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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 328/2024
All'udienza del 16.4.2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attrice opponente
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 [...]
), titolare della omonima ditta con sede in Sciacca alla Via Lioni C.F._1
n.1 (P.IVA: rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, P.IVA_1 dagli Avv.ti Alfonso Fiorica e Maria Cristina Cucchiara, giusta separata procura da considerarsi in calce all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento, che si notifica unitamente, elettivamente domiciliata presso lo studio de i predetti lega li sito in Sciacca alla Via F.lli Bellanca n .6 l'Avv. Cucchiara anche in sostituzione dell'avv. Fiorica, la quale si riporta alle note conclusive depositate e alle conclusioni ivi riportate con distrazione e vittoria delle spese. Riporta brevemente che l'atto di precetto notificato è privo di sottoscrizione, che è assente anche nell'originale esibito, ha richiesto la notifica all'unep tramite il sistema telematico e la firma della busta non equivale alla firma sull'originale dell'atto stesso, la controparte inoltre notifica il precetto in forza di una sentenza richiedendo le somme del decreto ingiuntivo e non viene indicata l'esecutorietà del provvedimento e la sentenza varrebbe solo come titolo per le spese legali.
Per il convenuto opposto
nato in [...] in data [...] c.f. Controparte_1
ed ivi residente nella via Don Carmelo di Bartolo n. C.F._2
14 - p.iva , opposto rappresentato e difeso, giusta procura in P.IVA_2 calce all'atto di precetto del 21 marzo 2024 dall'Avv. Rosario Magliarisi
L'Avv. Elena Cantone in sostituzione dell'avv. Magliarisi, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni riportate opponendosi alle richieste avversarie e contesta tutto quanto dedotto in data odierna da controparte perché infondato e si riporta agli scritti depositati. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21:00 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare della omonima ditta con sede in Sciacca alla Via Lioni n.1 (P.IVA: P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfonso Fiorica e Maria
Cristina Cucchiara, giusta separata procura da considerarsi in calce all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento, che si notifica unitamente, elettivamente domiciliata presso lo studio de i predetti lega li sito in Sciacca alla Via F.lli
Bellanca n .6
Attrice opponente
2 contro
, nato in [...] in data [...] c.f. ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella via Don Carmelo di Bartolo n. 14 -, opposto rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di precetto del 21 marzo 2024 dall'Avv. Rosario Magliarisi
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16.4.2025 le parti concludevano come da verbale che precede e all'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615
e 617 c.p.c., del 24.4.2024, depositato il successivo 29.4.2024, regolarmente notificato a controparte, formulava opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo del servizio postale in data 15.4.2024, con la quale odierno opposto, Controparte_1 intimava alla il pagamento della complessiva somma di € 28.083,65, di cui Parte_1
€ 23.223,32 per sorte comprensiva di interessi di cui al decreto ingiuntivo n. 314/2019, oltre € 5.106,51 per spese legali (compresi di IVA e CPA, di cui € 500,00 oltre ad accessori liquidate nel D.I. n. 314/2019) ed € 482,97 – compreso IVA e CPA – per competenze per la redazione dell'atto di precetto.
A fondamento della propria domanda, l'odierna opponente deduceva:
- La nullità ed inefficacia assoluta ed insanabile del precetto per difetto di sottoscrizione, risultando solo l'apposizione di firma analogica solo sull'attestazione di conformità della sentenza;
- Il difetto di titolo esecutivo, atteso che nel precetto opposto non si fa menzione né indicazione della notifica del decreto ingiuntivo né della data in cui è stata apposta la formula esecutiva, potendo quindi solo azionare la somma liquidata in sentenza ma non anche nel decreto ingiuntivo;
- Che una volta che viene respinta l'opposizione e il titolo fondante l'esecuzione non sia la sentenza che decide l'opposizione ma quanto alla sorte capitale, accessori e spese, il decreto stesso, costituendo al contrario la sentenza solo
3 titolo esecutivo solo per le ulteriori eventuali voci di condanna in essa contenute;
- Che l'attestazione di conformità inerente la sentenza emessa nel procedimento
R.G. 1294/2019, sentenza n. 124/2024 rilasciata su foglio separato, non risulterebbe materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e non reca alcuna sottoscrizione in formato digitale e senza alcuna attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
- La violazione dell'articolo 137 c.p.c., atteso che non risulterebbe alcuna dichiarazione da parte del procuratore che avrebbe consentito all'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica a mani con evidente nullità del procedimento di notificazione dell'atto di precetto impugnato:
- Erroneità del calcolo del credito indicato nel precetto, atteso che parte opposta avrebbe omesso di detrarre l'importo di € 884,20 corrisposto a seguito di ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà parziale del 30.3.2021;
- Erroneità o comunque indeterminatezza del calcolo degli interessi.
Per tali ragioni, l'odierna opponente concludeva: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Sciacca, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, facendo diritto alla presente opposizione con ogni statuizione Preliminarmente in rito: a) disporre l'immediata sospensione della efficacia dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui in narrativa, emettendo ogni consequenziale statuizione: Nel merito, b) ritenere e dichiarare il difetto di titolo esecutivo per la intimazione delle somme ulteriori e diverse da quelle oggetto di statuizione nella sola sentenza € 3.000,00 oltre accessori a titolo di spese legali) e comunque dichiarare la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata: per l'effetto annullare, revocare, dichiarare illegittimo ed inefficace l'opposto atto di precetto con ogni utile e consequenziale statuizione;
C) ritenere e dichiarare nullo, inefficace e illegittimo l'atto di precetto notificato alla esponente
e qui opposto per i motivi di cui in atti, unitamente ad ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
D) Ritenere e dichiarare la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della esponente per i motivi di cui in atti, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione E) Ritenere e dichiarare il difetto di titolo esecutivo, ovvero il difetto di conformità dello stesso, e la non idoneità del titolo ai fini esecutivi, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
F) In
4 ogni caso ritenere e dichiarare la non debenza ovvero la illegittimità ed erroneità delle somme intimate e comunque, degli interessi per come ex adverso calcolati nell'atto opposto, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
G ) Emettere ogni altra statuizione come per legge;
H
) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano , ex art. 93 cpc, di averle anticipate e di non avere ricevuto acconti sugli onorari.”
Con comparsa di costituzione si costituiva nel presente procedimento
[...]
il quale concludeva chiedendo che “Rigettare tutte le domande, istanza ed CP_1 eccezioni formulate dalla in atto di citazione in opposizione a precetto per i motivi Parte_1 di cui alla presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
A fondamento delle proprie difese, l'odierno opposto deduceva:
- Che l'eccezione di difetto di sottoscrizione del precetto da cui conseguirebbe secondo la controparte, la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto è totalmente infondata atteso che la richiesta di notifica della sentenza e dell'atto di precetto è stata formulata direttamente dal procuratore dell'odierno opposto;
- Che l'Ufficiale giudiziario ha altresì attestato la conformità all'originale dell'atto consegnato alla odierna opponente;
- Che nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di dichiarazione di esecutività dello stesso, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza che definisce l'opposizione formulata, con rigetto nel merito;
- Che a seguito della Riforma Cartabia non è più necessario indicare in atto di precetto la data di rilascio della formula esecutiva;
- Che l'attestazione di conformità sottoscritta dal procuratore di parte creditrice include anche la sentenza e l'atto di precetto;
- Che atteso che la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, non è dato rilevare alcuna nullità della notifica dell'atto di precetto.
Per tutte queste ragioni, parte opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione.
5 Successivamente, all'esito della prima udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per decisione e per discussione all'udienza odierna: le parti hanno discusso come da verbale che precede ed il giudice ritiratosi in camera di consiglio dava lettura nell'assenza delle parti del dispositivo e della motivazione.
Nel merito, l'opposizione formulata da parte opponente è da ritenersi fondata e pertanto va dichiarata la nullità dell'atto di precetto, per mancanza di sottoscrizione, con assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione di formulati, per le ragioni che seguono.
Quale primo motivo di doglianza, l'odierna opponente ha eccepito la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato a mezzo del servizio postale in data
15.4.2024, per mancata sottoscrizione del precetto da parte del procuratore (né da parte del creditore stesso).
Il motivo deve ritenersi fondato.
Dall'esame degli atti versati nel fascicolo telematico, emerge che tanto la copia notificata quanto l'originale dell'atto di precetto inviato a mezzo pec all'ufficiale giudiziario non risulta sottoscritto dal procuratore (né in via analogica né in via digitale), essendosi limitato l'Ufficiale giudiziario ad attestare la conformità della copia all'originale (entrambi non sottoscritti).
La giurisprudenza richiamata da parte opposta non sembra cogliere nel segno, atteso che ha riguardo alla diversa ipotesi rispetto al caso che ci occupa, in cui sia la sola copia notificata ad essere sprovvisto di sottoscrizione, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Non rileva in tal senso neanche il fatto che la richiesta di notifica sia stata formulata dal medesimo procuratore.
Per tale motivo, l'atto di precetto va dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 480 e dell'articolo 125 c.p.c., con assorbimento degli altri motivi di censura sollevati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti per parte opponente, che si sono dichiarati antistatari.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'opposizione e dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese del presente procedimento, in favore di parte opponente, che si liquidano in € 1.280,00 per compensi oltre
IVA e CPa e oneri come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte opponente.
Così deciso in Sciacca il 16/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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All'udienza del 16.4.2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attrice opponente
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 [...]
), titolare della omonima ditta con sede in Sciacca alla Via Lioni C.F._1
n.1 (P.IVA: rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, P.IVA_1 dagli Avv.ti Alfonso Fiorica e Maria Cristina Cucchiara, giusta separata procura da considerarsi in calce all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento, che si notifica unitamente, elettivamente domiciliata presso lo studio de i predetti lega li sito in Sciacca alla Via F.lli Bellanca n .6 l'Avv. Cucchiara anche in sostituzione dell'avv. Fiorica, la quale si riporta alle note conclusive depositate e alle conclusioni ivi riportate con distrazione e vittoria delle spese. Riporta brevemente che l'atto di precetto notificato è privo di sottoscrizione, che è assente anche nell'originale esibito, ha richiesto la notifica all'unep tramite il sistema telematico e la firma della busta non equivale alla firma sull'originale dell'atto stesso, la controparte inoltre notifica il precetto in forza di una sentenza richiedendo le somme del decreto ingiuntivo e non viene indicata l'esecutorietà del provvedimento e la sentenza varrebbe solo come titolo per le spese legali.
Per il convenuto opposto
nato in [...] in data [...] c.f. Controparte_1
ed ivi residente nella via Don Carmelo di Bartolo n. C.F._2
14 - p.iva , opposto rappresentato e difeso, giusta procura in P.IVA_2 calce all'atto di precetto del 21 marzo 2024 dall'Avv. Rosario Magliarisi
L'Avv. Elena Cantone in sostituzione dell'avv. Magliarisi, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni riportate opponendosi alle richieste avversarie e contesta tutto quanto dedotto in data odierna da controparte perché infondato e si riporta agli scritti depositati. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21:00 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare della omonima ditta con sede in Sciacca alla Via Lioni n.1 (P.IVA: P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfonso Fiorica e Maria
Cristina Cucchiara, giusta separata procura da considerarsi in calce all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento, che si notifica unitamente, elettivamente domiciliata presso lo studio de i predetti lega li sito in Sciacca alla Via F.lli
Bellanca n .6
Attrice opponente
2 contro
, nato in [...] in data [...] c.f. ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella via Don Carmelo di Bartolo n. 14 -, opposto rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di precetto del 21 marzo 2024 dall'Avv. Rosario Magliarisi
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16.4.2025 le parti concludevano come da verbale che precede e all'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615
e 617 c.p.c., del 24.4.2024, depositato il successivo 29.4.2024, regolarmente notificato a controparte, formulava opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo del servizio postale in data 15.4.2024, con la quale odierno opposto, Controparte_1 intimava alla il pagamento della complessiva somma di € 28.083,65, di cui Parte_1
€ 23.223,32 per sorte comprensiva di interessi di cui al decreto ingiuntivo n. 314/2019, oltre € 5.106,51 per spese legali (compresi di IVA e CPA, di cui € 500,00 oltre ad accessori liquidate nel D.I. n. 314/2019) ed € 482,97 – compreso IVA e CPA – per competenze per la redazione dell'atto di precetto.
A fondamento della propria domanda, l'odierna opponente deduceva:
- La nullità ed inefficacia assoluta ed insanabile del precetto per difetto di sottoscrizione, risultando solo l'apposizione di firma analogica solo sull'attestazione di conformità della sentenza;
- Il difetto di titolo esecutivo, atteso che nel precetto opposto non si fa menzione né indicazione della notifica del decreto ingiuntivo né della data in cui è stata apposta la formula esecutiva, potendo quindi solo azionare la somma liquidata in sentenza ma non anche nel decreto ingiuntivo;
- Che una volta che viene respinta l'opposizione e il titolo fondante l'esecuzione non sia la sentenza che decide l'opposizione ma quanto alla sorte capitale, accessori e spese, il decreto stesso, costituendo al contrario la sentenza solo
3 titolo esecutivo solo per le ulteriori eventuali voci di condanna in essa contenute;
- Che l'attestazione di conformità inerente la sentenza emessa nel procedimento
R.G. 1294/2019, sentenza n. 124/2024 rilasciata su foglio separato, non risulterebbe materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e non reca alcuna sottoscrizione in formato digitale e senza alcuna attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
- La violazione dell'articolo 137 c.p.c., atteso che non risulterebbe alcuna dichiarazione da parte del procuratore che avrebbe consentito all'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica a mani con evidente nullità del procedimento di notificazione dell'atto di precetto impugnato:
- Erroneità del calcolo del credito indicato nel precetto, atteso che parte opposta avrebbe omesso di detrarre l'importo di € 884,20 corrisposto a seguito di ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà parziale del 30.3.2021;
- Erroneità o comunque indeterminatezza del calcolo degli interessi.
Per tali ragioni, l'odierna opponente concludeva: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Sciacca, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, facendo diritto alla presente opposizione con ogni statuizione Preliminarmente in rito: a) disporre l'immediata sospensione della efficacia dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui in narrativa, emettendo ogni consequenziale statuizione: Nel merito, b) ritenere e dichiarare il difetto di titolo esecutivo per la intimazione delle somme ulteriori e diverse da quelle oggetto di statuizione nella sola sentenza € 3.000,00 oltre accessori a titolo di spese legali) e comunque dichiarare la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata: per l'effetto annullare, revocare, dichiarare illegittimo ed inefficace l'opposto atto di precetto con ogni utile e consequenziale statuizione;
C) ritenere e dichiarare nullo, inefficace e illegittimo l'atto di precetto notificato alla esponente
e qui opposto per i motivi di cui in atti, unitamente ad ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
D) Ritenere e dichiarare la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della esponente per i motivi di cui in atti, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione E) Ritenere e dichiarare il difetto di titolo esecutivo, ovvero il difetto di conformità dello stesso, e la non idoneità del titolo ai fini esecutivi, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
F) In
4 ogni caso ritenere e dichiarare la non debenza ovvero la illegittimità ed erroneità delle somme intimate e comunque, degli interessi per come ex adverso calcolati nell'atto opposto, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
G ) Emettere ogni altra statuizione come per legge;
H
) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano , ex art. 93 cpc, di averle anticipate e di non avere ricevuto acconti sugli onorari.”
Con comparsa di costituzione si costituiva nel presente procedimento
[...]
il quale concludeva chiedendo che “Rigettare tutte le domande, istanza ed CP_1 eccezioni formulate dalla in atto di citazione in opposizione a precetto per i motivi Parte_1 di cui alla presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
A fondamento delle proprie difese, l'odierno opposto deduceva:
- Che l'eccezione di difetto di sottoscrizione del precetto da cui conseguirebbe secondo la controparte, la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto è totalmente infondata atteso che la richiesta di notifica della sentenza e dell'atto di precetto è stata formulata direttamente dal procuratore dell'odierno opposto;
- Che l'Ufficiale giudiziario ha altresì attestato la conformità all'originale dell'atto consegnato alla odierna opponente;
- Che nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di dichiarazione di esecutività dello stesso, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza che definisce l'opposizione formulata, con rigetto nel merito;
- Che a seguito della Riforma Cartabia non è più necessario indicare in atto di precetto la data di rilascio della formula esecutiva;
- Che l'attestazione di conformità sottoscritta dal procuratore di parte creditrice include anche la sentenza e l'atto di precetto;
- Che atteso che la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, non è dato rilevare alcuna nullità della notifica dell'atto di precetto.
Per tutte queste ragioni, parte opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione.
5 Successivamente, all'esito della prima udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per decisione e per discussione all'udienza odierna: le parti hanno discusso come da verbale che precede ed il giudice ritiratosi in camera di consiglio dava lettura nell'assenza delle parti del dispositivo e della motivazione.
Nel merito, l'opposizione formulata da parte opponente è da ritenersi fondata e pertanto va dichiarata la nullità dell'atto di precetto, per mancanza di sottoscrizione, con assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione di formulati, per le ragioni che seguono.
Quale primo motivo di doglianza, l'odierna opponente ha eccepito la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato a mezzo del servizio postale in data
15.4.2024, per mancata sottoscrizione del precetto da parte del procuratore (né da parte del creditore stesso).
Il motivo deve ritenersi fondato.
Dall'esame degli atti versati nel fascicolo telematico, emerge che tanto la copia notificata quanto l'originale dell'atto di precetto inviato a mezzo pec all'ufficiale giudiziario non risulta sottoscritto dal procuratore (né in via analogica né in via digitale), essendosi limitato l'Ufficiale giudiziario ad attestare la conformità della copia all'originale (entrambi non sottoscritti).
La giurisprudenza richiamata da parte opposta non sembra cogliere nel segno, atteso che ha riguardo alla diversa ipotesi rispetto al caso che ci occupa, in cui sia la sola copia notificata ad essere sprovvisto di sottoscrizione, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Non rileva in tal senso neanche il fatto che la richiesta di notifica sia stata formulata dal medesimo procuratore.
Per tale motivo, l'atto di precetto va dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 480 e dell'articolo 125 c.p.c., con assorbimento degli altri motivi di censura sollevati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti per parte opponente, che si sono dichiarati antistatari.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'opposizione e dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese del presente procedimento, in favore di parte opponente, che si liquidano in € 1.280,00 per compensi oltre
IVA e CPa e oneri come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte opponente.
Così deciso in Sciacca il 16/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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