Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13516/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 13516/2023 R.G.A.C., discussa all'udienza del 26.03.2025, promossa da
, rappr. e difeso dall'avv. Zecca Giuseppe Fabio Parte_1
RICORRENTE contro CO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e difesa dall'avv.
Macrì Loredana
RESISTENTE
Oggetto: accertamento requisito sanitario ai fini del diritto agli ausili acustici a carico del SSN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 05.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva che in data 24.04.2018 si sottoponeva a visita presso l'U.O. di Otorinolaringoiatra del
CO poliambulatorio della di Martano e la specialista Per_1 [...]
lo sottoponeva all'esame tonale, il quale riportava CP_2
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità medio grave” prescrivendo la necessità di “protesi acustiche bilaterali”; che in data 22.11.2021 inoltrava domanda per il riconoscimento dell'inabilità civile con diritto all'indennità di accompagnamento e sottoposto a visita veniva riconosciuto inabile al 100% per varie patologie tra le quali l'ipoacusia bilaterale;
che in data 24.03.2023 si sottoponeva a visita da altro specialista dott. che nell'esame Persona_2 audiometrico tonale e nel certificato riportava “ipoacusia percettiva bilaterale e simmetrica di entità medio-grave”; che in data 8.06.2023 il ricorrente si sottoponeva a visita dalla dott.ssa Persona_3 dell'ambulatorio di otorinolaringoiatra dell'ospedale Vito Fazzi di
1
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, la prescrizione di “ausilio tecnico protesi acustica B neurale GR 1 auricolare su misura” con codici 214506003(x2) e 214500106(x2) che indicavano la necessità di fornire al ricorrente le protesi acustiche retroauricolari e gli auricolari morbidi su misura;
che il direttore sanitario dell
[...] in data 12.06.2023 trascriveva Parte_2 nell'apposito riquadro riservato al visto di convalida la “mancanza dei requisiti sanitari” non autorizzando la spesa;
che nelle more il ricorrente aveva depositato ricorso per atp per il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e l'attestazione della condizione di handicap in situazione di gravità ed in data 10.08.2023 veniva sottoposto a visita dal c.t.u. che riconosceva l'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap in condizioni di gravità con decorrenza dal 1.03.2023 per varie patologie tra le quali la “severa ipoacusia bilaterale.
Tanto premesso concludeva affinché il Tribunale accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti le pretese del ricorrente (riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto agli ausili acustici a carico del SSN) e che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale che dà diritto alla concessione degli ausili tecnici per tale patologia era presente a far data dalla prescrizione degli ausili da parte della dott.ssa Persona_3 specialista in otorinolaringoiatra in servizio presso il relativo ambulatorio dell'Ospedale Vito Fazzi.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva
CO la che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito insisteva per il rigetto del ricorso.
Disposto il mutamento del rito con provvedimento del 12.03.2024 del Presidente del Tribunale di Lecce, Dott.ssa Mainolfi, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , convenuta in giudizio. Parte_3
Nel caso in esame, parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo “la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa del ricorrente e, in particolare, che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale che dà diritto alla concessione degli ausili tecnici per tale patologia..” ed il
Presidente del Tribunale di Lecce Sez. lavoro, Dott.ssa Caterina
Mainolfi, con provvedimento del 12.03.2024, rilevando che il giudizio ha ad oggetto “un provvedimento di diniego di autorizzazione di spesa per protesi acustiche”, ha disposto il mutamento del rito dell'odierno giudizio da A.T.P. a giudizio ordinario.
Ciò posto, va dato atto dell'orientamento pacifico della Suprema Corte al riguardo, secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria;
lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del
Ministero degli Interni” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 3500 del
09.03.2001).
Ed ancora, più di recente: “In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d.
CO "ticket") appartiene in via esclusiva alle essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria;
il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell ) può essere CP_3 rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. Civ., Sez. L., Sentenza n.
23899/2021).
Né può rilevare quindi la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell non configurandosi, nel caso in esame, una CP_3 ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c.
*
3 Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova preliminarmente richiamare la normativa posta a fondamento della odierna pretesa di parte ricorrente.
Il D.P.C.M. 12.1.2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) previsti, in termini generali, dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/92.
Con riferimento alle prestazioni di assistenza protesica l'art 18 del
D.P.C.M. cit. individua i soggetti destinatari di siffatti ausili e dispone che: “1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:
a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
[..omissis..]
d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;
[..omissis..]”.
Dalla lettura di siffatta norma (che elenca anche ulteriori soggetti destinatari dei benefici, non riconducibili alla situazione del ricorrente) si evince che rientrano tra i beneficiari di cui alla lett. d) le persone di cui sia stata accertata dalle commissioni mediche competenti una invalidità con riduzione della capacità
4 lavorativa superiore ad un terzo singolarmente, per concorso o coesistenza in relazione alle menomazioni risultanti dai verbali.
Tanto premesso, occorre ora valutare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario (invalidità civile in misura superiore ai due terzi di cui alla lett. d) cit.) utile per poter accedere alla tutela invocata.
Nel caso di specie, già al momento della proposizione della domanda amministrativa del 8.06.2023, con verbale di C.M.O. del 13.12.2021 al ricorrente era stata riconosciuta una invalidità civile in misura superiore ai due terzi, e nello specifico del 100% senza indennità di accompagnamento e nella diagnosi veniva indicata “ipoacusia bilaterale” (cfr. doc. 2 del ricorso).
A ciò aggiungasi che successivamente, a seguito di giudizio per
Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 10704/2022, gli è stata riconosciuta pure l'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Nello specifico, il Ctu dott.ssa dopo avere Persona_4 sottoposto a vista il ricorrente e avere compiutamente esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha affermato che il ricorrente è affetto da: ”-Poliartrosi ad elevata incidenza funzionale con severa spondilodiscoartrosi, turbe deambulatorie e dell' equilibrio;
- Severa ipoacusia bilaterale;
- Disturbo ansioso-depressivo, - Cardiopatia sclero-ipertensiva in fase di instabilità clinica”, concludendo che ha una totale e permanente invalidità del 100% con Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed è da considerarsi portatore di handicap (art. 3 comma 3) con decorrenza da marzo 2023
(cfr. doc. 7 del ricorso).
Le risultanze della Ctu sono poi state omologate con provvedimento del
02.10.2023 dal GOT (cfr. doc. 8 del ricorso). Persona_5
In definitiva, quindi, il ricorrente è risultato invalido civile, non più in età lavorativa, con diverse patologie tra le quali “ipoacusia bilaterale” e con percentuale di invalidità computata per sommatoria superiore a un terzo (100%) già all'epoca della proposizione della domanda amministrativa del 8.06.2023.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 che dà diritto alla concessione degli ausili tecnici a carico del SSN come prescritti nel modello AP (protesi acustica B naurale GR 1 auricolare su misura);
CO
- condanna l convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 3.04.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca COSTA
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