Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
n. 825 del 23.06.2020
Oggetto: opposizione all'esecuzione - impugnazione di intimazioni di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 648/2020 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'Anna, come da procura in atti,
e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Lecce
APPELLANTE PRINCIPALE- APPELLATA INCIDENTALE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Radisi, come da Controparte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente- domiciliato
APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE contro in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2 rappresentati e difesi, come da procura speciale in atti dall'Avv. Marcella Mattia ed elettivamente domiciliati presso la Sede di Brindisi alla Piazza della Vittoria n.1 CP_2
1
impersonalmente e collettivamente;
Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_3
atti, dagli Avv.ti Luciano Botteon e Mattia Botteon e presso i medesimi elettivamente domiciliata;
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Parte_8 Parte_9
rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Formica, in virtù di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliati nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Giovanni Durane, in virtù di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
nata ad [...] il [...] Controparte_3
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
All'udienza del 16.4.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 27.7.2020, l' (in prosieguo Parte_1
anche , ha proposto appello avverso la sentenza n. 825 del 23.6.2020, con cui il Pt_10
Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo parzialmente il ricorso di , dichiarava la prescrizione e quindi non dovuti i contributi Controparte_1
derivanti dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento n. 02420149000000379, n.
02420149000001187, n. 02420149000005033, n. 02420149000000581, n.
02420149000000682, n. 02420149000000480, n. 02420149000000884, n.
02420149000000985, n. 02420149000000783, n. 02420149000001086; dichiarava la legittimità delle intimazioni di pagamento n. 02420149000001288, n.
02420149000001389, n. 02420149000001700, n. 02420149000002306, n.
02420149000002205, n. 02420149000002104, con conseguente condanna del ricorrente
2 al pagamento dei relativi importi;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva quattro motivi.
Con il primo motivo, l deduceva l'incompetenza per materia del Tribunale di Pt_10
Brindisi Sezione Lavoro, dovendosi affermare la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Brindisi.
Secondo l'appellante, poiché l'opposizione era stata proposta dopo l'avvio dell'esecuzione esattoriale, la stessa doveva essere proposta e decisa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi e non da quello del Lavoro.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione dei crediti di parte delle impugnate intimazioni di pagamento, sostenendo che il primo Giudice non avrebbe esaminato adeguatamente la documentazione prodotta attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione medesima.
Con il terzo motivo, veniva contestata l'applicabilità della prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale, ai crediti portati da cartelle esattoriali.
Con il quarto e ultimo motivo di appello, veniva, infine, dedotta la errata valutazione della prova documentale fornita in relazione all'interruzione del termine prescrizionale mediante notifica, in data 02.12.2009, della Comunicazione di Avvenuta Iscrizione
Ipotecaria n. 103382/24.
In conclusione, l' chiedeva: “A) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare Pt_10
l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro, essendo competente il Tribunale di Brindisi quale Giudice dell'Esecuzione; B) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato non dovuti i contributi derivanti dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento n. 02420149000005033, n.
02420149000000581, n. 02420149000000682, n. 02420149000000480, n.
02420149000000884, n. 02420149000000985, n. 02420149000000783, n.
02420149000001086, e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate in primo grado dal Sig. , in quanto tardive, inammissibili, nonché infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto;
C) in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, o
3 comunque l'estraneità, dell'Agente della Riscossione rispetto all'assunto attoreo ed il conseguente diritto ad essere tenuta indenne da qualsivoglia nocumento alla stessa eventualmente riveniente dal presente giudizio, per le causali di cui alla narrativa della presente memoria;
D) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata il 25.3.2022, si costituiva , il quale contestava Controparte_1
l'appello e ne chiedeva il rigetto. Proponeva appello incidentale con il quale impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, pur in presenza dell'accoglimento di una parte rilevante dell'opposizione, sicchè non poteva ricorrere un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Si costituivano, altresì, l' e la che si limitavano ad argomentare circa la CP_2 CP_2
loro mancanza di responsabilità in relazione al maturare della prescrizione dei crediti contributivi una volta iscritti a ruolo e quindi affidati all' . Controparte_4
Con le note autorizzate depositate in data 7.6.2023, il difensore di ne Controparte_1
dichiarava il decesso, per cui alla successiva udienza del 12.7.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato il 29.8.2023, l' riassumeva il giudizio. Pt_10
Fissata l'udienza del 13.3.2024 per la prosecuzione del giudizio, l' dava atto di aver Pt_10
provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 303, comma II, c.p.c. agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius.
Nessuno si costituiva per gli eredi di , mentre si costituivano con Controparte_1 nuova memoria l' e la che si riportavano al primo atto di costituzione. CP_2 CP_2
Con ordinanza del 13.3.2024, la Corte, rilevato che dalla relata di notifica dell'atto di riassunzione eseguita ai sensi dell'art. 303 c.p.c,, si evinceva che l'Ufficiale Giudiziario non aveva rinvenuto nessuno nel domicilio di , per cui si era proceduto Controparte_1 alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c, ma il relativo avviso non era stato recapitato perché il destinatario era risultato sconosciuto, disponeva procedersi a nuova notifica.
Analogamente, con ordinanza dl 10.7.2024, veniva disposta la rinotifica, avendo evidenziato la Corte che non vi era alcuna certezza della riferibilità dell'ultimo domicilio
4 del de cuius ai suoi eredi, posto che la notifica ex art. 140 c.p.c. non era andata a buon fine, essendo risultato sconosciuto il destinatario.
A seguito della produzione di documentazione anagrafica da parte dell' la Corte, Pt_10
con ordinanza dell'11.12.2024, dichiarava la ritualità della notifica ex art. 303, comma 2,
e 140 c.p.c. eseguita bin data 17.10.20123 del ricorso in riassunzione, ma, richiamati i principi di cui a Cass. n. 15995/2022, disponeva procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori successibili, rinviando per tale finalità all'odierna udienza.
L'appellante in riassunzione provvedeva a notificare il ricorso anche a Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e (nata nel 1947), i quali si Parte_8 Parte_9 Controparte_3
costituivano in giudizio, producendo documentazione attestante la loro rinunzia all'eredità di . Controparte_1
Rimaneva contumace, benché ritualmente citata, nata ad [...] il Controparte_3
9.8.1946
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente verificare l'integrità del contraddittorio.
Ad avviso della Corte, come peraltro anticipato con l'ordinanza dell'11.12.2024, è necessario coordinare il testo dell'art. 303 c.p.c., che, ai fini di agevolare la riassunzione del giudizio in caso di interruzione dello stesso, a causa del decesso di una delle parti in causa, consente che il relativo atto sia notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius, con l'esigenza che la sentenza ad emettersi sia utiliter data e quindi che siano stati regolarmente evocati in giudizio gli eredi dell'appellato principale e appellante incidentale , nei cui confronti dovranno Controparte_1
riverberarsi gli effetti della decisione.
La documentazione anagrafica prodotta dall'appellante in riassunzione da cui emerge che nell'ultimo domicilio del de cuius ove è stata eseguita la notifica ai sensi dell'art. 303, comma secondo c.c. (sia pur nelle forme, regolari, di cui all'art. 140 c.p.c.) era ancora
5 residente la vedova di consente di superare l'ulteriore problematica Controparte_1
posta dalla Corte in ordine all'idoneità della notifica ex art. 303 c.p.c. (come pure, sebbene con qualche incertezza, affermato dalla S.C.), nei casi in cui non vi sia alcuna riferibilità agli eredi di quel domicilio.
Resta, tuttavia, come accennato innanzi, il problema posto dalla S.C., a partire da Cass.
n. 15995/2022, dell'individuazione in concreto degli eredi, su cui far discendere gli effetti della sentenza.
Afferma in proposito la S.C., nel citato arresto: “in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”.
Sicchè, la giurisprudenza di legittimità pone la questione su due piani: il primo, quella della regolarità della riassunzione e della prosecuzione del processo, può essere risolto dall'agevolazione processuale contenuta nel disposto del comma secondo dell'art. 303 del codice di rito, che consente di superare il pericolo di decadenza dal termine di perentorio di riassunzione, mediante la notifica nell'ultimo domicilio del de cuius agli eredi impersonalmente e collettivamente.
Va da sé che tale notifica, utile ai fini della prosecuzione del processo, in caso di mancata individuazione degli eredi, non risolve la questione che la S.C. pone nel secondo piano di discussione e cioè quello di individuare nominativamente gli eredi, che dovranno poi rispondere pro quota del debito derivante dalla sentenza.
Del resto, l'ordinamento giuridico, oltre a mettere a disposizione di colui che ha interesse a riassumere il giudizio lo strumento processuale della notifica ex art. 303 c.p.c., indica
6 almeno due strade perché – anche una volta che la riassunzione sia stata tempestivamente eseguita – la parte interessata possa individuare nominativamente gli eredi o possa supplire alla loro eventuale mancanza: l'actio interrogatoria disciplinata dall'art. 481 c.c.
e, in caso di mancanza di eredi, la nomina del curatore dell'eredità giacente ex art. 528
c.c.
Questa espressa individuazione dei due piani di discussione, come innanzi specificati dalla Cassazione, consente di ritenere infondata la tesi dell' secondo cui un simile Pt_10 pronunciamento “svuota di significato la disposizione del comma 2 dell'art. 303 c.p.c., ma anche l'art. 477 c.p.c.”.
Invero, così ragionando si confonde lo strumento per la prosecuzione del giudizio, da quello, ben diverso, dell'esatta individuazione dei soggetti che dovranno rispondere pro quota del debito del de cuius. Va da sé che un simile problema non si porrebbe, ad esempio, se il giudizio non avesse ad oggetto, come nel caso di specie, il pagamento di una somma di denaro.
Né appare condivisibile la tesi, pure sostenuta dall'appellante, secondo cui nel caso di specie, il giudizio avrebbe natura meramente dichiarativa.
A smentire tale prospettazione è la stessa decisione di primo grado, che contiene un'espressa pronuncia di condanna di al pagamento delle somme Controparte_1
indicate nelle intimazioni di pagamento ritenute legittime e non prescritte, pronuncia che, in caso di accoglimento dell'appello, si estenderebbe anche alle altre intimazioni, in relazione alle quali, l'accertamento della prescrizione costituisce oggetto dell'impugnazione.
In ottemperanza alle ordinanze dell'11.12.2024, l' ha notificato la riassunzione ai Pt_10
congiunti successibili di , dopo averli individuati sulla base delle Controparte_1
ricerche anagrafiche.
Senonchè, tutti gli coloro che sono stati raggiunti dalla notifica della riassunzione – fatta eccezione di nata ad [...] il [...] , di cui si dirà oltre - hanno Controparte_3 documentato di aver rinunziato all'eredità ed hanno chiesto l'estromissione dal giudizio.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'onere di provare la qualità di erede grava su colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius.
7 Afferma, infatti, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 19/10/2022, n. 30761: “come è noto (in termini Cass. n. 13639/2018; n. 8053/2017) la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perchè a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditiò oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (...). In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius,
l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c.,
l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede". In termini, si è più recentemente pronunciata ulteriormente questa Corte (nella già citata Cass. 8053/17) osservando, da un lato, che anche in materia tributaria l'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità; e, d'altro lato, che, a fronte dell'esercizio del diritto di rinuncia, è onere della parte pubblica provare l'insussistenza dei relativi presupposti
e la decadenza dal medesimo”.
Va da sé che nel caso di specie la produzione delle rinunzie all'eredità da parte dei chiamati all'eredità costituiti in giudizio, in assenza di contestazione da parte dell' Pt_10 in ordine all'insussistenza dei presupposti perché gli stessi potessero procedere alla rinunzia ovvero di eventuale decadenza, il tema non si pone, dovendosi ritenere che i congiunti di che si sono costituiti in giudizio non sono eredi, né quindi Controparte_1
debbono rispondere dei debiti del de cuius.
Resta da valutare la posizione di nata ad [...] il [...], unica Controparte_3
congiunta di che, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, Controparte_1
non si è costituita, e verificare, quindi, se la mancata costituzione in giudizio ossa essere valutata alla stregua di accettazione tacita dell'eredità.
La giurisprudenza della S.C., nel distinguere le ipotesi di accettazione espressa da quella tacita precisa che “La normativa di cui all'art. 475 c.c. e ss., prevede l'ipotesi di
8 accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede”.
Nella stessa sentenza, la Cassazione- dopo aver chiarito che perché si verta in ipotesi di accettazione tacita è necessaria “la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo
(c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere” - indica, senza pretesa di esaustività, alcune ipotesi che possono configurarsi come rappresentative di accettazione tacita: “a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure, l'esperire
l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare
l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a sè stesso”.
Sicchè, l'accettazione tacita di un'eredità avviene tramite un comportamento non equivoco, ovvero un'azione che un soggetto compie solo in qualità di erede e che dimostra chiaramente la volontà di assumere tale ruolo.
La mera ricezione della notifica di un atto giudiziario non integra, a parere della Corte, un atto che manifesta volontà inequivoca di accettare l'eredità, sicchè neppure nei confronti di può ritenersi assolto l'onere dell'appellante di individuare Controparte_3 un erede, che non sia un mero chiamato all'eredità.
9 In conclusione, deve affermarsi l'inammissibilità dell'appello principale, come anche di quello incidentale (così integrandosi il dispositivo in cui tale affermazione è stata omessa), posto che nessuna delle parti raggiunte dall'atto di riassunzione può essere considerata erede di e conseguentemente neppure all'appello Parte_3 incidentale è stato dato nuovo impulso dopo l'interruzione del giudizio.
Le spese di giudizio, stante la complessità della vicenda e l'obiettiva difficoltà della parte che ha riassunto il giudizio di individuare i numerosi successibili e verificarne la qualità
o meno di eredi, possono essere integralmente compensate fra le parti.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del N. 825/2020 del Tribunale di Brindisi proposto con ricorso del 27.7.2020 da nei confronti di Parte_1
, nonché e e poi riassunto nei confronti di Controparte_1 CP_2 CP_2
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Controparte_1 Parte_3
(1947) e (1946), così provvede: Controparte_3 Controparte_3
-dichiara inammissibile l'appello;
-compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;
-dà atto che non sussistono i presupposti ex art. 13 comma 1 quater del D.Lgs. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Lecce, il 16 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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