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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56/2024 R.G. vertente tra
- nato a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. , ed nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Svizzera), il 19.11.1973, c.f. elettivamente C.F._2
domiciliati a Patti (ME), Via Trieste, n. 26, presso lo studio dell'avv.
IL SC dal quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Enza
1 SC, sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
- nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
ST SA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Via Cesare Battisti 191;
APPELLATO
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte, riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 giugno 2023, il Giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto rigettava le domande proposte dagli
, nella qualità di eredi -figli- di che Pt_1 Controparte_2
avevano assunto la responsabilità professionale del convenuto notaio con riguardo ad un atto di divisione da lui stipulato nel CP_1
quale era stata, in tesi, esclusa l'assegnazione di una determinato immobile alla condividente loro madre, con la conseguente domanda
2 di rettifica dell'errore compiuto dal notaio, del quale avevano chiesto anche la condanna al risarcimento del danno.
In particolare, il primo Giudice accoglieva, innanzitutto,
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non avendo gli attori provato l'affermata qualità di eredi.
Proponevano appello gli illustrando i motivi di Pt_1
gravame.
Si costituiva in giudizio l'appellato che eccepiva l'infondatezza delle doglianze e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Lette le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale richiamava il principio affermato in giurisprudenza secondo cui, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti
3 resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -
che non è assolto con la produzione della denuncia di successione- è
idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile,
dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo
565 e seguenti del codice civile.
Ciò posto, il primo decidente osservava che gli attori avevano dedotto di agire nella qualità di eredi di e, al Controparte_2
riguardo, avevano prodotto la relativa dichiarazione di successione.
Aggiungeva che, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte convenuta, gli attori non avevano integrato la produzione documentale nei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. né in altro modo offerto la prova della qualità contestata, essendo sotto tale profilo insufficiente sia la produzione della dichiarazione di successione (atto riferibile alla parte) sia l'esperimento della azione giudiziaria, che al più afferisce al profilo dell'accettazione dell'eredità della quale,
tuttavia, era rimasta non provata la relativa chiamata (per legge, non essendo stato prodotto il certificato di famiglia comprovante il rapporto di parentela dedotto, o per testamento).
4 Col primo motivo, gli appellanti censurano l'esposta decisione ed assumono di avere ottemperato al richiesto onere di provare la vantata qualità di eredi di allegando la relativa Controparte_2
dichiarazione di successione contenente anche l'Albero Genealogico
che ne comprovava la qualità di eredi come figli, nonché 1)
l'autodichiarazione sostitutiva di notorietà, 2) la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, 3) la visura catastale dei beni del de cuius, 4) l'autocertificazione dello stato di famiglia degli eredi.
Sostengono di essere, comunque, i proprietari dell'immobile in questione, a prescindere dallo status di eredi, e di essere, quindi,
legittimati all'azione giudiziaria volta ad ottenere l'affermazione della responsabilità professionale del notaio comunque, che la qualità di erede è irrilevante per la CP_3
proposta azione di rettifica di un errore che non determina la modifica dell'atto, bensì la mera correzione appunto di un errore materiale.
Parte appellata replica assumendo che la dichiarazione di successione, comunque non sufficiente, è stata prodotta tardivamente,
dopo la scadenza del secondo termine concesso ai sensi dell'art. 183
c.p.c., riproponendo, pertanto, l'eccezione di inammissibilità di quella produzione documentale.
5 Il motivo è infondato.
Posto che gli odierni appellati avevano agito,
inequivocabilmente, nella qualità di eredi di , deve Controparte_2
rilevarsi -così ribadendosi il pacifico orientamento giurisprudenziale già richiamato dal primo Giudice- che, in tema di legitimatio ad
causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica)
nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -
che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è
idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile,
dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. 10519/2024).
In difetto, l'azione deve essere rigettata, nessun rilievo assumendo, peraltro, la mancata contestazione di tale legittimazione
6 ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio
(Cass. 6930/2024).
Nella specie, posto che parte convenuta, già nella comparsa di costituzione del primo grado, aveva contestato la legittimazione, deve rilevarsi che gli attori avevano allegato all'atto di citazione solamente una dichiarazione di successione (comunque, non pertinente, perché
relativa ad altro soggetto, diverso dal proprio dante causa), mentre avevano prodotto -in ogni caso dopo la scadenza dei primi due termini concessi ai sensi dell'art. 183 c.p.c., quindi tardivamente- la dichiarazione di successione (senza alcuno degli indicati allegati) della madre, , che, per quanto detto, non può considerarsi Controparte_2
sufficiente, avendo solo valore fiscale.
Sulla base di tali osservazioni e deduzioni, le argomentazioni prospettate, in contrario, da parte appellante sono assolutamente inconducenti, neppure essendo rilevante la tipologia di azione proposta (che non era, comunque, soltanto quella di rettifica di un atto notarile).
Il secondo ed il terzo motivo -riguardanti gli altri profili di merito della controversia- devono ritenersi, conseguentemente,
assorbiti.
7 E' infondato, invece, il quarto motivo di gravame perché il primo Giudice, in tema di spese giudiziali, aveva correttamente condannato, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., parte attrice evidenziando la carente attività assertiva e probatoria e le generiche allegazioni poste a fondamento della pretesa azionata.
Deve ribadirsi, invero, che dalle emergenze processuali si evince che gli attori non hanno adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque hanno agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo idoneo a mettere in discussione, con criterio e metodo adeguati, la riportata giurisprudenza consolidata e ad avvedersi della totale carenza di fondamento dell'azione, innanzitutto con riguardo al profilo della legittimazione ad causam (Cass. 22836/2024 e 18057/2016).
L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
8 degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di
[...]
Gotto del 19 giugno 2023.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 2.915,00, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali nella misura del 15 %, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 3.
Messina, 20 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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