Articolo 2 della Legge 7 ottobre 1981, n. 667
Articolo 1
Versione
10 dicembre 1981
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione e all'articolo 10 del protocollo aggiuntivo.

Entrata in vigore il 10 dicembre 1981