Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 322/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 322/2022 R.G.
All'udienza dell'11 giugno 2025 sono comparsi per parte attrice l'avv.
Antonella Fogliani per delega dell'avv. Carmelo Pino e per parte convenuta l'avv. Maria Manuela Varrica in sostituzione dell'avv. Pietro Giorgianni.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono e concludono, insistendo nei propri atti, verbali di causa e parte convenuta anche nel preverbale in atti.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte
precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,45.
pagina 1 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato in funzione di Giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 322/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmelo Pino ed elettivamente domiciliata in Falcone (ME), via Nazionale n. 262, presso lo studio legale Cirella;
Attrice;
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Venetico Marina (ME), C.F._2
via Siracusano n. 30, presso lo studio dell'avv. Pietro Giorgianni che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Convenuto;
Conclusioni: all'udienza dell'11-06-2025, le parti precisavano le conclusioni pagina 2 di 16 come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-03-2022, conveniva Parte_1
in giudizio e, premettendo le proprie ragioni in fatto e in CP_1
diritto, chiedeva all'intestato Tribunale di: “1) In via principale ritenere e
dichiarare che la sig.ra ha diritto ad essere risarcita dal convenuto sig. Parte_1
per la mancata riconsegna della propria gatta come da verbale di CP_1
esecuzione del provvedimento cautelare del Tribunale di Patti 24/11/2021 -Cron.
1020C875F- versato in atti e per l'effetto condannare lo stesso convenuto CP_1
per le causali di cui alla superiore narrativa, al pagamento in favore
[...]
dell'odierna attrice della complessiva somma di € 5.100,00 (euro cinquemila) o della
qual altra, anche maggiore, somma che risulterà di Giustizia a seguito di istruttoria,
oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, da contenersi
comunque entro il limite della competenza per valore di questo ufficio… 3)
Condannare altresì il convenuto sig. al pagamento di spese, CP_1
competenze, onorario, i.v.a., c.p.a. ed accessori del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 maggio 2022, si costituiva in giudizio il quale instava per “1) In via CP_1
preliminare: dichiarare la inesistenza giuridica e/o nullità della notifica del ricorso per
la reintegra del possesso portante il n. 921/2021 R.G. (quale atto introduttivo e
preliminare all'atto di citazione che qui si contesta) perché mai consegnato al SI.
pagina 3 di 16 con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e conseguenziali. CP_1
2. Revocare il provvedimento cautelare del 27/09/2021 Rep n. 1044/2021 del
28.09.2021 che condanna il sig. alla restituzione del felino BA alla CP_1
sig.ra , e a sostenere le spese del giudizio, per tutti i motivi meglio Parte_1
esposti in narrativa, stante la eccepita inesistenza della notifica del ricorso cautelare e
l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione possessoria temerariamente promossa.
Nel Merito e in via principale:
3. Rigettare tutte le domande attrici perché
inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto.
4. ECCEZIONE
RICONVENZIONALE Accogliere l'eccezione riconvenzionale, e ritenere e dichiarare
l'insussistenza del diritto di proprietà in capo all'attrice sulla , dal Parte_2
momento che il predetto felino è stato regalato (donato) volontariamente dalla SI.ra
al convenuto SI. come meglio specificato in narrativa.
5. Pt_1 CP_1
Conseguentemente Ritenere e dichiarare assolutamente infondata la presunta pretesa
risarcitoria formulata dall'attrice nel suo atto di citazione, essendosi la Pt_1
volontariamente spogliata del suo diritto di proprietà e di possesso sul felino BA
trasferendolo con l'atto di donazione in capo al SI. odierno CP_1
convenuto.
6. Ritenere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa da parte
avversa per il mancato avvio del preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla
legge.
7. Con vittorie di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, oltre I.V.A e
C.P.A contributo integrativo come per legge”.
All'udienza di prima comparizione del 6-06-2022, il G.I., “Rilevato che, per le
domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro
e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione
pagina 4 di 16 obbligatoria", l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 prevede il procedimento di negoziazione
assistita quale condizione di procedibilità, in quanto "Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno
da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve
procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una
domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
Considerato che
, come espressamente dispone l'art. 3 del
d.l. n. 132/2014, il giudice quando rileva – come nella specie (oggetto, peraltro, di
specifica eccezione di parte convenuta) che la negoziazione non è stata esperita, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
comunicazione dell'invito”, onerava parte attrice ad effettuare la prescritta comunicazione entro il termine di quindici giorni e rinviava, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 17-01-2023.
Premesso che la procedura di negoziazione assistita si concludeva con esito negativo, all'udienza del 17-01-2013, il G.I. concedeva alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 4-07-
2023.
Quindi, le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie istruttorie.
Successivamente, con ordinanza del 7-07-2023 emessa all'esito dell'udienza pagina 5 di 16 del 4-07-2023, il G.I. “Premesso che, alla luce delle allegazioni delle parti, il fulcro
della res controversa verte nel merito esclusivamente sul presupposto oggetto
dell'eccezione del convenuto secondo cui la gatta “BA” sarebbe stata
volontariamente regalata dall'attrice al Ciò rende, per un verso, irrilevanti i CP_1
capitoli di prova formulati dall'attrice a titolo di interrogatorio formale del convenuto
e prova per testi a sostegno del compendio fotografico versato in atti nonché
l'interrogatorio formale dell'attrice chiesto dal convenuto (siccome superfluo) e i
capitoli di prova di cui alla memoria del 14-03-2023 del ad eccezione di quello CP_1
di cui al numero 3 con i testi ivi indicati che è invece ammissibile e rilevante.”,
ammetteva le prove testimoniali come in parte motiva e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 15 settembre 2023.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 3 marzo 2025, la causa – già matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 giugno 2025, poi rinviata all'udienza dell'11-06-2025, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una memoria conclusionale.
Come accennato, all'udienza dell'11-06-2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, va, anzitutto, vagliata l'eccezione preliminare del CP_1
avente ad oggetto l'esistenza di un asserito vizio della notificazione del ricorso cautelare proposto prima dell'instaurazione del presente giudizio, che avrebbe comportato una compromissione del suo diritto di difesa ai sensi pagina 6 di 16 dell'art. 101 c.p.c.“…e tale omissione comporta inevitabilmente la declaratoria di
inammissibilità dell'atto di citazione promosso dalla SI.ra quale atto Pt_1
susseguente al fine di ottenere il presunto risarcimento dei danni subiti a seguito della
mancata consegna della gatta”.
Sennonché, avuto riguardo ai rapporti tra il procedimento cautelare ante
causam e il successivo giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha evidenziato come, a seguito della riforma dell'art. 669-octies
comma sesto c.p.c. ad opera del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, sia venuto meno quel legame di stretta interdipendenza che subordinava il perdurare dell'efficacia della misura cautelare eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio, atteso che “…il giudizio
di merito susseguente ad un procedimento cautelare è, rispetto a questo, del
tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal
suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti, è il processo
dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se
richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo ad un
provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non
condanna e, quindi, tecnicamente “non giudica”, ma si limita ad emettere le misure
necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo…nel sistema attuale
il procedimento cautelare è necessariamente monofasico, sia emessa o no in prima
battuta, ovvero in esito al reclamo ex art 669-terdecies cod. proc. civ., la misura
domandata. Non a caso l'inciso finale del comma 6 dell'art. 669-octies cod. proc. civ.
prevede che ciascuna parte possa «iniziare» il giudizio di merito: segno che
pagina 7 di 16 quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare, ma è un giudizio che
- proprio perché eventuale e non necessitato per la conservazione della misura - non
differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo.”
(Cassazione civile, sez. II, ordinanza 11/01/2024 n. 1120).
Ne deriva, quindi, che un eventuale vizio relativo alla notificazione del ricorso introduttivo del procedimento cautelare, quando anche sussistente,
non potrebbe spiegare alcuna diretta incidenza nel giudizio di merito successivamente instaurato.
In ogni caso, peraltro, si aggiunga che parte attrice ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) presso l'ufficio postale;
il che costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso per compiuta giacenza.
Ne discende il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dal convenuto.
3. Sempre in via preliminare, quanto alla domanda del convenuto di “revocare
il provvedimento cautelare del 27/09/2021 Rep n. 1044/2021 del 28.09.2021 che
condanna il sig. alla restituzione del felino BA alla sig.ra CP_1 Pt_1
e a sostenere le spese del giudizio, per tutti i motivi meglio esposti in
[...]
narrativa, stante la eccepita inesistenza della notifica del ricorso cautelare e
l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione possessoria temerariamente promossa”,
si osserva che non ne sussistono i presupposti, considerato che, ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c., “Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può,
pagina 8 di 16 su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare,
anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare”.
Nella specie, la circostanza allegata dal convenuto relativa all'asserita cessione volontaria della gatta, in proprio favore, costituirebbe, comunque, non un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare ma bensì un fatto noto già prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, atteso che, in base a quanto emerge dalla documentazione in atti, la stessa si sarebbe verificata in seguito all'esecuzione del trasloco avvenuto l'1 marzo del 2021 (vedi lettera c delle premesse in fatto contenute nell'atto di citazione di ). Parte_1
4. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è, in parte,
fondata e va accolta.
Invero, ha fornito la prova di essere proprietaria della gatta Parte_1
siamese di nome ”, mediante la produzione della documentazione Parte_2
sanitaria attestante la regolare vaccinazione dell'animale, rilasciata dal medico veterinario di riferimento.
Inoltre, per un verso, è pacifico che il avesse avuto la detenzione della CP_1
gatta in questione (vedi verbale di esecuzione dell'ordinanza cautelare del
27.09.2021, ove è riportato che , “…a richiesta del gatto di cui CP_1
effettuare la reintegra nel possesso, dichiara che tale gatto si è allontanato dopo circa 1
mese, prima tenuto liberamente in casa e poi andato via, non più in casa sua.”)
pagina 9 di 16 mentre, per altro verso, non risulta provato quanto affermato dal convenuto in sede di eccezione riconvenzionale, ovverosia l'avvenuta cessione a titolo gratuito, in suo favore, dell'animale domestico da parte dell'attrice.
A tal proposito, anzi, nel corso dell'istruttoria, il teste ha Testimone_1
affermato di non sapere nulla della circostanza secondo cui l'odierna attrice avrebbe regalato al la gatta , nel marzo 2021, in occasione del CP_1 Parte_2
trasloco collegato al trasferimento della sua residenza da Capo d'Orlando a
Palermo, (vedi dichiarazione del teste riportata nel verbale di udienza dell'8-
02-2024, del seguente tenore: “…Nulla so in merito alla circostanza n. 3 della
memoria di parte convenuta del 14.03.2023”), mentre le dichiarazioni degli altri testi escussi, e risultano generiche e Testimone_2 Testimone_3
limitatamente attendibili anche tenuto conto dei rapporti di amicizia intercorsi con il convenuto e delle affermazioni del teste secondo Tes_3
cui: “…per realizzare un cancello di legno la SI.ra mi aveva promesso 100 euro che
poi non mi ha dato”; Voglio precisare che le 100 euro per il lavoro del cancello non le
voglio perché non voglio avere a che fare con la SI.ra” che denotano, invece, la sussistenza di rapporti di inimicizia dello stesso nei confronti dell'attrice.
Infine, non è di poco conto evidenziare che la tesi del convenuto (sulla cessione della gatta da parte della stessa attrice) non appare in linea con gli esiti del tentativo di portare ad esecuzione l'ordinanza cautelare e con quanto dichiarato dal all'Ufficiale Giudiziario in tale occasione come infra si CP_1
dirà.
Ne discende, allora, che deve ritenersi sussistente il presupposto della pagina 10 di 16 titolarità della gatta in testa alla e della sottrazione della stessa da Pt_1
parte del convenuto, tenuto anche conto della motivazione dell'ordinanza cautelare di cui al giudizio n. 921/2021 R.G. ovvero “…Venendo al caso di specie
deve ritenersi sussistente l'ipotesi dello spoglio violento atteso che il ha CP_1
sottratto il gatto della ricorrente contro la sua volontà. Ciò risulta dalla
produzione documentale in atti, in specie dalle conversazioni WhatsApp allegate
dalla ricorrente, dal cui tenore si ricava “l'insistenza” con cui chiede la restituzione
del gatto trattenuto senza il consenso della proprietaria. Giova infine ricordare che, a
norma del codice civile, gli animali rientrano nella categoria dei beni mobili e come
tali rientrano nell'oggetto della tutela possessoria…”.
5. Accertato, quindi, l'an del diritto al risarcimento del danno invocato dalla
, occorre procedere alla quantificazione Pt_1
5.1. Ora, avuto riguardo alla domanda inerente al danno patrimoniale sofferto, l'entità è stata quantificata dall'attrice nell'importo complessivo di €
2.800,00 così suddistinto:
- € 400,00 pari al valore economico di un gatto della medesima razza e con le stesse caratteristiche di quello sottrattole;
- € 400,00 quale “somma minima” per il costo di tutte le vaccinazioni e cure somministrate all'animale;
- € 200,00 per la sterilizzazione;
ed € 1.800,00 “…per tutto quanto speso di antiparassitari e alimenti dalla nascita
fino alla sottrazione (€ 30,00 al mese x anni 5)” (vedi punto n. 5) delle premesse in diritto, a pag. 6 dell'atto di citazione).
pagina 11 di 16 Tuttavia, a sostegno di tale pretesa e, pertanto, degli esborsi in danaro allegati, non si individuano elementi di prova posto che l'attrice si è limitata a versare in giudizio la documentazione sanitaria attestante la somministrazione di tre vaccinazioni alla propria gatta, senza, tuttavia,
documentarne il costo (vedi libretto sanitario internazionale di vaccinazione della gatta BA rilasciato dal medico veterinario certificante).
Pertanto, in difetto di prova in ordine al quantum oggetto della pretesa, va rigettata la domanda risarcitoria relativa a tale voce di danno, non essendo,
peraltro, possibile procedere ad una valutazione in via equitativa, atteso che
“la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità
extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta
dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata
risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il
danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi
all'integralità dei pregiudizi accertati…” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
26/112024 n. 30487); presupposti che non ricorrono nella vicenda in esame.
5.2. Per quanto concerne il danno non patrimoniale da ristorare, sub specie di danno esistenziale e morale, che l'attrice allega di aver subito in seguito alla perdita del proprio animale domestico, conseguente alla condotta illecita ascrivibile al convenuto, si evidenzia, in linea con l'orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito anche in numerose pronunce dei giudici di merito, che la perdita dell'animale d'affezione può assumere rilievo nel senso di “…determinare la lesione di un interesse della persona alla
pagina 12 di 16 conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata
attraverso l'art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animale d'affezione
costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale”
(Tribunale di Prato, sez. civile, 25/01/2025, n. 51).
Pertanto, ammessa la configurabilità, in astratto, del danno non patrimoniale in presenza della lesione di un interesse della persona ritenuto di rilievo costituzionale, quale quello al mantenimento della relazione affettiva con il proprio animale da compagnia, ai fini della risarcibilità, in concreto, del pregiudizio lamentato si rende necessaria una sua specifica allegazione, posto che “il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re
ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse
tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza
del danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato” (Cassazione civile, sez.
III, 22/01/2024, n. 2203), fermo restando che “La perdita
dell'animale d'affezione può determinare la lesione di un interesse giuridicamente
rilevante della persona, riguardante la tutela della sfera relazionale e affettiva,
garantita dall'art. 2 della Costituzione. Ciò in quanto, il rapporto tra il proprietario e
l'animale esprime un elemento significativo per la formazione e lo sviluppo della
personalità individuale. Ai fini della risarcibilità di tale tipologia di danno sono
necessari alcuni presupposti tra cui: la rilevanza costituzionale dell'interesse leso, la
gravità della lesione subita, la non futilità del danno e la specifica allegazione del
pregiudizio sofferto. Pertanto, il danneggiato dovrà dimostrare l'effettivo
pregiudizio subito in termini di sofferenza conseguente alla perdita
pagina 13 di 16 dell'animale potendo anche ricorrere a presunzioni gravi, precise e
concordanti che dimostrino il turbamento emotivo e relazionale derivante dall'evento lesivo” (Tribunale Prato, 25/01/2025, n.51).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di essere particolarmente affezionata alla gatta in questione e di aver posto in essere una serie di tentativi diretti ad ottenere la restituzione dell'animale, illegittimamente detenuto dal CP_1
tra cui l'invio di una formale lettera di diffida e messa in mora, in data
12.04.2021, la presentazione di una denuncia presso la Legione dei Carabinieri
della stazione di Santa Flavia il 20.03.2021 e di una formale querela, in data
26.03.2021, indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Termini Imerese (vedi documentazione allegata all'atto di citazione).
Tali tentativi sono culminati nella proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c.,
finalizzato all'ottenimento di una misura cautelare volta a consentire all'attrice di rientrare in possesso del felino e nella conseguente emissione dell'ordinanza cautelare del 27-9-2021 che non risulta reclamata.
Sicché, l'avvenuto esperimento di svariati tentativi diretti ad ottenere la restituzione della gatta, nonché la circostanza per cui l'attrice, vive da sola,
circondata esclusivamente dalla compagnia di diversi animali, (tra cui
), denotano l'esistenza di un significativo legame affettivo tra la Parte_2
e il proprio animale d'affezione nonché di un certo grado di sofferenza Pt_1
da essa patito in dipendenza della sua perdita.
A tali elementi si aggiunga, ancora, che è rimasto vano il tentativo della proprietaria dell'animale di ottenere l'esecuzione dell'ordinanza cautelare pagina 14 di 16 posto che la stessa riferisce dell'esito di cui al “verbale di esecuzione di
provvedimento cautelare redatto presso la abitazione del il 21/11/2021 CP_1
dal'uff. giudiz. dott.ssa A. Munafò Angelina e versato in atti “ UNEP TRIBUNALE
DI PATTI AN GA per tale qualificatosi, il quale a richiesta del gatto di
cui effettuare la reintegra nel possesso dichiara che tale gatto si è allontanato
dopo circa 1 mese, prima tenuto liberamente in casa e poi andato via, non più
in casa sua” (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 18-3-
2023 e verbale allegato all'atto di citazione).
Ne consegue che, alla luce di quanto supra evidenziato, nel caso in esame ricorrono quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrano il turbamento emotivo e relazionale derivante dall'evento lesivo.
Va, quindi, riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale,
sub specie di danno morale, che può essere liquidato, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella complessiva somma di € 2.000,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, ex art. 91 cod. proc.
civ., e vengono liquidate come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia, delle difese svolte dalle parti e del valore della causa, secondo il prospetto che segue:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
pagina 15 di 16 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare € 2.552,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 322/2022 R.G., disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda risarcitoria proposta, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 2.000,00
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2. Rigetta ogni altra domanda risarcitoria dell'attrice per le causali di cui in motivazione;
3. Condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.552,00 per compenso,
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in €
145,00 per esborsi, giusta nota spese in atti.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Patti l'11-06-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 16 di 16