Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5103/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5103/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, ” , c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del l.r.p.t., , c.f. P.IVA_1 Parte_1
, , c.f. , C.F._1 Parte_3 C.F._2
, c.f. Parte_4 C.F._3 [...]
, c.f. , elettivamente domiciliati in Parte_5 C.F._4
Lucera alla via Zuppetta n. 46, presso lo studio legale Caso, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Mario Emanuele Caso e dall'avv. Carmela La
Cava, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Matteo Rignanese, in Foggia alla via La Salandra
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Loria, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_6
” – premesso di aver aperto il conto correte n.
[...]
276/79999 presso la – e Controparte_2 Parte_6
– premesso di aver aperto Parte_7 il conto corrente n. 276/8630, presso il medesimo istituto bancario, hanno convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 120.129,50, in favore della società, ed al pagamento della somma di € 465.916,50, in favore dei restanti attori, previa decurtazione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di illegittima capitalizzazione degli interessi, spese ed interessi non pattuiti. già Controparte_1 Controparte_2 costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Gli attori hanno dedotto e provato di aver domandato all'istituto bancario l'invio di copia della documentazione bancaria e dei relativi contratti, senza esito.
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha ritenuto di non ammettere l'istanza avanzata dagli attori ex art. 210 cod. proc. civ., affermando che la stessa fosse incompatibile con la richiesta stragiudiziale del cliente all'istituto bancario ex art. 119 d.lgs. n. 385/1993.
Lo scrivente magistrato ha, invece, ritenuto opportuno proseguire l'istruttoria osservando quanto segue.
Al fine di procurarsi la relativa documentazione, il correntista ha il diritto di chiedere all'istituto bancario la consegna di detta documentazione. In
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merito a tale richiesta, è assolutamente condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che considera possibile non solo la richiesta della documentazione bancaria “inerente alle singole operazioni”, espressamente prevista dall'art. 119, ult. comma, d.lgs. n. 385/1993 ma anche la richiesta dei contratti e degli estratti conto, poiché per i contratti è previsto un obbligo in capo alla banca di consegna al cliente al momento della stipula ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e, per gli estratti conto, pure è previsto, ex art. 119, comma 1 e 2, d.lgs. n. 385/1993, un obbligo di rendicontazione periodica a carico della banca (Cass. civ. n. 11773 del 1999; Cass. civ. n.
12093 del 2001; Cass. civ. n. 15669 del 2007); e poiché, in base ai principi di correttezza e buona fede che imperiano l'intera fase esecutiva del rapporto obbligatorio ex art. 1375 cod. civ., va escluso che tali obblighi possano considerarsi sussistenti solo al momento della stipula del contratto o alla scadenza delle singole periodicità o al momento della chiusura del rapporto, deve concludersi che gli stessi vadano, invece, adempiuti ogni qualvolta il correntista lo richieda e che, anzi, solo la richiesta della consegna della documentazione inerente “le singole operazioni” soggiace al termine ultimo di dieci anni, poiché tale termine è espressamente previsto solo dall'art. 119, ult. comma, d.lgs. n. 385/1993, mentre la richiesta degli estratti conto e dei contratti soggiace al solo termine di prescrizione dei relativi diritti (Trib. Napoli, Sez. II, 26 aprile 2023; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1796 del 2012). Tale interpretazione è confortata anche dal dato sistematico, poiché le stesse norme del d.lgs. n. 385/1993 pongono a carico della banca un obbligo di trasparenza, preordinato alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale (articolo 116 d.lgs. n. 385/1993), sia in sede di stipulazione del contratto (articolo 117 d.lgs. n. 385/1993), sia nel corso della sua esecuzione (articoli 118 e 119 d.lgs. n. 385/1993), sicché può legittimamente concludersi che il cliente abbia diritto ad ottenere il contratto anche successivamente alla stipula ed indipendentemente dall'adempimento dell'istituto bancario dell'obbligo di consegna al momento
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della stipula (ed il medesimo ragionamento vale per gli estratti conto).
I rapporti tra l'ordine di esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c. e la richiesta stragiudiziale del cliente all'istituto bancario ex art. 119 d.lgs. n. 385/1993
(applicabile anche per analogia alla richiesta dei contratti ex art. 117 d.lgs.
n. 385/1993 e 1175 cod. civ.) sono stati esaminati funditus da Cass. civ. n.
24641 del 2021, che ha specificamente confutato la precedente difforme
Cass. n. 11554 del 2017 ed è stata seguita da tutta la giurisprudenza successiva (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 12993 del 2023). Tale sentenza, con motivazione condivisibile e convincente, ha chiarito che l'obbligo della banca ex art. 119 comma 4 d.lgs. n. 385/1993 sorge solo qualora il correntista avanzi la relativa richiesta, sicché, in mancanza di richiesta del correntista, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto (a differenza degli obblighi sanciti dagli artt. 117 d.lgs. n. 385/1993 o 119, commi 1 e 2
d.lgs. n. 385/1993, che sorgono, a prescindere dalla richiesta del correntista, al momento della stipula del contratto o alla scadenza delle singole periodicità).
Per tali ragioni, il cliente che non abbia chiesto stra-giudizialmente alla banca la consegna della relativa documentazione non può poi, nel corso del giudizio, avanzare richiesta ex art. 210 c.p.c., poiché la richiesta ex art. 210
c.p.c. può essere avanzata solo in caso di inadempimento della banca, che sorge, come già chiarito, solo in seguito alla richiesta, avanzata ma rimasta inevasa, del correntista.
Tale conclusione è condivisibile perché conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 210 c.p.c., secondo cui l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto nient'altro che documenti che la parte non possa procurarsi da sé e ciò al fine di non alterare l'ordinario riparto dell'onere probatorio: difatti, dire che è la banca, su istanza del cliente — che, beninteso, rivesta il ruolo dell'attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente e ripetizione
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di indebito, od altro del genere —, a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardinerebbe le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall'articolo 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario;
ma ciò non è stato previsto dal legislatore, che invece, nell'esercizio della sua discrezionalità, non ha affatto deciso di derogare al riparto degli oneri probatori, ma ha solo attribuito al cliente un diritto, esercitabile stra-giudizialmente ex art. 119
d.lgs. n. 385/1993, che è norma sostanziale, espressione del principio della trasparenza bancaria e che non deroga la disciplina processuale di cui all'art. 210 c.p.c..
Ne deriva quindi che l'art. 210 c.p.c. può essere azionato solo quando il correntista abbia, in via stragiudiziale, richiesto previamente alla banca la consegna della documentazione e la banca sia rimasta inadempiente, poiché in tale ipotesi, l'ordine di esibizione altro non è che un'azione di adempimento rispetto all'obbligo dell'istituto bancario rimasto inadempiuto.
La medesima Corte ha inoltre chiarito che lo strumento stragiudiziale di richiesta ex art. 119 d.lgs. n. 385/1993 può essere azionato anche in pendenza di giudizio (quindi dopo l'inizio dell'azione giudiziale), ma ovviamente, in tale ipotesi, la successiva produzione giudiziale della documentazione bancaria ottenuta stra-giudizialmente, va coordinata con le preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. (Cass. civ. n. 12993 del 2023, in merito al legittimo rigetto della richiesta di rimessione in termini per essersi il cliente attivato solo tardivamente al fine di conseguire la relativa documentazione bancaria, senza giustificato motivo che legittimasse la sua richiesta di rimessione in termini).
Applicando tali principi al caso di specie, lo scrivente ha ritenuto ammissibile la richiesta proposta ex art. 210 c.p.c. dagli odierni attori, avendo gli stessi previamente e tempestivamente richiesto all'istituto bancario, in via stra- giudiziale detta documentazione ex art. 119 e 117 d.lgs. n. 385/1993 e dato
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che la loro richiesta è rimasta inevasa (cfr. doc. sub zip n. 5 allegato all'atto non codificato del 24.7.2019 h. 17:17).
Tuttavia, la banca non ha ottemperato all'ordine di esibizione depositando denuncia di smarrimento della documentazione richiesta.
In atti, quindi, non vi sono i contratti.
La domanda deve essere quindi rigettata per mancanza di prova perché, qualora sia il cliente ad agire in giudizio per ottenere il recupero di somme indebitamente versate all'istituto bancario, è onere del medesimo produrre in giudizio la relativa documentazione contrattuale, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova desunto dall'art. 2967 cod. civ., così come interpretato da Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 2001 in base al principio della “presunzione del diritto inadempiuto”; e nel caso in cui la produzione documentale risulti carente di alcuni estratti conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto corrente mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni.
Al rigetto della domanda segue la condanna degli attori, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore della convenuta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del petitum non superiore ad € 1.000,000, secondo i parametri medi in relazione alle questioni giuridiche trattate e minimi per la sola fase istruttoria poiché a natura documentale (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
Si precisa che il giudice aveva formulato proposta conciliativa per la compensazione delle spese di lite non accettata dagli attori e che l'inottemperanza dell'istituto bancario all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non integra ipotesi di compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., né consente di condannare, ai sensi dell'art. 92, comma primo, cod. proc. civ., l'istituto bancario per
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trasgressione del dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ., tenuto conto dell'adesione di quest'ultimo alla proposta formulata dal giudice e del deposito in atti della denuncia di smarrimento della documentazione bancaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna gli attori al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite pari alla somma di € 22.426,00 dovuta a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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