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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato iil 20/06/1964 in CERCOLA (NA) (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARIGLIANO MARCO;
RICORRENTE
E
nata il 28/01/1967 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to JOSSA GIUSEPPE;
RESISTENTE con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. all'udienza del
07.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2025 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/01/1994 in Piano di Sorrento (NA) con Formato
pagina 1 di 3 e chiedeva contestualmente di revocare la somma corrisposta a titolo di mantenimento in CP_1 favore della figlia , maggiorenne e autosufficiente, tenendo fermo il mantenimento per il figlio Per_1
. Per_2
2. Ritualmente citata, la resistente si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di rigettare la richiesta di revoca del mantenimento in favore di , Per_1 ancora convivente con la madre, e di aumentare il mantenimento per il figlio , studente Per_2 universitario.
3. All'udienza di comparizione, sentite le parti, il Giudice formulava una proposta conciliativa, rispetto alla quale il solo prestava adesione, e su richiesta delle parti concedeva un rinvio Pt_1 onde valutare l'accettazione della stessa assegnando termine per note con scadenza al 17.02.2025.
Preso atto della mancata accettazione della proposta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava nuovo termine per la rimessione al Collegio con scadenza il 07.04.2025. Lette le note, riservava la causa per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
4. In via preliminare, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia poi seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del giudizio.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (04/06/2024 ) il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Nola (12.07.2021) nel procedimento di separazione, nell'ambito del quale è intervenuta sentenza parziale sullo stato (cfr. sentenza n. 321/2023 pubblicata in data 06.02.2023; doc. n. 4 della produzione di parte ricorrente).
Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la pagina 2 di 3 quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
6. Per le ulteriori statuizioni, la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piano di Sorrento (NA) il
27/01/1994 tra e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matriominio del Comune di Piano di Sorrento (NA) al n. 3, parte II, serie A – anno 1994;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
c) Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
d) Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato iil 20/06/1964 in CERCOLA (NA) (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARIGLIANO MARCO;
RICORRENTE
E
nata il 28/01/1967 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to JOSSA GIUSEPPE;
RESISTENTE con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. all'udienza del
07.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2025 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/01/1994 in Piano di Sorrento (NA) con Formato
pagina 1 di 3 e chiedeva contestualmente di revocare la somma corrisposta a titolo di mantenimento in CP_1 favore della figlia , maggiorenne e autosufficiente, tenendo fermo il mantenimento per il figlio Per_1
. Per_2
2. Ritualmente citata, la resistente si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di rigettare la richiesta di revoca del mantenimento in favore di , Per_1 ancora convivente con la madre, e di aumentare il mantenimento per il figlio , studente Per_2 universitario.
3. All'udienza di comparizione, sentite le parti, il Giudice formulava una proposta conciliativa, rispetto alla quale il solo prestava adesione, e su richiesta delle parti concedeva un rinvio Pt_1 onde valutare l'accettazione della stessa assegnando termine per note con scadenza al 17.02.2025.
Preso atto della mancata accettazione della proposta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava nuovo termine per la rimessione al Collegio con scadenza il 07.04.2025. Lette le note, riservava la causa per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
4. In via preliminare, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia poi seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del giudizio.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (04/06/2024 ) il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Nola (12.07.2021) nel procedimento di separazione, nell'ambito del quale è intervenuta sentenza parziale sullo stato (cfr. sentenza n. 321/2023 pubblicata in data 06.02.2023; doc. n. 4 della produzione di parte ricorrente).
Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la pagina 2 di 3 quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
6. Per le ulteriori statuizioni, la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piano di Sorrento (NA) il
27/01/1994 tra e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matriominio del Comune di Piano di Sorrento (NA) al n. 3, parte II, serie A – anno 1994;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
c) Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
d) Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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