Articolo 2 della Legge 9 agosto 1974, n. 367
Articolo 1Articolo 3
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7 settembre 1974
Art. 2.
La liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza e' calcolata sugli stipendi percepiti alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413 , in base ai criteri di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372 , a condizione che la relativa domanda sia presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 7 settembre 1974