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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2298/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2298/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale ” e vertente TRA
nata l'[...] a [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...], c.f.: Parte_2 C.F._2 entrambi domiciliati in Vallata (AV) alla Via IV Novembre n. 34, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia MI , nata il [...] a [...] Persona_1 (AV), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'Atto di citazione, dall'Avv. Domenico Primarosa, (C.F. ), presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla via C.F._3 Olivieri n. 60 elettivamente domiciliano e dall'Avv. Brigida Cesta, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attori E
, con sede in alla via degli Controparte_1 CP_1 Imbimbo, 10/12, C.F./P.IVA , in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola (c.f.
e con lo stesso elettivamente domiciliata in alla via degli C.F._4 CP_1 Imbimbo 10/12, giusta procura in atti;
- Convenuto E
c.f. , con domicilio digitale eletto presso gli Avv.ti CP_2 C.F._5 Ernesto Matarazzo c.f. e Mauro Salvatore Matteis c.f. C.F._6
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
C.F._7
- convenuto e
P. IVA , corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., (giusta procura speciale per Controparte_4 Notaio dott. di Bologna n. rep. 96608 del 28.06.2022, racc. 12060), Persona_2 elettivamente domiciliato in alla Galleria di via Mancini, 17 presso lo studio legale CP_1 dell'Avv. Annalisa Benigni, c. f. , dalla quale è rappresentato e difeso C.F._8 come da mandato in atti;
- terza chiamata
Conclusioni: per parte attrice “In ottemperanza al decreto del 12.12.2024, con cui l'Ill.mo Giudice Istruttore ha disposto la sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, la difesa degli attori, riportandosi integralmente a tutti i propri precedenti atti e verbali di causa, svolge le seguenti deduzioni e precisa le proprie conclusioni. IN VIA ISTRUTTORIA: REITERAZIONE DELL'ISTANZA DI
1 R.G. n. 2298/2022
CONVOCAZIONE A CHIARIMENTI DEI CC.TT.UU. Con note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, questa difesa aveva già puntualmente e analiticamente contestato le conclusioni rassegnate dai Consulenti Tecnici d'Ufficio, dott. e dott. Persona_3
evidenziandone le palesi contraddizioni e la carenza di rigore scientifico. In Persona_4 particolare, si è censurata l'apodittica affermazione secondo cui, alla data del 16.06.2008, la piccola presentasse una leucocoria conclamata, sintomatica di un retinoblastoma in fase Per_1 talmente avanzata da rendere l'enucleazione dell'occhio destro l'unica opzione terapeutica possibile. Tale conclusione, come già ampiamente dedotto, è smentita in fatto – atteso che la madre, sig.ra , notò un mero “riflesso bianco” e non una pupilla interamente bianca – Pt_1 e, soprattutto, in logica. Gli stessi CC.TT.UU., infatti, nel replicare alle osservazioni dei consulenti di parte attrice, sono incorsi in una insanabile contraddizione, affermando che un tumore può evolvere da uno stadio iniziale ad uno avanzato in soli sei giorni. Orbene, tale ultima affermazione, oltre a non essere supportata da alcuna letteratura scientifica, stride irrimediabilmente con la tesi principale dell'elaborato. Se il tumore era già in fase avanzata il 16.06.2008, non si comprende perché i CC.TT.UU. abbiano sentito la necessità di giustificare una sua presunta rapidissima evoluzione successiva a tale data. Ciò dimostra l'incertezza e la fragilità dell'impianto logico-scientifico della consulenza. La questione non è di poco momento, poiché attiene al cuore del presente giudizio: accertare se una diagnosi tempestiva da parte del pediatra di libera scelta, dott. allertato dalla madre sin dal 16.06.2008, CP_2 avrebbe potuto consentire di accedere a terapie conservative, finalizzate al salvataggio dell'organo (quoad salutem), a prescindere dalla sua funzionalità (quad functionem). L'enucleazione ha infatti comportato per la MI un danno gravissimo, permanente e invalidante, con pesanti ripercussioni sulla sua vita estetica, di relazione e sul suo sviluppo psicofisico. Un elaborato peritale affetto da tali e tanti vizi logici non può costituire una base sufficiente e attendibile per la decisione della causa. La giurisprudenza di merito e di legittimità è costante nell'affermare che il giudice può fare proprie le conclusioni del CTU solo a condizione che queste siano immuni da vizi logici e fondate su un rigoroso percorso argomentativo. Laddove, come nel caso di specie, la CTU presenti profili di contraddittorietà e le critiche della parte siano puntuali e circostanziate, il giudice ha il dovere di approfondire l'indagine, anche disponendo i chiarimenti necessari. Ritenere la causa “matura per la decisione” sulla scorta di una consulenza tecnica così palesemente lacunosa e contraddittoria si tradurrebbe in una lesione del diritto di difesa degli attori e del principio del giusto processo. Per tali ragioni, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito, revocando parzialmente la precedente ordinanza, voglia disporre la convocazione a chiarimenti dei CC.TT.UU. dott. Per_3
e dott. affinché gli stessi, in contraddittorio con i difensori e i
[...] Persona_4 consulenti di parte, possano rendere conto delle palesi incongruenze rilevate nel loro elaborato, con particolare riferimento alla data di effettiva insorgenza della patologia e alla sua stadiazione al momento della prima segnalazione fatta dalla madre al pediatra. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere la superiore istanza istruttoria e, conformemente a quanto disposto con provvedimento del 12.12.2024, ritenesse la causa matura per la decisione, la difesa degli attori precisa come segue le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione e in tutti gli atti di causa, qui da intendersi integralmente trascritte. Si chiede, pertanto, l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”. Per parte convenuta “È presente per l' , in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante p.t., l'avv. Giuseppe Merola il quale si riporta al contenuto di tutti i propri scritti Cont difensivi, chiedendo l'accoglimento delle proprie richieste. La deducente nel ribadire che dalla C.T.U. definitiva non emerge alcuna responsabilità in capo ai sanitari dipendenti che ebbero in cura la MI, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione
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dei termini di legge. Con vittoria di spese, comprese le generali, e compensi di giudizio, oltre oneri fiscali.”. Per parte convenuta “Gli avvocati Ernesto Matarazzo e Mauro Salvatore Matteis, si CP_2 riportano a quanto dedotto, richiesto ed eccepito e chiedono accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via principale dichiarare la domanda temeraria;
-in via subordinata rigettare la domanda per infondatezza in fatto e diritto;
- in via più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda, condannare la , in persona del rapp.te Controparte_5 legale p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, a risarcire direttamente il danno e tenere indenne il dott. da qualsivoglia esborso, in ragione della predetta polizza CP_2 assicurativa, con condanna della predetta Compagnia, ex art. 1917 cc, alle spese e al compenso di causa in favore del . - vinte le spese e competenze di causa con attribuzione ai Parte_3 sottoscritti procuratori anticipatari;
chiedono assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.”. Per la parte terza chiamata “L'avv. Annalisa Benigni, nell'interesse della CP_6 reitera la più ampia impugnativa di tutto quanto ex adverso allegato, Controparte_3 dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e richieste comunque formulate nei confronti della L'avv. Annalia Benigni si riporta alle Controparte_3 eccezioni, difese, istanze e conclusioni in atti, che si abbiano qui trascritte e riproposte senza rinuncia alcuna. L'avv. Annalisa Benigni, preso atto del deposito, da parte del prof. dott.
e del dott. della consulenza medico legale d'Ufficio, le cui Persona_3 Persona_4 conclusioni escludono qualsiasi fattispecie di responsabilità del professionista assicurato, conclude, per tutti gli esposti motivi, perché sia dichiarata inammissibile, improcedibile, prescritta, ovvero del tutto infondata in fatto ed in diritto, qualunque domanda proposta nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori. L'avv. Annalisa Benigni chiede pertanto che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia MI , Persona_1 adivano il Tribunale, premettendo, in sintesi: di essere genitori, esercenti la patria potestà, della MI , nata il [...], presso l'Ospedale “Agostino Landolfi” di Solofra Persona_1
da cui veniva dimessa in data 07.05.2008 con la seguente diagnosi: “ittero CP_7 neonatale-neonata da T.C.”; che alla nascita, i sanitari del nosocomio sottoponevano la neonata ad una serie di esami e, con riferimento agli occhi, accertavano quanto segue “esame esterno nella norma;
esame di carico dell'occhio appare nella norma”; dimessa dalla struttura, la neonata veniva seguita dal pediatra dott. dell'ASL AV1, con ambulatorio in CP_2 Vallata (AV), il quale, in data 10.06.2008, redigeva il primo bilancio di salute con la seguente diagnosi: ”bambino sano…riflesso rosso della retina: SI” ; in occasione del controllo del 10.06.2008, essi riferivano al dott. di aver notato, da qualche giorno, un riflesso bianco CP_2 nel bulbo oculare destro della piccola in tale circostanza, il predetto pediatra li Per_1 rassicurava affermando che il riferito riflesso era normale;
successivamente alla visita del 10.06.2008, essi evidenziavano nuovamente al pediatra dott. la persistenza del CP_2 suddetto riflesso bianco nell'occhio della bambina;
anche in tali circostanze, il pediatra li rassicurava;
in data 26.06.2008, essi si rivolgevano ad altro specialista, il dott. Per_5 primario di pediatria dell'Ospedale “Landolfi” di Solofra, che concludeva riconoscendo la bambina perfettamente sana;
tra la fine del mese di giugno e gli inizi del mese di luglio 2008, essi facevano sottoporre nuovamente a visita la piccola dal Dott. chiedendogli CP_2 espressamente di controllare il riflesso bianco presente nell'occhio destro ed egli concludeva affermando che l'occhio destro era sano;
in data 17.07.2008, essi facevano sottoporre nuovamente a visita per il secondo bilancio di salute la piccola dal dott. il quale CP_2
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concludeva affermando che la bambina era sana;
in data 23.07.2008, il pediatra dott. Per_5 consigliava di far sottoporre la piccola ad una visita oculistica, presso l'Ospedale “G. Rummo” di Benevento la piccola veniva sottoposta a visita oculistica dal dott. il quale Per_6 diagnosticava “sospetto retinoblastoma”; il 24.07.2008, presso il “Policlinico Santa Maria alle Scotte” dell' , i sanitari, confermando la diagnosi, Controparte_8 disponevano l'immediato ricovero;
i sanitari dell' Controparte_8 accertavano che il diagnosticato tumore era in stadio avanzato, ragion per cui, in data 01.08.2008, procedevano ad intervento chirurgico con asportazione dell'occhio destro. Gli attori deducevano, quindi, che il danno grave subito dalla MI Persona_1 fosse da ricondursi alla responsabilità dei sanitari che l'avevano avuta in cura dalla nascita, che avevano assunto una condotta connotata da grave negligenza professionale nel momento in cui, sottovalutando il riflesso presente nell'occhio destro della piccola, non avevano riconosciuto la presenza del tumore, che, se diagnosticato in tempo utile, avrebbe potuto essere debellato con cure alternative rispetto all'intervento di asportazione dell'occhio. Aggiungevano gli attori di avere presentato per tali fatti querela, ma che il procedimento penale n. 2660/09 RG GIP, n. 2640/08 RGNR dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, nei confronti dei dottori CP_2 e , imputati del reato p. e p. dall' art. 590 e 583 c.2 c.p. e nel quale essi si erano Controparte_9 costituiti parte civile, si concludeva con provvedimento di non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati. Gli attori esponevano che dovesse affermarsi la responsabilità del Dott. , CP_2 quale pediatra addetto presso l'ambulatorio di Vallata (AV) dell' (già ASL AV1), che, CP_10 nell'esercizio della professione medica, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, impediva una tempestiva diagnosi della malattia e, quindi, l'attuazione di interventi e protocolli terapeutici medici e chirurgici conservativi dell'occhio destro, causando in tal modo l'enucleazione del bulbo oculare destro della piccola con le gravi conseguenze inerenti Per_1 il ritardo di diagnosi, quali l'accrescimento della neoplasia ad uno stadio avanzato, una prognosi negativa caratterizzata dalla perdita della funzione visiva aggravata dalla drammatica quanto inevitabile scelta terapeutica di enucleazione del bulbo oculare coinvolto, nonché dal rischio di una prognosi ancor più infausta per la vita della paziente qualora si fosse verificata la diffusione metastatica locale intracranica trasformando il retino blastoma da tumore curabile a malattia incurabile. Rappresentavano gli attori di avere interesse ad attivare il giudizio onde essere integralmente risarciti di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e connessi, presenti e futuri, sia in proprio, che nella qualità di esercenti la potestà sulla MI , riconducibili Persona_1 alla condotta colpevole del Dott. , quale medico pediatra presso l'ASL AV – CP_2 Ambulatorio di Vallata (AV), che aveva avuto in cura la piccola Alla responsabilità del Per_1 medico, nel caso di specie, andava aggiunta quella dell' , struttura sanitaria alle cui CP_10 Con dipendenze il Dott. svolgeva le mansioni di pediatra presso l'ambulatorio di CP_2 Vallata (AV). I danni venivano così descritti a) Danno patrimoniale, con riferimento a tutti i costi e le spese direttamente collegate all'avvenuta asportazione dell'organo visivo e all'impianto della protesi oculare, comprese sia quelle già sostenute dalla data di enucleazione del bulbo oculare, che quelle da sostenersi in futuro;
b) Danno biologico inteso come lesione all'integrità psico – fisica dell'individuo; c) Danno morale inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo e della tranquillità psichica dell'individuo; d) Danno esistenziale o “danno alla vita da relazione”, inteso come danno dinamico – relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, conseguenti alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell'individuo, attinenti alla sfera degli affetti e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrice della persona umana;
e) Danno estetico inteso come modificazione peggiorativa dell'aspetto esteriore ovvero alterazione fisionomica e/o fisiognomica dei tratti somato-espressivi dell'individuo; f) Danno da incapacità lavorativa, dovendosi riconoscersi alla MI il danno per l'incidenza negativa che l'essere Per_1 portatrice di protesi oculare avrebbe prodotto sulla sua capacità lavorativa generica, futura;
g)
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danno morale, agli istanti, iure proprio;
h) risarcimento di ogni ulteriore danno, patrimoniale e non, non espressamente descritto, ma comunque riconducibile alla responsabilità dei convenuti. Gli attori citavano in giudizio Dott. e e concludevano CP_2 CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto: A) accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti per i fatti e per la causazione dei danni descritti in premessa;
B) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, in favore degli istanti, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla MI , all'integrale Persona_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, così come descritti nella premessa del presente atto, nella misura di € 500.000,00 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo esplentanda CTU medico – legale e/o comunque nella misura che l'On.le Giudicante riterrà di Giustizia liquidare anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo. C) Vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. Si costituiva tempestivamente in giudizio con “Comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa di terzo” il convenuto dott. , contestando il contenuto della CP_2 domanda, deducendo che nessuna responsabilità potesse essergli ascritta, avendo agito diligentemente e in modo conforme alle regole della professione medica, in quanto, la patologia non era stata accertata, né poteva esserlo nei primi due controlli dei bilanci della salute, non essendo incorso in alcuna violazione della diligenza professionale, per non aver potuto diagnosticare la presenza della patologia oncologica, per cui l'asportazione dell'occhio, eseguita presso il centro specialistico oftalmico “Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena”, non era a sé imputabile, come accertato nel procedimento penale di cui alla sentenza n.20/2012 emessa dal GUP del Tribunale di Ariano Irpino. Il convenuto concludeva chiedendo “previo differimento dell'udienza del 2 novembre 2022, autorizzare la chiamata in causa della società , in persona del Controparte_5 rapp.te legale p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, disponendosi all'uopo la fissazione di nuova udienza;
-in via principale dichiarare la domanda temeraria;
-in via subordinata rigettare la domanda per infondatezza in fatto e diritto;
- in via più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda, condannare la
[...]
, in persona del rapp.te legale p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado Controparte_5 45, a risarcire direttamente il danno e tenere indenne il dott. da qualsivoglia CP_2 esborso, in ragione della predetta polizza assicurativa, con condanna della predetta Compagnia, ex art. 1917 cc, alle spese e al compenso di causa in favore del . - vinte le spese e Parte_3 competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”. Si costituiva altresì in giudizio la parte convenuta Controparte_1
, eccependo: “Nullità dell'atto di citazione”, ex art. 164 comma 4 c.p.c., per la sua
[...] genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti, a pena di nullità, ex art. 163 n. 4 c.p.c.; “Difetto di legittimazione passiva” , non potendo essere chiamata a rispondere dei lamentati danni, difettando la titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria, a qualsivoglia titolo, proposta da parte attrice, non essendo ascrivibile a sé alcun profilo di responsabilità non potendo intervenire per cambiare il corso degli eventi;
“Sulla prescrizione del diritto ad agire”, in capo agli attori, sia per le domande azionate iure proprio dalla MI sia in relazione ai danni riflessi lamentati dai coniugi , Per_1 Parte_4 non avendo mai stipulato alcun contratto con le parti attrici, l'azione era da considerarsi prescritta poiché, al più, sarebbe stata configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale il cui termine quinquennale era ampiamente spirato, “Mancata prova del nesso causale”, non essendo gli eventi di causa riconducibili alla propria condotta;
“Il danno risarcibile: esistenza del danno e quantificazione”, contestando le richieste risarcitorie formulate da parte attrice, sia in relazione alle istanze riguardanti le voci non patrimoniali che quelli patrimoniali, non potendo essa essere chiamata a rispondere né per culpa in vigilando, né
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per culpa in eligendo, in merito al quantum, contestando la sussistenza della dedotta entità del danno risarcibile, poiché le richieste apodittiche risultavano infondate in assenza di qualsiasi elemento che consentisse di valutarne la fondatezza. La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ill.mo giudicante, disattesa ogni contraria istanza, --- in via preliminare, rilevare la nullità del libello introduttivo per l'eccessiva genericità dello stesso;
---- in via gradata, rilevare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
non potendo la stessa in alcun modo essere chiamata a rispondere dei lamentati danni, CP_1 difettando la titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria, a qualsivoglia titolo, proposta da parte attrice;
--- sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto ad agire in capo agli attori, essendo spirato il termine quinquennale per azionare le presenti domande;
--- nel merito, rigettare la domanda in quanto difetta il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e gli eventi lamentati;
--- in via gradata, rigettare la domanda, così come proposta dagli attori poiché carente del valore probatorio necessario ai fini della quantificazione del danno richiesto, ovvero, in subordine, contenerla nei limiti di quanto effettivamente risultante dall'istruttoria e nei limiti di quanto infra richiesto e, per l'effetto, condannare il Dott. CP_2 al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla MI per effetto
[...] Persona_1 del proprio operato.”. Disposto il differimento della prima udienza, si costituiva in giudizio la parte terza chiamata eccependo e deducendo: “Eccezione di prescrizione.”, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2947 cod. civ. prescrivendosi il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito in cinque anni dal giorno in cui il fatto si era verificato;
“Applicazione della disciplina contrattuale di cui alla polizza n. 1-39528/407/122/180116413 – Polizza a Controparte_3 secondo rischio.”, sempre in linea preliminare, in subordine, restando a carico dell'assicurato la prova della applicabilità ed operatività della polizza invocata, richiedeva la applicazione integrale della disciplina contrattuale risultante dalla polizza stessa, individuata in intestazione, e dalle condizioni di assicurazione di cui all'allegato di polizza;
l'applicazione delle clausole contrattuali che disciplinano il risarcimento, evidenziando in particolare, e senza rinuncia alcuna, che nel caso di specie deve applicarsi la clausola di “polizza a secondo rischio”, come da paragrafo “Garanzia base” della polizza stessa, poiché esisteva altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, stipulata dalla , per i medici convenzionati con il servizio CP_1 sanitario nazionale;
sempre in subordine, l'applicazione della clausola di secondo rischio, ovvero che la garanzia a proprio carico fosse limitata alla quota di danno eccedente il massimale della polizza di primo rischio e per la quale era stato in precedenza richiesto a mezzo PEC alla di comunicare ulteriori informazioni;
chiedeva, comunque, in ogni caso, sempre CP_1 in via subordinata, l'applicazione delle condizioni di scoperto assicurativo come pattuite in polizza;
“Infondatezza nel merito delle domande risarcitorie.”, in relazione al merito della controversia, associandosi alle difese ed allegazioni del convenuto dott. CP_2 evidenziando che non potesse ravvisarsi alcuna ipotesi di negligenza professionale, né evocarsi la sussistenza di qualsivoglia danno risarcibile, riconducibile a condotte o omissioni dell'assicurato. La parte terza chiamata concludeva “per tutti gli esposti motivi, perché sia dichiarata inammissibile, improcedibile, prescritta ovvero del tutto infondata in fatto ed in diritto, qualunque domanda proposta nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.”. La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di C.t.u. e quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va dà atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, espletato in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio (v. prod. parte attrice).
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Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto di citazione, atteso che esso consente di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate. In particolare, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v. ex multis Cass. 6 agosto 2007, n. 17180; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497
- 01) “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere esclusa, dal momento che la parte attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la propria prospettazione, a fondare la responsabilità dei convenuti, i quali si sono, difatti, costituiti in giudizio, esercitando tutte le rispettive prerogative difensive in rito e nel merito. Ancora, in via preliminare, va dato atto che risulta documentato in atti che, per i fatti di causa, sia stata emessa nei confronti di Sentenza del GUP del Tribunale di CP_2 Ariano Irpino, ai sensi dell'art. 425 cpp, di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”. A tale proposito, in punto di diritto, va qui considerato che a tale sentenza non possa attribuirsi effetto di giudicato vincolante nella odierna sede civile, poiché l'articolo 654 c.p.p. non contempla, fra le statuizioni penali che hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento danni, quelle contenute nella sentenza ex art. 425 c.p.p. (v. in tema anche Cass, civile, sez. II,16/05/2007, n. 11295 “L'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel giudizio civile - stabilita dall'art. 654 c.p.p. nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale - presuppone che essa sia stata resa a seguito di dibattimento, là dove del tutto irrilevante sotto tale profilo si rende invece ogni eventuale pronuncia maturata in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p. "), mentre è pacifica l'utilizzabilità in questa sede, pure nei confronti delle parti che non vi hanno partecipato, delle prove raccolte nella fase delle indagini preliminari (v. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.”). Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Appare opportuno premettere che la vicenda che ci occupa si è svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della cd. Legge Gelli Bianco. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “In tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente
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alla loro entrata in vigore.” (cfr. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; conf. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019; v. anche Sez. III, 22/02/2022, (ud. 12/01/2021, dep. 22/02/2022), n.5761 per cui “la fattispecie dannosa si era già completamente esaurita ben prima dell'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 158 del 2012, oltre che naturalmente della L. n. 24 del 2017, per cui la fattispecie è inquadrabile soltanto nell'ambito del diritto vivente di formazione giurisprudenziale che riconduce il rapporto medico paziente all'ambito contrattuale. Questa Corte ha già chiaramente affermato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le norme introdotte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, convertito dalla L. n. 189 del 2012 e dalla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatesi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. n. 28994 del 2019).”). Tanto chiarito, è ben noto come il consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento sanitario, avesse individuato il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, nonché al medico operante, come di natura contrattuale, originatosi grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. Sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, il regime di responsabilità è stato quindi strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ancor più nel dettaglio, è stato chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.” (cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008). Il regime della ripartizione degli oneri probatori ricalca, del resto, i più generali principi in materia contrattuale già affermati, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tuttavia, è stato pure specificato che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (v. ancora Cass. 577/08 cit.). Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3704 del 15/02/2018). Quanto ancora al nesso di causalità, occorre rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L., Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo
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alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica
o baconiana).” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, illustrandosi come “l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. 12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Tanto doverosamente chiarito, deve ora procedersi all'esame del merito della domanda proposta da parte attrice nell'ipotesi che ci occupa. Come sopra esposto, parte attrice ha lamentato la responsabilità professionale del medico convenuto per tardiva diagnosi di retinoblastoma all'occhio destro della MI
[...]
. Le negligenze venivano così riassunte dagli attori: avere omesso di praticare alla Per_1 piccola il test del riflesso rosso;
aver dimostrato disconoscenza di tale semplice test, Per_1 sebbene esso sia diffusissimo tra i medici specialisti in pediatria come metodica empirica ma efficace per evidenziare opacità dei diottri oculari, strabismo ed appunto leucocoria (riflesso bianco) e facilmente nel neonato piuttosto che nel bambino dopo il il 6° - 8° mese di vita;
aver dimostrato disconoscenza della patologia neoplastica oculare, nonché del rischio statisticamente correlato della possibilità di insorgenza neonatale, la presenza del riflesso bianco nell'occhio della bambina avrebbe dovuto far venire il sospetto della patologia;
aver dimostrato superficialità nel compilare in modo volutamente errato il questionario inerente lo stato di salute del neonato riportato sul libretto sanitario, dichiarando la presenza del riflesso
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rosso quando invece risultava palese dalle foto della neonata scattate all'epoca la presenza del riflesso bianco;
aver dimostrato superficialità rispetto alle proprie richieste, avendo essi ripetutamente chiesto di verificare la presenza del riflesso bianco all'occhio destro della piccola;
avere omesso, a seguito delle reiterate richieste, di prescrivere ulteriori e tempestive indagini diagnostiche ovvero una immediata consulenza oculistica cui far sottoporre la bambina. Deducevano, quindi, gli attori che la colpa e la conseguente responsabilità del convenuto consistessero nel mancato riconoscimento, per imperizia e negligenza, della patologia neoplastica da cui era affetta la piccola possibile con l'esecuzione del facile test del Per_1 riflesso rosso, e, soprattutto, nel non avere disposto, anche in considerazione di quanto rappresentatogli ripetutamente, di prescrivere tempestive ed ulteriori indagini diagnostiche ed un'immediata consulenza oculistica;
e nell'avere, a causa del suo operato, indotto un ritardo della diagnosi, con la grave conseguenza che i sanitari che, successivamente, avevano avuto in cura la piccola una volta diagnosticata la presenza del retino blastoma all'occhio destro, Per_1 non avevano potuto far ricorso ad alcuna terapia conservativa, mentre, secondo la prospettazione di parte attrice, una tempestiva diagnosi da parte del sanitario convenuto avrebbe consentito il ricorso a moderne tecniche conservative. Gli attori invocavano, altresì, la Cont responsabilità dell' rispondendo la struttura sanitaria dei danni causati al paziente e, quindi, dei fatti dolosi e colposi dei terzi di cui si avvale e/o comunque inseriti nella propria struttura organizzativa per l'adempimento delle proprie obbligazioni. Ora, costituiscono dati documentali e comunque non contestati e quindi definitivamente acquisiti agli atti di causa che il Dott. fosse il pediatra addetto presso CP_2 l'ambulatorio di Vallata (AV) dell' (già ASL AV1), che aveva in cura la piccola CP_10 Per_1 dalla nascita (v. anche Libretto pediatrico regionale, alleg. prod. parte attrice); l'avere il predetto sanitario sottoposto a visita la bambina, nel primo bilancio di salute, effettuato il 10/6/2008 e per il secondo bilancio di salute il 17/7/2008; la diagnosi in data 24/07/2008 di “retinoblastoma” effettuata presso l' Controparte_8 Controparte_11 ; l'intervento, in data 1/8/2008, di enucleazione dell'occhio destro (v. prod. parte attrice).
[...] Ciò posto, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). I CC.TT.UU. nominati, premessi cenni introduttivi sulla neoplasia denominata
“retinoblastoma”, esponevano che “Ai fini della presente trattazione occorre quindi stabilire se: a) Se il pediatra curante abbia mal interpretato il risultato del test del riflesso rosso a fronte dell'insistenza della madre che gli riferiva di notare un riflesso bianco a livello della pupilla dell'OD, b) Se sia postulabile dimostrare che un ritardo nella diagnosi abbia evitato alla piccola il trattamento conservativo dell'occhio. In relazione al sub.a) riteniamo non Per_1 possa essere sottaciuta l'evidenza iconografica (allegata alla relazione di parte del Dott.
) datata 18.6.2008 – quindi con la piccola dell'età di 1 mese e 16 giorni - in Per_7 Per_1 cui è chiaramente visibile la pupilla bianca. Invero neppure può essere sottaciuta l'evidenza (si rimanda il lettore al documento del Ministero della Salute) che il test del riflesso rosso non è indicato nella diagnosi del retinoblastoma bensì nella diagnosi della cataratta congenita. In relazione al sub.b) non può essere sottaciuta la circostanza che la leucocoria individua il retinoblastoma solo in casi in fase avanzata, e cioè quando il tumore ha invaso tutto lo spazio della camera vitreale oppure ha determinato un distacco di retina totale. E' però di solare evidenza che allorquando ciò si realizza significa che il tumore è agli stadi terminali. Va però altresì segnalato che il retinoblastoma in fase iniziale può essere SI diagnosticato ma solo in seguito a una visita oculistica effettuata dallo specialista previa midriasi, anche se ciò è indicato solo in presenza di un'anamnesi familiare positiva, per il retinoblastoma ereditario (fattispecie non individuabile nel caso in specie), oppure in caso di screening oculistico alla
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nascita che dovrebbe essere eseguita entro 3 giorni dalla nascita, prima delle dimissioni dal punto nascita, da un oftalmologo, raggiungendo così la quasi totalità della popolazione neonatale . Quanto or ora osservato porta in conclusione a rilevare che se può in senso lato configurarsi una censura nell'operato del pediatra curante in ordine all'omessa prescrizione di una visita oculistica alla piccola , motivata -si badi, stando al dato documentale- Per_1 circostanziale- in data 16.6.08 sulle insistenze della madre, nulla sarebbe cambiato, anche in termini di perdita di chances, in ordine alla necessità del trattamento chirurgico di enucleazxione dell'OD in quanto, come già precedentemente osservato, il tumore era già in fase avanzata, come era indicato proprio dalla presenza, appunto, della leucocoria. Per dirla in termini più chiari, pur potendosi individuare un profilo di censura nell'operato del pediatra di fiducia, a detto non è conseguito alcun danno per la piccolo essendo evidente che la Per_1 leucoria già descritta dalla madre della P. in data 16.6.08 era dimostrativa di un tumore in fase oramai già avanzata per la quale sussisteva UNICAMENTE indicazione chirurgico – ablativa dell'OD.” (v. pag. 24 e ss. Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 13/11/2024). Così riportate sinteticamente le risultanze della Ctu e rimandando in ogni caso all'elaborato nella sua interezza, stima il Tribunale che la completezza, la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, ne impongano la piena condivisione, avendo i CC.TT.UU. anche fornito risposta alle osservazioni critiche di parte, nell'espletamento del contraddittorio tecnico di cui all'articolo 195 c.p.c. Di particolare rilievo si appalesa il passaggio in cui gli Ausiliari d'ufficio, replicando alle note critiche dei Ctp di parte attrice, indicavano che “il test oculare del riflesso rosso (verosimilmente misconosciuto dal pediatra) serve alla diagnosi precoce della cataratta congenita e non del retinoblastoma. La diagnosi precoce del retinoblastoma si può effettuare infatti solo con l'esame del fondo oculare in midriasi nei primi giorni di vita ed è indicato necessariamente nei casi di familiarità per la patologia tumorale (e non è questo il caso). Quando la leucocoria diventa evidente il tumore è già a uno stadio talmente avanzato da rendere l'enucleazione l'unica scelta terapeutica.”. Ancora gli Ausiliari d'ufficio, nel ribadire le conclusioni già esposte, ulteriormente precisavano che “è evidente nel merito la contraddizione in cui cadono i CTP, in quanto è del tutto evidente – e loro stessi lo affermano
– che la foto del 16.6.08 documenta la leucocoria e che perciò il tumore era già a uno stadio tale da richiedere solo e unicamente l'enucleazione dell'occhio. Per tali motivazioni i Sottoscritti CTU ritengono di dover confermare l'evidenza che l'omessa diagnosi della leucocoria non ha comportato alcun danno alla piccola , anche in relazione a eventuali Per_1 perdite di chances.” (v. pag. 27 e 28 Relazione di CTU cit.). A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, non sussistendo, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attrice che ha riproposto nei propri scritti le medesime osservazioni già vagliate, contraddizioni, vizi logici e valide ragioni tali per ritenere non condivisibili o viziate le valutazioni operate dai Consulenti dell'Ufficio, essendo al contrario esse chiare, suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione sanitaria prodotta e del caso specifico e non inficiate da convincenti critiche di parte, superate con congrue e motivate risposte in specie circa l'accertamento del nesso di causalità (v. in tema anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012 "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle
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degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente."). Non può poi sottacersi, ad ulteriore suffragio, come le risultanze della CTU in merito alla “non evitabilità” dell'intervento chirurgico ablativo coincidano, a ben vedere, con altre emergenze documentali in atti (v. alleg. prod. attori e prod. convenuto . CP_2 In vero, può farsi richiamo, anzitutto, alle sommarie informazioni rese alla P.G., nel corso delle indagini penali a seguito di querela presentata dagli odierni attori, dalla Dott.ssa
, medico referente per il retinoblastoma presso la struttura del Persona_8 Policlinico di Siena, ove la piccola veniva ricoverata, la quale precisamente riferiva Per_1
Dalle esposte dichiarazioni può ricavarsi la conclusione che lo stato avanzato di neoplasia e l'insorgenza così precoce nella neonata non potevano che condurre all'intervento chirurgico. Considerazioni di analogo tenore si rinvengono, altresì, nelle dichiarazioni rese, sempre in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini di P.g., dal Dott. Testimone_1 medico oculista che visitava la piccola presso il P.S. dell'Ospedale di Benevento, Per_1 formulando la diagnosi di sospetto retinoblastoma. Il sanitario riferiva alla PG quanto segue
Infine, vi è da rilevare che anche il Dott. , Medico oculista Persona_9 Specialista presso l'Università di Direttore SSD dell'Ospedale Santobono di CP_12 CP_12 nella Relazione di Consulenza medico-legale redatta su incarico della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, concludeva la disamina del caso sottopostogli escludendo la ricorrenza di fattispecie di imprudenza, negligenza o imperizia da parte dei sanitari che ebbero in cura la piccola ugualmente discorrendo di diagnosi effettuabile solo da uno Per_1 specialista oculista, di rapida evoluzione della patologia da cui ella era affetta, di forma
“acutissima di tumore”, per cui, se anche la diagnosi fosse stata formulata con qualche settimana
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di anticipo, la paziente avrebbe necessitato di intervento chirurgico di enucleazione dell'occhio destro, onde preservare la funzionalità dell'occhio adelfo e la vita della piccola paziente e quindi concludendo nel senso che
Sulla scorta di tali accertamenti peritali, il Tribunale di Ariano Irpino emetteva Sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cpc, nei confronti del Dott. motivando il CP_2 ragionamento nel senso di insussistenza di nesso causale tra condotta ed evento dannoso, sotto la specie della ricorrenza dell'istituto della inutilità del comportamento alternativo corretto, poiché l'evento, seguito all'omissione, si sarebbe comunque verificato anche tenendo la condotta corretta, così dovendosi escludere che l'omissione fosse condizione necessaria, e quindi, causa dell'evento, che infatti si sarebbe verificato anche senza la prima (v. Sentenza n. 20/2012, Gup Trib. Ariano Irpino, alleg. prod. convenuto CP_2
In punto di diritto è ora qui utile ribadire che, per costante giurisprudenza, “Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/04/2025, n.9957) e che parimenti possa essere utilizzato a fondamento del convincimento anche la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio.”). Pertanto, la complessiva disamina del compendio probatorio deve indurre a giungere alla conclusione di esclusione del nesso causale e di profili di incompetenza, imperizia o negligenza del sanitario convenuto eziologicamente rilevanti, ovvero che abbiano causato danni alla piccola , dal momento che è chiaramente emerso che il retinoblastoma in fase Persona_1 iniziale potesse essere diagnosticato solo in seguito a una visita oculistica effettuata dallo specialista e non dal pediatria, nonché che, nell'ipotesi di specie, data l'estrema gravità del caso, l'unico trattamento possibile per salvare la vita della bambina fosse l'enucleazione dell'occhio destro. Ne deriva che non possa dirsi ricorrente, secondo il criterio del “più probabile che non” ed alla luce di un giudizio controfattuale, il nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al pediatra convenuto e l'evento di danno, consistito nella perdita definitiva da parte della paziente della possibilità di preservare l'occhio destro, essendo risultato accertato, da parte non solo dei CTU ma di tutti i sanitari coinvolti nella vicenda clinica, il fatto che, anche in presenza di una corretta e precoce diagnosi del tumore, la MI non avrebbe, comunque, avuto la possibilità di evitare l'asportazione del bulbo oculare. In altre parole, atteso che il nesso di
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causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato o anche solo contribuito a generare tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi "causa" dell'evento stesso, nell'ipotesi concreta il ritardo diagnostico non è stata la causa del contestato evento, ovvero la lamentata enucleazione del bulbo oculare destro. Cont Alla luce di quanto accertato, va escluso che il sanitario convenuto e l' di appartenenza possano essere chiamati a rispondere dei danni richiesti dalla parte attrice, dovendosi altresì escludere anche un danno sotto forma di perdita di chance (v. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019 “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici).”). Le domande proposte dagli attori e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia MI Persona_1
vanno quindi rigettate.
[...] Vista la rilevanza decisiva delle esposte argomentazioni, ogni altra questione, domanda ed eccezione resta assorbita. L'esito della delibazione in ordine alla domanda principale esonera, altresì, il Tribunale da ogni ulteriore valutazione circa la domanda di manleva sottesa alla chiamata in garanzia operata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore dei Consulenti con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dagli attori e , Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia MI . Persona_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in quote uguali le spese della C.t.u., come liquidate in favore degli Ausiliari d'ufficio con separato Decreto già depositato telematicamente.
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4. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 13 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2298/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale ” e vertente TRA
nata l'[...] a [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...], c.f.: Parte_2 C.F._2 entrambi domiciliati in Vallata (AV) alla Via IV Novembre n. 34, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia MI , nata il [...] a [...] Persona_1 (AV), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'Atto di citazione, dall'Avv. Domenico Primarosa, (C.F. ), presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla via C.F._3 Olivieri n. 60 elettivamente domiciliano e dall'Avv. Brigida Cesta, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attori E
, con sede in alla via degli Controparte_1 CP_1 Imbimbo, 10/12, C.F./P.IVA , in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola (c.f.
e con lo stesso elettivamente domiciliata in alla via degli C.F._4 CP_1 Imbimbo 10/12, giusta procura in atti;
- Convenuto E
c.f. , con domicilio digitale eletto presso gli Avv.ti CP_2 C.F._5 Ernesto Matarazzo c.f. e Mauro Salvatore Matteis c.f. C.F._6
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
C.F._7
- convenuto e
P. IVA , corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., (giusta procura speciale per Controparte_4 Notaio dott. di Bologna n. rep. 96608 del 28.06.2022, racc. 12060), Persona_2 elettivamente domiciliato in alla Galleria di via Mancini, 17 presso lo studio legale CP_1 dell'Avv. Annalisa Benigni, c. f. , dalla quale è rappresentato e difeso C.F._8 come da mandato in atti;
- terza chiamata
Conclusioni: per parte attrice “In ottemperanza al decreto del 12.12.2024, con cui l'Ill.mo Giudice Istruttore ha disposto la sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, la difesa degli attori, riportandosi integralmente a tutti i propri precedenti atti e verbali di causa, svolge le seguenti deduzioni e precisa le proprie conclusioni. IN VIA ISTRUTTORIA: REITERAZIONE DELL'ISTANZA DI
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CONVOCAZIONE A CHIARIMENTI DEI CC.TT.UU. Con note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, questa difesa aveva già puntualmente e analiticamente contestato le conclusioni rassegnate dai Consulenti Tecnici d'Ufficio, dott. e dott. Persona_3
evidenziandone le palesi contraddizioni e la carenza di rigore scientifico. In Persona_4 particolare, si è censurata l'apodittica affermazione secondo cui, alla data del 16.06.2008, la piccola presentasse una leucocoria conclamata, sintomatica di un retinoblastoma in fase Per_1 talmente avanzata da rendere l'enucleazione dell'occhio destro l'unica opzione terapeutica possibile. Tale conclusione, come già ampiamente dedotto, è smentita in fatto – atteso che la madre, sig.ra , notò un mero “riflesso bianco” e non una pupilla interamente bianca – Pt_1 e, soprattutto, in logica. Gli stessi CC.TT.UU., infatti, nel replicare alle osservazioni dei consulenti di parte attrice, sono incorsi in una insanabile contraddizione, affermando che un tumore può evolvere da uno stadio iniziale ad uno avanzato in soli sei giorni. Orbene, tale ultima affermazione, oltre a non essere supportata da alcuna letteratura scientifica, stride irrimediabilmente con la tesi principale dell'elaborato. Se il tumore era già in fase avanzata il 16.06.2008, non si comprende perché i CC.TT.UU. abbiano sentito la necessità di giustificare una sua presunta rapidissima evoluzione successiva a tale data. Ciò dimostra l'incertezza e la fragilità dell'impianto logico-scientifico della consulenza. La questione non è di poco momento, poiché attiene al cuore del presente giudizio: accertare se una diagnosi tempestiva da parte del pediatra di libera scelta, dott. allertato dalla madre sin dal 16.06.2008, CP_2 avrebbe potuto consentire di accedere a terapie conservative, finalizzate al salvataggio dell'organo (quoad salutem), a prescindere dalla sua funzionalità (quad functionem). L'enucleazione ha infatti comportato per la MI un danno gravissimo, permanente e invalidante, con pesanti ripercussioni sulla sua vita estetica, di relazione e sul suo sviluppo psicofisico. Un elaborato peritale affetto da tali e tanti vizi logici non può costituire una base sufficiente e attendibile per la decisione della causa. La giurisprudenza di merito e di legittimità è costante nell'affermare che il giudice può fare proprie le conclusioni del CTU solo a condizione che queste siano immuni da vizi logici e fondate su un rigoroso percorso argomentativo. Laddove, come nel caso di specie, la CTU presenti profili di contraddittorietà e le critiche della parte siano puntuali e circostanziate, il giudice ha il dovere di approfondire l'indagine, anche disponendo i chiarimenti necessari. Ritenere la causa “matura per la decisione” sulla scorta di una consulenza tecnica così palesemente lacunosa e contraddittoria si tradurrebbe in una lesione del diritto di difesa degli attori e del principio del giusto processo. Per tali ragioni, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito, revocando parzialmente la precedente ordinanza, voglia disporre la convocazione a chiarimenti dei CC.TT.UU. dott. Per_3
e dott. affinché gli stessi, in contraddittorio con i difensori e i
[...] Persona_4 consulenti di parte, possano rendere conto delle palesi incongruenze rilevate nel loro elaborato, con particolare riferimento alla data di effettiva insorgenza della patologia e alla sua stadiazione al momento della prima segnalazione fatta dalla madre al pediatra. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse accogliere la superiore istanza istruttoria e, conformemente a quanto disposto con provvedimento del 12.12.2024, ritenesse la causa matura per la decisione, la difesa degli attori precisa come segue le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione e in tutti gli atti di causa, qui da intendersi integralmente trascritte. Si chiede, pertanto, l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”. Per parte convenuta “È presente per l' , in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante p.t., l'avv. Giuseppe Merola il quale si riporta al contenuto di tutti i propri scritti Cont difensivi, chiedendo l'accoglimento delle proprie richieste. La deducente nel ribadire che dalla C.T.U. definitiva non emerge alcuna responsabilità in capo ai sanitari dipendenti che ebbero in cura la MI, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione
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dei termini di legge. Con vittoria di spese, comprese le generali, e compensi di giudizio, oltre oneri fiscali.”. Per parte convenuta “Gli avvocati Ernesto Matarazzo e Mauro Salvatore Matteis, si CP_2 riportano a quanto dedotto, richiesto ed eccepito e chiedono accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via principale dichiarare la domanda temeraria;
-in via subordinata rigettare la domanda per infondatezza in fatto e diritto;
- in via più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda, condannare la , in persona del rapp.te Controparte_5 legale p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, a risarcire direttamente il danno e tenere indenne il dott. da qualsivoglia esborso, in ragione della predetta polizza CP_2 assicurativa, con condanna della predetta Compagnia, ex art. 1917 cc, alle spese e al compenso di causa in favore del . - vinte le spese e competenze di causa con attribuzione ai Parte_3 sottoscritti procuratori anticipatari;
chiedono assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.”. Per la parte terza chiamata “L'avv. Annalisa Benigni, nell'interesse della CP_6 reitera la più ampia impugnativa di tutto quanto ex adverso allegato, Controparte_3 dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e richieste comunque formulate nei confronti della L'avv. Annalia Benigni si riporta alle Controparte_3 eccezioni, difese, istanze e conclusioni in atti, che si abbiano qui trascritte e riproposte senza rinuncia alcuna. L'avv. Annalisa Benigni, preso atto del deposito, da parte del prof. dott.
e del dott. della consulenza medico legale d'Ufficio, le cui Persona_3 Persona_4 conclusioni escludono qualsiasi fattispecie di responsabilità del professionista assicurato, conclude, per tutti gli esposti motivi, perché sia dichiarata inammissibile, improcedibile, prescritta, ovvero del tutto infondata in fatto ed in diritto, qualunque domanda proposta nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori. L'avv. Annalisa Benigni chiede pertanto che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia MI , Persona_1 adivano il Tribunale, premettendo, in sintesi: di essere genitori, esercenti la patria potestà, della MI , nata il [...], presso l'Ospedale “Agostino Landolfi” di Solofra Persona_1
da cui veniva dimessa in data 07.05.2008 con la seguente diagnosi: “ittero CP_7 neonatale-neonata da T.C.”; che alla nascita, i sanitari del nosocomio sottoponevano la neonata ad una serie di esami e, con riferimento agli occhi, accertavano quanto segue “esame esterno nella norma;
esame di carico dell'occhio appare nella norma”; dimessa dalla struttura, la neonata veniva seguita dal pediatra dott. dell'ASL AV1, con ambulatorio in CP_2 Vallata (AV), il quale, in data 10.06.2008, redigeva il primo bilancio di salute con la seguente diagnosi: ”bambino sano…riflesso rosso della retina: SI” ; in occasione del controllo del 10.06.2008, essi riferivano al dott. di aver notato, da qualche giorno, un riflesso bianco CP_2 nel bulbo oculare destro della piccola in tale circostanza, il predetto pediatra li Per_1 rassicurava affermando che il riferito riflesso era normale;
successivamente alla visita del 10.06.2008, essi evidenziavano nuovamente al pediatra dott. la persistenza del CP_2 suddetto riflesso bianco nell'occhio della bambina;
anche in tali circostanze, il pediatra li rassicurava;
in data 26.06.2008, essi si rivolgevano ad altro specialista, il dott. Per_5 primario di pediatria dell'Ospedale “Landolfi” di Solofra, che concludeva riconoscendo la bambina perfettamente sana;
tra la fine del mese di giugno e gli inizi del mese di luglio 2008, essi facevano sottoporre nuovamente a visita la piccola dal Dott. chiedendogli CP_2 espressamente di controllare il riflesso bianco presente nell'occhio destro ed egli concludeva affermando che l'occhio destro era sano;
in data 17.07.2008, essi facevano sottoporre nuovamente a visita per il secondo bilancio di salute la piccola dal dott. il quale CP_2
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concludeva affermando che la bambina era sana;
in data 23.07.2008, il pediatra dott. Per_5 consigliava di far sottoporre la piccola ad una visita oculistica, presso l'Ospedale “G. Rummo” di Benevento la piccola veniva sottoposta a visita oculistica dal dott. il quale Per_6 diagnosticava “sospetto retinoblastoma”; il 24.07.2008, presso il “Policlinico Santa Maria alle Scotte” dell' , i sanitari, confermando la diagnosi, Controparte_8 disponevano l'immediato ricovero;
i sanitari dell' Controparte_8 accertavano che il diagnosticato tumore era in stadio avanzato, ragion per cui, in data 01.08.2008, procedevano ad intervento chirurgico con asportazione dell'occhio destro. Gli attori deducevano, quindi, che il danno grave subito dalla MI Persona_1 fosse da ricondursi alla responsabilità dei sanitari che l'avevano avuta in cura dalla nascita, che avevano assunto una condotta connotata da grave negligenza professionale nel momento in cui, sottovalutando il riflesso presente nell'occhio destro della piccola, non avevano riconosciuto la presenza del tumore, che, se diagnosticato in tempo utile, avrebbe potuto essere debellato con cure alternative rispetto all'intervento di asportazione dell'occhio. Aggiungevano gli attori di avere presentato per tali fatti querela, ma che il procedimento penale n. 2660/09 RG GIP, n. 2640/08 RGNR dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, nei confronti dei dottori CP_2 e , imputati del reato p. e p. dall' art. 590 e 583 c.2 c.p. e nel quale essi si erano Controparte_9 costituiti parte civile, si concludeva con provvedimento di non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati. Gli attori esponevano che dovesse affermarsi la responsabilità del Dott. , CP_2 quale pediatra addetto presso l'ambulatorio di Vallata (AV) dell' (già ASL AV1), che, CP_10 nell'esercizio della professione medica, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, impediva una tempestiva diagnosi della malattia e, quindi, l'attuazione di interventi e protocolli terapeutici medici e chirurgici conservativi dell'occhio destro, causando in tal modo l'enucleazione del bulbo oculare destro della piccola con le gravi conseguenze inerenti Per_1 il ritardo di diagnosi, quali l'accrescimento della neoplasia ad uno stadio avanzato, una prognosi negativa caratterizzata dalla perdita della funzione visiva aggravata dalla drammatica quanto inevitabile scelta terapeutica di enucleazione del bulbo oculare coinvolto, nonché dal rischio di una prognosi ancor più infausta per la vita della paziente qualora si fosse verificata la diffusione metastatica locale intracranica trasformando il retino blastoma da tumore curabile a malattia incurabile. Rappresentavano gli attori di avere interesse ad attivare il giudizio onde essere integralmente risarciti di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e connessi, presenti e futuri, sia in proprio, che nella qualità di esercenti la potestà sulla MI , riconducibili Persona_1 alla condotta colpevole del Dott. , quale medico pediatra presso l'ASL AV – CP_2 Ambulatorio di Vallata (AV), che aveva avuto in cura la piccola Alla responsabilità del Per_1 medico, nel caso di specie, andava aggiunta quella dell' , struttura sanitaria alle cui CP_10 Con dipendenze il Dott. svolgeva le mansioni di pediatra presso l'ambulatorio di CP_2 Vallata (AV). I danni venivano così descritti a) Danno patrimoniale, con riferimento a tutti i costi e le spese direttamente collegate all'avvenuta asportazione dell'organo visivo e all'impianto della protesi oculare, comprese sia quelle già sostenute dalla data di enucleazione del bulbo oculare, che quelle da sostenersi in futuro;
b) Danno biologico inteso come lesione all'integrità psico – fisica dell'individuo; c) Danno morale inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo e della tranquillità psichica dell'individuo; d) Danno esistenziale o “danno alla vita da relazione”, inteso come danno dinamico – relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, conseguenti alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell'individuo, attinenti alla sfera degli affetti e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrice della persona umana;
e) Danno estetico inteso come modificazione peggiorativa dell'aspetto esteriore ovvero alterazione fisionomica e/o fisiognomica dei tratti somato-espressivi dell'individuo; f) Danno da incapacità lavorativa, dovendosi riconoscersi alla MI il danno per l'incidenza negativa che l'essere Per_1 portatrice di protesi oculare avrebbe prodotto sulla sua capacità lavorativa generica, futura;
g)
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danno morale, agli istanti, iure proprio;
h) risarcimento di ogni ulteriore danno, patrimoniale e non, non espressamente descritto, ma comunque riconducibile alla responsabilità dei convenuti. Gli attori citavano in giudizio Dott. e e concludevano CP_2 CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, contrariis rejectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto: A) accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti per i fatti e per la causazione dei danni descritti in premessa;
B) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, in favore degli istanti, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla MI , all'integrale Persona_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, così come descritti nella premessa del presente atto, nella misura di € 500.000,00 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo esplentanda CTU medico – legale e/o comunque nella misura che l'On.le Giudicante riterrà di Giustizia liquidare anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo. C) Vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. Si costituiva tempestivamente in giudizio con “Comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa di terzo” il convenuto dott. , contestando il contenuto della CP_2 domanda, deducendo che nessuna responsabilità potesse essergli ascritta, avendo agito diligentemente e in modo conforme alle regole della professione medica, in quanto, la patologia non era stata accertata, né poteva esserlo nei primi due controlli dei bilanci della salute, non essendo incorso in alcuna violazione della diligenza professionale, per non aver potuto diagnosticare la presenza della patologia oncologica, per cui l'asportazione dell'occhio, eseguita presso il centro specialistico oftalmico “Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena”, non era a sé imputabile, come accertato nel procedimento penale di cui alla sentenza n.20/2012 emessa dal GUP del Tribunale di Ariano Irpino. Il convenuto concludeva chiedendo “previo differimento dell'udienza del 2 novembre 2022, autorizzare la chiamata in causa della società , in persona del Controparte_5 rapp.te legale p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, disponendosi all'uopo la fissazione di nuova udienza;
-in via principale dichiarare la domanda temeraria;
-in via subordinata rigettare la domanda per infondatezza in fatto e diritto;
- in via più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda, condannare la
[...]
, in persona del rapp.te legale p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado Controparte_5 45, a risarcire direttamente il danno e tenere indenne il dott. da qualsivoglia CP_2 esborso, in ragione della predetta polizza assicurativa, con condanna della predetta Compagnia, ex art. 1917 cc, alle spese e al compenso di causa in favore del . - vinte le spese e Parte_3 competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”. Si costituiva altresì in giudizio la parte convenuta Controparte_1
, eccependo: “Nullità dell'atto di citazione”, ex art. 164 comma 4 c.p.c., per la sua
[...] genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti, a pena di nullità, ex art. 163 n. 4 c.p.c.; “Difetto di legittimazione passiva” , non potendo essere chiamata a rispondere dei lamentati danni, difettando la titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria, a qualsivoglia titolo, proposta da parte attrice, non essendo ascrivibile a sé alcun profilo di responsabilità non potendo intervenire per cambiare il corso degli eventi;
“Sulla prescrizione del diritto ad agire”, in capo agli attori, sia per le domande azionate iure proprio dalla MI sia in relazione ai danni riflessi lamentati dai coniugi , Per_1 Parte_4 non avendo mai stipulato alcun contratto con le parti attrici, l'azione era da considerarsi prescritta poiché, al più, sarebbe stata configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale il cui termine quinquennale era ampiamente spirato, “Mancata prova del nesso causale”, non essendo gli eventi di causa riconducibili alla propria condotta;
“Il danno risarcibile: esistenza del danno e quantificazione”, contestando le richieste risarcitorie formulate da parte attrice, sia in relazione alle istanze riguardanti le voci non patrimoniali che quelli patrimoniali, non potendo essa essere chiamata a rispondere né per culpa in vigilando, né
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per culpa in eligendo, in merito al quantum, contestando la sussistenza della dedotta entità del danno risarcibile, poiché le richieste apodittiche risultavano infondate in assenza di qualsiasi elemento che consentisse di valutarne la fondatezza. La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ill.mo giudicante, disattesa ogni contraria istanza, --- in via preliminare, rilevare la nullità del libello introduttivo per l'eccessiva genericità dello stesso;
---- in via gradata, rilevare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
non potendo la stessa in alcun modo essere chiamata a rispondere dei lamentati danni, CP_1 difettando la titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria, a qualsivoglia titolo, proposta da parte attrice;
--- sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto ad agire in capo agli attori, essendo spirato il termine quinquennale per azionare le presenti domande;
--- nel merito, rigettare la domanda in quanto difetta il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e gli eventi lamentati;
--- in via gradata, rigettare la domanda, così come proposta dagli attori poiché carente del valore probatorio necessario ai fini della quantificazione del danno richiesto, ovvero, in subordine, contenerla nei limiti di quanto effettivamente risultante dall'istruttoria e nei limiti di quanto infra richiesto e, per l'effetto, condannare il Dott. CP_2 al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla MI per effetto
[...] Persona_1 del proprio operato.”. Disposto il differimento della prima udienza, si costituiva in giudizio la parte terza chiamata eccependo e deducendo: “Eccezione di prescrizione.”, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2947 cod. civ. prescrivendosi il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito in cinque anni dal giorno in cui il fatto si era verificato;
“Applicazione della disciplina contrattuale di cui alla polizza n. 1-39528/407/122/180116413 – Polizza a Controparte_3 secondo rischio.”, sempre in linea preliminare, in subordine, restando a carico dell'assicurato la prova della applicabilità ed operatività della polizza invocata, richiedeva la applicazione integrale della disciplina contrattuale risultante dalla polizza stessa, individuata in intestazione, e dalle condizioni di assicurazione di cui all'allegato di polizza;
l'applicazione delle clausole contrattuali che disciplinano il risarcimento, evidenziando in particolare, e senza rinuncia alcuna, che nel caso di specie deve applicarsi la clausola di “polizza a secondo rischio”, come da paragrafo “Garanzia base” della polizza stessa, poiché esisteva altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, stipulata dalla , per i medici convenzionati con il servizio CP_1 sanitario nazionale;
sempre in subordine, l'applicazione della clausola di secondo rischio, ovvero che la garanzia a proprio carico fosse limitata alla quota di danno eccedente il massimale della polizza di primo rischio e per la quale era stato in precedenza richiesto a mezzo PEC alla di comunicare ulteriori informazioni;
chiedeva, comunque, in ogni caso, sempre CP_1 in via subordinata, l'applicazione delle condizioni di scoperto assicurativo come pattuite in polizza;
“Infondatezza nel merito delle domande risarcitorie.”, in relazione al merito della controversia, associandosi alle difese ed allegazioni del convenuto dott. CP_2 evidenziando che non potesse ravvisarsi alcuna ipotesi di negligenza professionale, né evocarsi la sussistenza di qualsivoglia danno risarcibile, riconducibile a condotte o omissioni dell'assicurato. La parte terza chiamata concludeva “per tutti gli esposti motivi, perché sia dichiarata inammissibile, improcedibile, prescritta ovvero del tutto infondata in fatto ed in diritto, qualunque domanda proposta nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.”. La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di C.t.u. e quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va dà atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, espletato in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio (v. prod. parte attrice).
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Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'atto di citazione, atteso che esso consente di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate. In particolare, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v. ex multis Cass. 6 agosto 2007, n. 17180; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497
- 01) “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere esclusa, dal momento che la parte attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la propria prospettazione, a fondare la responsabilità dei convenuti, i quali si sono, difatti, costituiti in giudizio, esercitando tutte le rispettive prerogative difensive in rito e nel merito. Ancora, in via preliminare, va dato atto che risulta documentato in atti che, per i fatti di causa, sia stata emessa nei confronti di Sentenza del GUP del Tribunale di CP_2 Ariano Irpino, ai sensi dell'art. 425 cpp, di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”. A tale proposito, in punto di diritto, va qui considerato che a tale sentenza non possa attribuirsi effetto di giudicato vincolante nella odierna sede civile, poiché l'articolo 654 c.p.p. non contempla, fra le statuizioni penali che hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento danni, quelle contenute nella sentenza ex art. 425 c.p.p. (v. in tema anche Cass, civile, sez. II,16/05/2007, n. 11295 “L'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel giudizio civile - stabilita dall'art. 654 c.p.p. nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale - presuppone che essa sia stata resa a seguito di dibattimento, là dove del tutto irrilevante sotto tale profilo si rende invece ogni eventuale pronuncia maturata in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p. "), mentre è pacifica l'utilizzabilità in questa sede, pure nei confronti delle parti che non vi hanno partecipato, delle prove raccolte nella fase delle indagini preliminari (v. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.”). Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Appare opportuno premettere che la vicenda che ci occupa si è svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della cd. Legge Gelli Bianco. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “In tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente
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alla loro entrata in vigore.” (cfr. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; conf. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019; v. anche Sez. III, 22/02/2022, (ud. 12/01/2021, dep. 22/02/2022), n.5761 per cui “la fattispecie dannosa si era già completamente esaurita ben prima dell'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 158 del 2012, oltre che naturalmente della L. n. 24 del 2017, per cui la fattispecie è inquadrabile soltanto nell'ambito del diritto vivente di formazione giurisprudenziale che riconduce il rapporto medico paziente all'ambito contrattuale. Questa Corte ha già chiaramente affermato che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le norme introdotte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, convertito dalla L. n. 189 del 2012 e dalla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatesi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. n. 28994 del 2019).”). Tanto chiarito, è ben noto come il consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento sanitario, avesse individuato il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, nonché al medico operante, come di natura contrattuale, originatosi grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. Sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, il regime di responsabilità è stato quindi strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ancor più nel dettaglio, è stato chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.” (cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008). Il regime della ripartizione degli oneri probatori ricalca, del resto, i più generali principi in materia contrattuale già affermati, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v. in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tuttavia, è stato pure specificato che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (v. ancora Cass. 577/08 cit.). Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3704 del 15/02/2018). Quanto ancora al nesso di causalità, occorre rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L., Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo
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alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica
o baconiana).” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, illustrandosi come “l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. 12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Tanto doverosamente chiarito, deve ora procedersi all'esame del merito della domanda proposta da parte attrice nell'ipotesi che ci occupa. Come sopra esposto, parte attrice ha lamentato la responsabilità professionale del medico convenuto per tardiva diagnosi di retinoblastoma all'occhio destro della MI
[...]
. Le negligenze venivano così riassunte dagli attori: avere omesso di praticare alla Per_1 piccola il test del riflesso rosso;
aver dimostrato disconoscenza di tale semplice test, Per_1 sebbene esso sia diffusissimo tra i medici specialisti in pediatria come metodica empirica ma efficace per evidenziare opacità dei diottri oculari, strabismo ed appunto leucocoria (riflesso bianco) e facilmente nel neonato piuttosto che nel bambino dopo il il 6° - 8° mese di vita;
aver dimostrato disconoscenza della patologia neoplastica oculare, nonché del rischio statisticamente correlato della possibilità di insorgenza neonatale, la presenza del riflesso bianco nell'occhio della bambina avrebbe dovuto far venire il sospetto della patologia;
aver dimostrato superficialità nel compilare in modo volutamente errato il questionario inerente lo stato di salute del neonato riportato sul libretto sanitario, dichiarando la presenza del riflesso
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rosso quando invece risultava palese dalle foto della neonata scattate all'epoca la presenza del riflesso bianco;
aver dimostrato superficialità rispetto alle proprie richieste, avendo essi ripetutamente chiesto di verificare la presenza del riflesso bianco all'occhio destro della piccola;
avere omesso, a seguito delle reiterate richieste, di prescrivere ulteriori e tempestive indagini diagnostiche ovvero una immediata consulenza oculistica cui far sottoporre la bambina. Deducevano, quindi, gli attori che la colpa e la conseguente responsabilità del convenuto consistessero nel mancato riconoscimento, per imperizia e negligenza, della patologia neoplastica da cui era affetta la piccola possibile con l'esecuzione del facile test del Per_1 riflesso rosso, e, soprattutto, nel non avere disposto, anche in considerazione di quanto rappresentatogli ripetutamente, di prescrivere tempestive ed ulteriori indagini diagnostiche ed un'immediata consulenza oculistica;
e nell'avere, a causa del suo operato, indotto un ritardo della diagnosi, con la grave conseguenza che i sanitari che, successivamente, avevano avuto in cura la piccola una volta diagnosticata la presenza del retino blastoma all'occhio destro, Per_1 non avevano potuto far ricorso ad alcuna terapia conservativa, mentre, secondo la prospettazione di parte attrice, una tempestiva diagnosi da parte del sanitario convenuto avrebbe consentito il ricorso a moderne tecniche conservative. Gli attori invocavano, altresì, la Cont responsabilità dell' rispondendo la struttura sanitaria dei danni causati al paziente e, quindi, dei fatti dolosi e colposi dei terzi di cui si avvale e/o comunque inseriti nella propria struttura organizzativa per l'adempimento delle proprie obbligazioni. Ora, costituiscono dati documentali e comunque non contestati e quindi definitivamente acquisiti agli atti di causa che il Dott. fosse il pediatra addetto presso CP_2 l'ambulatorio di Vallata (AV) dell' (già ASL AV1), che aveva in cura la piccola CP_10 Per_1 dalla nascita (v. anche Libretto pediatrico regionale, alleg. prod. parte attrice); l'avere il predetto sanitario sottoposto a visita la bambina, nel primo bilancio di salute, effettuato il 10/6/2008 e per il secondo bilancio di salute il 17/7/2008; la diagnosi in data 24/07/2008 di “retinoblastoma” effettuata presso l' Controparte_8 Controparte_11 ; l'intervento, in data 1/8/2008, di enucleazione dell'occhio destro (v. prod. parte attrice).
[...] Ciò posto, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). I CC.TT.UU. nominati, premessi cenni introduttivi sulla neoplasia denominata
“retinoblastoma”, esponevano che “Ai fini della presente trattazione occorre quindi stabilire se: a) Se il pediatra curante abbia mal interpretato il risultato del test del riflesso rosso a fronte dell'insistenza della madre che gli riferiva di notare un riflesso bianco a livello della pupilla dell'OD, b) Se sia postulabile dimostrare che un ritardo nella diagnosi abbia evitato alla piccola il trattamento conservativo dell'occhio. In relazione al sub.a) riteniamo non Per_1 possa essere sottaciuta l'evidenza iconografica (allegata alla relazione di parte del Dott.
) datata 18.6.2008 – quindi con la piccola dell'età di 1 mese e 16 giorni - in Per_7 Per_1 cui è chiaramente visibile la pupilla bianca. Invero neppure può essere sottaciuta l'evidenza (si rimanda il lettore al documento del Ministero della Salute) che il test del riflesso rosso non è indicato nella diagnosi del retinoblastoma bensì nella diagnosi della cataratta congenita. In relazione al sub.b) non può essere sottaciuta la circostanza che la leucocoria individua il retinoblastoma solo in casi in fase avanzata, e cioè quando il tumore ha invaso tutto lo spazio della camera vitreale oppure ha determinato un distacco di retina totale. E' però di solare evidenza che allorquando ciò si realizza significa che il tumore è agli stadi terminali. Va però altresì segnalato che il retinoblastoma in fase iniziale può essere SI diagnosticato ma solo in seguito a una visita oculistica effettuata dallo specialista previa midriasi, anche se ciò è indicato solo in presenza di un'anamnesi familiare positiva, per il retinoblastoma ereditario (fattispecie non individuabile nel caso in specie), oppure in caso di screening oculistico alla
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nascita che dovrebbe essere eseguita entro 3 giorni dalla nascita, prima delle dimissioni dal punto nascita, da un oftalmologo, raggiungendo così la quasi totalità della popolazione neonatale . Quanto or ora osservato porta in conclusione a rilevare che se può in senso lato configurarsi una censura nell'operato del pediatra curante in ordine all'omessa prescrizione di una visita oculistica alla piccola , motivata -si badi, stando al dato documentale- Per_1 circostanziale- in data 16.6.08 sulle insistenze della madre, nulla sarebbe cambiato, anche in termini di perdita di chances, in ordine alla necessità del trattamento chirurgico di enucleazxione dell'OD in quanto, come già precedentemente osservato, il tumore era già in fase avanzata, come era indicato proprio dalla presenza, appunto, della leucocoria. Per dirla in termini più chiari, pur potendosi individuare un profilo di censura nell'operato del pediatra di fiducia, a detto non è conseguito alcun danno per la piccolo essendo evidente che la Per_1 leucoria già descritta dalla madre della P. in data 16.6.08 era dimostrativa di un tumore in fase oramai già avanzata per la quale sussisteva UNICAMENTE indicazione chirurgico – ablativa dell'OD.” (v. pag. 24 e ss. Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 13/11/2024). Così riportate sinteticamente le risultanze della Ctu e rimandando in ogni caso all'elaborato nella sua interezza, stima il Tribunale che la completezza, la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, ne impongano la piena condivisione, avendo i CC.TT.UU. anche fornito risposta alle osservazioni critiche di parte, nell'espletamento del contraddittorio tecnico di cui all'articolo 195 c.p.c. Di particolare rilievo si appalesa il passaggio in cui gli Ausiliari d'ufficio, replicando alle note critiche dei Ctp di parte attrice, indicavano che “il test oculare del riflesso rosso (verosimilmente misconosciuto dal pediatra) serve alla diagnosi precoce della cataratta congenita e non del retinoblastoma. La diagnosi precoce del retinoblastoma si può effettuare infatti solo con l'esame del fondo oculare in midriasi nei primi giorni di vita ed è indicato necessariamente nei casi di familiarità per la patologia tumorale (e non è questo il caso). Quando la leucocoria diventa evidente il tumore è già a uno stadio talmente avanzato da rendere l'enucleazione l'unica scelta terapeutica.”. Ancora gli Ausiliari d'ufficio, nel ribadire le conclusioni già esposte, ulteriormente precisavano che “è evidente nel merito la contraddizione in cui cadono i CTP, in quanto è del tutto evidente – e loro stessi lo affermano
– che la foto del 16.6.08 documenta la leucocoria e che perciò il tumore era già a uno stadio tale da richiedere solo e unicamente l'enucleazione dell'occhio. Per tali motivazioni i Sottoscritti CTU ritengono di dover confermare l'evidenza che l'omessa diagnosi della leucocoria non ha comportato alcun danno alla piccola , anche in relazione a eventuali Per_1 perdite di chances.” (v. pag. 27 e 28 Relazione di CTU cit.). A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, non sussistendo, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attrice che ha riproposto nei propri scritti le medesime osservazioni già vagliate, contraddizioni, vizi logici e valide ragioni tali per ritenere non condivisibili o viziate le valutazioni operate dai Consulenti dell'Ufficio, essendo al contrario esse chiare, suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione sanitaria prodotta e del caso specifico e non inficiate da convincenti critiche di parte, superate con congrue e motivate risposte in specie circa l'accertamento del nesso di causalità (v. in tema anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012 "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle
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degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente."). Non può poi sottacersi, ad ulteriore suffragio, come le risultanze della CTU in merito alla “non evitabilità” dell'intervento chirurgico ablativo coincidano, a ben vedere, con altre emergenze documentali in atti (v. alleg. prod. attori e prod. convenuto . CP_2 In vero, può farsi richiamo, anzitutto, alle sommarie informazioni rese alla P.G., nel corso delle indagini penali a seguito di querela presentata dagli odierni attori, dalla Dott.ssa
, medico referente per il retinoblastoma presso la struttura del Persona_8 Policlinico di Siena, ove la piccola veniva ricoverata, la quale precisamente riferiva Per_1
Dalle esposte dichiarazioni può ricavarsi la conclusione che lo stato avanzato di neoplasia e l'insorgenza così precoce nella neonata non potevano che condurre all'intervento chirurgico. Considerazioni di analogo tenore si rinvengono, altresì, nelle dichiarazioni rese, sempre in sede di sommarie informazioni nel corso delle indagini di P.g., dal Dott. Testimone_1 medico oculista che visitava la piccola presso il P.S. dell'Ospedale di Benevento, Per_1 formulando la diagnosi di sospetto retinoblastoma. Il sanitario riferiva alla PG quanto segue
Infine, vi è da rilevare che anche il Dott. , Medico oculista Persona_9 Specialista presso l'Università di Direttore SSD dell'Ospedale Santobono di CP_12 CP_12 nella Relazione di Consulenza medico-legale redatta su incarico della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, concludeva la disamina del caso sottopostogli escludendo la ricorrenza di fattispecie di imprudenza, negligenza o imperizia da parte dei sanitari che ebbero in cura la piccola ugualmente discorrendo di diagnosi effettuabile solo da uno Per_1 specialista oculista, di rapida evoluzione della patologia da cui ella era affetta, di forma
“acutissima di tumore”, per cui, se anche la diagnosi fosse stata formulata con qualche settimana
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di anticipo, la paziente avrebbe necessitato di intervento chirurgico di enucleazione dell'occhio destro, onde preservare la funzionalità dell'occhio adelfo e la vita della piccola paziente e quindi concludendo nel senso che
Sulla scorta di tali accertamenti peritali, il Tribunale di Ariano Irpino emetteva Sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cpc, nei confronti del Dott. motivando il CP_2 ragionamento nel senso di insussistenza di nesso causale tra condotta ed evento dannoso, sotto la specie della ricorrenza dell'istituto della inutilità del comportamento alternativo corretto, poiché l'evento, seguito all'omissione, si sarebbe comunque verificato anche tenendo la condotta corretta, così dovendosi escludere che l'omissione fosse condizione necessaria, e quindi, causa dell'evento, che infatti si sarebbe verificato anche senza la prima (v. Sentenza n. 20/2012, Gup Trib. Ariano Irpino, alleg. prod. convenuto CP_2
In punto di diritto è ora qui utile ribadire che, per costante giurisprudenza, “Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/04/2025, n.9957) e che parimenti possa essere utilizzato a fondamento del convincimento anche la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023 “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio.”). Pertanto, la complessiva disamina del compendio probatorio deve indurre a giungere alla conclusione di esclusione del nesso causale e di profili di incompetenza, imperizia o negligenza del sanitario convenuto eziologicamente rilevanti, ovvero che abbiano causato danni alla piccola , dal momento che è chiaramente emerso che il retinoblastoma in fase Persona_1 iniziale potesse essere diagnosticato solo in seguito a una visita oculistica effettuata dallo specialista e non dal pediatria, nonché che, nell'ipotesi di specie, data l'estrema gravità del caso, l'unico trattamento possibile per salvare la vita della bambina fosse l'enucleazione dell'occhio destro. Ne deriva che non possa dirsi ricorrente, secondo il criterio del “più probabile che non” ed alla luce di un giudizio controfattuale, il nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al pediatra convenuto e l'evento di danno, consistito nella perdita definitiva da parte della paziente della possibilità di preservare l'occhio destro, essendo risultato accertato, da parte non solo dei CTU ma di tutti i sanitari coinvolti nella vicenda clinica, il fatto che, anche in presenza di una corretta e precoce diagnosi del tumore, la MI non avrebbe, comunque, avuto la possibilità di evitare l'asportazione del bulbo oculare. In altre parole, atteso che il nesso di
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causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato o anche solo contribuito a generare tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi "causa" dell'evento stesso, nell'ipotesi concreta il ritardo diagnostico non è stata la causa del contestato evento, ovvero la lamentata enucleazione del bulbo oculare destro. Cont Alla luce di quanto accertato, va escluso che il sanitario convenuto e l' di appartenenza possano essere chiamati a rispondere dei danni richiesti dalla parte attrice, dovendosi altresì escludere anche un danno sotto forma di perdita di chance (v. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019 “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici).”). Le domande proposte dagli attori e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia MI Persona_1
vanno quindi rigettate.
[...] Vista la rilevanza decisiva delle esposte argomentazioni, ogni altra questione, domanda ed eccezione resta assorbita. L'esito della delibazione in ordine alla domanda principale esonera, altresì, il Tribunale da ogni ulteriore valutazione circa la domanda di manleva sottesa alla chiamata in garanzia operata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore dei Consulenti con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dagli attori e , Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia MI . Persona_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in quote uguali le spese della C.t.u., come liquidate in favore degli Ausiliari d'ufficio con separato Decreto già depositato telematicamente.
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4. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 13 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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