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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
12611, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Michele Castellaneta), Parte_1
e
(Avv. Adriano Pallasca), Parte_2
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, il ricorrente, premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente nel corso della quale era nata la figlia (n. il 3.7.2023), riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori;
- che le parti avevano stabilito la residenza presso l'abitazione dei genitori della resistente;
- che la relazione sentimentale si era interrotta;
- che egli, dalla fine della relazione sentimentale, aveva provveduto a corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_2 mensile di €200,00;
- che la resistente frapponeva ostacoli nella relazione padre-figlia, tanto che egli aveva potuto incontrare la piccola sporadicamente e per poche ore;
Per_1 tutto ciò premesso, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, ponendo a carico di esso istante l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole quale genitore non collocatario mediante la corresponsione della somma mensile di €200,00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la resistente si è costituita con memoria depositata il 10.2.2025 fornendo una ricostruzione degli eventi in parte diversa e, comunque, non opponendosi all'affido condiviso della minore e chiedendo che il diritto TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
di visita del padre fosse esercitato nei termine indicati nella memoria, escludendo il pernotto della minore presso la residenza paterna sino al terzo anno di età della piccola
; ha chiesto, inoltre, un contributo al mantenimento della figlia pari a €300,00 Per_1 mensili.
All'udienza del 12.3.2025, all'esito della audizione delle parti comparse personalmente, la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento.
In data 15.4.2025 entrambe le parti hanno provveduto a depositare la convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.
All'udienza del 16.4.2025 la causa è stata, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. è intervenuto in giudizio come da nota del 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore (nata da una relazione tra i loro genitori non fondata Per_1 sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore resta collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili) è equo e consente alla minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite, coma da accordo, devono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta dalle parti e depositata il 15.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
12611, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Michele Castellaneta), Parte_1
e
(Avv. Adriano Pallasca), Parte_2
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, il ricorrente, premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente nel corso della quale era nata la figlia (n. il 3.7.2023), riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori;
- che le parti avevano stabilito la residenza presso l'abitazione dei genitori della resistente;
- che la relazione sentimentale si era interrotta;
- che egli, dalla fine della relazione sentimentale, aveva provveduto a corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_2 mensile di €200,00;
- che la resistente frapponeva ostacoli nella relazione padre-figlia, tanto che egli aveva potuto incontrare la piccola sporadicamente e per poche ore;
Per_1 tutto ciò premesso, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, ponendo a carico di esso istante l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole quale genitore non collocatario mediante la corresponsione della somma mensile di €200,00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la resistente si è costituita con memoria depositata il 10.2.2025 fornendo una ricostruzione degli eventi in parte diversa e, comunque, non opponendosi all'affido condiviso della minore e chiedendo che il diritto TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
di visita del padre fosse esercitato nei termine indicati nella memoria, escludendo il pernotto della minore presso la residenza paterna sino al terzo anno di età della piccola
; ha chiesto, inoltre, un contributo al mantenimento della figlia pari a €300,00 Per_1 mensili.
All'udienza del 12.3.2025, all'esito della audizione delle parti comparse personalmente, la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento.
In data 15.4.2025 entrambe le parti hanno provveduto a depositare la convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.
All'udienza del 16.4.2025 la causa è stata, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. è intervenuto in giudizio come da nota del 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore (nata da una relazione tra i loro genitori non fondata Per_1 sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore resta collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili) è equo e consente alla minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite, coma da accordo, devono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta dalle parti e depositata il 15.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO