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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 382\2024 R.G.A.C. avente ad oggetto la modifica della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss.
c.c. promosso da
, nata a [...] il giorno 27.07.1989, e residente in Parte_1
Massa Via Ponte Strada 12 (c.f.: ) elettivamente domiciliata in C.F._1
Marina di Carrara, Via Ingolstadt, 33 presso e nello studio dell'avv. Alessio Strenta (c.f.:
) che la rappresenta ed assiste in forza di delega in atti C.F._2
nei confronti di
(cod. fis. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
20/03/1975, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di delega in atti, dall'Avv. Fabio De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa Piazza De Gasperi 15. con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso dalla sig.ra , ha ad oggetto la Parte_1
modifica della disciplina inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli, nato in [...] in data [...], e Persona_1
e nati in Massa il 22.03.2019, in costanza della convivenza Per_2 Persona_3
more uxorio intrattenuta con il sig. . Segnatamente, il Tribunale di Controparte_1
Massa, in data 15.3.2022, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 708\2021
R.G.A.C., ha statuito: i) l'affido ai servizi sociali del Comune di Carrara i figli minori dei
Sig.ri e con residenza degli stessi presso entrambi i Parte_1 Controparte_1
genitori; ii) il potere- dovere di frequentazione da parte degli stessi secondo i tempi e le modalità fissate nelle conclusioni della relazione del CTU agli atti;
iii) l'obbligo di mantenimento diretto durante il periodo di permanenza presso ciascuno degli stessi, ponendo a carico dei genitori in pari misura gli oneri straordinari di mantenimento della prole.
2. A fronte di un iniziale disaccordo in ordine alle condizioni più consone all'interesse dei minori, le parti hanno raggiunto un'intesa di cui hanno dato atto all'udienza del
5.12.2024. In particolare, le stesse hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini che seguono: “I procuratori danno atto che, tenuto conto che il sig. è stato Controparte_1
recentemente assunto dal mese di ottobre a tempo indeterminato dalla cooperativa sociale Maris di
Carrara con orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato compresi, hanno trovato un accordo in merito alla gestione giornaliera dei figli minori così come segue: 1) fine settimana alternati tra i genitori: nel fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dalle ore
17.00 circa del sabato sino alle ore 21.00 della domenica, quando li riporterà alla madre. 2) i lunedì il minore verrà prelevato da scuola dal padre, il quale lo terrà con sé sino alle ore 21.00 Per_1
quando lo riporterà dalla madre;
i gemelli e rimarranno tutto il giorno, dall'uscita della Per_3 Per_2
scuola materna (ultimo anno asilo) con la madre;
3) il martedì i tre figli, rimangono con la madre;
4) il
pagina 2 di 4 mercoledì i tre figli verranno prelevati dal padre da scuola, e rimarranno con lui sino alle ore 21.00 quando li riporterà dalla madre;
5) il giovedì i figli rimangono con la madre;
6) il venerdì i figli staranno con il padre dalle ore 17.00 circa alle ore 21.00 quando li riporterà dalla madre;
7) il padre si rende disponibile, in accordo con la madre, a tenere con sé i minori anche in un ulteriore giorno della settimana, dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00 quando li riporterà dalla madre. Le spese e straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Massa, saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%”. I procuratori hanno altresì dichiarato che le parti sono addivenute ad un accordo per la compensazione delle spese di lite del giudizio, permanendo l'unica divergenza per ciò che attiene la ripartizione dell'assegno unico. La Sig.ra Parte_1
ritenendo che si occupa per maggior tempo dei figli, pretende che l'importo
[...]
dell'assegno unico venga ridistribuito in maniera proporzionale. Il sig. CP_1
richiede, invece, che l'assegno sia diviso tra i genitori in parti uguali.
3. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, ivi inclusa la relazione del Servizio sociale datata 4.7.2024, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis. 29 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse dei minori, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze della prole. L'assegno unico non può che seguire l'ordinario riparto tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, ex lege previsto.
5. A fronte dell'accordo tra le parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
pagina 3 di 4 1) dispone che la disciplina inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli delle parti, Persona_1
e di cui alla pronuncia del Tribunale di Persona_4 Persona_3
Massa, intervenuta in data 15.3.2022, nell'ambito del procedimento iscritto al n.
708\2021 R.G.A.C., venga parzialmente modificata nei termini di cui agli accordi raggiunti dalle parti, meglio descritti in parte motiva.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 382\2024 R.G.A.C. avente ad oggetto la modifica della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss.
c.c. promosso da
, nata a [...] il giorno 27.07.1989, e residente in Parte_1
Massa Via Ponte Strada 12 (c.f.: ) elettivamente domiciliata in C.F._1
Marina di Carrara, Via Ingolstadt, 33 presso e nello studio dell'avv. Alessio Strenta (c.f.:
) che la rappresenta ed assiste in forza di delega in atti C.F._2
nei confronti di
(cod. fis. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
20/03/1975, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di delega in atti, dall'Avv. Fabio De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa Piazza De Gasperi 15. con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso dalla sig.ra , ha ad oggetto la Parte_1
modifica della disciplina inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli, nato in [...] in data [...], e Persona_1
e nati in Massa il 22.03.2019, in costanza della convivenza Per_2 Persona_3
more uxorio intrattenuta con il sig. . Segnatamente, il Tribunale di Controparte_1
Massa, in data 15.3.2022, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 708\2021
R.G.A.C., ha statuito: i) l'affido ai servizi sociali del Comune di Carrara i figli minori dei
Sig.ri e con residenza degli stessi presso entrambi i Parte_1 Controparte_1
genitori; ii) il potere- dovere di frequentazione da parte degli stessi secondo i tempi e le modalità fissate nelle conclusioni della relazione del CTU agli atti;
iii) l'obbligo di mantenimento diretto durante il periodo di permanenza presso ciascuno degli stessi, ponendo a carico dei genitori in pari misura gli oneri straordinari di mantenimento della prole.
2. A fronte di un iniziale disaccordo in ordine alle condizioni più consone all'interesse dei minori, le parti hanno raggiunto un'intesa di cui hanno dato atto all'udienza del
5.12.2024. In particolare, le stesse hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini che seguono: “I procuratori danno atto che, tenuto conto che il sig. è stato Controparte_1
recentemente assunto dal mese di ottobre a tempo indeterminato dalla cooperativa sociale Maris di
Carrara con orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato compresi, hanno trovato un accordo in merito alla gestione giornaliera dei figli minori così come segue: 1) fine settimana alternati tra i genitori: nel fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dalle ore
17.00 circa del sabato sino alle ore 21.00 della domenica, quando li riporterà alla madre. 2) i lunedì il minore verrà prelevato da scuola dal padre, il quale lo terrà con sé sino alle ore 21.00 Per_1
quando lo riporterà dalla madre;
i gemelli e rimarranno tutto il giorno, dall'uscita della Per_3 Per_2
scuola materna (ultimo anno asilo) con la madre;
3) il martedì i tre figli, rimangono con la madre;
4) il
pagina 2 di 4 mercoledì i tre figli verranno prelevati dal padre da scuola, e rimarranno con lui sino alle ore 21.00 quando li riporterà dalla madre;
5) il giovedì i figli rimangono con la madre;
6) il venerdì i figli staranno con il padre dalle ore 17.00 circa alle ore 21.00 quando li riporterà dalla madre;
7) il padre si rende disponibile, in accordo con la madre, a tenere con sé i minori anche in un ulteriore giorno della settimana, dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00 quando li riporterà dalla madre. Le spese e straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Massa, saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%”. I procuratori hanno altresì dichiarato che le parti sono addivenute ad un accordo per la compensazione delle spese di lite del giudizio, permanendo l'unica divergenza per ciò che attiene la ripartizione dell'assegno unico. La Sig.ra Parte_1
ritenendo che si occupa per maggior tempo dei figli, pretende che l'importo
[...]
dell'assegno unico venga ridistribuito in maniera proporzionale. Il sig. CP_1
richiede, invece, che l'assegno sia diviso tra i genitori in parti uguali.
3. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, ivi inclusa la relazione del Servizio sociale datata 4.7.2024, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis. 29 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse dei minori, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze della prole. L'assegno unico non può che seguire l'ordinario riparto tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, ex lege previsto.
5. A fronte dell'accordo tra le parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
pagina 3 di 4 1) dispone che la disciplina inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli delle parti, Persona_1
e di cui alla pronuncia del Tribunale di Persona_4 Persona_3
Massa, intervenuta in data 15.3.2022, nell'ambito del procedimento iscritto al n.
708\2021 R.G.A.C., venga parzialmente modificata nei termini di cui agli accordi raggiunti dalle parti, meglio descritti in parte motiva.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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