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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Taranto
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1118 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 03.06.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Immacolata Caricasulo;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Biagio Leuzzi e Patrizia Saldiello;
P_
- CONVENUTO/RESISTENTE- N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 25.02.2022 la IG.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal IG. , con il P_
quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 10.04.1999 e dalla cui unione nascevano i figli il 17.09.1997, , il 28.08.2000, e , il 27.06.2005; Per_1 Pt_1 Per_2
La ricorrente rappresentava che la vita coniugale era stata contrassegnata dalla condotta disinteressata al benessere della famiglia e infedele del marito, dedito al gioco;
che nel 2020 il Pt_1 aveva rassegnato le dimissioni dall'Ilva, percependo una ingente somma a titolo di indennità di fine rapporto, che aveva utilizzato per le proprie esclusive eIGenze personali;
che i contrasti familiari
1 innescati da tale circostanza avevano irrimediabilmente deteriorato il rapporto coniugale, anche per la scoperta della relazione sentimentale intrattenuta da tempo con tale che il marito si Persona_3
era allontanato dalla casa familiare non facendovi più ritorno e provvedendo solo in modo saltuario alle eIGenze del nucleo familiare, ad eccezione delle spese del figlio , studente universitario Pt_1
fuori sede, lasciando che il relativo onere ricadesse interamente sulla ricorrente.
Per tali motivi la IG.ra si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo, all'esito dei Parte_1
provvedimenti provvisori e urgenti, e come precisato con memoria del 28.06.2022:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del IG. P_
;
[...]
2. Disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_2
la madre e con obbligo per entrambi i coniugi di comunicare all'altro eventuali cambi di residenza;
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pulsano, Corso Vittorio Emanuele n. 31 alla IG.ra , la quale l'abiterà insieme ai figli , e sino a quando Parte_1 Per_1 Pt_1 Per_2
ciascuno di essi sarà autonomo economicamente e si sarà allontanato da detta casa;
4. Disporre il diritto di visita ed intrattenimento presso di sé della minore da parte del padre Per_2
in maniera libera, previo accordo telefonico con la madre, tenendo conto in ogni caso delle eIGenze di vita, studio, ludiche e relazionali della stessa;
5. Disporre l'obbligo di di corrispondere, il giorno 1 di ogni mese, a P_ Parte_1
un assegno a titolo di concorso al mantenimento della stessa e dei figli, e , entrambi Pt_1 Per_2 studenti, nella misura che sarà ritenuta opportuna, adeguata annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. Disporre l'obbligo di di corrispondere in favore della moglie P_ Parte_1
l'assegno per il nucleo familiare che gli sarà corrisposto dal datore di lavoro;
7. Disporre l'obbligo del di corrispondere le spese ordinarie e straordinarie nonché P_
quelle di maggior interesse relative ai figli nella misura del 50%, le quali saranno disciplinate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Taranto.”.
Con decreto del 2.3.2022 il G.D. fissava la comparizione personale dei coniugi all'udienza del
17/05/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2022, il IG. si P_
costituiva nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi proposta dalla IG.ra , impugnava e contestava tutto quanto ex adverso Pt_1
dedotto da parte ricorrente, precisando di essere stato dedito alla famiglia e al lavoro di dipendente
ILVA per molti anni;
che nel 2013 di comune accordo con la moglie avevano deciso di intraprendere un'attività commerciale di rivendita di materiale edile;
che l'insuccesso di tale attività aveva determinato la crisi coniugale, sebbene non formalizzata, già nel 2015, da quel momento i coniugi
2 vivendo quali separati in casa;
non negava di avere intrapreso una relazione sentimentale con altra donna, pur continuando a permanere nella casa coniugale, come espressamente richiesto dalla moglie;
tanto sino al 2021, quando aveva comunicato formalmente alla l'intenzione di Pt_1
separarsi; rappresentava di versare in difficoltà economiche.
Il IG. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni, chiedendo: P_
“IN SEDE PRESIDENZIALE:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, fissando la Persona_4
collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3) Disporre, a carico del IG. , la corresponsione di un assegno di mantenimento P_
provvisorio non superiore ad Euro 200,00 a favore della figlia minore dell'importo ed uno non Per_2 superiore ad Euro 300,00 (comprensivo di metà dell'affitto dell'abitazione studentesca) a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente;
Pt_1
4) Riconoscere il diritto di visita e d'intrattenimento della minore da parte del IG. secondo P_
modalità liberamente concordate tra le parte e, in caso di mancato accordo, secondo i seguenti principi:
a) il IG. potrà vedere la figlia durante la settimana quando lo riterrà opportuno, P_
compatibilmente con le eIGenze della minore nonché con quelle della IG.ra che Parte_1
dovrà, tuttavia, in ogni circostanza, essere preavvisata.
b) Il IG. avrà diritto d'intrattenersi con la minore ogni fine settimana alternato, prelevandolo P_
da casa alle 8,15 del venerdì (ovvero nella mattinata nel periodo non scolastico) sino alle 17,00 del martedì successivo;
c) Il IG. s'impegna, dietro preavviso, a tenere con se la minore in tutte le circostanze in cui la P_
IG.ra sia costretta ad allontanarsi dallo stesso per eIGenze personali, nonché ad Pt_1
accompagnare e/o a prelevare la figlia da scuola nelle occasioni in cui la IG.ra sia Pt_1
impossibilitata a farlo.
d) Le parti si impegnano a trovare una soluzione condivisa per i periodi di festività natalizia, capodanno, vacanze pasquali ed estive, fatto salvo in caso di mancato accordo il principio dell'alternanza della permanenza di tra i genitori. Per_2
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e;
P_ Parte_1
2) Confermare i provvedimenti presidenziali in materia di affidamento della minore;
3 3) Stabilire l'entità dell'assegno di mantenimento a favore della minore e del figlio Persona_4
maggiorenne non autosufficiente in ragione delle risultanze istruttorie e, comunque, Persona_5
in misura non superiore a quanto richiesto in sede presidenziale.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, sia di natura istruttoria che di merito.”.
L'udienza del 15.04.2022 veniva rinviata al 17.05.2022 per impossibilità della ricorrente a comparire per motivi di salute.
All'udienza del 17.05.2022 comparivano personalmente i due coniugi dinanzi al Giudice Delegato, che esperito il tentativo di conciliazione, che riusciva vano, provvedeva in via provvisoria e segnatamente affidava ad entrambi i genitori la figlia minore assegnava in godimento alla Per_2
ricorrente la casa familiare sita in Pulsano alla Via Vittorio Emanuele n. 31; poneva a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e dei due figli, la P_ somma mensile di € 600,00, in ragione di € 250,00 per ciascuno dei figli e 100,00 per la prima.
Con ordinanza del 28.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2023, il P.I. rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, ammetteva le prove orali dedotte dalle e parti e impartiva le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 20.04.2023 si procedeva all'interrogatorio formale della attrice IG.ra Parte_1
A seguito di rinvio al fine di tentare il bonario componimento della controversia, all'udienza del
5.10.2023 si procedeva all'escussione del teste , figlio delle parti. Persona_5
Con ordinanza del 16.10.2023 il giudice istruttore a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 5 ottobre 2023, decidendo sulla istanza, avanzata dal IG. , di revisione P_ degli obblighi di mantenimento posti a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 17.05.2022, non reclamata “ritenuto che il benché risulti allo stato disoccupato, nel 2021 ha percepito P_
redditi da lavoro dipendente per circa 17.000 euro, così evidenziando una discreta capacità lavorativa che ben potrebbe mettere a frutto al fine di contribuire alle eIGenze della famiglia, composta dalla moglie, dedita a lavori saltuari, e da tre figli, di cui una economicamente indipendente, il secondo studente universitario e la ultimogenita ancora minore (nella comparsa si costituzione e risposta lo stesso ammetteva invero di percepire una retribuzione mensile di € 1.400 lordi, quale dipendente di una ditta esterna che lavora per ACCIAIERIE d'ITALIA, dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento dei due figli la somma di € 500 al mese); ritenuto pertanto che l'assegno come determinato in sede presidenziale, la cui equità era stata già in precedenza vagliata da questo giudice con ordinanza del 28.02.2023, deve essere confermato, in considerazione delle presumibili eIGenze familiari e delle potenzialità lavorative del , rigettava l'istanza di P_
modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava per il prosieguo dell'attività istruttoria.
4 All'udienza del 10.1.2024 le parti prospettavano il raggiungimento di un accordo e chiedevano il rinvio della causa.
Fallito ogni ulteriore tentativo, all'esito dell'ascolto del teste , la causa è stata trattenuta Testimone_1 in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione dei termini ex art-. 190 c.p.c.
*****
Tutto ciò premesso, nel merito va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emergente dalla convergente prospettazione delle parti sul punto.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio.
La separazione va pronunciata con addebito al convenuto, che vi ha dato causa con il suo comportamento contrario al dovere di fedeltà, codificato dall'art. 143, secondo comma, c.c., nonché ai doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia e di contribuzione alle eIGenze familiari, la cui violazione costituisce causa di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. (“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).
Non è - invece - fondata l'eccezione di carenza del nesso di causalità rispetto al maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale rilevata dal IG. in quanto rimasta priva di alcun P_
riscontro probatorio.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1,
n. 18074/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
5 Occorre inoltre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).
Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n.
16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006).
Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
Sul punto, nell'ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass.
19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)”, evidenziandosi che la Corte di merito abbia correttamente richiamato tale principio, “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel (Omissis) la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore
6 alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del
05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n.
14591)”.
Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
22291/2024, nella quale o giudici di legittimità hanno affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino inammissibile, se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati, ritenendosi sufficiente la prova del tradimento fornita tramite una sola foto, poiché controparte si è limitata a negare la veridicità del tradimento, senza allegare alcun elemento utile a fornire una spiegazione alternativa dei fatti.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la fondatezza della richiesta di addebito della separazione a carico del marito consegue per un verso alle evidenti prove della sua infedeltà e della violazione degli ulteriori doveri di solidarietà familiare, così come emergente dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti, dalle quali risulta che il si era del tutto disinteressato delle P_
eIGenze anche morali della moglie e dei tre figli, sperperando ingenti somme di denaro nel gioco, e nel 2015 aveva intrapreso una relazione extraconiugale, allontanandosi dalla casa familiare per poi iniziare un rapporto di convivenza con altra donna.
In primo luogo, il teste , figlio delle parti, esaminato all'udienza del 5.10.2023, ha Persona_5
riferito di frequentare l'università degli Studi del Molise (CB) facoltà di medicina, al quinto anno., e di risiedere stabilmente presso la sede dell'università sin dal primo anno;
ha quindi confermato la circostanza sub n. 1 della memoria istruttoria di parte attrice 183 c. 6 n. 2 cpc del 28.11.2022 (Vero che preferiva uscire da solo e quando rimaneva in casa, si isolava davanti al televisore P_
e, negli ultimi tempi, con il telefono cellulare ed il tablet di ultima generazione che aveva comprato?) precisando che il padre era solito fare vita a sé (“ Non eravamo soliti uscire insieme con la famiglia e lui, , tendeva a escludersi. Nel weekend quando non lavorava usciva da P_ solo”); quanto alla circostanza sub n. 2 della predetta memoria. (Vero che il IG. aveva il vizio P_
del gioco (enalotto, dieci e lotto, gratta e vinci) e che, a causa dello stesso, sperperava i soldi della famiglia?) la confermava aggiungendo che “anche quando c'erano pochi soldi in casa, lui si dedicava al gioco. Ho visto personalmente nel suo portafoglio le schedine di SuperEnalotto, gratta e vinci ed altre con giocate da 40 euro tre volte alla settimana”; sulla circostanza sub n. 3 della memoria la confermava affermando che insorgevano litigi “perché avevamo bisogno di soldi per le necessità
7 basilari, quali scuola, cibo, libri. Io stesso volevo iscrivermi a medicina ma non c'erano soldi sufficienti. Questi fatti risalgono dall'anno 2014 in poi sino a quando non è andato via da casa”; in merito alla circostanza sub n. 4 della memoria (Vero che nell'anno 2005, attraverso lo scambio di messaggi, risultanti sul cellulare del la IG.ra scopriva che questi intratteneva una P_ Pt_1
relazione extraconiugale con una ragazza molto più giovane di lui?), ha riferito che la sorella all'epoca dei fatti gli aveva confidato di aver scoperto alcuni messaggi sul cellulare di mio padre e che in seguito aveva sentito parlare in famiglia della circostanza e aveva ricostruito l'evento in questione anche perché aveva conosciuto la ragazza con cui il padre aveva allacciato la relazione;
ha confermato la circostanza sub n. 5 (Vero che nell'anno 2013 il convinceva la moglie, P_ contraria all'idea, ad intraprendere insieme un'attività commerciale di natura edile, di vendita al dettaglio, che intestata solo a lei?) aggiungendo che l'attività commerciale era intestata alla madre anche se la stessa era contraria all'idea sia per motivi economici, sia perché sapeva che non avrebbe potuto seguire l'attività, ama che era stata convinta dal marito;
quanto alla circostanza sub. n. 6 (Vero che, l'anno successivo, nel 2014, per motivi legati alla salute della figlia , la deducente era Per_2
costretta ad abbandonare tale attività lasciandola nelle mani del il quale ne approfittava per P_
spendere i relativi guadagni al gioco e coprirsi di debiti?), ha confermato che la sorella Per_2
soffriva di allergia alla polvere e mia madre non poteva portarla con sé né avrebbe potuto lasciarla a casa da sola per cui non seguiva l'attività, che era gestita dal padre, il quale essendo dedito al gioco non era stato in grado di portare a termine l'attività che pertanto era fallita;
confermava la circostanza sub n. 7 (Vero che, a causa della cattiva gestione del la IG.ra subiva diverse azioni P_ Pt_1 esecutive e di seguito l'attività commerciale veniva chiusa?) e la n. 8 (Vero che nel mese di agosto, dell'anno 2014, leggendo il tablet del marito, la veniva a scoprire dell'esistenza di una nuova Pt_1
relazione amorosa extraconiugale intrattenuta da questi con tale ) per aver visto Persona_3
personalmente il messaggio sul tablet che utilizzava per la scuola;
confermando la circostanza sub n.
9 (Vero che, a seguito di tale scoperta, il ammettendo l'addebito mossogli, si allontanava da P_
casa per farvi ritorno qualche giorno dopo, mostrandosi pentito e chiedendo il perdono della moglie?) ha dichiarato che il padre “ammise la circostanza, né d'altra parte poteva negarla dal momento che il messaggio riportava di rapporti sessuali intrattenuti con questa donna”, che in seguito si era allontanato da casa per poi farvi ritorno qualche giorno dopo e riprendere la convivenza con la madre;
confermava la circostanza sub n. 13 (Vero che, in questo periodo, la IG.ra Pt_1
scopriva che il non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale con la IG.ra P_ [...]
con la quale convive tuttora?), precisando che la relazione con era durata Per_3 Persona_3
sino al 2020 e che attualmente viveva con la sua compagna attuale tale , di essere Persona_6
a conoscenza di tale circostanza in quanto pubblica e di avere visto diverse pubblicazioni su facebook
8 e che alla sorella erano pervenuti messaggi da questa donna;
confermava circostanza sub n. 10 (Vero che, nel gennaio 2020, la IG.ra scopriva per caso che il marito era stato licenziato dal Pt_1
proprio datore di lavoro ben due anni addietro, nell'anno 2018, senza che glielo avesse mai detto?) aggiungendo che nel gennaio 2020 lo stesso lo aveva ammesso dinanzi a tutta la famiglia, riferendo altresì che aveva utilizzato a proprio piacimento tutti i soldi percepiti a titolo di TFR;
ha aggiunto che la madre non aveva mai lavorato e che andavano avanti con quello che il padre corrispondeva e con l'aiuto della nonna;
nel confermare la circostanza sub n. 11 (Vero che la somma percepita a titolo di indennità della fine del rapporto lavorativo era stata utilizzata a proprio piacimento dal ) ha P_ precisato che “In occasione della circostanza sopra detta mio padre si allontanò da casa per un mese tornando nel febbraio 2020. Ricordo che voleva riprovare ad avere una relazione con mia madre ma nell'estate dello stesso anno, 2020, si è allontanato per non tornare più. Un mese dopo sono uscite delle foto della sua relazione con la compagna attuale”; quanto alla circostanza sub n. 14 (Vero che, da quel momento sino all'udienza presidenziale, si è sempre disinteressato dei propri familiari, delle problematiche relative agli stessi, limitandosi a corrispondere eIGue somme di denaro e in maniera sporadica ed occasionale?) ha riferito che il corrispondeva saltuariamente dei soldi alla P_
madre, disinteressandosi delle problematiche dei figli, anche dei problemi di salute della sorella
, aggiungendo che nel periodo al quale ho fatto riferimento era già iscritto all'università e che il Per_2
padre gli inviava denaro saltuariamente, che utilizzava con molta prudenza e che in quel periodo la madre lavorava saltuariamente;
infine ha riferito che “negli ultimi tempi mio padre corrisponde il contributo per il mantenimento per me ma non la quota dell'affitto per l'alloggio universitario e le altre spese extra per esempio i libri universitari. Ho verificato che gli studentati a Campobasso richiedono comunque il versamento di una quota fissa equivalente ad un canone di locazione per l'affitto dell'alloggio”.
Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste , sorella della Testimone_1 attrice, la quale esaminata all'udienza del 26 settembre 2024, ha confermato come vera la circostanza n. 1 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 c.p.c. di parte ricorrente (Vero che preferiva P_
uscire da solo e quando rimaneva in casa, si isolava davanti al televisore e, negli ultimi tempi, con il telefono cellulare ed il tablet di ultima generazione che aveva comprato?), affermando di esserne a conoscenza per averso appreso dalla sorella, ma anche personalmente constatato in quanto si recava spesso a casa della stessa, che il marito della attrice era davanti alla televisione o al computer, disinteressandosi delle eIGenze familiari;
ha confermato la circostanza n. 2 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente (Vero che il IG. aveva il vizio del gioco (enalotto, dieci e P_
lotto, gratta e vinci) e che, a causa dello stesso, sperperava i soldi della famiglia?) per averlo appreso dalla sorella e per essere la circostanza di dominio pubblico nel paese di residenza;
9 confermava altresì la circostanza n. 3 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente per averlo appreso dalla sorella e dai nipoti, che la chiamavano piangendo;
in ordine alla circostanza n. 4
(Vero che nell'anno 2005, attraverso lo scambio di messaggi, risultanti sul cellulare del la P_
IG.ra scopriva che questi intratteneva una relazione extraconiugale con una ragazza molto Pt_1
più giovane di lui?) ha dichiarato di averla appresa dalla sorella e dal nipote;
ha confermato la circostanza n. 5 (Vero che nell'anno 2013 il convinceva la moglie, contraria all'idea, ad P_ intraprendere insieme un'attività commerciale di natura edile, di vendita al dettaglio, che intestata solo a lei?) e di cui al n. 6 (Vero che, l'anno successivo, nel 2014, per motivi legati alla salute della figlia , la deducente era costretta ad abbandonare tale attività lasciandola nelle mani del Per_2
il quale ne approfittava per spendere i relativi guadagni al gioco e coprirsi di debiti?), in P_ quanto il proprio marito aveva sostituito la sorella a titolo gratuito nella gestione dell'attività commerciale, ha confermato la n. 7 Vero che, a causa della cattiva gestione del la IG.ra P_
subiva diverse azioni esecutive e di seguito l'attività commerciale veniva chiusa?); quanto alla Pt_1 circostanza n. 8 (Vero che nel mese di agosto, dell'anno 2014, leggendo il tablet del marito, la Pt_1 veniva a scoprire dell'esistenza di una nuova relazione amorosa extraconiugale intrattenuta da questi con tale ) ha dichiarato di avere appreso tale circostanza dalla sorella e dal Persona_3
nipote , il quale le aveva mostrato le foto dei messaggi;
confermava la circostanza n. 9 (Vero Pt_1 che, a seguito di tale scoperta, il ammettendo l'addebito mossogli, si allontanava da casa P_
per farvi ritorno qualche giorno dopo, mostrandosi pentito e chiedendo il perdono della moglie) per aver visto personalmente il allontanarsi da casa e farvi ritorno dopo qualche giorno;
quanto P_
alla circostanza n. 10 (Vero che, nel gennaio 2020, la IG.ra scopriva per caso che il marito Pt_1 era stato licenziato dal proprio datore di lavoro ben due anni addietro, nell'anno 2018, senza che glielo avesse mai detto?) ha dichiarato: “è a mia conoscenza perché mia sorella mi aveva riferito di aver trovato un documento proveniente dalla NASPI che comunicava l'avvenuto licenziamento”; sulla 11 (Vero che la somma percepita a titolo di indennità della fine del rapporto lavorativo era stata utilizzata a proprio piacimento dal ) nel confermarla ha riferito che “in casa non P_
c'erano mai soldi e quindi mia sorella mi ha riferito di non aver saputo nulla su questa indennità”; ha affermato come vera la circostanza n. 12 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente
(… anche in tale occasione, a seguito del forte litigio che ne seguiva, il lasciava la casa P_
coniugale per farvi ritorno il mese successivo, nel febbraio 2020) per averlo appreso dalla sorella e constatato direttamente quando si recava a casa della stessa;
sulla circostanza n. 13 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente (Vero che, in questo periodo, la IG.ra Pt_1
scopriva che il non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale con la IG.ra P_ [...]
con la quale convive tuttora?) ha dichiarato che il nipote aveva fotografato il Per_3 Pt_1
10 numero di telefono che compariva spesso sul cellulare del padre, che successivamente la sorella aveva telefonato a questo numero in sua presenza, mettendo in vivavoce e che aveva risposto la IG.ra la quale aveva ammesso di non aver mai interrotto la relazione con il il Persona_3 P_
quale attualmente convive con altra donna, diversa dalla sulla circostanza n. 14 di cui alla Per_3 memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente (Vero che, da quel momento sino all'udienza presidenziale, si è sempre disinteressato dei propri familiari, delle problematiche relative agli stessi, limitandosi a corrispondere eIGue somme di denaro e in maniera sporadica ed occasionale?) ha riferito di averlo appreso dalla sorella e dai figli della stessa, oltre a constatarlo “personalmente in casa perché il frigo era vuoto”.
Orbene, dalla ricostruzione della istruttoria e segnatamente dalle dichiarazioni dei testi citati - della cui attendibilità non si ha motivo alcuno di dubitare, pur essendo stretti congiunti della attrice, avendo gli stessi reso dichiarazioni dettagliate, per lo più risultanti da conoscenza diretta dei fatti, tra loto concordanti pur se non omologate - emerge con evidenza come il si sia da alcuni anni P_
disinteressato delle eIGenze morali e materiali della coniuge e dei tre figli, cui faceva mancare persino i mezzi di sostentamento (il frigo era vuoto, ha riferito la teste ), ma anche dalla Testimone_1
documentazione prodotta (si vedano in particolare i documenti allegati alla memoria istruttoria depositata in data 28.11.2022, tra cui i messaggi, gli screen shot, le ricevute di gioco), da cui emerge la relazione intrattenuta con la IG.ra e la percezione del TFR, conduceva una vita autonoma, Per_3
esponendo la famiglia alle negative conseguente di una dissennata gestione economica, sperperava al gioco una cospicua parte dei propri redditi, utilizzando per proprie eIGenze di natura personale anche l'ingente somma percepita a titolo di trattamento di fine rapporto, infine allacciava una relazione adulterina sfociata nell'allontanamento dalla casa coniugale e nell'inizio di un rapporto di convivenza con altra donna.
Dagli elementi di valutazione acquisiti, non smentiti da circostanze di segno diverso, può in conclusione affermarsi che la condotta del marito in grave violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio sia la reale ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale, senza che alcun riscontro sussista in ordine alla presunta pregressa crisi e alla conseguente assenza del necessario rapporto causale tra violazione degli obblighi coniugali e intollerabilità della convivenza.
La separazione va pertanto pronunciata con addebito al convenuto.
*****
Residuano da delibare le questioni accessorie afferenti al mantenimento dei figli (anche la figlia
è divenuta ormai maggiorenne), all'assegnazione della casa coniugale, nonché quelli relativi Per_2
alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
11 Attesa la convivenza con la madre dei figli e non ancora economicamente Pt_1 Per_2 indipendenti, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale va infatti disposta anche in presenza di figli maggiorenni, purché non ancora economicamente autosufficienti, quali appunto gli studenti universitari fuori sede, in quanto l'art. 155 quater e l'art. 337 sexies c.c., nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (in tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n.25604 del
12/10/2018; v. anche Cass. 17183/2020; Cass. 8 luglio 2022, n. 217491).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, peraltro, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il “criterio preferenziale” costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso. La scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che costituisce presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le eIGenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico;
l'assegnazione della casa familiare è, in conclusione, uno strumento di protezione della prole e non può essere utilizzata per conseguire altre e diverse finalità.
Relativamente al contributo al mantenimento dei due figli ancora non autosufficienti, pare equo confermare le statuizioni rese con i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del padre IG. P_
il versamento mensile della somma di euro 500,00, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, a
[...]
scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, e al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale.
Quanto alla situazione reddituale del convenuto, che è stata faticosamente ricostruita, deve invero ribadirsi, come già esposto nelle ordinanze di rigetto della istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, che il ha sempre lavorato, evidenziando buone potenzialità professionali, mettendo P_
a frutto le quali è tenuto in ogni caso a contribuire al nucleo familiare, in modo da tendenzialmente garantire il pregresso tenore di vita, che deve presumersi più che dignitoso.
Dalla documentazione depositata da ultimo in data 17.3.2025, e segnatamente dal modello 730 -
2022 relativa ai redditi dell'anno 2021 risulta un reddito di € 16.788,43; da quella dell'anno 2024 relativa ai redditi dell'anno 2023 nonché copia delle ultime buste da cui si evince una retribuzione mensile media pari ad € 1.500,00.
Non risulta infine che lo stesso sopporti spese per eIGenze abitative, avendo dichiarato di vivere presso i genitori.
Quanto alla domanda di mantenimento della attrice, si osserva che IG.ra , priva di Parte_1
specifiche competenze, allo stato è disoccupata (v. Certificazione rilasciata dal responsabile del
Centro dell'Impiego attestante “gli stati occupazionali validi” nonché scheda anagrafica/professionale, del 15.11.2022 in allegato alla seconda memoria istruttoria della attrice) e non percepisca redditi di sorta (v. Pec della “Direzione Agenzia di Grottaglie in data 21.3.2023, attestante che la IG.ra non gode di trattamenti previdenziali e/o assistenziali erogati Parte_1
CP_ dall' e non risulta assunta presso alcuna azienda e che la stessa ha percepito un reddito di cittadinanza limitatamente al periodo 1.10.2022 – 31.3.2023) per un importo mensile di Euro
679,25), per cui la domanda di mantenimento appare accoglibile.
Passando alla quantificazione del contributo, tenuto conto dei concorrenti obblighi di mantenimento in favore dei figli, si intende confermare l'obbligo a carico del IG. di corrispondere, a titolo di P_
mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 100,00, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
13 Le spese.
Il IG. va inoltre condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, cui ha dato causa P_ con la sua condotta e in ossequio al principio della soccombenza, da versarsi in favore dell'Erario dello Stato, dato che la attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 25.02.2022, così provvede: P_
1) pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi , nato a [...] il [...], e P_ [...]
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Pulsano (TA) il 10.04.1999, con Parte_1
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pulsano (TA) n. 5 p.2 s.A anno 1999;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) addebita la separazione al marito;
4) assegna in godimento alla IG.ra la casa coniugale, sita in Pulsano (TA) al Corso Parte_1
Vittorio Emanuele II, n. 31, con tutti gli arredi;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della P_
moglie e dei figli e la somma mensile di euro 600,00 in ragione di euro 500,00 per Pt_1 Per_2
i figli (250,00 ciascuno) e di euro 100,00 per il coniuge, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a decorrere dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da protocollo in uso presso questo tribunale, cui si rinvia;
6) condanna il IG. al pagamento in favore dell'Erario dello Stato delle spese del P_ presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.200,00, oltre accessori.
Così deciso in Taranto, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile in data 27.05.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Stefania D'ERRICO
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 8 luglio 2022, n. 21749 si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza, sul punto indica che “nel merito, evidenziato che questa Corte in più di un arresto ha stabilito che: "In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eIGenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio" (Cass., n. 29977/2020)” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza). La stabile convivenza può permanere anche nel caso in cui dal profilo di fatto la permanenza nella abitazione non sia prevalente in termini temporali. Questo se la casa coniugale resta “un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno”. La sentenza poi indica che sussiste
“un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo”
[…] se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città per ragioni di studio” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza). Infatti, può “sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa anche non essere quotidiana;
tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza). 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Taranto
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1118 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 03.06.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Immacolata Caricasulo;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Biagio Leuzzi e Patrizia Saldiello;
P_
- CONVENUTO/RESISTENTE- N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 25.02.2022 la IG.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal IG. , con il P_
quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 10.04.1999 e dalla cui unione nascevano i figli il 17.09.1997, , il 28.08.2000, e , il 27.06.2005; Per_1 Pt_1 Per_2
La ricorrente rappresentava che la vita coniugale era stata contrassegnata dalla condotta disinteressata al benessere della famiglia e infedele del marito, dedito al gioco;
che nel 2020 il Pt_1 aveva rassegnato le dimissioni dall'Ilva, percependo una ingente somma a titolo di indennità di fine rapporto, che aveva utilizzato per le proprie esclusive eIGenze personali;
che i contrasti familiari
1 innescati da tale circostanza avevano irrimediabilmente deteriorato il rapporto coniugale, anche per la scoperta della relazione sentimentale intrattenuta da tempo con tale che il marito si Persona_3
era allontanato dalla casa familiare non facendovi più ritorno e provvedendo solo in modo saltuario alle eIGenze del nucleo familiare, ad eccezione delle spese del figlio , studente universitario Pt_1
fuori sede, lasciando che il relativo onere ricadesse interamente sulla ricorrente.
Per tali motivi la IG.ra si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo, all'esito dei Parte_1
provvedimenti provvisori e urgenti, e come precisato con memoria del 28.06.2022:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del IG. P_
;
[...]
2. Disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_2
la madre e con obbligo per entrambi i coniugi di comunicare all'altro eventuali cambi di residenza;
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pulsano, Corso Vittorio Emanuele n. 31 alla IG.ra , la quale l'abiterà insieme ai figli , e sino a quando Parte_1 Per_1 Pt_1 Per_2
ciascuno di essi sarà autonomo economicamente e si sarà allontanato da detta casa;
4. Disporre il diritto di visita ed intrattenimento presso di sé della minore da parte del padre Per_2
in maniera libera, previo accordo telefonico con la madre, tenendo conto in ogni caso delle eIGenze di vita, studio, ludiche e relazionali della stessa;
5. Disporre l'obbligo di di corrispondere, il giorno 1 di ogni mese, a P_ Parte_1
un assegno a titolo di concorso al mantenimento della stessa e dei figli, e , entrambi Pt_1 Per_2 studenti, nella misura che sarà ritenuta opportuna, adeguata annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. Disporre l'obbligo di di corrispondere in favore della moglie P_ Parte_1
l'assegno per il nucleo familiare che gli sarà corrisposto dal datore di lavoro;
7. Disporre l'obbligo del di corrispondere le spese ordinarie e straordinarie nonché P_
quelle di maggior interesse relative ai figli nella misura del 50%, le quali saranno disciplinate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Taranto.”.
Con decreto del 2.3.2022 il G.D. fissava la comparizione personale dei coniugi all'udienza del
17/05/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2022, il IG. si P_
costituiva nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi proposta dalla IG.ra , impugnava e contestava tutto quanto ex adverso Pt_1
dedotto da parte ricorrente, precisando di essere stato dedito alla famiglia e al lavoro di dipendente
ILVA per molti anni;
che nel 2013 di comune accordo con la moglie avevano deciso di intraprendere un'attività commerciale di rivendita di materiale edile;
che l'insuccesso di tale attività aveva determinato la crisi coniugale, sebbene non formalizzata, già nel 2015, da quel momento i coniugi
2 vivendo quali separati in casa;
non negava di avere intrapreso una relazione sentimentale con altra donna, pur continuando a permanere nella casa coniugale, come espressamente richiesto dalla moglie;
tanto sino al 2021, quando aveva comunicato formalmente alla l'intenzione di Pt_1
separarsi; rappresentava di versare in difficoltà economiche.
Il IG. rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni, chiedendo: P_
“IN SEDE PRESIDENZIALE:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, fissando la Persona_4
collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3) Disporre, a carico del IG. , la corresponsione di un assegno di mantenimento P_
provvisorio non superiore ad Euro 200,00 a favore della figlia minore dell'importo ed uno non Per_2 superiore ad Euro 300,00 (comprensivo di metà dell'affitto dell'abitazione studentesca) a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente;
Pt_1
4) Riconoscere il diritto di visita e d'intrattenimento della minore da parte del IG. secondo P_
modalità liberamente concordate tra le parte e, in caso di mancato accordo, secondo i seguenti principi:
a) il IG. potrà vedere la figlia durante la settimana quando lo riterrà opportuno, P_
compatibilmente con le eIGenze della minore nonché con quelle della IG.ra che Parte_1
dovrà, tuttavia, in ogni circostanza, essere preavvisata.
b) Il IG. avrà diritto d'intrattenersi con la minore ogni fine settimana alternato, prelevandolo P_
da casa alle 8,15 del venerdì (ovvero nella mattinata nel periodo non scolastico) sino alle 17,00 del martedì successivo;
c) Il IG. s'impegna, dietro preavviso, a tenere con se la minore in tutte le circostanze in cui la P_
IG.ra sia costretta ad allontanarsi dallo stesso per eIGenze personali, nonché ad Pt_1
accompagnare e/o a prelevare la figlia da scuola nelle occasioni in cui la IG.ra sia Pt_1
impossibilitata a farlo.
d) Le parti si impegnano a trovare una soluzione condivisa per i periodi di festività natalizia, capodanno, vacanze pasquali ed estive, fatto salvo in caso di mancato accordo il principio dell'alternanza della permanenza di tra i genitori. Per_2
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e;
P_ Parte_1
2) Confermare i provvedimenti presidenziali in materia di affidamento della minore;
3 3) Stabilire l'entità dell'assegno di mantenimento a favore della minore e del figlio Persona_4
maggiorenne non autosufficiente in ragione delle risultanze istruttorie e, comunque, Persona_5
in misura non superiore a quanto richiesto in sede presidenziale.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, sia di natura istruttoria che di merito.”.
L'udienza del 15.04.2022 veniva rinviata al 17.05.2022 per impossibilità della ricorrente a comparire per motivi di salute.
All'udienza del 17.05.2022 comparivano personalmente i due coniugi dinanzi al Giudice Delegato, che esperito il tentativo di conciliazione, che riusciva vano, provvedeva in via provvisoria e segnatamente affidava ad entrambi i genitori la figlia minore assegnava in godimento alla Per_2
ricorrente la casa familiare sita in Pulsano alla Via Vittorio Emanuele n. 31; poneva a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e dei due figli, la P_ somma mensile di € 600,00, in ragione di € 250,00 per ciascuno dei figli e 100,00 per la prima.
Con ordinanza del 28.02.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2023, il P.I. rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, ammetteva le prove orali dedotte dalle e parti e impartiva le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 20.04.2023 si procedeva all'interrogatorio formale della attrice IG.ra Parte_1
A seguito di rinvio al fine di tentare il bonario componimento della controversia, all'udienza del
5.10.2023 si procedeva all'escussione del teste , figlio delle parti. Persona_5
Con ordinanza del 16.10.2023 il giudice istruttore a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 5 ottobre 2023, decidendo sulla istanza, avanzata dal IG. , di revisione P_ degli obblighi di mantenimento posti a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 17.05.2022, non reclamata “ritenuto che il benché risulti allo stato disoccupato, nel 2021 ha percepito P_
redditi da lavoro dipendente per circa 17.000 euro, così evidenziando una discreta capacità lavorativa che ben potrebbe mettere a frutto al fine di contribuire alle eIGenze della famiglia, composta dalla moglie, dedita a lavori saltuari, e da tre figli, di cui una economicamente indipendente, il secondo studente universitario e la ultimogenita ancora minore (nella comparsa si costituzione e risposta lo stesso ammetteva invero di percepire una retribuzione mensile di € 1.400 lordi, quale dipendente di una ditta esterna che lavora per ACCIAIERIE d'ITALIA, dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento dei due figli la somma di € 500 al mese); ritenuto pertanto che l'assegno come determinato in sede presidenziale, la cui equità era stata già in precedenza vagliata da questo giudice con ordinanza del 28.02.2023, deve essere confermato, in considerazione delle presumibili eIGenze familiari e delle potenzialità lavorative del , rigettava l'istanza di P_
modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava per il prosieguo dell'attività istruttoria.
4 All'udienza del 10.1.2024 le parti prospettavano il raggiungimento di un accordo e chiedevano il rinvio della causa.
Fallito ogni ulteriore tentativo, all'esito dell'ascolto del teste , la causa è stata trattenuta Testimone_1 in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione dei termini ex art-. 190 c.p.c.
*****
Tutto ciò premesso, nel merito va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emergente dalla convergente prospettazione delle parti sul punto.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio.
La separazione va pronunciata con addebito al convenuto, che vi ha dato causa con il suo comportamento contrario al dovere di fedeltà, codificato dall'art. 143, secondo comma, c.c., nonché ai doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia e di contribuzione alle eIGenze familiari, la cui violazione costituisce causa di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. (“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).
Non è - invece - fondata l'eccezione di carenza del nesso di causalità rispetto al maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale rilevata dal IG. in quanto rimasta priva di alcun P_
riscontro probatorio.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1,
n. 18074/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
5 Occorre inoltre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).
Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n.
16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006).
Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
Sul punto, nell'ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass.
19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)”, evidenziandosi che la Corte di merito abbia correttamente richiamato tale principio, “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel (Omissis) la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore
6 alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del
05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n.
14591)”.
Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
22291/2024, nella quale o giudici di legittimità hanno affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino inammissibile, se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati, ritenendosi sufficiente la prova del tradimento fornita tramite una sola foto, poiché controparte si è limitata a negare la veridicità del tradimento, senza allegare alcun elemento utile a fornire una spiegazione alternativa dei fatti.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la fondatezza della richiesta di addebito della separazione a carico del marito consegue per un verso alle evidenti prove della sua infedeltà e della violazione degli ulteriori doveri di solidarietà familiare, così come emergente dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti, dalle quali risulta che il si era del tutto disinteressato delle P_
eIGenze anche morali della moglie e dei tre figli, sperperando ingenti somme di denaro nel gioco, e nel 2015 aveva intrapreso una relazione extraconiugale, allontanandosi dalla casa familiare per poi iniziare un rapporto di convivenza con altra donna.
In primo luogo, il teste , figlio delle parti, esaminato all'udienza del 5.10.2023, ha Persona_5
riferito di frequentare l'università degli Studi del Molise (CB) facoltà di medicina, al quinto anno., e di risiedere stabilmente presso la sede dell'università sin dal primo anno;
ha quindi confermato la circostanza sub n. 1 della memoria istruttoria di parte attrice 183 c. 6 n. 2 cpc del 28.11.2022 (Vero che preferiva uscire da solo e quando rimaneva in casa, si isolava davanti al televisore P_
e, negli ultimi tempi, con il telefono cellulare ed il tablet di ultima generazione che aveva comprato?) precisando che il padre era solito fare vita a sé (“ Non eravamo soliti uscire insieme con la famiglia e lui, , tendeva a escludersi. Nel weekend quando non lavorava usciva da P_ solo”); quanto alla circostanza sub n. 2 della predetta memoria. (Vero che il IG. aveva il vizio P_
del gioco (enalotto, dieci e lotto, gratta e vinci) e che, a causa dello stesso, sperperava i soldi della famiglia?) la confermava aggiungendo che “anche quando c'erano pochi soldi in casa, lui si dedicava al gioco. Ho visto personalmente nel suo portafoglio le schedine di SuperEnalotto, gratta e vinci ed altre con giocate da 40 euro tre volte alla settimana”; sulla circostanza sub n. 3 della memoria la confermava affermando che insorgevano litigi “perché avevamo bisogno di soldi per le necessità
7 basilari, quali scuola, cibo, libri. Io stesso volevo iscrivermi a medicina ma non c'erano soldi sufficienti. Questi fatti risalgono dall'anno 2014 in poi sino a quando non è andato via da casa”; in merito alla circostanza sub n. 4 della memoria (Vero che nell'anno 2005, attraverso lo scambio di messaggi, risultanti sul cellulare del la IG.ra scopriva che questi intratteneva una P_ Pt_1
relazione extraconiugale con una ragazza molto più giovane di lui?), ha riferito che la sorella all'epoca dei fatti gli aveva confidato di aver scoperto alcuni messaggi sul cellulare di mio padre e che in seguito aveva sentito parlare in famiglia della circostanza e aveva ricostruito l'evento in questione anche perché aveva conosciuto la ragazza con cui il padre aveva allacciato la relazione;
ha confermato la circostanza sub n. 5 (Vero che nell'anno 2013 il convinceva la moglie, P_ contraria all'idea, ad intraprendere insieme un'attività commerciale di natura edile, di vendita al dettaglio, che intestata solo a lei?) aggiungendo che l'attività commerciale era intestata alla madre anche se la stessa era contraria all'idea sia per motivi economici, sia perché sapeva che non avrebbe potuto seguire l'attività, ama che era stata convinta dal marito;
quanto alla circostanza sub. n. 6 (Vero che, l'anno successivo, nel 2014, per motivi legati alla salute della figlia , la deducente era Per_2
costretta ad abbandonare tale attività lasciandola nelle mani del il quale ne approfittava per P_
spendere i relativi guadagni al gioco e coprirsi di debiti?), ha confermato che la sorella Per_2
soffriva di allergia alla polvere e mia madre non poteva portarla con sé né avrebbe potuto lasciarla a casa da sola per cui non seguiva l'attività, che era gestita dal padre, il quale essendo dedito al gioco non era stato in grado di portare a termine l'attività che pertanto era fallita;
confermava la circostanza sub n. 7 (Vero che, a causa della cattiva gestione del la IG.ra subiva diverse azioni P_ Pt_1 esecutive e di seguito l'attività commerciale veniva chiusa?) e la n. 8 (Vero che nel mese di agosto, dell'anno 2014, leggendo il tablet del marito, la veniva a scoprire dell'esistenza di una nuova Pt_1
relazione amorosa extraconiugale intrattenuta da questi con tale ) per aver visto Persona_3
personalmente il messaggio sul tablet che utilizzava per la scuola;
confermando la circostanza sub n.
9 (Vero che, a seguito di tale scoperta, il ammettendo l'addebito mossogli, si allontanava da P_
casa per farvi ritorno qualche giorno dopo, mostrandosi pentito e chiedendo il perdono della moglie?) ha dichiarato che il padre “ammise la circostanza, né d'altra parte poteva negarla dal momento che il messaggio riportava di rapporti sessuali intrattenuti con questa donna”, che in seguito si era allontanato da casa per poi farvi ritorno qualche giorno dopo e riprendere la convivenza con la madre;
confermava la circostanza sub n. 13 (Vero che, in questo periodo, la IG.ra Pt_1
scopriva che il non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale con la IG.ra P_ [...]
con la quale convive tuttora?), precisando che la relazione con era durata Per_3 Persona_3
sino al 2020 e che attualmente viveva con la sua compagna attuale tale , di essere Persona_6
a conoscenza di tale circostanza in quanto pubblica e di avere visto diverse pubblicazioni su facebook
8 e che alla sorella erano pervenuti messaggi da questa donna;
confermava circostanza sub n. 10 (Vero che, nel gennaio 2020, la IG.ra scopriva per caso che il marito era stato licenziato dal Pt_1
proprio datore di lavoro ben due anni addietro, nell'anno 2018, senza che glielo avesse mai detto?) aggiungendo che nel gennaio 2020 lo stesso lo aveva ammesso dinanzi a tutta la famiglia, riferendo altresì che aveva utilizzato a proprio piacimento tutti i soldi percepiti a titolo di TFR;
ha aggiunto che la madre non aveva mai lavorato e che andavano avanti con quello che il padre corrispondeva e con l'aiuto della nonna;
nel confermare la circostanza sub n. 11 (Vero che la somma percepita a titolo di indennità della fine del rapporto lavorativo era stata utilizzata a proprio piacimento dal ) ha P_ precisato che “In occasione della circostanza sopra detta mio padre si allontanò da casa per un mese tornando nel febbraio 2020. Ricordo che voleva riprovare ad avere una relazione con mia madre ma nell'estate dello stesso anno, 2020, si è allontanato per non tornare più. Un mese dopo sono uscite delle foto della sua relazione con la compagna attuale”; quanto alla circostanza sub n. 14 (Vero che, da quel momento sino all'udienza presidenziale, si è sempre disinteressato dei propri familiari, delle problematiche relative agli stessi, limitandosi a corrispondere eIGue somme di denaro e in maniera sporadica ed occasionale?) ha riferito che il corrispondeva saltuariamente dei soldi alla P_
madre, disinteressandosi delle problematiche dei figli, anche dei problemi di salute della sorella
, aggiungendo che nel periodo al quale ho fatto riferimento era già iscritto all'università e che il Per_2
padre gli inviava denaro saltuariamente, che utilizzava con molta prudenza e che in quel periodo la madre lavorava saltuariamente;
infine ha riferito che “negli ultimi tempi mio padre corrisponde il contributo per il mantenimento per me ma non la quota dell'affitto per l'alloggio universitario e le altre spese extra per esempio i libri universitari. Ho verificato che gli studentati a Campobasso richiedono comunque il versamento di una quota fissa equivalente ad un canone di locazione per l'affitto dell'alloggio”.
Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste , sorella della Testimone_1 attrice, la quale esaminata all'udienza del 26 settembre 2024, ha confermato come vera la circostanza n. 1 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 c.p.c. di parte ricorrente (Vero che preferiva P_
uscire da solo e quando rimaneva in casa, si isolava davanti al televisore e, negli ultimi tempi, con il telefono cellulare ed il tablet di ultima generazione che aveva comprato?), affermando di esserne a conoscenza per averso appreso dalla sorella, ma anche personalmente constatato in quanto si recava spesso a casa della stessa, che il marito della attrice era davanti alla televisione o al computer, disinteressandosi delle eIGenze familiari;
ha confermato la circostanza n. 2 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente (Vero che il IG. aveva il vizio del gioco (enalotto, dieci e P_
lotto, gratta e vinci) e che, a causa dello stesso, sperperava i soldi della famiglia?) per averlo appreso dalla sorella e per essere la circostanza di dominio pubblico nel paese di residenza;
9 confermava altresì la circostanza n. 3 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente per averlo appreso dalla sorella e dai nipoti, che la chiamavano piangendo;
in ordine alla circostanza n. 4
(Vero che nell'anno 2005, attraverso lo scambio di messaggi, risultanti sul cellulare del la P_
IG.ra scopriva che questi intratteneva una relazione extraconiugale con una ragazza molto Pt_1
più giovane di lui?) ha dichiarato di averla appresa dalla sorella e dal nipote;
ha confermato la circostanza n. 5 (Vero che nell'anno 2013 il convinceva la moglie, contraria all'idea, ad P_ intraprendere insieme un'attività commerciale di natura edile, di vendita al dettaglio, che intestata solo a lei?) e di cui al n. 6 (Vero che, l'anno successivo, nel 2014, per motivi legati alla salute della figlia , la deducente era costretta ad abbandonare tale attività lasciandola nelle mani del Per_2
il quale ne approfittava per spendere i relativi guadagni al gioco e coprirsi di debiti?), in P_ quanto il proprio marito aveva sostituito la sorella a titolo gratuito nella gestione dell'attività commerciale, ha confermato la n. 7 Vero che, a causa della cattiva gestione del la IG.ra P_
subiva diverse azioni esecutive e di seguito l'attività commerciale veniva chiusa?); quanto alla Pt_1 circostanza n. 8 (Vero che nel mese di agosto, dell'anno 2014, leggendo il tablet del marito, la Pt_1 veniva a scoprire dell'esistenza di una nuova relazione amorosa extraconiugale intrattenuta da questi con tale ) ha dichiarato di avere appreso tale circostanza dalla sorella e dal Persona_3
nipote , il quale le aveva mostrato le foto dei messaggi;
confermava la circostanza n. 9 (Vero Pt_1 che, a seguito di tale scoperta, il ammettendo l'addebito mossogli, si allontanava da casa P_
per farvi ritorno qualche giorno dopo, mostrandosi pentito e chiedendo il perdono della moglie) per aver visto personalmente il allontanarsi da casa e farvi ritorno dopo qualche giorno;
quanto P_
alla circostanza n. 10 (Vero che, nel gennaio 2020, la IG.ra scopriva per caso che il marito Pt_1 era stato licenziato dal proprio datore di lavoro ben due anni addietro, nell'anno 2018, senza che glielo avesse mai detto?) ha dichiarato: “è a mia conoscenza perché mia sorella mi aveva riferito di aver trovato un documento proveniente dalla NASPI che comunicava l'avvenuto licenziamento”; sulla 11 (Vero che la somma percepita a titolo di indennità della fine del rapporto lavorativo era stata utilizzata a proprio piacimento dal ) nel confermarla ha riferito che “in casa non P_
c'erano mai soldi e quindi mia sorella mi ha riferito di non aver saputo nulla su questa indennità”; ha affermato come vera la circostanza n. 12 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente
(… anche in tale occasione, a seguito del forte litigio che ne seguiva, il lasciava la casa P_
coniugale per farvi ritorno il mese successivo, nel febbraio 2020) per averlo appreso dalla sorella e constatato direttamente quando si recava a casa della stessa;
sulla circostanza n. 13 di cui alla memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente (Vero che, in questo periodo, la IG.ra Pt_1
scopriva che il non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale con la IG.ra P_ [...]
con la quale convive tuttora?) ha dichiarato che il nipote aveva fotografato il Per_3 Pt_1
10 numero di telefono che compariva spesso sul cellulare del padre, che successivamente la sorella aveva telefonato a questo numero in sua presenza, mettendo in vivavoce e che aveva risposto la IG.ra la quale aveva ammesso di non aver mai interrotto la relazione con il il Persona_3 P_
quale attualmente convive con altra donna, diversa dalla sulla circostanza n. 14 di cui alla Per_3 memoria n. 2 dell'art 183 cpc di parte ricorrente (Vero che, da quel momento sino all'udienza presidenziale, si è sempre disinteressato dei propri familiari, delle problematiche relative agli stessi, limitandosi a corrispondere eIGue somme di denaro e in maniera sporadica ed occasionale?) ha riferito di averlo appreso dalla sorella e dai figli della stessa, oltre a constatarlo “personalmente in casa perché il frigo era vuoto”.
Orbene, dalla ricostruzione della istruttoria e segnatamente dalle dichiarazioni dei testi citati - della cui attendibilità non si ha motivo alcuno di dubitare, pur essendo stretti congiunti della attrice, avendo gli stessi reso dichiarazioni dettagliate, per lo più risultanti da conoscenza diretta dei fatti, tra loto concordanti pur se non omologate - emerge con evidenza come il si sia da alcuni anni P_
disinteressato delle eIGenze morali e materiali della coniuge e dei tre figli, cui faceva mancare persino i mezzi di sostentamento (il frigo era vuoto, ha riferito la teste ), ma anche dalla Testimone_1
documentazione prodotta (si vedano in particolare i documenti allegati alla memoria istruttoria depositata in data 28.11.2022, tra cui i messaggi, gli screen shot, le ricevute di gioco), da cui emerge la relazione intrattenuta con la IG.ra e la percezione del TFR, conduceva una vita autonoma, Per_3
esponendo la famiglia alle negative conseguente di una dissennata gestione economica, sperperava al gioco una cospicua parte dei propri redditi, utilizzando per proprie eIGenze di natura personale anche l'ingente somma percepita a titolo di trattamento di fine rapporto, infine allacciava una relazione adulterina sfociata nell'allontanamento dalla casa coniugale e nell'inizio di un rapporto di convivenza con altra donna.
Dagli elementi di valutazione acquisiti, non smentiti da circostanze di segno diverso, può in conclusione affermarsi che la condotta del marito in grave violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio sia la reale ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale, senza che alcun riscontro sussista in ordine alla presunta pregressa crisi e alla conseguente assenza del necessario rapporto causale tra violazione degli obblighi coniugali e intollerabilità della convivenza.
La separazione va pertanto pronunciata con addebito al convenuto.
*****
Residuano da delibare le questioni accessorie afferenti al mantenimento dei figli (anche la figlia
è divenuta ormai maggiorenne), all'assegnazione della casa coniugale, nonché quelli relativi Per_2
alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
11 Attesa la convivenza con la madre dei figli e non ancora economicamente Pt_1 Per_2 indipendenti, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale va infatti disposta anche in presenza di figli maggiorenni, purché non ancora economicamente autosufficienti, quali appunto gli studenti universitari fuori sede, in quanto l'art. 155 quater e l'art. 337 sexies c.c., nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (in tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n.25604 del
12/10/2018; v. anche Cass. 17183/2020; Cass. 8 luglio 2022, n. 217491).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, peraltro, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il “criterio preferenziale” costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso. La scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che costituisce presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le eIGenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico;
l'assegnazione della casa familiare è, in conclusione, uno strumento di protezione della prole e non può essere utilizzata per conseguire altre e diverse finalità.
Relativamente al contributo al mantenimento dei due figli ancora non autosufficienti, pare equo confermare le statuizioni rese con i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del padre IG. P_
il versamento mensile della somma di euro 500,00, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, a
[...]
scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, e al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale.
Quanto alla situazione reddituale del convenuto, che è stata faticosamente ricostruita, deve invero ribadirsi, come già esposto nelle ordinanze di rigetto della istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, che il ha sempre lavorato, evidenziando buone potenzialità professionali, mettendo P_
a frutto le quali è tenuto in ogni caso a contribuire al nucleo familiare, in modo da tendenzialmente garantire il pregresso tenore di vita, che deve presumersi più che dignitoso.
Dalla documentazione depositata da ultimo in data 17.3.2025, e segnatamente dal modello 730 -
2022 relativa ai redditi dell'anno 2021 risulta un reddito di € 16.788,43; da quella dell'anno 2024 relativa ai redditi dell'anno 2023 nonché copia delle ultime buste da cui si evince una retribuzione mensile media pari ad € 1.500,00.
Non risulta infine che lo stesso sopporti spese per eIGenze abitative, avendo dichiarato di vivere presso i genitori.
Quanto alla domanda di mantenimento della attrice, si osserva che IG.ra , priva di Parte_1
specifiche competenze, allo stato è disoccupata (v. Certificazione rilasciata dal responsabile del
Centro dell'Impiego attestante “gli stati occupazionali validi” nonché scheda anagrafica/professionale, del 15.11.2022 in allegato alla seconda memoria istruttoria della attrice) e non percepisca redditi di sorta (v. Pec della “Direzione Agenzia di Grottaglie in data 21.3.2023, attestante che la IG.ra non gode di trattamenti previdenziali e/o assistenziali erogati Parte_1
CP_ dall' e non risulta assunta presso alcuna azienda e che la stessa ha percepito un reddito di cittadinanza limitatamente al periodo 1.10.2022 – 31.3.2023) per un importo mensile di Euro
679,25), per cui la domanda di mantenimento appare accoglibile.
Passando alla quantificazione del contributo, tenuto conto dei concorrenti obblighi di mantenimento in favore dei figli, si intende confermare l'obbligo a carico del IG. di corrispondere, a titolo di P_
mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 100,00, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
13 Le spese.
Il IG. va inoltre condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, cui ha dato causa P_ con la sua condotta e in ossequio al principio della soccombenza, da versarsi in favore dell'Erario dello Stato, dato che la attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 25.02.2022, così provvede: P_
1) pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi , nato a [...] il [...], e P_ [...]
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Pulsano (TA) il 10.04.1999, con Parte_1
atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pulsano (TA) n. 5 p.2 s.A anno 1999;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) addebita la separazione al marito;
4) assegna in godimento alla IG.ra la casa coniugale, sita in Pulsano (TA) al Corso Parte_1
Vittorio Emanuele II, n. 31, con tutti gli arredi;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della P_
moglie e dei figli e la somma mensile di euro 600,00 in ragione di euro 500,00 per Pt_1 Per_2
i figli (250,00 ciascuno) e di euro 100,00 per il coniuge, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a decorrere dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da protocollo in uso presso questo tribunale, cui si rinvia;
6) condanna il IG. al pagamento in favore dell'Erario dello Stato delle spese del P_ presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.200,00, oltre accessori.
Così deciso in Taranto, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile in data 27.05.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Stefania D'ERRICO
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 8 luglio 2022, n. 21749 si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza, sul punto indica che “nel merito, evidenziato che questa Corte in più di un arresto ha stabilito che: "In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eIGenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio" (Cass., n. 29977/2020)” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza). La stabile convivenza può permanere anche nel caso in cui dal profilo di fatto la permanenza nella abitazione non sia prevalente in termini temporali. Questo se la casa coniugale resta “un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno”. La sentenza poi indica che sussiste
“un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo”
[…] se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città per ragioni di studio” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza). Infatti, può “sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa anche non essere quotidiana;
tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all'assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza). 12