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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
NADJA, elettivamente domiciliato in Via Montesanto, 100 87100 Cosenza presso il difensore avv. ALESSIO NADJA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALESSIO NADJA, elettivamente domiciliato in Via Montesanto, 100 87100 Cosenza presso il difensore avv. ALESSIO NADJA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_3 C.F._3
NADJA, elettivamente domiciliato in Via Montesanto, 100 87100 Cosenza presso il difensore avv. ALESSIO NADJA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRATELLI CP_1 C.F._4
VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CARRATELLI VINCENZO
RESISTENTE/I
OGGETTO: sfratto per finita locazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 , premesso di essere proprietari di un immobile in sito Cosenza alla via Parte_3
Popilia n. 6, censito in catasto urbano al foglio 15, p.lla 153, sub 100, che concedevano in locazione a , giusto contratto di locazione del 29.04.2016 della durata di tre anni CP_1 con decorrenza dall'1.05.2016, regolarmente registrato il 3.05.2016, intimavano alla conduttrice sfratto per finita locazione. I locatori assumevano che, a seguito di rinnovi taciti, comunicavano alla conduttrice, con raccomandata A/R del 14.10.2022, ricevuta in data
28.10.2022, la volontà di non voler rinnovare il contratto di locazione con scadenza il
30.04.2023, avendo la necessità di procedere alla vendita dell'immobile locato e che, tuttavia, la conduttrice ometteva di riconsegnare l'immobile ai proprietari. Su tali premesse,
[...]
, e intimavano alla sfratto per Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
finita locazione, citando la conduttrice per la convalida dinanzi a questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio , contestando la possibilità di eseguire lo sfratto o CP_1
l'eventuale ordinanza di rilascio a causa delle sue precarie condizioni di salute.
Emessa ordinanza provvisoria di rilascio del 15.04.2024 e disposto il mutamento del rito, la causa, fallito il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, era istruita solo documentalmente ed in data odierna era, quindi, decisa come da dispositivo.
Tanto premesso, deve osservarsi preliminarmente che nel procedimento di sfratto per finita locazione, la mancata convalida o l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determinano la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento della effettiva risoluzione del rapporto contrattuale per il maturare della scadenza contrattuale, in forza di disdetta tempestivamente inoltrata dal locatore. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che è onere del locatore provare la fonte del suo diritto e, quindi, l'effettiva ricezione da parte del conduttore di una valida disdetta, idonea ad impedire il rinnovo tacito;
mentre è onere del conduttore dare prova, secondo le regole generali, del verificarsi di un fatto estintivo dell'altrui pretesa (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, incontestato appare il rapporto contrattuale tra le parti, consacrato dal contratto del 29.04.2016, sottoscritto dal dante causa degli odierni locatori e la conduttrice, e regolarmente registrato. Il contratto intervenuto tra le parti fissava all'1.05.2016 la decorrenza degli effetti negoziali, individuando una durata di anni 3, tacitamente rinnovabili per ulteriori 2 anni in mancanza di disdetta inviata sei mesi prima. A seguito di intervenuti rinnovi taciti, il contratto di locazione fra le parti è stato prorogato, dopo il primo quinquennio, di ulteriori due pagina 2 di 4 anni, con scadenza al 30.04.2023. Con raccomandata del 14.10.2022, i locatori hanno comunicato tempestiva disdetta, regolarmente ricevuta dalla conduttrice che, nell'opporsi all'intimato sfratto, non ha contestato la risoluzione del contratto, ma si è limitata ad allegare la sussistenza di precarie condizioni di salute, producendo la relativa documentazione medica, senza tuttavia dare prova, secondo le regole generali, del verificarsi di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Occorre rilevare, peraltro, che con ordinanza di rilascio del 15.04.2024 veniva ordinato alla conduttrice il rilascio dell'immobile oggetto di locazione e fissata per l'esecuzione la data del
15.07.2024. All'udienza del 17.10.2024 questo Giudice, a fronte del mancato rilascio dell'immobile e delle dedotte condizioni di salute dalla , invitava le parti ad una CP_1 conciliazione, all'esito della quale la conduttrice si impegnava a rilasciare l'immobile entro il
30.11.2024; anche tale successivo termine, tuttavia, veniva nuovamente disatteso dalla conduttrice, che ad oggi continua a risiedere nell'immobile di proprietà dei locatori, nonostante la stessa, a fronte del rilevante tempo trascorso dalla tempestiva disdetta comunicata dai locatori, ben avrebbe potuto trovare un diverso alloggio adeguato alle sue esigenze ed alle dedotte precarie condizioni di salute.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale a fare data dal 30.04.2023.
Alla pronuncia di risoluzione segue, altresì, la necessità di rilascio immediato dell'immobile oggetto di contratto stante il mancato adempimento di rilascio entro il 30.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara risolto il contratto di locazione intervenuto tra le parti e, per l'effetto, ordina l'immediato rilascio dell'immobile per come in parte motiva;
Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese vive relative alla fase di sfratto, euro 98,00 per la fase di merito, per spese, euro 131,00 per fase di studio, euro 131,00 per fase introduttiva, euro
200,00 per fase istrutt./trattaz. ed euro 200,00 per fase decisionale, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Nadja Alessio che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc. pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
NADJA, elettivamente domiciliato in Via Montesanto, 100 87100 Cosenza presso il difensore avv. ALESSIO NADJA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALESSIO NADJA, elettivamente domiciliato in Via Montesanto, 100 87100 Cosenza presso il difensore avv. ALESSIO NADJA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_3 C.F._3
NADJA, elettivamente domiciliato in Via Montesanto, 100 87100 Cosenza presso il difensore avv. ALESSIO NADJA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRATELLI CP_1 C.F._4
VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CARRATELLI VINCENZO
RESISTENTE/I
OGGETTO: sfratto per finita locazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 , premesso di essere proprietari di un immobile in sito Cosenza alla via Parte_3
Popilia n. 6, censito in catasto urbano al foglio 15, p.lla 153, sub 100, che concedevano in locazione a , giusto contratto di locazione del 29.04.2016 della durata di tre anni CP_1 con decorrenza dall'1.05.2016, regolarmente registrato il 3.05.2016, intimavano alla conduttrice sfratto per finita locazione. I locatori assumevano che, a seguito di rinnovi taciti, comunicavano alla conduttrice, con raccomandata A/R del 14.10.2022, ricevuta in data
28.10.2022, la volontà di non voler rinnovare il contratto di locazione con scadenza il
30.04.2023, avendo la necessità di procedere alla vendita dell'immobile locato e che, tuttavia, la conduttrice ometteva di riconsegnare l'immobile ai proprietari. Su tali premesse,
[...]
, e intimavano alla sfratto per Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
finita locazione, citando la conduttrice per la convalida dinanzi a questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio , contestando la possibilità di eseguire lo sfratto o CP_1
l'eventuale ordinanza di rilascio a causa delle sue precarie condizioni di salute.
Emessa ordinanza provvisoria di rilascio del 15.04.2024 e disposto il mutamento del rito, la causa, fallito il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, era istruita solo documentalmente ed in data odierna era, quindi, decisa come da dispositivo.
Tanto premesso, deve osservarsi preliminarmente che nel procedimento di sfratto per finita locazione, la mancata convalida o l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determinano la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento della effettiva risoluzione del rapporto contrattuale per il maturare della scadenza contrattuale, in forza di disdetta tempestivamente inoltrata dal locatore. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che è onere del locatore provare la fonte del suo diritto e, quindi, l'effettiva ricezione da parte del conduttore di una valida disdetta, idonea ad impedire il rinnovo tacito;
mentre è onere del conduttore dare prova, secondo le regole generali, del verificarsi di un fatto estintivo dell'altrui pretesa (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, incontestato appare il rapporto contrattuale tra le parti, consacrato dal contratto del 29.04.2016, sottoscritto dal dante causa degli odierni locatori e la conduttrice, e regolarmente registrato. Il contratto intervenuto tra le parti fissava all'1.05.2016 la decorrenza degli effetti negoziali, individuando una durata di anni 3, tacitamente rinnovabili per ulteriori 2 anni in mancanza di disdetta inviata sei mesi prima. A seguito di intervenuti rinnovi taciti, il contratto di locazione fra le parti è stato prorogato, dopo il primo quinquennio, di ulteriori due pagina 2 di 4 anni, con scadenza al 30.04.2023. Con raccomandata del 14.10.2022, i locatori hanno comunicato tempestiva disdetta, regolarmente ricevuta dalla conduttrice che, nell'opporsi all'intimato sfratto, non ha contestato la risoluzione del contratto, ma si è limitata ad allegare la sussistenza di precarie condizioni di salute, producendo la relativa documentazione medica, senza tuttavia dare prova, secondo le regole generali, del verificarsi di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Occorre rilevare, peraltro, che con ordinanza di rilascio del 15.04.2024 veniva ordinato alla conduttrice il rilascio dell'immobile oggetto di locazione e fissata per l'esecuzione la data del
15.07.2024. All'udienza del 17.10.2024 questo Giudice, a fronte del mancato rilascio dell'immobile e delle dedotte condizioni di salute dalla , invitava le parti ad una CP_1 conciliazione, all'esito della quale la conduttrice si impegnava a rilasciare l'immobile entro il
30.11.2024; anche tale successivo termine, tuttavia, veniva nuovamente disatteso dalla conduttrice, che ad oggi continua a risiedere nell'immobile di proprietà dei locatori, nonostante la stessa, a fronte del rilevante tempo trascorso dalla tempestiva disdetta comunicata dai locatori, ben avrebbe potuto trovare un diverso alloggio adeguato alle sue esigenze ed alle dedotte precarie condizioni di salute.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale a fare data dal 30.04.2023.
Alla pronuncia di risoluzione segue, altresì, la necessità di rilascio immediato dell'immobile oggetto di contratto stante il mancato adempimento di rilascio entro il 30.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara risolto il contratto di locazione intervenuto tra le parti e, per l'effetto, ordina l'immediato rilascio dell'immobile per come in parte motiva;
Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese vive relative alla fase di sfratto, euro 98,00 per la fase di merito, per spese, euro 131,00 per fase di studio, euro 131,00 per fase introduttiva, euro
200,00 per fase istrutt./trattaz. ed euro 200,00 per fase decisionale, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Nadja Alessio che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc. pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4