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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5055/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso Parte_1 il cui studio, sito in Battipaglia, Via Olevano 267, n. 8, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura agli CP_1
atti, dall'avv.to Ruggero Nunziata, elettivamente domiciliata in Palma Campania, via Belvedere, n.
27;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 560/21 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per una serie di forniture;
si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 74.539,31, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva che: “i titoli sono a firma del sig socio unico della Srl Parte_1
Ortofrutticola Nappi uni personale, pertanto l'opposto doveva far valere i titoli nei confronti della soc fallità con domanda di ammissione al passivo”; “l'emissione o la girata della cambiale, mero
“strumento di credito” e non “mezzo di pagamento”, da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un'attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell'effettivo pagamento. In tal senso, e' stato validamente richiamato la L. Fall., articolo 66 (“se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione”), per sostenere la rilevanza del momento del pagamento, quando l'obbligazione potrà considerarsi estinta”; “l'inadempimento non rientra tra le ipotesi previste né nell'art. 50 l. cam. né nell'art. 1186 c.c. e non può giustificare l'azione anticipata prima della scadenza del titolo cambiari”; “in tema di cambiale, quando la cambiale viene usata come promessa di pagamento,
l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.
– sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore”;
“nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era “in bonis”, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento”; “l'opponente rileva che il decreto è stato notificato oltre gg 40 dalla emissione avvenuta il 26.04.2021”; “l'opponente disconosce formalmente tutte le fatture allegate da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo intestate alla soc fallita, anche ai sensi dell'art 2719 c.c., quindi si contesta sia “an che il quantum” del credito richiesto”; citava, pertanto, parte opposta al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, va evidenziato che il decreto ingiuntivo risulta concesso nei confronti di
[...]
, in proprio. Pt_1
In secondo luogo, al fine di determinare il thema decidendum, non risulta efficacemente contestata l'esecuzione della prestazione della opposta, né tantomeno l'importo richiesto.
Giova, difatti, precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018). Nel caso di specie, ed a prescindere dalle contestazioni sollevate da parte opponente in relazione ai titoli, dalla scrittura privata in atti emerge sia il credito di parte opposta, sia il vincolo di
[...]
in proprio”, sia che parte opposta, in caso di mancato pagamento anche di uno solo degli Pt_1
effetti cambiari, “sarà libera di agire nei confronti di entrambi i debitori per il recupero”; a fronte di ciò, il disconoscimento del credito risulta del tutto generico e non fondato su alcun supporto probatorio.
In conclusione, a fronte del quadro probatorio documentale prodotto da parte opposta a sostegno del credito, non giova a parte opponente limitarsi ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta, senza alcuna concreta allegazione idonea a contrastarne la portata probatoria.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 5055/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5055/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso Parte_1 il cui studio, sito in Battipaglia, Via Olevano 267, n. 8, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura agli CP_1
atti, dall'avv.to Ruggero Nunziata, elettivamente domiciliata in Palma Campania, via Belvedere, n.
27;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 560/21 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per una serie di forniture;
si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 74.539,31, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva che: “i titoli sono a firma del sig socio unico della Srl Parte_1
Ortofrutticola Nappi uni personale, pertanto l'opposto doveva far valere i titoli nei confronti della soc fallità con domanda di ammissione al passivo”; “l'emissione o la girata della cambiale, mero
“strumento di credito” e non “mezzo di pagamento”, da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un'attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell'effettivo pagamento. In tal senso, e' stato validamente richiamato la L. Fall., articolo 66 (“se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione”), per sostenere la rilevanza del momento del pagamento, quando l'obbligazione potrà considerarsi estinta”; “l'inadempimento non rientra tra le ipotesi previste né nell'art. 50 l. cam. né nell'art. 1186 c.c. e non può giustificare l'azione anticipata prima della scadenza del titolo cambiari”; “in tema di cambiale, quando la cambiale viene usata come promessa di pagamento,
l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.
– sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore”;
“nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era “in bonis”, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento”; “l'opponente rileva che il decreto è stato notificato oltre gg 40 dalla emissione avvenuta il 26.04.2021”; “l'opponente disconosce formalmente tutte le fatture allegate da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo intestate alla soc fallita, anche ai sensi dell'art 2719 c.c., quindi si contesta sia “an che il quantum” del credito richiesto”; citava, pertanto, parte opposta al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, va evidenziato che il decreto ingiuntivo risulta concesso nei confronti di
[...]
, in proprio. Pt_1
In secondo luogo, al fine di determinare il thema decidendum, non risulta efficacemente contestata l'esecuzione della prestazione della opposta, né tantomeno l'importo richiesto.
Giova, difatti, precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018). Nel caso di specie, ed a prescindere dalle contestazioni sollevate da parte opponente in relazione ai titoli, dalla scrittura privata in atti emerge sia il credito di parte opposta, sia il vincolo di
[...]
in proprio”, sia che parte opposta, in caso di mancato pagamento anche di uno solo degli Pt_1
effetti cambiari, “sarà libera di agire nei confronti di entrambi i debitori per il recupero”; a fronte di ciò, il disconoscimento del credito risulta del tutto generico e non fondato su alcun supporto probatorio.
In conclusione, a fronte del quadro probatorio documentale prodotto da parte opposta a sostegno del credito, non giova a parte opponente limitarsi ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta, senza alcuna concreta allegazione idonea a contrastarne la portata probatoria.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 5055/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 aprile 2025.