7.25 del C.I., proposta che non ha , con evidenza, preso Parte_1 financo in considerazione, come da note scritte 22.9.25, nonostante l'adesione avversaria, così da insistere, apoditticamente, nelle proprie pretese, senza spiegazione alcuna, il che appare ancor più grave rispetto ad un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in rapporto ai presupposti previsti dal DPR 115/02, per proporre appello. In definitiva, deve essere ravvisata l'evidente irragionevolezza di pretese risarcitorie, che, comunque, rispetto alle stesse prospettazioni dell'attore originario e, dunque, ancor più in appello, risultavano infondate, pretese forse mosse da intenti “ punitivi”, comunque del tutto estranei al sistema risarcitorio che vige nell'ordinamento (salvo che ove previsto espressamente), ciò, merita di essere ancora confermato, senza neppure cogliere opportunità transattive favorevoli. Ricorrono, pertanto, come detto, le ragioni per sanzionare tale condotta processuale, dovendosi determinare il “quantum”, in rapporto anche alle indicazioni del Tribunale di Milano, tabelle 2024, che offrono un parametro equitativo statisticamente valido, con riferimento alle spese di lite, il
11 tutto in relazione ad una frazione o ad un multiplo delle stesse: nel caso di specie, considerate anche le caratteristiche del convenuto, in termini di capacità patrimoniale, risulta equo determinare l'importo in questione nella misura di ¼ delle spese medesime e, pertanto, in €.1.249,00. L'appellante deve, per l'effetto, essere condannato anche al pagamento, ex art.96 , u.c. c.p.c., di € 500,00, in favore della . Controparte_6
In ultimo, occorre dare atto che sussistono, in capo ad , attesa la totale Parte_1 infondatezza dell'appello, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 38/2025 emessa dal Tribunale di Massa in data 14-17.1.2025, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado , in favore delle appellate, spese che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA l'appellante , per responsabilità aggravata, come in parte motiva, al Parte_1 pagamento in favore delle appellate dell'importo di € 1.249,00;
CONDANNA l'appellante al pagamento, ex art.96 , u.c. , c.p.c., di € 500,00 in favore Parte_1 della Cassa delle Ammende;
DA' ATTO che sussistono in capo ad , attesa la totale infondatezza dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Genova, lì 3.12.25
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott.Lorenzo Fabris Dott.ssa Valeria Albino
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