TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2865/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Parte 1
GIULIETTA;
Ricorrente
E
Controparte 1 rappresentato e difeso
dall'avv. TROTTA ANNARITA;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ricorso ritualmente notificato Con Parte 1
esponeva:
che la Giunta Comunale del Comune di Controparte 1
e della nota n.in virtù della legge n. 452 del 1987
05483 del 1994 del il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale- Ufficio regionale del lavoro e della conmassima occupazione di Reggio Calabria,
deliberazione n. 255 del 04/04/1995, aveva approvato il progetto n. 275 del 25/05/1995, al fine di avviare al lavoro temporaneamente e fino al 31/12/1995 n. 22 lavoratori con sussidio, in CIGS e iscritti nelle liste di mobilità;
il Ministero del lavoro e della che , conseguentemente,
previdenza sociale Ufficio regionale del lavoro e della
M.O. di Reggio Calabria, aveva disposto l'utilizzazione temporanea di lavoratori tra i quali rientrava anche lui con la qualifica di Operatore Ufficio Tributi;
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 405 del
11/07/1995, avente ad oggetto l'avviamento al lavoro di
L.S.U. in forza del progetto n. 275 del 22/05/1995, aveva deliberato l'avviamento di tali lavoratori a decorrere dal 18/07/1995 per 80 ore mensili, proporzionalmente alla misura del sussidio erogato ai sensi del D.L. 31/95, dichiarando di non corrispondere alcun trattamento
integrativo e ponendo a proprio carico solo l'assicurazione CP 2;
che con successive delibere il progetto iniziale veniva prorogato numerose volte fino al 31.12.2014;
il progetto originario avesse previsto che nonostante con la qualifica di operatore ufficio l'utilizzazione tributi, ai fini del recupero dell'evasione tributaria, stato assegnato, già a decorrere dal di fatto, era
10/07/1995 allo svolgimento di mansioni di ragioniere in favore del Controparte_1 ed inserito
nell'organizzazione di tale Ente nel servizio istituzionale di quest'ultimo;
di aver svolto mansioni di ragioniere, eseguendo mandati pagamento, reversali di incasso, compilazione di di espletando compiti in ambitodocumenti contabili,
è stato, quindi, inserito fiscale, ed nell'organizzazione dell'Amministrazione secondo le ordinarie esigenze, in condizioni di assoluta parità rispetto ai dipendenti in servizio e senza alcuna limitazione connessa agli obiettivi ed agli orari del progetto iniziale e delle proroghe successive;
di aver lavorato oltre gli orari previsti nel progetto,
(20 ore settimanali), dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 14:00 con due rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in base alle direttive impartite dal responsabile del settore ragioneria cui il medesimo era assegnato;
che successivamente, con prot. n. 11634 del 30/12/2014 aveva stipulato con il Comune di Controparte 1
contratto individuale di lavoro per il personale di nuova assunzione ex LSU/LPU a tempo determinato per la durata di 12 mesi a partire dal 31/12/2014 a tempo part-time per un totale di 28 ore settimanali;
che era stato inquadrato nel sistema di classificazione del personale con la posizione economica C1, categoria C
e profilo professionale Istruttore.
Deduceva che le sue prestazioni non erano riconducibili alla disciplina prevista per i lavoratori socialmente utili, discostandosi per contenuto, orari ed impegno, da quella dovuta in base al programma originario e che pertanto aveva diritto al pagamento delle differenze retributive, con riferimento all'attività lavorativa
svolta dal 2005 sino al 2014, avendo poi a decorrere
dal 31/12/2014 lavorato presso il Comune di CP 1
[...] in forza di contratto di lavoro а tempo determinato, quantificate in € 17.268,92, di cui €
14.163,80 a titolo di differenze retributive differenza tra quanto percepito ed il trattamento economico previsto per i dipendenti degli enti locali assegnati alle
medesime mansioni (€ 2.858,72 per ratei di tredicesima non percepite e € 11.305,08 per retribuzioni non
e € 3.105,12 a titolo di TFR, al netto percepite)
-
dell'integrazione delle somme già percepite. Concludeva chiedendo "1. Accertare e dichiarare che il sig. Pt 1 è stato impiegato presso l' CP 3 resistente, dal 10/07/1995 al 30/12/2014, in violazione della normativa sui lavori socialmente utili, con mansioni di ragioniere di cui al livello C1 categoria C del CCNL enti locali, in difformità per contenuto, orario e impegno della prestazione prevista nel progetto originario n.
275 dal 10/07/1995 al 30/12/2014; 2. Accertare e
dichiarare il diritto del sig. Pt 1 a percepire dal
10/07/1995 al 30/12/2014, ai sensi dell'art. 2126 c.C.,
la differenza tra quanto effettivamente ricevuto ed il trattamento economico previsto dal CCNL enti locali in relazione alle mansioni svolte di ragioniere, di cui al livello Cl categoria C del CCNL enti locali, nella misura di € 17.268,92 О altra maggiore О minore che sarà
determinata in corso di causa e per l'effetto, condannare in persona del SindacoControparte 1il
pro tempore, con sede in San Marco Argentano (CS), alla via Roma n. 14, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 17.268,92 a titolo di differenza del trattamento economico percepito e dovuto o di altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. Si costituiva il Controparte_4 eccependo la prescrizione e deducendo nel merito l'infondatezza
del ricorso sul presupposto che la qualifica del sig.
stata sin dall'inizio corrispondente Pt 1 era a
quella indicata dall'ufficio di collocamento. Rilevava che le ore integrative corrisposte dal CP 1
e dalla Regione erano state commisurate alla tariffa oraria corrispondente alla categoria di appartenenza,
quindi categoria C, ; che la retribuzione delle ore effettivamente svolte era sempre stata parametrata ai contratti collettivi di riferimento, categoria C. e che l'integrazione salariale erogata dal CP 1 era avvenuta in base alle effettive presenze del sig. Pt 1
Veniva disposta CTU contabile, e veniva fissata l'udienza discussione per il 24.10.2025, sostituita con il di deposito delle note.
All'esito del deposito della relazione e delle note ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte 1
Occorre premettere che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive, nelle quali rientrano le pretese avanzate con il presente ricorso, si prescrive nel
termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2006, n. 12238; conf. Cassazione civile sez. lav., 24 maggio 2006, n.
12238, che ribadisce la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione espressa da Cass. n. 6750 del 1996,
Cass. n. 5693 del 1998).
La prescrizione del diritto vantato dal lavoratore nel presente giudizio, peraltro, ha iniziato a decorrere in di lavoro,costanza di rapporto trattandosi pacificamente di un rapporto assistito da stabilità
reale. Il ricorrente ha prodotto quale atto interruttivo la
raccomandata ricevuta il 20.11.2019 sicchè l'esame di questo giudice non può che riguardare il quinquennio precedente tale data e quindi solo l'anno 2014 atteso che il rapporto si è concluso il 30.12.2014
Non ignora questo giudice che il quadro normativo,
dell'entrata in vigore radicalmente mutato a seguito della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L.
300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio
è stata fortemente nel quale la reintegrazione ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che
fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Tuttavia va osservato come la Suprema Corte ha stabilito
"con la riforma OR e Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di
stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel Corso dello svolgimento del
medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto. Per la Sezione Lavoro non è
dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300
del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del
licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria misura predeterminabilein con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità ○ illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile e risarcitoria ovvero (reintegratoria soltanto
risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. "piena" О "forte", ovvero "attenuata"
"debole") assolutamente inedita (...) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di
rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo
dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012"
(Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246). Nel pubblico impiego che, per la sua particolare disciplina normativa, assicura la stabilità e la
garanzia di rimedi giurisdizionali contro la risoluzione del rapporto, tali da escludere che il lavoratore possa far valere i propri diritti per il timore di essere
licenziato, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà sempre a decorrere in costanza di rapporto. nei limiti della eccepita prescrizione va La domanda,
accolta.
in atti certificazione Ed invero a firma del responsabile del servizio personale del 2.2.2015 ove si da atto dello svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di ragioniere categoria C1 dal 10.7.1995 al
30.12.2014.
E' in atti altresì la prova che il progetto originario con la avesse previsto l'utilizzazione del ricorrente
qualifica di operatore ufficio tributi, ai fini del recupero dell'evasione tributaria (cfr allegato 3,4) per lo svolgimento dunque di attività del tutto diverse da quelle svolte per come certificato dal responsabile del personale.
Peraltro la stessa parte convenuta nella memoria di detta circostanza" Il sig.costituzione non contesta
Pt 1 ha svolto mansioni ascrivibile alla categoria C
con profilo professionale di istruttore presso il
servizio finanziario (ragioniere)" (cfr memoria di
costituzione) così come non è contestato lo svolgimento della prestazione oltre l'orario stabilito nel progetto.
E se è vero che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs.
468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più
soggetti (oltre al l'amministrazione lavoratore,
pubblica beneficiaria della prestazione, la società
datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione è pur vero che in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario О in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, se pure non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina sul retribuzione prevista dall'art. 2126diritto alla C.C. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno
2016, n. 13475 e Cass 27125 del 2022).
le sommeIL CTU ha nella sua relazione quantificato dovute al ricorrente e in particolare € 503,76 a titolo
di differenze retributive, € 155,85 a titolo di 13° e €
2888,66 a titolo di TFR, per un totale di € 3.548,27 Ritiene questo giudice di condividere i conteggi predisposti dal CTU la cui relazione appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico- giuridici. Il CP 1 va dunque condannato al pagamento di tale somma maggiorata degli interessi.
'Le spese di CTU e di lite quest'ultime compensate al
50%, seguono la soccombenza.
PQM
Condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3548,27 oltre interessi come per legge.
Pone a carico del Controparte 1 le spese
di CTU liquidate come da separato decreto e le spese di lite che , compensate al 50%, liquida in € 1300,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza, 3.11.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2865/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Parte 1
GIULIETTA;
Ricorrente
E
Controparte 1 rappresentato e difeso
dall'avv. TROTTA ANNARITA;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ricorso ritualmente notificato Con Parte 1
esponeva:
che la Giunta Comunale del Comune di Controparte 1
e della nota n.in virtù della legge n. 452 del 1987
05483 del 1994 del il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale- Ufficio regionale del lavoro e della conmassima occupazione di Reggio Calabria,
deliberazione n. 255 del 04/04/1995, aveva approvato il progetto n. 275 del 25/05/1995, al fine di avviare al lavoro temporaneamente e fino al 31/12/1995 n. 22 lavoratori con sussidio, in CIGS e iscritti nelle liste di mobilità;
il Ministero del lavoro e della che , conseguentemente,
previdenza sociale Ufficio regionale del lavoro e della
M.O. di Reggio Calabria, aveva disposto l'utilizzazione temporanea di lavoratori tra i quali rientrava anche lui con la qualifica di Operatore Ufficio Tributi;
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 405 del
11/07/1995, avente ad oggetto l'avviamento al lavoro di
L.S.U. in forza del progetto n. 275 del 22/05/1995, aveva deliberato l'avviamento di tali lavoratori a decorrere dal 18/07/1995 per 80 ore mensili, proporzionalmente alla misura del sussidio erogato ai sensi del D.L. 31/95, dichiarando di non corrispondere alcun trattamento
integrativo e ponendo a proprio carico solo l'assicurazione CP 2;
che con successive delibere il progetto iniziale veniva prorogato numerose volte fino al 31.12.2014;
il progetto originario avesse previsto che nonostante con la qualifica di operatore ufficio l'utilizzazione tributi, ai fini del recupero dell'evasione tributaria, stato assegnato, già a decorrere dal di fatto, era
10/07/1995 allo svolgimento di mansioni di ragioniere in favore del Controparte_1 ed inserito
nell'organizzazione di tale Ente nel servizio istituzionale di quest'ultimo;
di aver svolto mansioni di ragioniere, eseguendo mandati pagamento, reversali di incasso, compilazione di di espletando compiti in ambitodocumenti contabili,
è stato, quindi, inserito fiscale, ed nell'organizzazione dell'Amministrazione secondo le ordinarie esigenze, in condizioni di assoluta parità rispetto ai dipendenti in servizio e senza alcuna limitazione connessa agli obiettivi ed agli orari del progetto iniziale e delle proroghe successive;
di aver lavorato oltre gli orari previsti nel progetto,
(20 ore settimanali), dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 14:00 con due rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in base alle direttive impartite dal responsabile del settore ragioneria cui il medesimo era assegnato;
che successivamente, con prot. n. 11634 del 30/12/2014 aveva stipulato con il Comune di Controparte 1
contratto individuale di lavoro per il personale di nuova assunzione ex LSU/LPU a tempo determinato per la durata di 12 mesi a partire dal 31/12/2014 a tempo part-time per un totale di 28 ore settimanali;
che era stato inquadrato nel sistema di classificazione del personale con la posizione economica C1, categoria C
e profilo professionale Istruttore.
Deduceva che le sue prestazioni non erano riconducibili alla disciplina prevista per i lavoratori socialmente utili, discostandosi per contenuto, orari ed impegno, da quella dovuta in base al programma originario e che pertanto aveva diritto al pagamento delle differenze retributive, con riferimento all'attività lavorativa
svolta dal 2005 sino al 2014, avendo poi a decorrere
dal 31/12/2014 lavorato presso il Comune di CP 1
[...] in forza di contratto di lavoro а tempo determinato, quantificate in € 17.268,92, di cui €
14.163,80 a titolo di differenze retributive differenza tra quanto percepito ed il trattamento economico previsto per i dipendenti degli enti locali assegnati alle
medesime mansioni (€ 2.858,72 per ratei di tredicesima non percepite e € 11.305,08 per retribuzioni non
e € 3.105,12 a titolo di TFR, al netto percepite)
-
dell'integrazione delle somme già percepite. Concludeva chiedendo "1. Accertare e dichiarare che il sig. Pt 1 è stato impiegato presso l' CP 3 resistente, dal 10/07/1995 al 30/12/2014, in violazione della normativa sui lavori socialmente utili, con mansioni di ragioniere di cui al livello C1 categoria C del CCNL enti locali, in difformità per contenuto, orario e impegno della prestazione prevista nel progetto originario n.
275 dal 10/07/1995 al 30/12/2014; 2. Accertare e
dichiarare il diritto del sig. Pt 1 a percepire dal
10/07/1995 al 30/12/2014, ai sensi dell'art. 2126 c.C.,
la differenza tra quanto effettivamente ricevuto ed il trattamento economico previsto dal CCNL enti locali in relazione alle mansioni svolte di ragioniere, di cui al livello Cl categoria C del CCNL enti locali, nella misura di € 17.268,92 О altra maggiore О minore che sarà
determinata in corso di causa e per l'effetto, condannare in persona del SindacoControparte 1il
pro tempore, con sede in San Marco Argentano (CS), alla via Roma n. 14, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 17.268,92 a titolo di differenza del trattamento economico percepito e dovuto o di altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. Si costituiva il Controparte_4 eccependo la prescrizione e deducendo nel merito l'infondatezza
del ricorso sul presupposto che la qualifica del sig.
stata sin dall'inizio corrispondente Pt 1 era a
quella indicata dall'ufficio di collocamento. Rilevava che le ore integrative corrisposte dal CP 1
e dalla Regione erano state commisurate alla tariffa oraria corrispondente alla categoria di appartenenza,
quindi categoria C, ; che la retribuzione delle ore effettivamente svolte era sempre stata parametrata ai contratti collettivi di riferimento, categoria C. e che l'integrazione salariale erogata dal CP 1 era avvenuta in base alle effettive presenze del sig. Pt 1
Veniva disposta CTU contabile, e veniva fissata l'udienza discussione per il 24.10.2025, sostituita con il di deposito delle note.
All'esito del deposito della relazione e delle note ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte 1
Occorre premettere che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive, nelle quali rientrano le pretese avanzate con il presente ricorso, si prescrive nel
termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2006, n. 12238; conf. Cassazione civile sez. lav., 24 maggio 2006, n.
12238, che ribadisce la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione espressa da Cass. n. 6750 del 1996,
Cass. n. 5693 del 1998).
La prescrizione del diritto vantato dal lavoratore nel presente giudizio, peraltro, ha iniziato a decorrere in di lavoro,costanza di rapporto trattandosi pacificamente di un rapporto assistito da stabilità
reale. Il ricorrente ha prodotto quale atto interruttivo la
raccomandata ricevuta il 20.11.2019 sicchè l'esame di questo giudice non può che riguardare il quinquennio precedente tale data e quindi solo l'anno 2014 atteso che il rapporto si è concluso il 30.12.2014
Non ignora questo giudice che il quadro normativo,
dell'entrata in vigore radicalmente mutato a seguito della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L.
300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio
è stata fortemente nel quale la reintegrazione ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che
fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Tuttavia va osservato come la Suprema Corte ha stabilito
"con la riforma OR e Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di
stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel Corso dello svolgimento del
medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto. Per la Sezione Lavoro non è
dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300
del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del
licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria misura predeterminabilein con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità ○ illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile e risarcitoria ovvero (reintegratoria soltanto
risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. "piena" О "forte", ovvero "attenuata"
"debole") assolutamente inedita (...) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di
rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo
dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012"
(Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246). Nel pubblico impiego che, per la sua particolare disciplina normativa, assicura la stabilità e la
garanzia di rimedi giurisdizionali contro la risoluzione del rapporto, tali da escludere che il lavoratore possa far valere i propri diritti per il timore di essere
licenziato, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà sempre a decorrere in costanza di rapporto. nei limiti della eccepita prescrizione va La domanda,
accolta.
in atti certificazione Ed invero a firma del responsabile del servizio personale del 2.2.2015 ove si da atto dello svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di ragioniere categoria C1 dal 10.7.1995 al
30.12.2014.
E' in atti altresì la prova che il progetto originario con la avesse previsto l'utilizzazione del ricorrente
qualifica di operatore ufficio tributi, ai fini del recupero dell'evasione tributaria (cfr allegato 3,4) per lo svolgimento dunque di attività del tutto diverse da quelle svolte per come certificato dal responsabile del personale.
Peraltro la stessa parte convenuta nella memoria di detta circostanza" Il sig.costituzione non contesta
Pt 1 ha svolto mansioni ascrivibile alla categoria C
con profilo professionale di istruttore presso il
servizio finanziario (ragioniere)" (cfr memoria di
costituzione) così come non è contestato lo svolgimento della prestazione oltre l'orario stabilito nel progetto.
E se è vero che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs.
468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più
soggetti (oltre al l'amministrazione lavoratore,
pubblica beneficiaria della prestazione, la società
datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione è pur vero che in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario О in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, se pure non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina sul retribuzione prevista dall'art. 2126diritto alla C.C. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno
2016, n. 13475 e Cass 27125 del 2022).
le sommeIL CTU ha nella sua relazione quantificato dovute al ricorrente e in particolare € 503,76 a titolo
di differenze retributive, € 155,85 a titolo di 13° e €
2888,66 a titolo di TFR, per un totale di € 3.548,27 Ritiene questo giudice di condividere i conteggi predisposti dal CTU la cui relazione appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico- giuridici. Il CP 1 va dunque condannato al pagamento di tale somma maggiorata degli interessi.
'Le spese di CTU e di lite quest'ultime compensate al
50%, seguono la soccombenza.
PQM
Condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3548,27 oltre interessi come per legge.
Pone a carico del Controparte 1 le spese
di CTU liquidate come da separato decreto e le spese di lite che , compensate al 50%, liquida in € 1300,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza, 3.11.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino