Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 3018 /2024
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Regolamentazione podestà (art.317) consensuale riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3018 dell'anno 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da
, difeso ed assistito dall'Avv. MODAFFARI LOREDANA Parte_1
E
ERIKA DI BENEDETTO, difesa ed assistita dall'Avv. NEGRO DANIELA
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M. del 2.1.2025;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1) La minore viene affidata in regime condiviso ad entrambi i ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza principale e domicilio prevalente della minore presso la madre sig.ra in Parte_2
Andora, Via Molineri, n°35;
2) I genitori di eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto sulle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno pertanto di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativi alla salute (compresa la scelta dei medici, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture a cui affidare la minore nel suo percorso
stabilire che i genitori si impegnano a mantenere, particolarmente di fronte alla minore, un atteggiamento di reciproco rispetto, civile e collaborativo ed assicurano che essa non verrà mai utilizzata per le loro comunicazioni;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il papà vedrà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
• I^ settimana:
- martedì il padre recupera la figlia alle 18,30 e la tiene con sé sino alla mattina dopo allorquando la riaccompagnerà a scuola;
- giovedì il padre recupera la figlia alle 18,30 e la tiene con sé sino alla mattina dopo allorquando la riaccompagnerà a scuola;
• II^ settimana:
- mercoledì il padre recupera la figlia alle 14.00 e la tiene con sé sino alla mattina dopo allorquando la riaccompagnerà a scuola;
- il padre trascorre con la figlia il weekend dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle 21,00 allorquando la riporterà presso l'abitazione materna;
• i periodi di vacanza natalizia e pasquali verranno divisi in parti uguali tra i genitori. In linea generale, salvo diversi accordi, i genitori adotteranno la seguente suddivisione: 24-25 dicembre fino alle 16 con la mamma ogni anno e 25.12 dalle ore 16 fino al 27.12 ore 16 con il papà ogni anno (questo in ragione del fatto che la mamma festeggia solitamente la vigilia ed il papà il giorno di Natale). I periodi dal 27.12/01.01
e 01.01/04.01 ad anni alterni tra i genitori. Il giorno 05.01 con la mamma essendo il compleanno di quest'ultima ed il giorno 06.01 con il papà; • per le imminenti vacanze natalizie la sig.ra trascorrerà con il giorno 24.12/25.12 Parte_2 Per_1
sino alle ore 16 e poi gli ultimi giorni dell'anno (28, 29, 30 e 31). Il sig. trascorrerà con le giornate Pt_1 Per_1
del 25.12 dalle ore 16, 26, 27, 01, 02, 03, 04 e 06.01.2025;
• nel periodo estivo i genitori avranno 4 settimane, di cui due anche consecutive, da trascorrere con la figlia minore con cura di rispettare le esigenze di entrambi i parenti della minore, previa Per_1
comunicazione entro il mese di marzo /aprile;
• le festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre e 8 dicembre) e le ulteriori festività scolastiche verranno divise in parti uguali tra i genitori (nel 2025 qualora la festività ricada in un giorno festivo resterà con il papà, se ricadrà in un giorno feriale la minore resterà con la mamma e così ad Per_1
anni alterni);
• il giorno del compleanno di ciascun genitore verrà condiviso con la presenza della minore;
Per_1
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura ed all'educazione della figlia quando starà con sé;
5) L'eventuale trasferimento di abitazione / residenza della minore in città diversa da quella attuale Per_1
dovrà essere concordato da entrambi i genitori;
6) Il GN corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Parte_2
della figlia minore la somma mensile di Euro 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta/00) entro il Per_1
giorno 18 di ogni mese con bonifico bancario. La somma sarà rivalutata in base agli indici ISTAT ogni anno;
7) Il GN , dal mese di settembre al mese di giugno compresi, provvederà, a propria cura e spese, a Pt_1
corrispondere le somme afferenti i costi per la mensa scolastica ed il servizio di scuolabus;
8) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le straordinarie – previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso al genitore che eventualmente anticipi le spese straordinarie sarà effettuato dall'altro genitore nel mese successivo al ricevimento della relativa documentazione;
9) Il GN corrisponderà l'esborso, nella misura del 50%, di almeno un'attività Parte_1
extrascolastica (anno 2024/2025 attività di musical in Alassio) in favore della minore nonché Persona_1
il costo, sempre nella misura del 50%, di eventuali spese di ripetizione lezioni di recupero extrascolastiche, il tutto previo accordo con la madre;
nonché del materiale di supporto richiesto dalla scuola ad inizio anno scolastico;
10) La somma a titolo di assegno unico, oggi di Euro 233,50, verrà interamente percepita dalla sig.ra
[...]
; Parte_2
11) Visto l'articolo 3 lett. b) della Legge 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 della Legge n.
3/2003 – i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla Legge 2011.2009 n. 166 autorizzano il rilascio del passaporto personale per la minore;
12) Le concordate condizioni avranno vigore dalla data del deposito del presente ricorso”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo