Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00482/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01704/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Chemi.Pul Italiana S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo, Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni di Montedoro, Servizio Area Tecnica Area 3 Lavori Pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La Lucentezza S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale registro generale n 862 del 08 10 2021, non trasmessa;
della comunicazione di aggiudicazione definitiva a firma dello ing Ferretti, quale dirigente area 3 e RUP, ricevuta in data 11.10.2021, nei limiti dell’interesse del ricorrente;
della comunicazione di aggiudicazione definitiva ricevuta 11.10.2021;
di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate, ivi comprese il verbale del sub procedimento di valutazione della anomalia, nei limiti e per quanto di interesse del ricorrente sempre nei limiti e per l'interesse azionato con il presente ricorso;
degli atti tutti di gara, sempre nei limiti dell’interesse azionato dal ricorrente, laddove confliggenti di ogni altro atto presupposto, conseguente e successivo ancorché non conosciuto;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto laddove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica, mercé il subentro nella aggiudicazione, e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Chemi.Pul Italiana S.r.l. il 29/12/2021, per l'annullamento
della Nota a firma del RUP ing Claudio Ferretti, ricevuta a mezzo pec il 6 12 2021 prot. 0056345/2021, con cui confermava giudizio di non anomalia della offerta della controinteressata La Lucentezza s.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Manduria, La Lucentezza S.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori l’avv. M. Nilo per la parte ricorrente e l’avv. A. Di Giovanni per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che ha partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di manutenzione immobili comunali, strade urbane ed extraurbane di competenza comunale, verde pubblico, custodia del palazzo municipale e dei parchi giochi, servizi cimiteriali e vari in favore del Comune di Manduria, classificandosi seconda in graduatoria, con 88,54 punti, a fronte di 97,39 punti conseguiti dall’aggiudicataria La Lucentezza s.r.l. – ha impugnato con il ricorso e i successivi motivi aggiunti depositati in data 29.12.2021 gli atti in epigrafe, tra cui l’aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata, nonché il rigetto della richiesta della ricorrente di riesame della valutazione delle giustificazioni prodotte dalla controinteressata nell’ambito della verifica di congruità delle offerte.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione regole di gara; difetto di motivazione; illogicità ed irrazionalità nella attribuzione del punteggio tecnico; non conformità dell’offerta alle condizioni di gara per l’esecuzione del servizio; inadeguatezza.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con ulteriore richiesta di subentro nel contratto, ovvero, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Manduria e la controinteressata La Lucentezza s.r.l. hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso e i motivi aggiunti, nel merito, sono infondati. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure di irricevibilità per tardività, e di inammissibilità per genericità dei motivi, articolate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata.
3. Con il primo motivo di ricorso originario, la ricorrente contesta l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica della controinteressata, in merito sia al criterio 1.a (organizzazione del servizio), e sia al criterio 5 (proposte migliorative offerte).
3.1. Il motivo è anzitutto inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato in qual modo la corretta attribuzione dei punteggi avrebbe determinato il suo sopravanzamento sulla controinteressata. Il tutto senza trascurare sia l’ampia “forbice” esistente tra la prima e la seconda classificata (8,85 punti), e sia il fatto che con il gravame in commento la ricorrente si è limitata a contestare il punteggio assegnato alla controinteressata in relazione solo ad uno dei sub-criteri del macro-criterio n. 1, e segnatamente, il criterio 1.a: Organizzazione del Servizio, senza alcun riferimento agli altri sub-criteri.
3.2. A ciò aggiungasi altresì che, in relazione al criterio 1.a, la ricorrente contesta il calcolo del monte-ore operato dalla controinteressata.
Senonché, il criterio in esame stabiliva la corresponsione di un massimo di 5 punti in relazione al seguente profilo: “ Organizzazione della struttura organizzativa e logistica dell’impresa nelle varie articolazioni, organigramma, con indicazione di Responsabilità (numero, qualifiche, esperienza) ”.
All’evidenza, il criterio era di ampio spettro, non riguardando genericamente il monte-ore, ma riferendosi all’intera struttura organizzativa e logistica dell’offerente.
Per tali ragioni, è evidente l’inammissibilità del motivo, il quale risulta “tarato” solo su un profilo di un singolo macro-criterio.
3.3. Premesse tali assorbenti considerazioni, che giustificano ex se la reiezione del motivo di gravame, lo stesso, nel merito, è altresì infondato.
Invero, la legge di gara stabiliva che fosse onere dell’Esecutore garantire il regolare svolgimento del monte ore stimato, pari a 43.056 ore/anno, ricorrendo, ove necessario (in caso di ferie e/o malattia del personale impiegato o anche qualora parte dello stesso venisse posto in quiescenza, abbandonasse il posto di lavoro per il sopravvenire di migliore posizione o per avvenuto decesso), all’impiego di altro personale da assumersi secondo necessità.
Orbene, in sede di offerta la controinteressata ha dichiarato di confermare il numero di addetti già impiegati in servizio (23), impegnandosi a impiegarne altri 6 per le mansioni di coordinatore del servizio, coordinatore tecnico, e ulteriori 4 risorse, disponibili per le sostituzioni del personale assente e/o per gli interventi emergenziali.
Ora, alla luce dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata, le 23 unità per le quali la lex specialis prevedeva l’obbligo di assorbimento sviluppano su base annuale le 43.056 ore richieste dalla legge di gara.
Per le ulteriori unità di personali, è poi dettagliato il monte-ore richiesto.
Ciò fa sì che il monte-ore stimato dalla controinteressata sia del tutto in linea con la stima operata dalla stazione appaltante.
3.4. Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame, oltre che inammissibile per le ragioni sopra esposte, è altresì infondato nel merito, e va dunque disatteso.
4. Nella seconda parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta il giudizio di congruità dell’offerta in relazione al criterio 5.a: Offerte migliorative.
4.1. Tale censura sconta anzitutto il profilo di inammissibilità sopra evidenziato (assenza di prova di resistenza), ai quali ci si riporta.
4.2. Ferma restando tale considerazione, nel merito va rilevato quanto segue:
- quanto alla miglioria n. 1 (Adozione del piano-verde), è la stessa controinteressata a dichiarare nella propria offerta che: “ Più che una miglioria dovrebbe trattarsi di un obbligo di ogni appaltatore, attesa la valenza che l’argomento assume, da sempre, nella vita lavorativa delle società di servizi e nella attività del legislatore ”. Dunque, nessun errore vi è stato da parte sia della controinteressata che della stazione appaltante, nella valutazione di tale aspetto dell’offerta tecnica della controinteressata;
- quanto alla miglioria n. 3 (fornitura e posa in opera di n° 6 archetti parapedonali), trattasi di profilo inerente all’oggetto dell’appalto, posto che gli archetti parapedonali migliorano la protezione dei pedoni, scongiurando il rischio di incidenti;
- quanto alla miglioria n. 4 (servizio di sfalcio erba con macchina trincia sarmenti), la controinteressata ha fornito un servizio ampio più ampio di quello dello sfalcio di erba, comprendente anche il monitoraggio, nei mesi estivi, di strade non facilmente accessibili, quali tratturi, strade vicinali, ecc. Dunque, non si ravvisano elementi di macroscopica illegittimità nella valutazione di tali migliorie da parte della stazione appaltante;
- quanto alla miglioria n. 8 (realizzazione di un Dog Park), trattasi di miglioria inerente all’oggetto dell’appalto, essendo di intuitiva evidenza che la realizzazione di un’area deputata al gioco e alle deiezioni dei cani ha un indubbio impatto benefico per le strade comunali, che si presume saranno più pulite;
- quanto alla miglioria n. 11 (messa a disposizione di n. 2 addetti con funzioni di “moviere” per la regolamentazione temporanea del traffico, in caso di necessità), anche essa deve ritenersi inerente all’oggetto dell’appalto, essendo funzionale ad un ordinato flusso del traffico urbano in presenza di cantieri esistenti all’interno del territorio comunale;
- quanto alla miglioria n. 12 (fornitura e posa in opera di n. 4 pedane/scivoli in gomma per disabili e/o attraversamento cicli e motocicli, in corrispondenza di marciapiedi o varchi carrabili che fossero sprovvisti di accessi per disabili e motocicli), trattasi parimenti di miglioria inerente all’oggetto del contratto, in quanto la posa in opera di tali pedane, diminuendo la quota di altezza tra marciapiedi/superfici rialzate e piano stradale, migliora la fruibilità delle strade da parte sia dei motociclisti (nelle zone di attraversamento loro dedicate), sia dei disabili;
- quanto alla miglioria n. 13 (lucidatura/pulitura delle calotte colorate degli impianti semaforici), anch’essa migliora la fruibilità e sicurezza delle strade urbane, garantendo una luce più intensa delle lanterne semaforiche, e dunque una migliore visibilità delle stesse anche a distanze più lontane. Al qual riguardo, va soggiunto che tale attività non necessita di particolare competenza tecnico-specialistica, essendo necessaria unicamente la predisposizione di mezzi tecnici (es. comuni scale, che consentano il raggiungimento della calotta semaforica) di facile reperibilità;
- quanto alla miglioria n. 15 (due ulteriori addetti ai mezzi, dotati di patente C), è evidente che la presenza di due ulteriori soggetti muniti di patente C – in aggiunta alle unità già provviste di tale titolo di circolazione – avrà un indubbio impatto benefico sulla manutenzione delle strade comunali, e per tali ragioni può senz’altro considerarsi una miglioria.
5. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è inammissibile per le plurime ragioni sopra evidenziate, ed è altresì, nel merito, infondato.
6. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta il costo della manodopera, che non sarebbe sufficiente a garantire l’adempimento delle obbligazioni oggetto di gara.
6.1. Il motivo è anzitutto inammissibile per genericità, essendo riferito ad una soltanto delle voci di costo, e non a tutte. Per tali ragioni, resta indimostrato che l’offerta della controinteressata sarebbe in perdita, e dunque antieconomica.
6.2. In secondo luogo, in sede di giustificazioni, la controinteressata ha documentato la sussistenza di risparmi di spesa, che superano l’importo delle sottostime di cui la ricorrente si duole. Invero, si legge a p. 9 delle giustificazioni che: “ La Lucentezza, al fine di ridurre il costo complessivo del lavoro nell’ambito dei propri appalti, è solita far “lavorare” parte delle ore di sostituzione da una apposita squadra di addetti di nuova assunzione per i quali si possa beneficiare di varie agevolazioni quali, ad esempio, quelle di cui alla legge di stabilità 2015 (azzeramento contributi previdenziali e assistenziali), alla legge di stabilità 2016, 2017 e legge di bilancio 2018 e, soprattutto, le agevolazioni di cui al c.d. “Bonus Sud”, prorogato nella legge di Bilancio 2019 per l’intero 2020. Ciononostante, ai fini della determinazione dell’offerta relativa all’appalto in questione, questa società ha prudenzialmente considerato per tutti gli addetti alle sostituzioni un'aliquota INPS pari a quella ordinaria (invece che ridotta), non contemplando, dunque le agevolazioni di cui potrà godere in base alle vigenti norme. In sostanza, anche ai fini della determinazione del costo delle ore relative agli addetti alle sostituzioni, è stato adottato il medesimo costo orario relativo agli addetti ordinari, come sopra quantificato, così che le ore di sostituzione siano state prudenzialmente valorizzate secondo i medesimi parametri economici contemplati per il personale ordinario. Ai fini della quantificazione delle ore da destinare alle sostituzioni, peraltro, La Lucentezza ha considerato la reale incidenza “aziendale” delle ore non lavorate per malattie, infortuni, permessi, ecc., che risulta essere sensibilmente più bassa di quella indicata, su base statistica, dal competente Ministero ”.
A tali giustificazioni si aggiungono poi quelle concernenti il risparmio del costo delle sostituzioni nei giorni festivi.
In particolare, il costo delle sostituzioni è stato effettuato alla luce di una valutazione di tale voce di costo in circa 10 anni di attività aziendale, e dunque può ritenersi particolarmente attendibile.
6.3. Quanto ai costi per la formazione, la censura di parte ricorrente – secondo cui un’ora di formazione corrisponde ad un’ora di assenza – deve ritenersi infondata in punto di fatto, ben potendo la formazione (o quantomeno una parte di essa) avvenire “sul campo”, vale a dire in affiancamento ad unità in servizio, come appunto proposto dalla controinteressata.
Pertanto, alla luce di tali giustificazioni, l’esito del giudizio di congruità compiuto dalla Stazione appaltante non può in alcun modo ritenersi affetto da profili di palesi illegittimità/irrazionalità, sicché le censure di parte ricorrente impattano inammissibilmente sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, e per tali ragioni non possono che essere disattese.
7. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di ricorso è infondato, e va dunque rigettato.
8. Vanno infine rigettati i motivi aggiunti, con i quali si contesta il diniego dell’Amministrazione di riesame delle giustificazioni fornite dalla controinteressata. Sul punto, è sufficiente osservare che l’Amministrazione si è limitata a confermare – senza alcun riesame e/o nuova istruttoria – i risultati della propria valutazione originaria. Valutazione che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi priva di elementi di palesi erroneità/irrazionalità/illogicità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
9. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, che si liquidano, per ciascuno di esse, in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO