Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11331/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE Il Giudice Viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza;
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 11331/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , elett.te dom.ti in Villaricca, alla via Palermo, n. 57 presso lo C.F._2
studio dell'Avv. BAIANO CIRO (c.f.: ) dal quale sono rappr.tI e difesi C.F._3
in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTI
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elett.te dom.to in alla P.zza Matteotti n. 1 presso lo studio dell'Avv. CP_1
MAURIELLO DANIELA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._4
di procura generale alle liti per notar del 11.11.2021 (rep. 3026; racc. 2411), Per_1
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Gli opponenti hanno convenuto in giudizio la Controparte_1
roponendo opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso la determinazione
[...]
dirigenziale della n. 7797 del 25.09.2023, con la quale è stato Controparte_1
loro ingiunto il pagamento della somma di € 4.144,33, comprensiva di spese di notifica, a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 190 co. 1 e 258 co. 3 D. Lgs. n. 152/2006,
contestando il contenuto del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 11/7-2 del 17.01.2020 a loro dire erroneo, “essendo in quel momento l'attività lavorativa sospesa”.
Hanno dunque concluso i ricorrenti per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'irrogazione della sanzione amministrativa contestata, di cui hanno chiesto l'annullamento o in subordine la riduzione.
Si è costituita in giudizio la contestando gli Controparte_1
avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
L'istanza cautelare di sospensiva è stata rigettata con ordinanza dell'11/4/2024, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 14/01/2025 per discussione e trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
***
Nel merito, come anticipato, l'opposizione è infondata.
In punto di diritto, sarà sufficiente osservare che nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23, c.6, della l. n. 689/1981, una facoltà, e non un obbligo del giudice, il cui esercizio
è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, c. 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass., n. 5095/1999; Cass.
civ., n. 11698/2014).
Di recente (Cass. civ., sez. II, 05/10/2022, n. 28909 in Guida dir., 2023, 12) è stato ritenuto che il giudizio di opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22 (successivamente sostituito dalla D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9) configura un giudizio ordinario di cognizione nel quale “la veste di attore spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far
valere la sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l'onere di
dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa, tra i quali la
tempestiva notificazione all'autore dell'illecito degli estremi dell'infrazione”. In altri termini,
non incombe sull'opponente l'onere di porre in essere un'attività processuale diretta all'acquisizione dei documenti sottesi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione, dovendo essere piuttosto l'autorità che ha emesso il provvedimento a produrre tali atti, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, a seguito dell'ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2.
Ciò posto, nel merito gli opponenti si sono limitati ad una generica contestazione avverso il verbale di accertamento di illecito amministrativo.
Per altro verso, la resistente ha pienamente assolto al proprio onere probatorio,
depositando non solo la rituale comunicazione della determina dirigenziale n. 7797 del
25.09.2023 irrogativa della sanzione amministrativa di euro 4144,33, in questa sede contestata, regolarmente notificata ai trasgressori il 29.11.2023, ma anche il verbale di accertamento di illecito prot. n. 11/7-2 del 17.01.2020 dal quale si evince la violazione, da parte dei trasgressori, della disciplina di cui agli artt. 190 co. 1 e 258 co. 3 D.lgs. n. 152/2006,
per omessa o irregolare tenuta del registro di carico/scarico per rifiuti pericolosi per imprese che contano meno di 15 dipendenti. Dal citato verbale emerge, in particolare, che in data 16
gennaio 2020 alle ore 17:00 circa presso l'officina meccanica sita in Qualiano alla via Don
Luigi Sturzo n. 13 veniva accertata l'assenza del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti da tale attività; dal verbale di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. è emerso, in particolare,
che a seguito di controlli eseguiti dal C.C. l'officina meccanica era presente in CP_2
loco e stava operando alla riparazione di circa n. 10 veicoli e che, precedentemente, alle ore
11:30, si era provveduto allo sversamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi racchiusi in sacchetti neri riferibili alla predetta Officina meccanica denominata . CP_2
Ora è noto, è costituisce principio consolidato in giurisprudenza, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., sent. n. 23800 del
07/11/2014; Cass. sent. n. 25842 del 27/10/2008; Cass., sent. n. 11751 del 24/06/2004).
In difetto di proposizione di querela di falso, deve ritenersi la veridicità di quanto affermato dagli agenti accertatori nel suddetto verbale.
Ciò posto, ritenuta pertanto sussistente la fattispecie contestata al trasgressore, viene dunque in rilievo la violazione degli artt. 190 co. 1° D.lgs. n. 152/2006 (rubricato “Registro
cronologico di carico e scarico”) a mente del quale “Chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di
rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi
e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e
scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la
natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni
di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero
nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”.
Il successivo art. 258, al co 2° del suindicato decreto legislativo stabilisce altresì che
“Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di
cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la
sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore” mentre al co. 3° si prevede che “Nel caso di imprese che occupino un numero di unità
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e
massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi”.
Alla luce della normativa passata in rassegna la sanzione amministrativa irrogata, sia nell'an che nel quantum, deve ritenersi pienamente conforme alla situazione di fatto accertata e nemmeno specificamente contestata dagli opponenti.
Ciò detto l'opposizione promossa va dunque rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della spese che si liquidano in Controparte_1
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, esclusa la fase istruttoria e computate le altre nei valori minimi attesa la bassissima difficoltà della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il provvedimento opposto;
- Condanna gli opponenti al pagamento in favore della Controparte_1
in favore del rapp.te legale p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi
[...]
Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge.
Aversa, 14/01/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )