Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/07/2022, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01265/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 59 del 2022, proposto dalla:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Difesa, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale di Gallipoli, tutti rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- la Regione Puglia, il Comune di Nardò, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Nardò, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n.-OMISSIS- con cui l’A.c. di Nardò annullava in autotutela il permesso a costruire n. -OMISSIS- e la SCIA in variante n.-OMISSIS-e, quindi, ingiungeva alla ricorrente di provvedere alla « demolizione delle opere realizzate sulla base dei titoli edilizi annullati entro gg. 90 (novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento con riserva di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal citato DPR 380/01, in caso di mancato adempimento »;
- ove occorra, della pec del-OMISSIS-novembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, con cui l’A.c. trasmetteva al progettista della ricorrente la predetta ordinanza n.-OMISSIS-;
- ove occorra, della pec del 22 novembre 2021, prot. n.-OMISSIS-, con cui l’A.c. trasmetteva alla ricorrente la predetta ordinanza n.-OMISSIS-;
- ove occorra, del verbale del sopralluogo del 28 dicembre 2020, del verbale di acquisizione documenti da parte dei Carabinieri forestali Puglia - Stazione di Gallipoli del 29 dicembre 2020 e dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 29 dicembre 2020 con cui l’A.c. sospendeva cautelativamente i lavori;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 4 febbraio 2021 dei Carabinieri forestali Puglia - Stazione di Gallipoli, recante « comunicazione ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/01 »;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 3 maggio 2021 con la quale l’A.c. comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento de quo ;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 30 agosto 2021 con la quale l’A.c. informava la ricorrente che si sarebbe proceduto « all’annullamento in autotutela del permesso a costruire n. -OMISSIS-e successiva scia in variante n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/2020 e s.m.i. »;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni prima indicate.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 6 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società -OMISSIS-, impresa specializzata nel settore dell’edilizia turistico-residenziale, acquistava nell’agosto del 2019 un compendio immobiliare a Nardò, nel -OMISSIS- ( in catasto al fg. n. -OMISSIS-p.lla -OMISSIS- ).
- con istanza del 6 maggio 2020 la società richiedeva all’A.c. il rilascio di un permesso di costruire per realizzare, all’interno di detta area, dieci ‘case vacanza’.
- con p.d.c. n. -OMISSIS- il Comune assentiva l’intervento edilizio.
- con SCIA del 14 ottobre 2020 la ricorrente apportava alcune modifiche al progetto.
- con nota del 12 novembre 2020 l’A.c. comunicava la « presa d’atto della sussistenza del titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001, ovvero che quanto depositato si configura come titolo edilizio giuridicamente valido per eseguire le opere segnalate ».
- in data 28 dicembre 2020 i Carabinieri forestali Puglia - Stazione di Gallipoli svolgevano un sopralluogo sull’area in parola.
- seguiva l’ordinanza n. -OMISSIS-del 29 dicembre 2020, di sospensione dei lavori (« Premesso che: con Permesso di Costruire n. -OMISSIS- relativo al lotto di terreno sito in Nardò -OMISSIS- distinto in catasto al foglio-OMISSIS-particella -OMISSIS-, è stato assentita la realizzazione di un complesso edilizio composto da n. 10 unità abitative, ed attualmente in corso di realizzazione. In data 28.12.2020, sul predetto lotto di intervento, è stato effettuato apposito sopralluogo da parte dei Carabinieri Forestali della Stazione di Gallipoli finalizzato a verificare l’idoneità dei titoli edilizi rilasciati, anche mediante una successiva visione ed acquisizione degli atti ed elaborati scritto-grafici dei relativi procedimenti amministrativi comunali. Ritenuto quindi opportuno sospendere l’esecuzione dei lavori edili di cui al richiamato PdC n. -OMISSIS-al fine di approfondire e riscontrare le verifiche attivate dal nucleo dei Carabinieri Forestali intervenuto. Visto l’art. 27 del DPR 380/01 … Ordina al Sig. -OMISSIS- … in qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS- … l’immediata sospensione dei lavori edili riconducibili al Permesso di Costruire n. -OMISSIS-al fine di consentire il compimento delle verifiche avviate dall’intervenuta polizia giudiziaria in ordine alla correttezza dei titoli rilasciati e delle correlate asseverazioni di parte »).
- seguiva, ancora, la nota prot. n.-OMISSIS-del 30 agosto 2021 con cui l’A.c. rappresentava, pur impropriamente richiamando l’art. 10- bis l. n. 241/90, l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela del rilasciato titolo edilizio.
- nonostante il parziale accoglimento delle osservazioni rese dalla società il 10 settembre 2021 l’A.c., con ordinanza n.-OMISSIS-, disponeva infine l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi e ordinava la demolizione delle relative opere.
- veniva quindi proposto il presente ricorso, articolato come segue: a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21- nonies l. n. 241/90; violazione dell’affidamento legittimo; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere ( perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa ); b) violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21- nonies l. n. 241/90; violazione dell’affidamento legittimo; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere ( perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa ); c) violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 LR n. 20/01; violazione ed erronea applicazione degli artt. 27 e 31 DPR n. 380/01; violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90; violazione dell’affidamento legittimo; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere ( difetto istruttorio e motivazionale, perplessità e irrazionalità dell’azione amministrativa ); d) violazione ed erronea applicazione degli artt. 22, 27, 31 e 33 DPR n. 380/01; violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 7 ss. l. n. 241/90; violazione dell’affidamento legittimo; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere ( difetto istruttorio e motivazionale, perplessità e irrazionalità dell’azione amministrativa ).
2.- Considerato che l’impugnata determinazione di annullamento d’ufficio era motivata nei sensi che seguono: « Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.-OMISSIS- è stata definitivamente approvata una variante urbanistica puntuale in -OMISSIS-, sulla base degli elaborati seguenti presentati dal proponente Sig. -OMISSIS- … e adeguati alle risultanze della deliberazione di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-;
- in data 06/05/2020 con prot. n. -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- … in qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS- s.r.l. … ha presentato istanza diretta ad ottenere il permesso per procedere alla realizzazione di n. 10 casa vacanza sull’area ubicata in località-OMISSIS-e censita in catasto al foglio n.-OMISSIS-mappale -OMISSIS-, sulla scorta della variante urbanistica puntuale di cui al punto precedente;
- in data 06/08/2020 con prot.-OMISSIS- è stato rilasciato il permesso a costruire n. -OMISSIS- al Sig. -OMISSIS-… sulla scorta della variante urbanistica puntuale di cui al punto precedente e sulla scorta della disposizione di cui all’art. 91 comma 9 delle norme tecniche di attuazione del PPTR che dispone l’esenzione dall’acquisizione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/04;
- in data 14/10/2020 con prot. -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS-… ha presentato segnalazione certificata di inizio attività - SCIA n.-OMISSIS-in variante al permesso a costruire n. -OMISSIS- per la riconfigurazione della sagoma volumetrica all’interno del lotto di intervento a seguito di frazionamento …;
- dopo un sopralluogo effettuato il 28/12/2020 sul sito e alla presenza del proprietario e del Nucleo comunale di controllo del territorio, i Carabinieri Forestale hanno acquisito la documentazione in atti come da verbale di acquisizione documenti del 29/12/2020;
- a scopo preventivo e per approfondire e riscontrare le verifiche effettuate dai Carabinieri è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-del 29/12/2020 …;
- in data 31/12/2020, con verbale di sequestro preventivo reg. n. -OMISSIS- è stato sottoposto a sequestro preventivo il cantiere contestando alcune irregolarità che renderebbero illegittimi tanto la variante urbanistica, quanto il permesso a costruire n. -OMISSIS-;
- in data 04/02/2021, con prot.-OMISSIS-del 04/02/2021, è stata ricevuta comunicazione dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia - Stazione di Gallipoli ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR 380/01.
Vista l’ordinanza del Tribunale di Lecce - Sezione Riesame n. -OMISSIS-RMCR - n. -OMISSIS-RGNR - n. -OMISSIS-RGIP con la quale in data 09/03/2021 ai sensi dell’art. 324 del c.p.p. è stato rigettato il ricorso proposto nell’interesse di -OMISSIS- e le motivazioni in essa riportate.
Visto l’art. 27 comma 4 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. (…).
Visto l’art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii.
(…)
Considerate le risultanze della procedura ex art. 27 comma 4 del DPR 380/01 di verifica della regolarità delle opere realizzate a seguito di PdC -OMISSIS-e successive varianti e per disporre eventuali atti conseguenti.
Vista la nota prot.-OMISSIS-del 03/05/2021 con la quale è stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela del permesso a costruire, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR 380/01.
Vista la nota prot.-OMISSIS-del 30/08/2020 con la quale è stato dato avviso che si stava procedendo all’annullamento in autotutela del permesso a costruire n. -OMISSIS-e successiva SCIA in variante n.-OMISSIS-…
Viste le osservazioni prodotte … con nota prot. -OMISSIS-del 10/09/2021 dallo Studio Legale Portaluri.
Ritenute condivisibili le osservazioni 2.1 e 2.2 circa l’applicabilità della previsione derogatoria di cui all’art.142 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 42/04, in quanto come da giurisprudenza alle stesse osservazioni allegata la stessa discende direttamente dalla legge e come tale non è oggetto di interpretazione.
Ritenuto, tuttavia, che sussistono ancora dubbi di interpretazione sulla materia definita dall’art. 12 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 20/01 e che, quindi, la variante urbanistica approvata potrebbe sfuggire dalla definizione contenuta nel riferimento normativo citato e quindi rientrare nella competenza regionale, piuttosto che in quella comunale.
Considerato per quanto sopra che è quindi necessario rimuovere i provvedimenti viziati, e quindi il Permesso a costruire n. -OMISSIS-, anche al fine di eventualmente riavviare il corretto procedimento di valutazione e approvazione della variante urbanistica.
Considerato che l’annullamento del titolo edilizio principale si estende anche alla successiva variante, e che quindi le osservazioni 4.1 - 4.2 - 4.3 relative all’ammissibilità della SCIA in variante n.-OMISSIS-nulla rilevano ai fini del presente provvedimento.
Dispone ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR 380/01 l’annullamento del Permesso a costruire n. -OMISSIS- e della SCIA in variante n.-OMISSIS-entrambi intestati al Sig. -OMISSIS- … in qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS- … e per l’effetto ordina a -OMISSIS- … la demolizione delle opere realizzate sulla base dei titoli edilizi annullati entro gg. 90 (novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento, con riserva di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal citato DPR 380/01, in caso di mancato adempimento ».
3.- Considerato, dunque, che l’impugnata ordinanza:
- valutava come « condivisibili le osservazioni (formulate nell’interesse della società, ndr) 2.1 e 2.2 circa l’applicabilità della previsione derogatoria di cui all’art.142 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 42/04, in quanto come da giurisprudenza alle stesse osservazioni allegata la stessa discende direttamente dalla legge e come tale non è oggetto di interpretazione ».
- aggiungeva, « tuttavia, che sussistono ancora dubbi di interpretazione sulla materia definita dall’art. 12 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 20/01 e che, quindi, la variante urbanistica approvata potrebbe sfuggire dalla definizione contenuta nel riferimento normativo citato e quindi rientrare nella competenza regionale, piuttosto che in quella comunale ».
- concludeva, infine, « per quanto sopra, che è quindi necessario rimuovere i provvedimenti viziati, e quindi il Permesso a costruire n. -OMISSIS- ».
4.- Osservato che, pure prescindendo dai rilievi formulati dalla ricorrente con riguardo alla concreta insussistenza dei presupposti ai quali l’art. 21- nonies l. n. 241/1990 subordina l’esercizio del potere di autotutela ( vengono richiamati, in specie, gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa, pure di questo T.a.r. e del Consiglio di Stato, relativi da un lato al lungo lasso di tempo intercorso tra i titoli de quibus e l’atto di annullamento degli stessi e, dall’altro lato, alla necessità, elusa, di tener conto dei contrapposti interessi, vieppiù alla luce dell’avanzato stato di realizzazione dei lavori ), l’ordinanza risulta inidoneamente istruita e motivata atteso che:
a) essa faceva riferimento alle « risultanze della procedura ex art. 27 comma 4 del DPR 380/01 di verifica della regolarità delle opere realizzate » senza che le medesime fossero in alcun modo, anche per relationem , non solo sufficientemente dettagliate ma neanche concretamente rappresentate.
b) inoltre, e soprattutto, la stessa per un verso ricollegava il vizio in ragione del quale rimuoveva gli atti impugnati a quello solo possibile, incerto, non definitivamente accertato neppure dalla stessa A.c. procedente («… sussistono ancora dubbi di interpretazione sulla materia definita dall’art. 12 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 20/01 e che, quindi, la variante urbanistica approvata potrebbe sfuggire dalla definizione contenuta nel riferimento normativo citato… »), della presupposta variante urbanistica, e, per altro verso, detta variante eventualmente illegittima neanche ritirava preventivamente in autotutela.
5.- Ritenuto che il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, gli atti oggetto di gravame annullati e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 59 del 2022 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 2003, nonché dell’articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.