Sentenza breve 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 24/01/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da -OMISSIS- ed -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesca Cannavacciuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di -OMISSIS-iustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentanti e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
a) del provvedimento, di cui si ignorano gli estremi, con il quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- ha assegnato all’alunno -OMISSIS- n. 25 (venticinque) ore settimanali di sostegno didattico;
b) del decreto assegnazione dei docenti di sostegno -Scuola dell’Infanzia A.S. 2024-2025 con il quale la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- ha comunicato ai ricorrenti le 25 (venticinque) ore settimanali di sostegno didattico assegnate all’alunno -OMISSIS-;
c) del successivo Pei prot. -OMISSIS- dal quale si evince che all’alunno -OMISSIS- sono state attribuite n. 25 (venticinque) ore di sostegno scolastico;
ove ritenuto necessario dei provvedimenti, ignoti gli estremi, con i quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno assegnato alla scuola suindicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola;
di ogni altro provvedimento presupposto o comunque conseguente, lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, in questa sede rappresentato dai due genitori esercenti la potestà genitoriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da “-OMISSIS-”, disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e, per l’anno in corso, frequenta il terzo anno della scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- Istituto Comprensivo “, per un tempo scuola settimanale di 40 ore;
- con gli atti impugnati, sono state riconosciute (sole) 25 ore di insegnamento di sostegno scolastico, nonostante la diagnosi funzionale, a fronte di un complessivo quadro di gravità, bisognoso anche di assistenza materiale, ha indicato, per il sostegno, il rapporto in deroga per gravità ed il corpo docente si sia così espresso nel verbale del -OMISSIS-lo dell’8 ottobre 2024: “-OMISSIS-. frequenta il terzo anno della scuola dell’infanzia per un totale di 25 ore settimanali anche se la famiglia intende fare ricorso al Tar per l’ottenimento di 40 ore settimanali, a completa copertura del tempo prolungato della scuola dell’infanzia, condiviso dalle maestre di sezione di concerto con l’insegnante di sostegnoche ha proposto all’interno del PEI tale copertura totale del monte ore settimanale del tempo prolungato” (cfr., verbale -OMISSIS-lo, in atti);
Ritenuto che:
- il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, elemento alla base del sostegno didattico per gli alunni disabili, per come indicato negli atti istruttori dianzi richiamati (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Rilevato che la mancata considerazione del fabbisogno effettivo dell’alunno conferma il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, sulla scorta dei principi oramai consolidati nella giurisprudenza sopra richiamata;
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’atto deve essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.