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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 563/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, CP_1 elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_2 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio revisione maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 giugno 2024, ritualmente notificato, CP_1
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Terni, in funzione di
[...] giudice del lavoro, l' Controparte_3
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che: “la ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'11/11/2018, ha riportato traumi con esiti invalidanti nella misura dell'11% di danno biologico permanente, che cumulati alle precedenti menomazioni all'integrità psico fisica, conducono ad un danno biologico complessivo del 20%, (con decorrenza dalla data della richiesta di revisione del 9/11/2020), ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e conseguentemente condanni l' , a corrispondere alla stessa la relativa
CP_2 indennità e/o rendita dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanni, altresì, l' alle spese tutte di lite,
CP_2 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. A fondamento del ricorso ha dedotto: - che, mentre era intenta a svolgere la propria attività lavorativa di commessa e macellaia in un negozio di gastronomia e macelleria, in data 11/11/2018 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
- che l' , riconosciuta la natura di infortunio sul
CP_2 lavoro dell'evento, con nota del 16/07/19, comunicava all'assicurata di riscontrare una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 7% (cfr. All.to 2 al ricorso); che l' in sede di revisione del novembre 2020 confermava
CP_2 la precedente valutazione;
avverso tale valutazione la ricorrente, proponeva opposizione cui conseguiva l'espletamento di una collegiale medica che si concludeva con esito negativo in quanto l' confermava il
CP_2 riconoscimento del 7% di danno biologico (Cfr. all. 4); - che l' , con
CP_2 provvedimento del 02.02.2024 effettuava una rivalutazione anche delle menomazioni preesistenti di natura lavorativa con riduzione delle rispettive percentuali di danno biologico, valutando un danno biologico permanente complessivo pari al 12% (Cfr all. 5).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante, ritenendo la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico permanente del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante e sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa (7% per esiti infortunio e 12% complessivo) in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedeva, il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio occorso alla lavoratrice in data 11.11.2018 quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In via amministrativa l' convenuto, ravvisando la natura di CP_3 infortunio sul lavoro dell'evento patito dalla parte ricorrente, riconosceva postumi di invalidità permanente nella misura del 7% e, così, una percentuale di danno biologico complessivo nella misura del 12%, previo cumulo con le menomazioni dell'integrità psicofisica già precedentemente accertate. Parte ricorrente ha contestato la valutazione dell'invalidità cagionata dall'infortunio patito in data 11.11.2018 come operata dall' CP_2 sostenendo di aver riportato postumi di invalidità permanente nella misura dell'11%, che cumulati alle precedenti menomazioni dell'integrità psico fisica conducono ad un danno biologico percentuale complessiva del 20% - voci tabellari 234, 235, 237, 257,
163, 199, 218 del D.lvo 38/2000 (cfr. relazione di parte dott. Per_2 all.ta al ricorso).
Il perito nominato, Dott. dopo attento esame del quadro Persona_3 clinico della ricorrente, valutato alla luce dei dati obiettivi e strumentali dalla stessa eseguiti, ha accertato che la ricorrente in conseguenza dell'infortunio lavorativo del 2018 ha riportato “Esiti di trauma del polso sinistro (arto non dominante) complicato da infrazione del corpo dello scafoide e frattura scomposta del radio e della stiloide ulnare trattati in maniera conservativa, residuato in: consolidamento della frattura radiale con ingranamento ed angolazione dei capi;
residuo distacco della stiloide ulnare;
aumento volumetrico interapofisaria (di perimetro identico al controlaterale dominante); sul lato volare del polso evidente deformità del profilo ulnare per presenza di tumefazione molto dolorabile alla palpazione;
sul lato dorsale del polso marcata evidenza di tumefazione abnorme in corrispondenza dell'apofisi stiloidea molto dolorabile alla palpazione;
flesso-estensione ridotta di oltre un quinto al pari della inclinazione laterale e mediale;
discreta ipostenia alla prensione;
dolorabilità alla digitopressione sullo scafoide, dorsalmente;
segni di
Tinel e Phalen positivi per sofferenza del nervo mediano ai polsi maggiore a sinistra.” Il consulente ha, quindi, valutato che l'entità dello stato invalidante derivante dal suddetto infortunio in termini di percentuale è pari al
12% (dodici), tenendo conto in via analogica delle voci di riferimento del D.Lgs n. 38 del 2000: - voci tabellare n. 234 “esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale: fino a 4%”; - voce tabellare n. 235: "esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale: fino a 4%”; - voce tabellare n. 237: "anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione: arto non dominante: 8%"; - voce tabellare n. 257:
"esiti di frattura di scafoide con evoluzione in pseudoartrosi: fino a 5%"; voce tabellare 163: "esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità: fino
a 7%.
Il CTU ha, infine, verificato il cumulo con gli esiti permanenti di pregresse menomazioni professionali riconosciute in via amministrativa dall' pari al 2% (esiti di ferita lacero contusa CP_2 del 5° dito della mano sx con lesione del tendine estensore trattata con intervento chirurgico di tenorrafia, infortunio lavorativo del
7/09/2018), stimando complessivamente una percentuale di danno biologico permanente nella misura del 14%, con decorrenza dalla data della visita medica collegiale del 22.11.2023.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente, formulava note critiche in riferimento alla decorrenza cronologica del riconoscimento del danno biologico permanente, sostenendo che: “la percentuale di dbp del 12% va riconosciuta con decorrenza dalla data di ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato dopo l'infortunio di causa, in quanto tutti i postumi rilevati nel corso della visita di Ctu erano già presenti alla data di ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, non essendosi verificato alcun aggravamento ma solo una sottostima del danno biologico permanente da parte dei medici dell ”. CP_2
Il Ctp di parte ricorrente ha, altresì, espresso parere concorde sulla stima del danno biologico complessivo nella misura del 14% ritenendo anche in questo che “il riconoscimento debba avvenire dalla data di ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato dopo l'infortunio di causa”.
L'ausiliario del giudice ha efficacemente replicato a tali osservazioni evidenziando che: “agli atti sono presenti valutazioni medico-legali non solo divergenti, ma anche sostanzialmente prive di un'obiettività clinica e medico-legale idonea a verificare l'entità del danno funzionale rilevato nel corso degli anni.
Per questi motivi
, ed anche per la possibilità, non recondita, che visto l'ampio lasso temporale intercorso tra l'infortunio del 11.11.2018 ed il presente accertamento peritale con visita dell'11.11.2024 non possa essere sopravvenuta una evoluzione ingravescente del quadro menomativo esitale, si è optato per fissare il “dies a quo” in coincidenza dell'ultima valutazione medico-legale collegiale”. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% e, per l'effetto del cumulo con menomazioni pregresse complessivamente del 14% con decorrenza dalla data della visita medica collegiale del
22.11.2023 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_2 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. CP_1 CP_2
n. 563/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro, occorso alla ricorrente in data 11/11/2018, è derivato un danno biologico pari al
12% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse (esiti di ferita lacero contusa del 5°dito della mano sx con lesione del tendine estensore trattata con intervento chirurgico di tenorrafia, infortunio lavorativo del 7/09/2018), complessivamente del 14% con decorrenza dal 22.11.2023, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
b) condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente l' CP_2 indennizzo ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 11/11/2018, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del
14% con decorrenza dal 22/11/2023, data della visita medica collegiale, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 delle spese processuali liquidate in complessivi € 1800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_2 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 27 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 563/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, CP_1 elettivamente domiciliata in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_2 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio revisione maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 giugno 2024, ritualmente notificato, CP_1
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Terni, in funzione di
[...] giudice del lavoro, l' Controparte_3
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che: “la ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dell'11/11/2018, ha riportato traumi con esiti invalidanti nella misura dell'11% di danno biologico permanente, che cumulati alle precedenti menomazioni all'integrità psico fisica, conducono ad un danno biologico complessivo del 20%, (con decorrenza dalla data della richiesta di revisione del 9/11/2020), ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e conseguentemente condanni l' , a corrispondere alla stessa la relativa
CP_2 indennità e/o rendita dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanni, altresì, l' alle spese tutte di lite,
CP_2 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. A fondamento del ricorso ha dedotto: - che, mentre era intenta a svolgere la propria attività lavorativa di commessa e macellaia in un negozio di gastronomia e macelleria, in data 11/11/2018 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
- che l' , riconosciuta la natura di infortunio sul
CP_2 lavoro dell'evento, con nota del 16/07/19, comunicava all'assicurata di riscontrare una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 7% (cfr. All.to 2 al ricorso); che l' in sede di revisione del novembre 2020 confermava
CP_2 la precedente valutazione;
avverso tale valutazione la ricorrente, proponeva opposizione cui conseguiva l'espletamento di una collegiale medica che si concludeva con esito negativo in quanto l' confermava il
CP_2 riconoscimento del 7% di danno biologico (Cfr. all. 4); - che l' , con
CP_2 provvedimento del 02.02.2024 effettuava una rivalutazione anche delle menomazioni preesistenti di natura lavorativa con riduzione delle rispettive percentuali di danno biologico, valutando un danno biologico permanente complessivo pari al 12% (Cfr all. 5).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante, ritenendo la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico permanente del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante e sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa (7% per esiti infortunio e 12% complessivo) in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedeva, il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio occorso alla lavoratrice in data 11.11.2018 quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In via amministrativa l' convenuto, ravvisando la natura di CP_3 infortunio sul lavoro dell'evento patito dalla parte ricorrente, riconosceva postumi di invalidità permanente nella misura del 7% e, così, una percentuale di danno biologico complessivo nella misura del 12%, previo cumulo con le menomazioni dell'integrità psicofisica già precedentemente accertate. Parte ricorrente ha contestato la valutazione dell'invalidità cagionata dall'infortunio patito in data 11.11.2018 come operata dall' CP_2 sostenendo di aver riportato postumi di invalidità permanente nella misura dell'11%, che cumulati alle precedenti menomazioni dell'integrità psico fisica conducono ad un danno biologico percentuale complessiva del 20% - voci tabellari 234, 235, 237, 257,
163, 199, 218 del D.lvo 38/2000 (cfr. relazione di parte dott. Per_2 all.ta al ricorso).
Il perito nominato, Dott. dopo attento esame del quadro Persona_3 clinico della ricorrente, valutato alla luce dei dati obiettivi e strumentali dalla stessa eseguiti, ha accertato che la ricorrente in conseguenza dell'infortunio lavorativo del 2018 ha riportato “Esiti di trauma del polso sinistro (arto non dominante) complicato da infrazione del corpo dello scafoide e frattura scomposta del radio e della stiloide ulnare trattati in maniera conservativa, residuato in: consolidamento della frattura radiale con ingranamento ed angolazione dei capi;
residuo distacco della stiloide ulnare;
aumento volumetrico interapofisaria (di perimetro identico al controlaterale dominante); sul lato volare del polso evidente deformità del profilo ulnare per presenza di tumefazione molto dolorabile alla palpazione;
sul lato dorsale del polso marcata evidenza di tumefazione abnorme in corrispondenza dell'apofisi stiloidea molto dolorabile alla palpazione;
flesso-estensione ridotta di oltre un quinto al pari della inclinazione laterale e mediale;
discreta ipostenia alla prensione;
dolorabilità alla digitopressione sullo scafoide, dorsalmente;
segni di
Tinel e Phalen positivi per sofferenza del nervo mediano ai polsi maggiore a sinistra.” Il consulente ha, quindi, valutato che l'entità dello stato invalidante derivante dal suddetto infortunio in termini di percentuale è pari al
12% (dodici), tenendo conto in via analogica delle voci di riferimento del D.Lgs n. 38 del 2000: - voci tabellare n. 234 “esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale: fino a 4%”; - voce tabellare n. 235: "esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale: fino a 4%”; - voce tabellare n. 237: "anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione: arto non dominante: 8%"; - voce tabellare n. 257:
"esiti di frattura di scafoide con evoluzione in pseudoartrosi: fino a 5%"; voce tabellare 163: "esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità: fino
a 7%.
Il CTU ha, infine, verificato il cumulo con gli esiti permanenti di pregresse menomazioni professionali riconosciute in via amministrativa dall' pari al 2% (esiti di ferita lacero contusa CP_2 del 5° dito della mano sx con lesione del tendine estensore trattata con intervento chirurgico di tenorrafia, infortunio lavorativo del
7/09/2018), stimando complessivamente una percentuale di danno biologico permanente nella misura del 14%, con decorrenza dalla data della visita medica collegiale del 22.11.2023.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente, formulava note critiche in riferimento alla decorrenza cronologica del riconoscimento del danno biologico permanente, sostenendo che: “la percentuale di dbp del 12% va riconosciuta con decorrenza dalla data di ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato dopo l'infortunio di causa, in quanto tutti i postumi rilevati nel corso della visita di Ctu erano già presenti alla data di ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, non essendosi verificato alcun aggravamento ma solo una sottostima del danno biologico permanente da parte dei medici dell ”. CP_2
Il Ctp di parte ricorrente ha, altresì, espresso parere concorde sulla stima del danno biologico complessivo nella misura del 14% ritenendo anche in questo che “il riconoscimento debba avvenire dalla data di ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato dopo l'infortunio di causa”.
L'ausiliario del giudice ha efficacemente replicato a tali osservazioni evidenziando che: “agli atti sono presenti valutazioni medico-legali non solo divergenti, ma anche sostanzialmente prive di un'obiettività clinica e medico-legale idonea a verificare l'entità del danno funzionale rilevato nel corso degli anni.
Per questi motivi
, ed anche per la possibilità, non recondita, che visto l'ampio lasso temporale intercorso tra l'infortunio del 11.11.2018 ed il presente accertamento peritale con visita dell'11.11.2024 non possa essere sopravvenuta una evoluzione ingravescente del quadro menomativo esitale, si è optato per fissare il “dies a quo” in coincidenza dell'ultima valutazione medico-legale collegiale”. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% e, per l'effetto del cumulo con menomazioni pregresse complessivamente del 14% con decorrenza dalla data della visita medica collegiale del
22.11.2023 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_2 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. CP_1 CP_2
n. 563/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro, occorso alla ricorrente in data 11/11/2018, è derivato un danno biologico pari al
12% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse (esiti di ferita lacero contusa del 5°dito della mano sx con lesione del tendine estensore trattata con intervento chirurgico di tenorrafia, infortunio lavorativo del 7/09/2018), complessivamente del 14% con decorrenza dal 22.11.2023, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
b) condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente l' CP_2 indennizzo ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 11/11/2018, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del
14% con decorrenza dal 22/11/2023, data della visita medica collegiale, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 delle spese processuali liquidate in complessivi € 1800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_2 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 27 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi