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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10108/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 19/03/1986 rappresentato e difeso dall'avv. NAPPI Parte_1
SEVERINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA TAMAJO CP_1
EL
CP_ in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: quantificazione sentenza
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.7.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, deduceva che con sentenza n. 458/2024 del 2 maggio 2024, resa dalla Corte di Appello di Napoli, veniva accertato il proprio diritto al pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali intercorsi Co con l' esistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni.
Segnatamente, deduceva che in accoglimento dell'appello presentato avverso Sentenza n. 4639 pubbl. in
17 ottobre 2022 emessa dall'intestato Tribunale, veniva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' nei periodi dedotti in ricorso e lo svolgimento di mansioni CP_1 riconducibili a quelle di dirigente sanitario-biologo.
1 Tanto premesso, agiva nel presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di Euro 329.226,70 pari alle differenze retributive maturate per i periodi di cui al ricorso e di €
26.939,92 per TFS, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Chiedeva, altresì, di condannare l' , alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro. CP_1
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva, in particolare, la genericità della domanda in relazione alle pretese differenze retributive, non essendo state allegate le singole voci retributive incluse nel calcolo e le norme contrattuali in virtù delle quali le spetterebbero le somme rivendicate, né specificate le modalità di calcolo.
Produceva propri conteggi, da cui risultava un credito in favore della lavoratrice ricorrente pari a Euro
179.450,43 lordi. CP_ L' si costituiva e chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Acquisiti agli atti i nuovi conteggi frutto del conferimento dell'incarico al ctu, lette le note depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il diritto della ricorrente, nei periodi compresi dal 11 luglio 2014 al 31 gennaio 2018 e dal 18 giugno 2018 al
20 dicembre 2019 a vedersi riconosciuto il pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per Co effetto dei rapporti contrattuali intercorsi con l' resistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni scaturisce dalla sentenza di appello in atti innanzi ricordata, il cui dispositivo recita: “accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che tra le rispettive parti si sono susseguiti rapporti di lavoro subordinato a termine ove le appellanti hanno disimpegnato mansioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni (art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria), nei tempi e con le concrete modalità di cui in motivazione;
dichiara altresì il conseguente diritto delle appellanti alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con detrazione dei compensi già ricevuti” (cfr. sentenza in atti).
Ne deriva, pertanto, che alcun approfondimento istruttorio necessitava di essere svolto in quella sede, né tanto meno nel presente giudizio, avente ad oggetto unicamente la quantificazione di crediti già accertati nell'an sia per ciò che concerne l'arco temporale di svolgimento del rapporto, sia per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati da parte istante. Del resto, i conteggi depositati da parte ricorrente sono stati redatti sulla base di un orario di lavoro di 38 ore settimanali, come previsto dal CCNL dirigenza medica. Tanto premesso, nel presente giudizio parte ricorrente ha predisposto i conteggi sulla base di un calcolo mensile in applicazione della struttura retributiva stabilita dal “Titolo V”, rubricato
“TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI”, per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d), del CCNL dirigenza medica e veterinaria.
Segnatamente, parte ricorrente ha chiarito che le voci utilizzate sono quelle espressamente previste dall'art. 83 del CCNL, rubricato “struttura della retribuzione”: “1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità integrativa speciale); …- indennità di specificità medico-veterinaria; - retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
… - indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante. b) trattamento accessorio:…- retribuzione di risultato..”
Sulla scorta di tali parametri ed in ossequio al dispositivo di cui alla sentenza della Corte di
Appello di n. 458/2024, parte ricorrente procedeva alla quantificazione delle differenze retributive maturate in suo favore nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1°
2 luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019, che venivano indicate in €
Euro 329.226,70.
Non può tenersi conto, invece, dei diversi conteggi depositati da parte resistente, che quantificano le spettanze maturate in capo alla in € Euro 179.450,43 lordi, elaborati esclusivamente sulla Pt_1 base dello“Stipendio base mensile” del dirigente, ed espungendo tutte le altre voci previste dal menzionato
CCNL.
Ed invero, i conteggi di lavoro includono tutte le componenti retributive, e non soltanto la paga base, atteso che il loro scopo è quantificare l'intera somma dovuta al lavoratore, tenendo conto di tutti gli elementi che formano la retribuzione lorda. Pa Ritenuto indispensabile chiarire la consistenza delle somme dovute la sottoscritta nominava ctu il dott.
. Persona_1
Anche alla luce della perizia tempestivamente depositata, in ragione dell'accertamento compiuto dalla
Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. n. 458/2024, ed in assenza di indicazioni di segno contrario da parte della sentenza stessa, la sussunzione dell'attività prestata dalla ricorrente alla qualifica di dirigente medico-biologo deve essere globalmente intesa.
In conclusione, adeguandosi ai conteggi depositati dal ctu, che appaiono redatti con corretti criteri Co contabili, va disposta la condanna dell' esistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 191.736,07 a titolo di differenze retributive oltre € 17.336,16 per TFS,, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i Co periodi indicati in ricorso, va disposta la condanna dell' onvenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_3
191.736,07 per differenze retributive e di € € 17.336,16 per TFS, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2) condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di CP_1 Parte_3
con riferimento ai periodi compresi dal 11 luglio 2014 al 31 gennaio 2018 e dal 18 giugno 2018
[...] al 20 dicembre 2019;
3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 5.358,00 oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_ 4) condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nella misura di € CP_1
2.389,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
5) condanna l' al pagamento del ctu che si liquida come da separato decreto. CP_1
Aversa, 03/12/2025
3 il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10108/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 19/03/1986 rappresentato e difeso dall'avv. NAPPI Parte_1
SEVERINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA TAMAJO CP_1
EL
CP_ in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: quantificazione sentenza
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.7.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, deduceva che con sentenza n. 458/2024 del 2 maggio 2024, resa dalla Corte di Appello di Napoli, veniva accertato il proprio diritto al pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali intercorsi Co con l' esistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni.
Segnatamente, deduceva che in accoglimento dell'appello presentato avverso Sentenza n. 4639 pubbl. in
17 ottobre 2022 emessa dall'intestato Tribunale, veniva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' nei periodi dedotti in ricorso e lo svolgimento di mansioni CP_1 riconducibili a quelle di dirigente sanitario-biologo.
1 Tanto premesso, agiva nel presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di Euro 329.226,70 pari alle differenze retributive maturate per i periodi di cui al ricorso e di €
26.939,92 per TFS, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Chiedeva, altresì, di condannare l' , alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro. CP_1
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva, in particolare, la genericità della domanda in relazione alle pretese differenze retributive, non essendo state allegate le singole voci retributive incluse nel calcolo e le norme contrattuali in virtù delle quali le spetterebbero le somme rivendicate, né specificate le modalità di calcolo.
Produceva propri conteggi, da cui risultava un credito in favore della lavoratrice ricorrente pari a Euro
179.450,43 lordi. CP_ L' si costituiva e chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.
Acquisiti agli atti i nuovi conteggi frutto del conferimento dell'incarico al ctu, lette le note depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il diritto della ricorrente, nei periodi compresi dal 11 luglio 2014 al 31 gennaio 2018 e dal 18 giugno 2018 al
20 dicembre 2019 a vedersi riconosciuto il pagamento del differenziale retributivo tra quanto percepito per Co effetto dei rapporti contrattuali intercorsi con l' resistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni scaturisce dalla sentenza di appello in atti innanzi ricordata, il cui dispositivo recita: “accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che tra le rispettive parti si sono susseguiti rapporti di lavoro subordinato a termine ove le appellanti hanno disimpegnato mansioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni (art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria), nei tempi e con le concrete modalità di cui in motivazione;
dichiara altresì il conseguente diritto delle appellanti alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con detrazione dei compensi già ricevuti” (cfr. sentenza in atti).
Ne deriva, pertanto, che alcun approfondimento istruttorio necessitava di essere svolto in quella sede, né tanto meno nel presente giudizio, avente ad oggetto unicamente la quantificazione di crediti già accertati nell'an sia per ciò che concerne l'arco temporale di svolgimento del rapporto, sia per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati da parte istante. Del resto, i conteggi depositati da parte ricorrente sono stati redatti sulla base di un orario di lavoro di 38 ore settimanali, come previsto dal CCNL dirigenza medica. Tanto premesso, nel presente giudizio parte ricorrente ha predisposto i conteggi sulla base di un calcolo mensile in applicazione della struttura retributiva stabilita dal “Titolo V”, rubricato
“TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI”, per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d), del CCNL dirigenza medica e veterinaria.
Segnatamente, parte ricorrente ha chiarito che le voci utilizzate sono quelle espressamente previste dall'art. 83 del CCNL, rubricato “struttura della retribuzione”: “1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità integrativa speciale); …- indennità di specificità medico-veterinaria; - retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
… - indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante. b) trattamento accessorio:…- retribuzione di risultato..”
Sulla scorta di tali parametri ed in ossequio al dispositivo di cui alla sentenza della Corte di
Appello di n. 458/2024, parte ricorrente procedeva alla quantificazione delle differenze retributive maturate in suo favore nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1°
2 luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 1° dicembre 2019, che venivano indicate in €
Euro 329.226,70.
Non può tenersi conto, invece, dei diversi conteggi depositati da parte resistente, che quantificano le spettanze maturate in capo alla in € Euro 179.450,43 lordi, elaborati esclusivamente sulla Pt_1 base dello“Stipendio base mensile” del dirigente, ed espungendo tutte le altre voci previste dal menzionato
CCNL.
Ed invero, i conteggi di lavoro includono tutte le componenti retributive, e non soltanto la paga base, atteso che il loro scopo è quantificare l'intera somma dovuta al lavoratore, tenendo conto di tutti gli elementi che formano la retribuzione lorda. Pa Ritenuto indispensabile chiarire la consistenza delle somme dovute la sottoscritta nominava ctu il dott.
. Persona_1
Anche alla luce della perizia tempestivamente depositata, in ragione dell'accertamento compiuto dalla
Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. n. 458/2024, ed in assenza di indicazioni di segno contrario da parte della sentenza stessa, la sussunzione dell'attività prestata dalla ricorrente alla qualifica di dirigente medico-biologo deve essere globalmente intesa.
In conclusione, adeguandosi ai conteggi depositati dal ctu, che appaiono redatti con corretti criteri Co contabili, va disposta la condanna dell' esistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 191.736,07 a titolo di differenze retributive oltre € 17.336,16 per TFS,, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i Co periodi indicati in ricorso, va disposta la condanna dell' onvenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_3
191.736,07 per differenze retributive e di € € 17.336,16 per TFS, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2) condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di CP_1 Parte_3
con riferimento ai periodi compresi dal 11 luglio 2014 al 31 gennaio 2018 e dal 18 giugno 2018
[...] al 20 dicembre 2019;
3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 5.358,00 oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_ 4) condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nella misura di € CP_1
2.389,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
5) condanna l' al pagamento del ctu che si liquida come da separato decreto. CP_1
Aversa, 03/12/2025
3 il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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