Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, quali aventi causa del “de cuius”, OM LE NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
alla sentenza della Corte d’appello di Bari, sez. Lavoro n. 2410 del 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Umberto Raimondo, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
2. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in calce, ragion per cui il ricorso è ammissibile.
3. La sentenza è stata quindi notificata il 29 dicembre 2023 al Ministero della Salute per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
È decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.
Conseguentemente si ravvisa la condizione di procedibilità prevista ex lege.
4. In definitiva ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso.
Va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate, come sopra riportato, in favore della ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
5. Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 - Indennizzi ex legge n. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato da attribuirsi direttamente in favore del procuratore di parte, per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.