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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.5172 r.g. dell'anno 2024
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi res.te al Viale Cavalleggeri Parte_1
Aosta n. 78, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta separata procura alle CodiceFiscale_1 liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.:
[...]
, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via S. d'Acquisto C.F._2
n. 200.
E
C.F. e P.Iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., dott. , C.F. CP_2
, sedente in Pozzuoli 80078, provincia di Napoli, alla II traversa C.F._3
Campi Flegrei n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco del Foro di Napoli nord, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Crispano 80020, provincia di Napoli, alla via provinciale Aversa n. 3, giusta procura separata ed allegata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ovvero a mezzo fax al n. 081.832.18.38; Email_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 01.03.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe rappresentava che è dipendente della convenuta con contratto a tempo indeterminato e regime orario part-time al 83,33%, a partire dal 15.11.2007 a tutt'oggi.
pagina1 di 6 Aggiungeva di svolgere mansioni di fisioterapista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al 31.10.2022 la stessa era inquadrata nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP
Il Centro di , infatti, ha applicato il c.c.n.l. Servizi Assistenziali Controparte_1
AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al 31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico AIOP
A seguito di ricorso ex art. 28 L. 300/70 per condotta antisindacale presentato dalla
F.P.-C.G.I.L., O.S. cui aderisce la ricorrente, con decreto del 24.05.2023 (vd. all. 2), il
è stato condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato (quindi Controparte_1
anche alla ricorrente) il c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico AIOP con il relativo trattamento economico e normativo.
A seguito di tale decisione, la società convenuta è tornata ad applicare, anche alla ricorrente, tale contratto collettivo.
Lamentava però che il non dava Controparte_1 applicazione alla “Norma di qualificazione e progressione professionale” di cui all'art. 48 secondo cui al raggiungimento di una determinata anzianità di servizio i lavoratori dovranno essere inquadrati nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria.
Chiedeva pertanto:
“Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022;
2. Per l'effetto, ordinare al Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore Unico sig. , C.F.: P.IVA_1 CP_2
, dom.to in Napoli (NA) alla Via Alessandro Manzoni n.141 e CodiceFiscale_5
dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II
Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 31.01.2024
(ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 966,98, oltre a tutti pagina2 di 6 i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge…”
Si costituiva il centro convenuto che chiedeva la riunione dei fascicoli pendenti aventi lo stesso oggetto e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Rilevava che trattandosi di centro “accreditato” per il quale valgono i principi pubblicistici dell'efficienza ed efficacia dei servizi nonché i fondamentali principi di eguaglianza ed imparzialità, anche con riferimento ai rapporti di lavoro. La formulazione dell'art. 48, lettera B), del C.C.N.L. Case di Cura
(personale non medico C.C.N.L. Case di Cura è CP_3 Controparte_4 in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico ed, in particolare, con i principi uguaglianza nonché di efficienza ed efficacia in materia di servizi sanitari.
Con le note di trattazione scritta, l'avv. Domenico Di Micco rappresentava che, a seguito dell'applicazione, nei confronti di tutti i propri dipendenti, a partire del mese di luglio u.s., della progressione economica prevista dall'art. 48 del disdetto CCNL Case di Cura
Personale non medico AIOP, fosse cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del “diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D2 del
C.C.N.L. Case di Cura - Personale non medico AIOP” e “per l'effetto, ordinare al
[...]
[…] di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del Controparte_1
C.C.N.L. Case di Cura - Personale non medico AIOP”.
All'odierna udienza la causa tenutasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va innanzitutto osservato che venivano assegnati a questo G.L. i fascicoli 5172/24,
5349/24 in quanto assegnataria del più antico procedimento n. 5168/24: l'identità oggettiva delle questioni trattate determinava nel dirigente la decisione di tale riassegnazione ma questo G.L. non procedeva alla riunione di essi ritenendo più agevole la trattazione singola degli stessi.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Con decreto emesso in data 24 maggio 2023, il giudice del lavoro accertava e dichiarava la natura antisindacale della condotta posta in essere dal centro resistente e consistente nella unilaterale disapplicazione del CCNL case di cura private personale non medico A. con ordine di rimozione degli effetti nella specie consistente nell'ordine di CP_5 recedere dall'applicazione del CCNL servizi assistenziali AIAS e di applicare dal pagina3 di 6 01/11/2022 il CCNL casi di cura private a tutti i dipendenti iscritti alla FPI CGIL con il relativo trattamento economico e normativo.
Non può essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla prima domanda (Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022) in quanto l'inquadramento richiesto è stato operato con decorrenza diversa, luglio 2024, rispetto a quella richiesta (1.12.22).
La ricorrente risulta iscritta alla CGIL, come emerge dall'esame dello statino dello stipendio in atti. Ella dunque beneficia di quanto disposto col suddetto decreto del giudice di Napoli e dunque dell'applicazione dal 01/11/2022 del CCNL casi di cura private personale non medico A. I.O.P..
L'applicazione di tale CCNL è integrale, non frammentaria e riguarda anche quanto disposto dall'art. 48, lettera B). La decorrenza dell'applicazione del C.C.N.L. Case di Cura
(personale non medico) – AIOP C.C.N.L. è quella fissata dal G.L., 01.11.22, quella del diritto fatto valere oggi in giudizio è dal primo giorno del mese successivo all'applicazione del suddetto CCNL, come richiesto dalla parte ricorrente. LA fondatezza della pretesa trova riscontro anche nel fatto che il ha applicato “nei confronti di tutti i Controparte_1
propri dipendenti, a partire del mese di luglio u.s., la progressione economica prevista dall'art. 48 del disdetto CCNL Case di Cura Personale non medico AIOP”
Dunque il G.L. accerta e dichiara, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022.
Parte resistente contesta i conteggi operati dalla ricorrente in quanto non tengono conto del dato che è in quadrata a tempo parziale con riduzione oraria al 83,33% e che è stata in malattia nel mese di ottobre 2023, con conseguente diritto a percepire un importo di gran lunga inferiore alla retribuzione ordinaria.
L'art.48 stabilisce che “con decorrenza dal 1° aprile 2020, e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
D1 - 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
pagina4 di 6 D2 - 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo;
D3 - 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo.”
La ricorrente, è documentale, inquadrata da oltre 15 anni nella categoria D, è stata inquadrata a far data da luglio 2024 nella categoria D1. Ha diritto a tale inquadramento con decorrenza 1.11.22 e da tale data ha diritto alle differenze retributive che correttamente sono state calcolate (si esamini in tal senso anche la busta paga prodotta dal resistente e relativa al luglio 2024) sottraendo alla retribuzione spettante per il livello
D1 pari a euro 2022,94, quella percepita per il precedente inquadramento e pari a euro
1953,87 per un totale di euro 69,07 che vanno moltiplicati per i 14 mesi richiesti e dovuti
(dall'1.11.22 al 31.1.24) per un totale di euro 966,98 oltre accessori ex lege.
Pertanto, il G.L. ordina al di Controparte_1
inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico
AIOP con decorrenza dal 01.12.2022 e condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive
[...]
scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 31.01.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 966,98, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto:
o accerta e dichiara, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico
AIOP con decorrenza dal 01.12.2022.
o Ordina al di Controparte_1 inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.12.2022
o condanna il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 31.01.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 966,98, oltre a tutti i ratei mensili maturati e pagina5 di 6 maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge.
- Condanna il alla refusione Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Napoli, 3.2.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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