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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6011 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento alla Piazza Cota, n. 8, presso lo studio dell' avv. Aniello Calemma e avv. Massimo D'Amora , che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Stefano Azzano (C.F. ) – pec. C.F._2
t, giusta procura generale alle liti per Notaio Email_1 [...] di Roma del 23.01.2023 Rep. n. 37590, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Per_1 Via de Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura ; CP_1
, P. IVA e C.F. , con sede in ROMA alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, nella persona di in qualità di Responsabile Controparte_3
Contenzioso , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto CP_4
Notaio - Roma, Rep. n. 180134 Racc. n. 12348 del 22/06/2023, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Rega, C.F. , e con la stessa C.F._3 elett.te dom.ta, in Nola (NA), alla Via G. Fonseca, n. 100
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.10.2023, il ricorrente in epigrafe impugnava la comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176202300003539000, fascicolo n. 2023/195403, per l'importo di € 28.834,72, fondata sui seguenti avvisi: avviso di addebito n. 371 2019 00159753 62 000, codice fiscale matricola C.F._1
2059509310 Gestione Commercianti, notificato a il 24.01.2020 , con cui gli Parte_1 veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.630,96; avviso di addebito n.
371 2021 00061340 09 000 codice fiscale matricola 2059509310 C.F._1
Gestione Commercianti, presuntivamente notificato a in data 22.02.2022, Parte_1 con cui gli veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 20.504,24.
In relazione all'avviso di addebito n. 371 2019 00159753 62 000, l'istante deduceva la pendenza di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.
Con riferimento, invece, all'avviso di addebito n. 371 2021 00061340 09 000, deduceva la omessa notifica.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti, in epigrafe indicate, chiedendo il rigetto della opposizione. All' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va rilevato che l' ha dedotto l'intervenuto sgravio dell'avviso CP_1
n. 371 2021 00061340 09 000.
Invero, l' , nelle note depositate in data 11.12.2024, ha così dedotto: l'avviso di CP_1 addebito n. 371 2021 00061340 09 000 (all. n. 6) è stato sgravato e in relazione allo stesso chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
In relazione, invece, all'avviso di addebito n. 371 2019 00159753 62 000, va rilevato che è stato oggetto di precedente pronuncia di questo Tribunale (cfr. sentenza allegato 5 fascicolo ) con cui è stata rigettata l' opposizione avverso l'avviso. CP_1
La parte ha dedotto di aver esperito appello, ma non ne ha documentato esito.
In ogni caso, in parte qua, l'opposizione è inammissibile, avendo già costituito oggetto di precedente giudizio, definito con il rigetto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, deve essere disposta la compensazione per metà; per la restante parte, invece, devono essere poste a carico dell' e dell'Agente di riscossione, in solido, atteso che è stata azionata, in parte, CP_1 una pretesa non dovuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezion o deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione in relazione all'avviso di addebito n. 371 2019
00159753 62 000; in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara nulla dovuto dal ricorrente all' , per CP_1 la pretesa di cui all'avviso di addebito 371 2021 00061340 09 000 e, per l'effetto, dichiara illegittima, in parte qua, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria inviata;
previa compensazione delle spese di lite nella misura di ½, condanna l' e l CP_1 [...]
, in solido, al pagamento in favore di della restante Controparte_2 Parte_1 parte, liquidata in € 1.800, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 20.1.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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