Articolo 30 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 25 deciesArticolo 31
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
15 luglio 2022
Art. 30. Conflitto positivo di competenza 1. ((Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' stato aperto)) da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell' articolo 45 del codice di procedura civile , dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente