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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 753/2023
TRIBUNALE di BIELLA Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 14 luglio 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di iscritta al ruolo Parte_1 Controparte_1 nell'anno 2023 al n L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive autorizzate da intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e da ritenersi integralmente trascritte. Il giudice si ritira per deliberare. All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. (come da espressa autorizzazione) conveniva in giudizio fu Parte_1 Controparte_1 Per_1 nonché eventua causa, collettivamente fin accertare e dichiarare in proprio favore usucapione della piena assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Cossato censito al C.T. fg 32 particella 448, classe bosco ceduo, superficie mq 560 R.D, € 0,58, RA € 0,23 ordinando al competente conservatore RRII la trascrizione della relativa sentenza e all'Agenzia delle Entrate la voltura catastale con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia di parte convenuta, istruita la causa attraverso prove orali il G.I. fissava udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante. 1. La domanda proposta da parte attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Ed invero, l'attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso uti dominus continuativo, ininterrotto e indisturbato per almeno 20 anni dell'immobile sito nel Comune di Cossato così censito: Catasto terreni fg 32 particella 448 , classe bosco ceduo, superficie mq 560 RD e 058, RA € 0,23 catastalmente intestato a fu , nata il Controparte_1 Per_1
16.4.1894 in Cossato ed emigrata nello Stato di ta, ilmente ad oggi deceduta. Nonostante le ricerche presso i competenti uffici parte attrice non ha reperito alcuna informazione né su eventuali eredi né sull'intestataria catastale né è stato possibile richiedere, tenuto conto della scarsità dei dati a disposizione, il certificato storico ventennale dell'immobile oggetto della domanda né sono emersi dati significativi dalla ispezione ipotecaria. Ciò posto, le circostanze allegate in ordine al possesso dell'immobile per il periodo di tempo e con le caratteristiche necessarie per la declaratoria di usucapione hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale. Ed invero, dalle deposizioni dei testi escussi è emerso che il signor da più di venticinque anni si occupa della Pt_1 manutenzione del terreno per cui gliando l'erba e le piante con cadenza periodica ogni anno (vedi deposizione teste verbale udienza del 18.2.2025); con l'ausilio di Tes_1 apposite maestranze e mezzi effettua periodicamente da oltre venti anni la pulizia del sottobosco e dello smaltimento dei rovi e delle sterpaglie di risulta (vedi deposizione teste verbale udienza del 18.2.2025); non risulta che nessun altro si sia occupato di detta Tes_2
à e né risultano contestazioni da parte di alcuno (vedi deposizione testi cit. ). Le deposizioni testimoniali appaiono attendibili attesa la conoscenza diretta dei luoghi derivante dai riferiti rapporti personali con la parte attrice. 2. Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo all'attore. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte attrice ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
3.Le spese di lite. Tenuto conto della mancata resistenza alla domanda di parte attrice sussistono motivi per disporre, così come richiesto da parte attrice, la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 753/2023 1.accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di (c.f. Parte_1
) della piena assoluta ed esclusiva proprietà dell' immobile sito CodiceFiscale_1 sto terreni fg 32 particella 448 classe bosco ceduo, superficie mq 560 R.D, € 0,58, RA € 0,23
2.ordina al competente conservatore RRII la trascrizione della relativa sentenza.
3.ordina all'Agenzia delle Entrate competente per territorio la voluta catastale con esonero dei responsabili dei rispettivi uffici da ogni responsabilità al riguardo
4. spese integralmente compensate. Così deciso in Biella, 14 luglio 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti
TRIBUNALE di BIELLA Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 14 luglio 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di iscritta al ruolo Parte_1 Controparte_1 nell'anno 2023 al n L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive autorizzate da intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e da ritenersi integralmente trascritte. Il giudice si ritira per deliberare. All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. (come da espressa autorizzazione) conveniva in giudizio fu Parte_1 Controparte_1 Per_1 nonché eventua causa, collettivamente fin accertare e dichiarare in proprio favore usucapione della piena assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Cossato censito al C.T. fg 32 particella 448, classe bosco ceduo, superficie mq 560 R.D, € 0,58, RA € 0,23 ordinando al competente conservatore RRII la trascrizione della relativa sentenza e all'Agenzia delle Entrate la voltura catastale con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia di parte convenuta, istruita la causa attraverso prove orali il G.I. fissava udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante. 1. La domanda proposta da parte attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Ed invero, l'attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso uti dominus continuativo, ininterrotto e indisturbato per almeno 20 anni dell'immobile sito nel Comune di Cossato così censito: Catasto terreni fg 32 particella 448 , classe bosco ceduo, superficie mq 560 RD e 058, RA € 0,23 catastalmente intestato a fu , nata il Controparte_1 Per_1
16.4.1894 in Cossato ed emigrata nello Stato di ta, ilmente ad oggi deceduta. Nonostante le ricerche presso i competenti uffici parte attrice non ha reperito alcuna informazione né su eventuali eredi né sull'intestataria catastale né è stato possibile richiedere, tenuto conto della scarsità dei dati a disposizione, il certificato storico ventennale dell'immobile oggetto della domanda né sono emersi dati significativi dalla ispezione ipotecaria. Ciò posto, le circostanze allegate in ordine al possesso dell'immobile per il periodo di tempo e con le caratteristiche necessarie per la declaratoria di usucapione hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale. Ed invero, dalle deposizioni dei testi escussi è emerso che il signor da più di venticinque anni si occupa della Pt_1 manutenzione del terreno per cui gliando l'erba e le piante con cadenza periodica ogni anno (vedi deposizione teste verbale udienza del 18.2.2025); con l'ausilio di Tes_1 apposite maestranze e mezzi effettua periodicamente da oltre venti anni la pulizia del sottobosco e dello smaltimento dei rovi e delle sterpaglie di risulta (vedi deposizione teste verbale udienza del 18.2.2025); non risulta che nessun altro si sia occupato di detta Tes_2
à e né risultano contestazioni da parte di alcuno (vedi deposizione testi cit. ). Le deposizioni testimoniali appaiono attendibili attesa la conoscenza diretta dei luoghi derivante dai riferiti rapporti personali con la parte attrice. 2. Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo all'attore. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte attrice ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
3.Le spese di lite. Tenuto conto della mancata resistenza alla domanda di parte attrice sussistono motivi per disporre, così come richiesto da parte attrice, la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 753/2023 1.accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di (c.f. Parte_1
) della piena assoluta ed esclusiva proprietà dell' immobile sito CodiceFiscale_1 sto terreni fg 32 particella 448 classe bosco ceduo, superficie mq 560 R.D, € 0,58, RA € 0,23
2.ordina al competente conservatore RRII la trascrizione della relativa sentenza.
3.ordina all'Agenzia delle Entrate competente per territorio la voluta catastale con esonero dei responsabili dei rispettivi uffici da ogni responsabilità al riguardo
4. spese integralmente compensate. Così deciso in Biella, 14 luglio 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti