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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3313/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3313/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURORA Parte_1 C.F._1
LUCIA CORAZZINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. CATERINA D'ALBERTO, giusta procura in atti, C.F._3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 08.11.2024 ha agito nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge chiedendo ulteriore modifica delle condizioni, consensualmente Controparte_1
determinate, di divorzio stabilite nella sentenza n. 294/2016 del Tribunale di Pescara, giacché in precedenza mutate a seguito di accordo transattivo depositato in atti. Nello specifico il ricorrente ha agito al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti o, in ipotesi, la riduzione dell'obbligazione di pagamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
I convenuti, e , si sono costituiti in giudizio con comparsa di Controparte_1 Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 18.02.2025 e le parti, nelle more del presente giudizio, sono pervenute ad un accordo transattivo alle seguenti condizioni:
- A far data dal 01 Gennaio 2025 fino alla fine del 2025 l'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli posto a carico del sig. verrà ridotto ad euro 250,00 (duecento cinquanta); Parte_1
- Per l'anno 2026 e, quindi dal 01 gennaio 2026 fino a dicembre 2026 verrà ulteriormente ridotto ad €
150,00 (cento cinquanta);
- Nulla sarà più dovuto dal 01 Gennaio 2027;
- Ad ogni modo il sig. dichiara fin d'ora, con consenso ed accordo della madre, sig.ra Controparte_2
, che nel caso lo stesso trovi occupazione lavorativa a tempo indeterminato prima Controparte_1 delle sopra indicate scadenze, lo stesso rinuncerà all'assegno di mantenimento posto a carico del padre, dandone comunicazione scritta entro trenta giorni dall'assunzione, in concomitanza con la percezione del primo stipendio.
- Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, con spese di lite interamente compensate.
All'udienza del 25.02.2025, sostituita da trattazione scritta, la causa è rimessa in decisione collegiale.
L'accordo può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
Spese compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza n.294/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale in data 29.02.2016 e del successivo provvedimento di modifica del 4.05.2021 (RVG n. 373/2021) come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
pagina 2 di 3 - dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3313/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURORA Parte_1 C.F._1
LUCIA CORAZZINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. CATERINA D'ALBERTO, giusta procura in atti, C.F._3
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 08.11.2024 ha agito nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge chiedendo ulteriore modifica delle condizioni, consensualmente Controparte_1
determinate, di divorzio stabilite nella sentenza n. 294/2016 del Tribunale di Pescara, giacché in precedenza mutate a seguito di accordo transattivo depositato in atti. Nello specifico il ricorrente ha agito al fine di dichiarare la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti o, in ipotesi, la riduzione dell'obbligazione di pagamento a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
I convenuti, e , si sono costituiti in giudizio con comparsa di Controparte_1 Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 18.02.2025 e le parti, nelle more del presente giudizio, sono pervenute ad un accordo transattivo alle seguenti condizioni:
- A far data dal 01 Gennaio 2025 fino alla fine del 2025 l'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli posto a carico del sig. verrà ridotto ad euro 250,00 (duecento cinquanta); Parte_1
- Per l'anno 2026 e, quindi dal 01 gennaio 2026 fino a dicembre 2026 verrà ulteriormente ridotto ad €
150,00 (cento cinquanta);
- Nulla sarà più dovuto dal 01 Gennaio 2027;
- Ad ogni modo il sig. dichiara fin d'ora, con consenso ed accordo della madre, sig.ra Controparte_2
, che nel caso lo stesso trovi occupazione lavorativa a tempo indeterminato prima Controparte_1 delle sopra indicate scadenze, lo stesso rinuncerà all'assegno di mantenimento posto a carico del padre, dandone comunicazione scritta entro trenta giorni dall'assunzione, in concomitanza con la percezione del primo stipendio.
- Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, con spese di lite interamente compensate.
All'udienza del 25.02.2025, sostituita da trattazione scritta, la causa è rimessa in decisione collegiale.
L'accordo può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
Spese compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza n.294/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale in data 29.02.2016 e del successivo provvedimento di modifica del 4.05.2021 (RVG n. 373/2021) come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
pagina 2 di 3 - dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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