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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 374/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitali CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che la “gonartrosi bilaterale e la meniscopatia bilaterale” da cui risulta affetta la SI.ra Parte_1
è stata contratta a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa dalla medesima prestata nella sua qualità di bracciante agricolo a far data dal 01/01/1988 fino all'attualità;
- Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale “gonartrosi bilaterale e la meniscopatia bilaterale” contratta la ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 14% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore
o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;
- Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a CP_1 favore del ricorrente la rendita e/o l'indennizzo previsto e disciplinato dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo del 14 %, ovvero in quella misura minore
o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: atti, esaminati i documenti, visitata la paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche: La SI.ra , svolge un'attività lavorativa come bracciante agricola dal 1989 ad oggi. Parte_1
La mansione svolta dalla stessa la portano ad essere sempre sottoposta a lavori pesanti, con necessità di busto ortopedico per come richiesto in sede di visita Ortopedica del 04.09.2025 dallo specialista Dott. L'attività svolta dalla ricorrente come bracciante agricola la porta Persona_1 ad eseguire sempre compiti manuali creando un notevole sforzo fisico, soprattutto sul fatto che la propria attività lavorativa la costringe inoltre ad essere sempre in piedi importando necessariamente microtraumi e sforzi a danno delle ginocchia le cui articolazioni pertanto sono soggette a rapida usura, come nel caso specifico della ricorrente che risulta essere affetta da gonartrosi. Ed invero l'espletamento dei lavori eseguiti dalla ricorrente quali la raccolta delle olive, dei prodotti ortofrutticoli, del legname a seguito di potatura, nonche nella pulizia ed irrigazione dei campi, eseguiti con continuità comportano la stessa a mantenere a lungo nel corso della giornata una posizione accovacciata ovvero inginocchiata, nonché attuare frequenti movimenti di flesso estensione dell'articolazione. Le suddette patologie in capo alla ricorrente sono state riscontrate e diagnosticate nell'esaustiva documentazione medica allegata agli atti del giudizio. Sotto il profilo medico valutativo si può affermare che vi sia un nesso causale tra l'esercizio lavorativo e la patologia denunciata. Tale patologia rientra tra le lavorazioni di cui alle Tabelle D.M 9 aprile 2008. La malattia denunciata, però, ha un criterio probabilistico da solo poco rilevante per essere riconosciuta la solo causa della manifestazione della malattia, la cui genesi è dovuta principalmente all' artrosi in giovane età. Pertanto, può essere riconosciuto un danno biologico valutabile del 2% (due per cento) come da tabelle di cui al D.M. 12.7.2000.>>. CP_1
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la prestazione lavorativa e l'infortunio denunciato. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (2%), poiche al di sotto della soglia di indennizzabilita (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto. 11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 complessivamente liquidate in 900,00 euro, oltre accessori, come per legge;
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitali CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che la “gonartrosi bilaterale e la meniscopatia bilaterale” da cui risulta affetta la SI.ra Parte_1
è stata contratta a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa dalla medesima prestata nella sua qualità di bracciante agricolo a far data dal 01/01/1988 fino all'attualità;
- Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale “gonartrosi bilaterale e la meniscopatia bilaterale” contratta la ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 14% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore
o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;
- Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a CP_1 favore del ricorrente la rendita e/o l'indennizzo previsto e disciplinato dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo del 14 %, ovvero in quella misura minore
o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: atti, esaminati i documenti, visitata la paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche: La SI.ra , svolge un'attività lavorativa come bracciante agricola dal 1989 ad oggi. Parte_1
La mansione svolta dalla stessa la portano ad essere sempre sottoposta a lavori pesanti, con necessità di busto ortopedico per come richiesto in sede di visita Ortopedica del 04.09.2025 dallo specialista Dott. L'attività svolta dalla ricorrente come bracciante agricola la porta Persona_1 ad eseguire sempre compiti manuali creando un notevole sforzo fisico, soprattutto sul fatto che la propria attività lavorativa la costringe inoltre ad essere sempre in piedi importando necessariamente microtraumi e sforzi a danno delle ginocchia le cui articolazioni pertanto sono soggette a rapida usura, come nel caso specifico della ricorrente che risulta essere affetta da gonartrosi. Ed invero l'espletamento dei lavori eseguiti dalla ricorrente quali la raccolta delle olive, dei prodotti ortofrutticoli, del legname a seguito di potatura, nonche nella pulizia ed irrigazione dei campi, eseguiti con continuità comportano la stessa a mantenere a lungo nel corso della giornata una posizione accovacciata ovvero inginocchiata, nonché attuare frequenti movimenti di flesso estensione dell'articolazione. Le suddette patologie in capo alla ricorrente sono state riscontrate e diagnosticate nell'esaustiva documentazione medica allegata agli atti del giudizio. Sotto il profilo medico valutativo si può affermare che vi sia un nesso causale tra l'esercizio lavorativo e la patologia denunciata. Tale patologia rientra tra le lavorazioni di cui alle Tabelle D.M 9 aprile 2008. La malattia denunciata, però, ha un criterio probabilistico da solo poco rilevante per essere riconosciuta la solo causa della manifestazione della malattia, la cui genesi è dovuta principalmente all' artrosi in giovane età. Pertanto, può essere riconosciuto un danno biologico valutabile del 2% (due per cento) come da tabelle di cui al D.M. 12.7.2000.>>. CP_1
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la prestazione lavorativa e l'infortunio denunciato. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (2%), poiche al di sotto della soglia di indennizzabilita (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto. 11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 complessivamente liquidate in 900,00 euro, oltre accessori, come per legge;
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani