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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: richiesta di modifica decreto regolamentazione figli minori
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Anna Romano;
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
Giovanni Feliciello;
1 FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di modifica del decreto n. 3492/2023 reso dal Tribunale di Nola in data 12.12.2019 nel procedimento rg 1692/2022. In particolare, parte ricorrente, rilevato che la figlia minore si rifiutava di Per_1
incontrare il padre secondo le modalità indicate nel predetto decreto, chiedeva che venisse previsto un diritto di visita presso i SS competenti o in presenza di personale qualificato che potesse intervenire nel riavvicinare la minore al padre.
Il resistente, costituitosi in giudizio, aderiva alla richiesta.
Tanto brevemente premesso, è pacifico che la minore da sempre restia a Per_1
incontrare il padre, ad un certo punto mostrava un rifiuto ad incontrare il resistente considerando quest'ultimo come un estraneo.
Orbene, il resistente ha svolto con esito positivo il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali, la ricorrente non ha ancora intrapreso il percorso a causa dello scarso personale dei SS di Volla, la minore è adeguatamente inserita nel contesto familiare materno, la madre ha un compagno stabile da cui ha avuto due figli ed è in attesa di un terzo figlio.
Tanto considerato, ritiene il tribunale che nel rispetto dei tempi e della volontà della minore, l'unica strada percorribile per tentare nuovamente un riavvicinamento della minore al padre, sia quella di fare intraprendere alla minore un percorso Per_1
individuale che la aiuti a comprendere le ragioni dell'astio nei confronti del padre, ad elaborarle al fine di acconsentire ad un riavvicinamento allo stesso.
Una volta svolto tale percorso, gli incontri padre – figlia potranno svolgersi, in una prima fase, di tre mesi (salvi diversi accordi) con la supervisione di personale qualificato che sostenga il riavvicinamento. Successivamente, in modalità libera per due volte alla settimana, un pomeriggio da individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 e una settimana il sabato, l'altra la domenica, festività natalizie alternate (un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con il padre, un altro ann9o il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio), Pasqua e
Lunedì in Albis ad anni alterni, 7 gg nel periodo estivo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Si incaricano i SS di Volla di avviare la minore ai percorsi indicati da svolgersi presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS
2 stessi e dispone che gli incontri si svolgano presso locali individuati dai SS di Volla anche alla presenza di personale qualificato di centri convenzionati. Si invita altresì la ricorrente a svolgere i percorsi di sostegno alla genitorialità per sostenere la figlia nel riavvicinamento al padre, percorsi da svolgersi presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di Volla.
Nulla va disposto in merito alla misura del mantenimento a carico del padre, già previsto nel decreto n. 3492/2023.
Si rimette a cura della cancelleria copia del presente provvedimento a giudice tutelare ex articolo 337 c.c. atteso che è già aperta una vigilanza a tutela della minore.
La natura del giudizio determina la compensazione delle spese di lite
PQM
Il tribunale, a parziale modifica del decreto n. 3492/2023 reso dal Tribunale di Nola in data 12.12.2019 nel procedimento rg 1692/2022, così provvede:
1) invita la minore nata a Napoli il [...] ad [...], Persona_2
con il consenso dei genitori e ove consenziente, presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di Volla, un percorso individuale che la aiuti a comprendere le ragioni dell'astio nei confronti del padre, ad elaborarle al fine di acconsentire ad un riavvicinamento allo stesso;
2) disciplina i tempi di permanenza presso il padre in conformità alla parte motiva;
3) invita la ricorrente a svolgere i percorsi di sostegno alla genitorialità per sostenere la figlia nel riavvicinamento al padre, percorsi da svolgersi presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di
Volla;
4) conferma le altre statuizioni di cui al predetto decreto;
5) rimette a cura della cancelleria copia del presente provvedimento a giudice tutelare ex articolo 337 c.c.
6) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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