Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718 2023 R.G. avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa da con l'Avv. Antonio Martucci;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. FRANCO ROBERTO DONATO;
Controparte_1
parte convenuta - opposta
L'odierno opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2357/22 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo opposto per difetto di procura 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e della titolarità ad agire e del rapporto giuridico in capo alla cessionaria con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine: 3) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare anche all'esito di ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
4) previo accertamento della nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie dei contratti di prestito dell'8/2/2011 e del 15/2/2011 per tutte le ragioni esposte in diritto si chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero in subordine l'accertamento, mediante CTU dell'esatto ed effettivo ammontare del rapporto di dare/avere tra le parti;
5) accertare e dichiarare che il TAEG relativo al contratto
Prestitempo dell'8/2/2011 è pari a 15,615 o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque superiore a quello indicato nel contratto di finanziamento, pari a 11,22 con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto per legge. 6) accertare e dichiarare che il TAEG relativo al contratto Prestitempo del 15/2/2011 è pari a 15,314 o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque superiore a quello indicato nel contratto di finanziamento, pari a 9,14 con conseguente
5) accertare e dichiarare nullo il titolo azionato per violazione di legge e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6) nel merito rigettare la domanda monitoria in quanto non provata;
7) Condannare controparte alla restituzione di eventuali somme pagate in eccedenza dal sig. 8) condannare controparte al rimborso delle spese, diritti Parte_1 ed onorari del presente giudizio, oltre ad Iva e CAP come per legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
L'opposta contesta l'assunto di parte opponente e chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa viene all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi.
Sull'eccezione di nullità della procura alle liti si osserva che, come eccepito dall'opposta, risulta allegata al fascicolo monitorio, la procura generale alle liti conferita all'Avv. Antonello SENES della società Gemini SPA e di (mandanti) con CP_1 atto autenticato nelle firme dal notaro di Venezia - Mestre, Rep. n. Persona_1
42352/Racc. n. 15679 in data 09/12/2020, con specifica e dettagliata elencazione delle facoltà e dei poteri allo stesso conferiti, ivi incluso il potere di conferire sub-procure alle liti ad avvocati e procuratori, in via disgiunta e congiunta fra loro, con gli stessi o più limitati poteri. In virtù della suindicata procura generale l'Avv. SENES ha conferito all'Avv. Gianfranco Cotrone, mandato di rappresentare congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la società opposta nel procedimento monitorio di cui trattasi.
L'Avv. Cotrone espressamente identificato nel ricorso quale procuratore e difensore in via congiunta e disgiunta con il predetto Avv. SENES della società istante, ha legittimamente provveduto a sottoscrivere il ricorso per decreto ingiuntivo. La procura
è stata poi rilasciata al difensore che ha sottoscritto il ricorso mediante l'utilizzo del dispositivo di firma digitale e, con la stessa modalità, si è perfezionata l'autenticazione da parte del nominato avvocato, in conformità alle previsioni di legge.
Sull'eccezione riguardante la conformità dei documenti prodotti telematicamente si osserva che, come eccepito dall'opposta, a norma dell'articolo 23 del D. Lgs. n.
82/2005, le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico hanno la stesa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta con specifica e puntuale contestazione.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'opposta ha dimostrato di essere subentrata nella posizione contrattuale oggetto di causa in virtù di cessione e, pertanto, ha dimostrato la sua legittimazione a richiedere l'ingiunzione di pagamento.
L'opponente non ha disconosciuto di aver percepito le somme oggetto di finanziamento e tanto emerge anche dal fatto che ne abbia eccepito la prescrizione. In ogni caso, l'opposta ha dato prova dell'erogazione del credito (per quanto riguarda il primo contratto di finanziamento DB Easy n. 4438803200, risulta erogato in data
09/02/2011 mediante accredito sul conto corrente bancario del debitore - doc. 4 fascicolo parte opposta;
per quanto riguarda il contratto di finanziamento DB Easy n.
4444719200 risulta erogato il 16/02/2011 - doc. 7 all. fasc. monitorio).
Pertanto, il rapporto sottostante alla richiesta di ingiunzione risulta provato. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito non essendovi una specifica indicazione delle poste oggetto di contestazione e non potendosi ammettere alcuna consulenza tecnica, atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass.
28.7.2006, n. 17242), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente” Cass. Civ., 18/09/2008, n. 23807.
Sull'eccepita prescrizione si osserva che l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrattualmente statuito dall'ultima rata ed “ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacché unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale” Cass. Civ. n. 5954/2007; Cass. Civ. n.
4704/2001.
Sull'eccepita mancanza di dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento si osserva che l'art. 1186 cc non prevede il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di una espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto, che tale domanda accolgono, devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità del debitore – al momento della proposizione dell'opposizione – di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (Corte d'Appello Roma, Sez. II,
12/01/2006, Cass. Civ., Sez. III, n. 6984/2003.).
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 07/04/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore