Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21/05/2025 alle ore 9,39 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 1291/2024 promossa da c.f. (avv.ti Tommaso Giannini ed Parte_1 C.F._1
Elena Preite) contro c.f. (funzionari) Controparte_1 P.IVA_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Tommaso Giannini;
la dott.ssa . Controparte_2
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono la causa.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 23.10.2024 la ricorrente, attualmente in servizio in una scuola sita nel circondario del Tribunale, esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del con una Controparte_1
serie di contratti di lavoro a tempo determinato quale docente di religione (con supplenze annuali su organico di diritto sino al 31 agosto) negli aa.ss. 2011/12,
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Il resiste. CP_1
Risulta che la ricorrente non sia mai stata immessa in ruolo.
2. Con sentenza 13.1.2022 in C-282/19 la CGUE ha posto il seguente principio di diritto: “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una 'ragione obiettiva' ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
2.1. Sulla scorta di questa decisione, la Corte di Cassazione ha fissato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli. Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
2 contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010
(poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato. I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1
contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass., 9.6.2022 n. 18698, in motiv.; in termini v. anche Cass., 28.4.2023 n. 11227, in motiv.).
La sentenza 18698/22 ricorda anche, in motivazione, che “nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre- novembre fino a giugno dell'anno successivo)”.
Successivamente si è ribadito: “…la disciplina applicabile ai docenti di religione, stante la diversità, specialità ed eccezionalità delle forme di acquisizione dei ruoli, non è quella dettata per i docenti delle materie
3 curriculari, con conseguente inapplicabilità ai primi della legge n. 107/2015
(che all'art. 1, comma 95, fa espresso riferimento al regime generale scolastico in cui non sono ricompresi i docenti di religione) e dei principi affermati in tema di stabilizzazione” (Cass., 17.4.2024 n. 10455, in motiv.).
2.2. L'art. 32 comma 5 legge 183/10 (oggi peraltro abrogato e tuttavia sostituito nell'ordinamento dall'omologo art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/15 che determina l'indennità in modo pressoché identico) disponeva: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” [e cioè “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”].
Da ultimo, l'art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/01 (in vigore dal 17.9.2024) ha disposto: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
3. È pacifico che la ricorrente ha stipulato nove contratti a tempo determinato per supplenze annuali su organico di diritto (al 31 agosto) come docente di religione. La medesima chiede in giudizio il risarcimento del c.d. danno comunitario da precarizzazione.
Sulla base dei principi sopra richiamati, la domanda è allora fondata.
In particolare, il non ha dedotto circostanze concrete che rilevino in CP_1
contrario, essendosi limitato ad argomentare che le peculiarità del sistema di reclutamento dei docenti di religione ostino, già in astratto, al risarcimento del danno: tesi, come si è visto, smentita dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1. In effetti, nonostante il legislatore, già con il DL 126/19, avesse disposto l'utilizzazione delle graduatorie del concorso 2004 e avesse autorizzato il
4 a bandire un concorso nonché una procedura straordinaria di CP_1
reclutamento riservata ai docenti di religione che avessero già svolto almeno
36 mesi di servizio, non risulta che il concorso (nonostante l'emanazione del dPCM 20.7.2021 e del dPCM 22.2.2024) si sia ancora svolto anche se risulterebbe da ultimo finalmente bandito.
In ogni caso, resterebbe comunque abusiva la reiterazione per gli anni scolastici anteriori a quello in corso.
3.2. Tenuto conto dei criteri sopra indicati, valutata una reiterazione abusiva che si è estesa dopo il primo triennio per almeno cinque anni scolastici al momento della domanda e considerate le notorie grandi dimensioni dell'amministrazione datrice di lavoro, risulta equo determinare l'indennità nella misura, inferiore alla mediana, di dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'importo di una mensilità è indicato senza contestazione in € 2.718,90 per cui l'indennità ammonta a € 27.189,00, a cui si devono aggiungere gli accessori
(nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94) con decorrenza dalla domanda non essendo a tale momento cessata la reiterazione.
4. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione corrispondente alla somma attribuita e quindi 26001/52000, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la natura seriale della controversia), con la chiesta distrazione.
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definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona Controparte_1
del pro tempore, a pagare a per le causali di cui in CP_3 Parte_1 motivazione, un'indennità pari a € 27.189,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla domanda;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 259,00 per
[...] esborsi, € 3.689,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
Il giudice
Marco Viani
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