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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 1841 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 25.06.1968 ed ivi residente a[...], P. 2, Int. 2; e
C.F.: nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il giorno 23.09.1970 ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Maria Teresa DITTO, C.F.: nello C.F._3
studio della quale in Seminara, alla via Stradone, N° 7, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palmi (RC), Via A. Volta, 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (c.f.
) per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti;
C.F._4
Resistente
Avente ad oggetto: LPU contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2024, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati avviati al lavoro presso per progetti di pubblica utilità LPU ex art. 2 D. Lgs.1997
N. 468 e D. Lgs. 07.08.1997 N. 280 presso il Comune di RI (RC) per i seguenti periodi:
- dal 30.12.1998 al 29.12.1999 - progetto 093/RC; dall'01.01.2000 Parte_1 al 14.11.2010 -a seguito di proroghe ai sensi del D.L. 81/2000 e delle convenzioni con la Regione AB;
dal 15.11.2010 sino ad oggi, dipendente presso il Comune di
RI (RC) a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali) appartenente all'area degli operatori esperti con profilo di operatore esperto amministrativo;
- (operatore generico) dal 30.12.1998 al 29.12.1999; Controparte_1
dall'01.01.2000 all'01.02.2015; dall'01.01.2016 al 31.03.2016; dall'01.01.2017 al
28.02.2017; dall'01.01.2018 al 31.01.2018; dall'01.01.2019 al 31.01.2019; dall'01.01.2020 al 31.01.2020; con contratto di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% dal 02.02.2015 al 31.12.2015; dall'01.04.2016 al 31.12.2016, dall'01.03.2017 al 31.12.2017, dall'01.02.2018 al 31.12.2018, dall'01.02.2019 al
31.12.2019, dall'01.02.2020 al 31.12.2020; dipendente presso il Comune di
RI (RC) a tempo indeterminato e parziale al 50% dall'01.01.2021 al
31.08.2022; dipendente presso il Comune di RI (RC) a tempo indeterminato e parziale al 66,67% dall'01.09.2022 ad oggi;
riferivano di aver domandato all l'accreditamento della contribuzione figurativa CP_3
relativa ai predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU), ma che tale richiesta era rimasta senza esito.
A fondamento della propria pretesa richiamavano l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 dettato in tema di lavori socialmente utili (LSU) e la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisava tra le due categorie un rapporto di genus (LSU) a species (LPU).
Tanto premesso, convenivano innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento della domanda siccome formulata nelle CP_3 suesposte conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_3
chiedendo, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio con il Ministero del
Lavoro, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti.
Eccepiva, ancora in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, in mancanza di una domanda per prestazioni pensionistiche, nonché la prescrizione del diritto e la decadenza dall'azione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ribadendo la diversità tra LSU e
LPU, in quanto la legge prevedeva solo a favore dei primi l'accredito della contribuzione figurativa;
diversità confermata dal D.Lgs. n. 81/2000 che poneva a carico dell solo l'assegno mensile a favore dei LSU, essendo quello previsto per i CP_3
LPU stato posto a carico degli enti utilizzatori.
In subordine, rilevava che la contribuzione figurativa accreditabile dall'ufficio non avrebbe potuto superare il periodo massimo di 12 mesi di attività prevista per i progetti per i quali l aveva erogato l'assegno. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sull'irregolarità del contraddittorio, posto che il Ministero del Lavoro e l'ente utilizzatore del progetto non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico del Ministero e dell'ente utilizzatore del progetto.
In merito alla eccepita carenza di interesse, si richiama il principio espresso dalla
Suprema Corte per il quale “In riferimento alla domanda di accertamento della c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative” (cfr. Cass. sez. lav., 04/12/2002, n. 17223).
Non sono condivisibili neppure l'eccezione di decadenza e di prescrizione. Sotto il primo profilo, non trova applicazione, nella fattispecie, gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riferimento al secondo profilo, trattasi di controversia concernente, non una determinata prestazione, ma l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di codesto Tribunale (cfr. da ultimo sent. n.
359/2018) e della Corte d'Appello di Reggio AB (cfr. ex multis sent. n.
1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 non applicabile ratione temporis al caso che occupa – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”.
Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus
a species tenuto conto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili (globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità).
Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini
d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass.
30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29/04/2016, n. 8573).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Ciò posto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che i ricorrenti abbiano prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, hanno diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi:
- dal 30.12.1998 al 29.12.1999 - progetto 093/RC; dall'01.01.2000 Parte_1
al 14.11.2010 -a seguito di proroghe ai sensi del D.L. 81/2000 e delle convenzioni con la Regione AB;
- dal 30.12.1998 al 29.12.1999; dall'01.01.2000 Controparte_1 all'01.02.2015; dall'01.01.2016 al 31.03.2016; dall'01.01.2017 al 28.02.2017; dall'01.01.2018 al 31.01.2018; dall'01.01.2019 al 31.01.2019; dall'01.01.2020 al
31.01.2020; con contratto di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% dal 02.02.2015 al 31.12.2015; dall'01.04.2016 al 31.12.2016, dall'01.03.2017 al
31.12.2017, dall'01.02.2018 al 31.12.2018, dall'01.02.2019 al 31.12.2019, dall'01.02.2020 al 31.12.2020.
Quanto, infine, all'assunto dell per cui la contribuzione figurativa non può CP_3 superare i 12 mesi di attività previsti per i progetti in questione (art, 3 D.Lgs. n.
280/1997), va dato atto con il D.Lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione oltre detto termine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti:
e al riconoscimento Parte_1 Controparte_1
della contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso il Comune di RI (RC);
- per l'effetto, condanna l all'accreditamento in favore di CP_3 Parte_1
e della contribuzione figurativa
[...] Controparte_1
relativa ai seguenti periodi: dal 30.12.1998 al Parte_1
29.12.1999 e dall'01.01.2000 al 14.11.2010; Controparte_1 dal 30.12.1998 al 31.01.2020;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3 complessivi € 1.200,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Carlo
Gabutti, nella causa iscritta al n. 1841 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 25.06.1968 ed ivi residente a[...], P. 2, Int. 2; e
C.F.: nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il giorno 23.09.1970 ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Maria Teresa DITTO, C.F.: nello C.F._3
studio della quale in Seminara, alla via Stradone, N° 7, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Palmi (RC), Via A. Volta, 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (c.f.
) per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti;
C.F._4
Resistente
Avente ad oggetto: LPU contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2024, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati avviati al lavoro presso per progetti di pubblica utilità LPU ex art. 2 D. Lgs.1997
N. 468 e D. Lgs. 07.08.1997 N. 280 presso il Comune di RI (RC) per i seguenti periodi:
- dal 30.12.1998 al 29.12.1999 - progetto 093/RC; dall'01.01.2000 Parte_1 al 14.11.2010 -a seguito di proroghe ai sensi del D.L. 81/2000 e delle convenzioni con la Regione AB;
dal 15.11.2010 sino ad oggi, dipendente presso il Comune di
RI (RC) a tempo indeterminato e parziale (32 ore settimanali) appartenente all'area degli operatori esperti con profilo di operatore esperto amministrativo;
- (operatore generico) dal 30.12.1998 al 29.12.1999; Controparte_1
dall'01.01.2000 all'01.02.2015; dall'01.01.2016 al 31.03.2016; dall'01.01.2017 al
28.02.2017; dall'01.01.2018 al 31.01.2018; dall'01.01.2019 al 31.01.2019; dall'01.01.2020 al 31.01.2020; con contratto di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% dal 02.02.2015 al 31.12.2015; dall'01.04.2016 al 31.12.2016, dall'01.03.2017 al 31.12.2017, dall'01.02.2018 al 31.12.2018, dall'01.02.2019 al
31.12.2019, dall'01.02.2020 al 31.12.2020; dipendente presso il Comune di
RI (RC) a tempo indeterminato e parziale al 50% dall'01.01.2021 al
31.08.2022; dipendente presso il Comune di RI (RC) a tempo indeterminato e parziale al 66,67% dall'01.09.2022 ad oggi;
riferivano di aver domandato all l'accreditamento della contribuzione figurativa CP_3
relativa ai predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU), ma che tale richiesta era rimasta senza esito.
A fondamento della propria pretesa richiamavano l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 dettato in tema di lavori socialmente utili (LSU) e la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisava tra le due categorie un rapporto di genus (LSU) a species (LPU).
Tanto premesso, convenivano innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento della domanda siccome formulata nelle CP_3 suesposte conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_3
chiedendo, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio con il Ministero del
Lavoro, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti.
Eccepiva, ancora in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, in mancanza di una domanda per prestazioni pensionistiche, nonché la prescrizione del diritto e la decadenza dall'azione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ribadendo la diversità tra LSU e
LPU, in quanto la legge prevedeva solo a favore dei primi l'accredito della contribuzione figurativa;
diversità confermata dal D.Lgs. n. 81/2000 che poneva a carico dell solo l'assegno mensile a favore dei LSU, essendo quello previsto per i CP_3
LPU stato posto a carico degli enti utilizzatori.
In subordine, rilevava che la contribuzione figurativa accreditabile dall'ufficio non avrebbe potuto superare il periodo massimo di 12 mesi di attività prevista per i progetti per i quali l aveva erogato l'assegno. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sull'irregolarità del contraddittorio, posto che il Ministero del Lavoro e l'ente utilizzatore del progetto non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico del Ministero e dell'ente utilizzatore del progetto.
In merito alla eccepita carenza di interesse, si richiama il principio espresso dalla
Suprema Corte per il quale “In riferimento alla domanda di accertamento della c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative” (cfr. Cass. sez. lav., 04/12/2002, n. 17223).
Non sono condivisibili neppure l'eccezione di decadenza e di prescrizione. Sotto il primo profilo, non trova applicazione, nella fattispecie, gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riferimento al secondo profilo, trattasi di controversia concernente, non una determinata prestazione, ma l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di codesto Tribunale (cfr. da ultimo sent. n.
359/2018) e della Corte d'Appello di Reggio AB (cfr. ex multis sent. n.
1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 non applicabile ratione temporis al caso che occupa – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”.
Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus
a species tenuto conto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili (globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità).
Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini
d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass.
30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29/04/2016, n. 8573).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Ciò posto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che i ricorrenti abbiano prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, hanno diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi:
- dal 30.12.1998 al 29.12.1999 - progetto 093/RC; dall'01.01.2000 Parte_1
al 14.11.2010 -a seguito di proroghe ai sensi del D.L. 81/2000 e delle convenzioni con la Regione AB;
- dal 30.12.1998 al 29.12.1999; dall'01.01.2000 Controparte_1 all'01.02.2015; dall'01.01.2016 al 31.03.2016; dall'01.01.2017 al 28.02.2017; dall'01.01.2018 al 31.01.2018; dall'01.01.2019 al 31.01.2019; dall'01.01.2020 al
31.01.2020; con contratto di lavoro a tempo determinato e tempo parziale al 72,22% dal 02.02.2015 al 31.12.2015; dall'01.04.2016 al 31.12.2016, dall'01.03.2017 al
31.12.2017, dall'01.02.2018 al 31.12.2018, dall'01.02.2019 al 31.12.2019, dall'01.02.2020 al 31.12.2020.
Quanto, infine, all'assunto dell per cui la contribuzione figurativa non può CP_3 superare i 12 mesi di attività previsti per i progetti in questione (art, 3 D.Lgs. n.
280/1997), va dato atto con il D.Lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione oltre detto termine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti:
e al riconoscimento Parte_1 Controparte_1
della contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso il Comune di RI (RC);
- per l'effetto, condanna l all'accreditamento in favore di CP_3 Parte_1
e della contribuzione figurativa
[...] Controparte_1
relativa ai seguenti periodi: dal 30.12.1998 al Parte_1
29.12.1999 e dall'01.01.2000 al 14.11.2010; Controparte_1 dal 30.12.1998 al 31.01.2020;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3 complessivi € 1.200,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti