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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci consiglierd
All'udienza del 14.11.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 227/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv.ti Luca Mirco ed Elisabetta Apostoliti
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Lina Del Sole
- appellato - CP_2
Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Marco Fallaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 57/2023 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 28.2.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo ha accolto il ricorso, proposto da contro (società che Controparte_1 Parte_1 svolge attività di vendita on line di prodotti per ricamo, patchwork, scrapbooking, maglia, uncinetto, decorazioni ecc. e di cui l'originaria attrice era stata dipendente dal 10.1.2011 al 5.6.2020) e in confronto dell' , e ha quindi affermato il diritto della lavoratrice CP_2 all'inquadramento nel quarto livello del CCNL del settore Terziario e del
Commercio, in luogo delle inferiori qualifiche riconosciutele in corso di rapporto (dapprima il settimo livello, quindi il sesto, infine, dal 15.1.2017 al termine del rapporto, il quinto).
2. Per l'effetto il primo giudice ha condannato la società a corrispondere alla lavoratrice le differenze tra il trattamento retributivo da lei percepito e quello cui avrebbe avuto diritto in ragione del superiore inquadramento, per un totale in capitale di € 25.013,12, oltre a €1.852,82 per differenze sul TFR e oltre alla regolarizzazione contributiva. Ancora, ha condannato la società a pagare a l'indennità di malattia per il periodo 4-23 CP_1 maggio 2020, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, quest'ultima voce retributiva sul presupposto che il rapporto di lavoro si fosse risolto ad iniziativa della società per superamento, da parte della lavoratrice, del periodo di comporto, ma la parte recedente avesse omesso di dare il preavviso contrattuale.
3. La società impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a tre motivi. Con i primi due contesta i capi della pronuncia che hanno affermato il diritto di al CP_1 superiore inquadramento, lamentando con varie argomentazioni che il primo giudice abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa, in quanto egli non avrebbe in effetti compreso le caratteristiche della prestazione richiesta alla lavoratrice, che sarebbe stata meramente esecutiva ( si sarebbe occupata unicamente della fase finale del CP_1 processo produttivo, consistente nella chiusura, fisica e informatica dei pacchi di merce destinati alla spedizione, senza alcuna significativa autonomia) e avrebbe comunque trascurato di rilevare le contraddizioni nel racconto dei testi escussi, omettendo inoltre ingiustificatamente di dare corso all'ulteriore istruttoria testimoniale.
4. Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione relativa all'indennità di malattia, di cui assume la non debenza, poiché, a suo
2 dire, nel periodo considerato dal Tribunale, la lavoratrice sarebbe stata assente, non più per malattia, ma in quanto avrebbe chiesto e ottenuto l'aspettativa non retribuita, prevista dalla contrattazione collettiva soggettivamente efficace. La società ha concluso per la riforma della decisione impugnata e quindi per il rigetto delle domande avversarie.
5. Si sono costituiti entrambi gli appellati, la lavoratrice per resistere, argomentando l'inammissibilità, per genericità, dell'appello e comunque la sua infondatezza, l' per chiedere che comunque la condanna alla CP_2 regolarizzazione contributiva sia limitata ai periodi non prescritti.
6. Ritenendolo indispensabile ai fini del decidere, il collegio ha disposto una
CTU contabile;
quindi, acquisita la relazione peritale, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, ha deciso nei termini che seguono.
7. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente, la proposta eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Essa è completamente infondata. L'atto introduttivo della società contiene infatti un chiaro riferimento sia ai punti del decisum che censura, sia al percorso argomentativo del giudice di cui afferma l'erroneità. Nell'atto si muovono invero precise critiche alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, in relazione a specificate modalità di svolgimento dell'attività della lavoratrice, come pure si individuano senza equivoci i dati istruttori che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato e si indica pure inequivocamente il rilievo, rispetto all'esito del processo, che l'appellante ritiene conseguente al tenore di tali acquisizioni.
9. Non può quindi dubitarsi che l'atto introduttivo di consenta a Pt_1 questa Corte e agli appellati di individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata e le conseguenze sul contenuto della decisione che deriverebbero dal loro accoglimento.
L'eccezione di inammissibilità va quindi respinta e deve esaminarsi il
3 merito dell'impugnazione.
10. E nel merito, quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, rileva la Corte come sia pacifico che, in corso di rapporto sia stata inquadrata dapprima nel settimo livello CP_1 della contrattazione soggettivamente efficace (quella del settore terziario), quindi nel sesto e da ultimo (a partire dal gennaio 2017 e fino al licenziamento) nel quinto. D'altra parte, per quanto concluda per il rigetto delle domande attrici, nemmeno l'appellante contesta più l'inadeguatezza del settimo e del sesto livello rispetto alle mansioni attribuite alla lavoratrice, così che in questo grado resta controverso unicamente il diritto di ll'inquadramento nel quinto livello (per l'intera durata CP_1 del rapporto e non solo dal gennaio 2017 in poi, come riconosciuto in corso di rapporto) o invece nel quarto, come da lei rivendicato e ritenuto dal Tribunale.
11. In proposito, è utile chiarire come svolga (circostanza Pt_1 questa pacifica), attività di vendita esclusivamente on line di prodotti e kit per ricamo, maglia, uncinetto, bricolage. E' pure incontroverso che fosse addetta al magazzino e che si occupasse essenzialmente CP_1 della fase finale del processo produttivo, consistente nella chiusura, fisica e informatica, dei pacchi, contenenti la merce che altri dipendenti avevano prelevato e raccolto in scatole in vista della spedizione.
12. Dalle deposizioni di entrambe le testi escusse dal Tribunale (
[...]
e ambedue dipendenti dell'appellante Tes_1 Testimone_2 all'epoca dei fatti, ancora sua collaboratrice alla data della Tes_2 deposizione) risulta come fosse compito dell'appellata: controllare la corrispondenza tra i prodotti indicati nell'ordine, stampato dal sistema informativo aziendale, e quelli prelevati e raccolti dai colleghi nelle singole scatole, quindi chiudere i pacchi, calcolarne il peso, verificare la regolarità dei pagamenti, eseguiti dalla clientela con carta di credito (regolarità che era segnalata dal sistema), infine scegliere il corriere che avrebbe eseguito
4 la consegna della merce. Scelta che, secondo vrebbe Tes_1 CP_1 operato autonomamente, selezionando il corriere più conveniente e che invece, secondo sarebbe stata “guidata” ancora dal sistema Tes_2 informativo, che avrebbe suggerito lo spedizioniere adeguato, in relazione alle dimensioni del pacco. ha riferito inoltre di come fosse Tes_1 compito dell'appellata anche segnalare i prodotti mancanti in magazzino.
13. Riassunto in questi termini l'esito dell'istruttoria, sembra al collegio che non vi sia in fatto alcun contrasto rilevante tra le deposizioni delle testi e quindi non vi sia necessità di approfondire l'indagine, come invece chiesto dalla società, dato che, come già si è detto, nella specie si discute unicamente del diritto della lavoratrice all'inquadramento nel quinto o invece nel quarto livello del CCNL del terziario.
14. Ora, come riportato anche nella decisione impugnata, sono inquadrati nel quinto livello i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” tra cui “l'addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio”, nonché “l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”.
15. Al quarto livello appartengono invece i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari”, nonché coloro che “sono adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze
5 tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite”. In questa categoria, in particolare, sono compresi gli addetti alle “operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”, gli addetti “all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, gli addetti “all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”, nonché i magazzinieri, anche con funzioni di vendita.
16. Assunti questi dati, sembra alla Corte che dall'istruttoria svolta sia emersa in maniera inequivoca (in quanto riferita da entrambe le testimoni, come sopra esposto) l'attribuzione a di mansioni di CP_1 addetta alle operazioni di magazzino e ausiliarie di vendita (tra le quali la preparazione delle confezioni e l'incasso dei pagamenti con carta di credito, oltre alla segnalazione delle carenze di merce, di cui ha detto così che la società avrebbe dovuto necessariamente attribuirle Tes_1 le qualifiche corrispondenti a tali mansioni, secondo la contrattazione soggettivamente efficace e perciò il quinto livello per i primi 18 mesi del rapporto e il quarto per il periodo successivo. La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nella parte in cui ha invece affermato il diritto di all'inquadramento nel quarto livello fin dall'assunzione, in CP_1 quanto il primo giudice non ha fatto esatta applicazione alle previsioni collettive che, non irragionevolmente, attribuiscono rilievo, ai fini dell'inquadramento nelle due qualifiche che qui interessano, anche all'esperienza maturata dai lavoratori nelle mansioni. Unicamente in tali limiti, i primi due motivi devono essere pertanto accolti, restando per il
6 resto confermato il decisum del Tribunale nel capo relativo all'inquadramento dovuto a CP_1
17. Con il terzo motivo l'appellante censura poi, come detto in narrativa, la statuizione relativa all'indennità di malattia, che il Tribunale ha affermato spettare alla lavoratrice anche nel periodo 4-23 maggio 2020
e che la società nega invece di dover pagare, in quanto in tale periodo avrebbe chiesto e ottenuto di fruire dell'aspettativa non CP_1 retribuita prevista dal CCNL di categoria.
18. In proposito deve premettersi come la questione riguardi una malattia insorta in data 29.7.2019 e proseguita nell'anno successivo. Non vi è questione in ordine al fatto che, al termine del primo anno e quindi al 31.12.2019, non essendovi stati episodi morbosi precedenti, l'assenza non si fosse protratta oltre i 180 giorni, che secondo l'art. 186 del CCNL del terziario del marzo 2015 (applicabile ratione temporis) segnano il limite del comporto contrattuale per ciascun anno solare. E' certo quindi che, indipendentemente da ogni questione in ordine alle modalità di calcolo del comporto, questo non fosse ancora maturato al 1.1.2020.
19. E' poi pacifico (e comunque documentato dal doc. 3 del fascicolo di primo grado della società) che, il 15 gennaio 2020, avesse fatto CP_1 richiesta dell'aspettativa non retribuita prevista dalla contrattazione di categoria all'art. 192, secondo cui “nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art.
186 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e
7 continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 186; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto”.
20. La società rispose con lettera datata 22.1.2020 (rappresentata nel doc. 3 del suo fascicolo di primo grado, già citato), che è documentato sia stata ricevuta dalla lavoratrice il successivo 28 gennaio, con la quale si indicava nel 25.1.2020 l'inizio della decorrenza dell'aspettativa e si richiedeva a di inviare “espressa accettazione della condizione CP_1 così come previsto dall'art. 192 CCNL commercio”. E' certo tuttavia che la lavoratrice abbia, all'esito, inviato i certificati medici, come prescritto dalla contrattazione collettiva quale condizione per fruire dell'aspettativa, ma non abbia mai dato risposta scritta alla lettera del 22.1.2020 della società. E' infine pacifico che, , nel periodo successivo al Pt_1
25.1.2020, abbia corrisposto l'integrazione dell'indennità di malattia per i primi 60 giorni (dei 120 complessivi), in applicazione della previsione dell'art. 193 del CCNL (secondo cui “Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 192, per i lavoratori affetti da patologie gravi di cui al comma 3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 del medesimo art. 192 saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3, lett. B) dell'art. 187”), rientrando la patologia di ra quelle CP_1 gravi considerate dalla norma pattizia, ma non abbia pagato nulla nel periodo successivo, nel quale la lavoratrice ha comunque percepito l'indennità di malattia dall' . CP_2
8 21. Assunti questi fatti, pare alla Corte che il terzo motivo sia fondato:
è invero un dato che la lavoratrice abbia effettivamente richiesto l'aspettativa non retribuita prevista dal contratto e abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione della sua istanza da parte della società.
Così che, anche in mancanza di una risposta scritta a quella comunicazione (prevista dal CCNL, ma senza alcuna disciplina delle conseguenze dell'omissione), deve ritenersi che abbia inteso CP_1 attuare la propria determinazione di fruire dell'aspettativa, dovendo darsi necessariamente un'interpretazione di buona fede alla condotta negoziale delle parti. Ne deriva che, non essendo prevista dal CCNL alcuna integrazione dell'indennità di malattia a carico del datore nel periodo di aspettativa, oltre i 60 giorni di cui all'art. 193 del CCNL, la pretesa a tale integrazione per il successivo periodo, l'unico qui controverso, non è fondata e il terzo motivo deve essere accolto.
22. In punto di quantum del dovuto devono infine condividersi le conclusioni raggiunte dalla CTU nominata, in quanto fondate su un'esatta elaborazione contabile dei dati di causa. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, deve dichiararsi il diritto di all'inquadramento nel V livello della CP_1 contrattazione di categoria per i primi 18 mesi del rapporto di lavoro controverso e per la residua durata nel IV livello. Per l'effetto la società deve essere condannata a corrispondere alla lavoratrice, in luogo della diversa somma indicata dal Tribunale, l'importo € 24.957,51 a titolo di differenze di retribuzione (di cui € 2.675,48 per TFR ed € 390,28 a titolo di integrazione dell'indennità di malattia) e quello di € 2.262,52 per indennità sostitutiva del preavviso, maggiorato il capitale di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo.
23. Infine la società deve essere condannata alla regolarizzazione previdenziale della posizione di nei limiti della prescrizione CP_1
9 quinquennale, considerato il termine interrotto dalla notifica all' del CP_2 ricorso introduttivo di primo grado.
24. In punto spese l'accoglimento non integrale delle domande dell'originaria attrice impone una compensazione parziale, nella misura di un quarto, di quelle del doppio grado tra e La società Pt_1 CP_1 deve essere quindi condannata a rifondere alla lavoratrice il residuo, quantificato l'intero come in dispositivo. L'appellante deve essere condannata inoltre a rifondere per intero le spese del doppio grado di pertinenza dell' , integralmente vittorioso. CP_2
25. Le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, devono seguire la, assolutamente prevalente, soccombenza e quindi gravare sulla società odierna appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto di Controparte_1 all'inquadramento nel V livello della contrattazione di categoria per i primi 18 mesi del rapporto di lavoro controverso e per la residua durata nel IV livello. Per l'effetto condanna la società a corrispondere alla lavoratrice, in luogo della diversa somma indicata dal Tribunale, l'importo € 24.957,51 a titolo di differenze di retribuzione (di cui € 2.675,48 per TFR ed € 390,28 a titolo di integrazione dell'indennità di malattia) e quello di € 2.262,52 per indennità sostitutiva del preavviso, maggiorato il capitale di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la società alla regolarizzazione della posizione previdenziale dell'appellata, nei limiti della prescrizione quinquennale, considerata la prescrizione come interrotta dalla notifica all' del ricorso di primo grado. CP_2
Dichiara compensate per un quarto le spese del doppio grado tra Pt_1 e condannando la società alla rifusione dei residui tre quarti. Liquida CP_1
l'intero in € 4.629,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Condanna la società alla rifusione in favore dell' delle CP_2 spese del doppio grado, che liquida in € 4.629,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado.
10 Pone definitivamente a carico della società le spese della CTU svolta davanti al collegio, nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
11