Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2025, proposto da
OM NI & MV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA TI UR, non costituito in giudizio;
per accertare e dichiarare ex artt. 31 117 del c. p. a.,
l’illegittimità del silenzio serbato dall’ Amministrazioni intimata preposta alla tutela, alla salvaguardia ed alla vigilanza del paesaggio vincolato ed all’osservanza dello strumento
urbanistico comunale, in ordine all’istanza-diffida ricevuta a mezzo pec in data 4 marzo
2025 (prot. numero 2949 Comune di Calasetta del 04.03.2025).
nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere
in capo al Comune di Calasetta in relazione all’istanza della ricorrente con un provvedimento conclusivo espresso, entro un termine non superiore a 60 giorni, con richiesta di nomina si d’ora
di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento inerte e/o omissivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente OM NI & MV srl ha proposto l’odierno ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Comune di Calasetta sull’istanza diffida presentata dalla società ricorrente il 4 marzo 2025 relativa ad un manufatto (“ baracca ”) insistente sul terreno di proprietà dell’odierno controinteressato UR NA TI (foglio 21 mappale 621), ritenuto abusivo e dunque richiedendo l’adozione di una ordinanza di demolizione.
In tal senso, ha esposto nell’istanza, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Geom. Andrea Rombi che “ la società è venuta a conoscenza che in epoca in cui la S.V. non era il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di S.I. del NOE di Cagliari, alle ore 09:00 circa del 26.07.2017 in relazione alla baracca in oggetto ebbe a dichiarare: “è priva di titoli edilizi, è da ritenersi abusiva ai sensi dell’art. 31 dpr 380/01”; la baracca è tutt’oggi sui luoghi, ed il pregiudizio arrecato alla sfera giuridica della mia assistita è notevole sia in termini di panoramicità che in termini di salute ed ambiente, che di minor valore commerciale dei propri terreni (mappali n. 79, 125 e 146 dello stesso Foglio n. 21) per il pregiudizio arrecato al contesto paesaggistico-panoramico ”.
2. Il Comune di Calasetta si è costituito in giudizio, esponendo che il 7 marzo 2025 è stato eseguito un sopralluogo presso l’immobile indicato nell’istanza e il successivo 27 maggio 2025 è stata adottata ordinanza di demolizione n. 32 per un “ manufatto di forma rettangolare in blocchetti allo stato grezzo senza intonaci con copertura in lastre in cemento tipo eternit delle dimensioni di circa mt.7.97 x mt. 3.25 e altezza alla gronda di circa mt.1.80, il tutto per un volume di circa 46 mc e superficie coperta di mq.25.90 ”, in quanto privo di titolo abilitativo, che è stata notificata al proprietario dell’immobile e pubblicata all’Albo Pretorio web del Comune di Calasetta.
3. La ricorrente ha allora domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve senz’altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata adottata dal Comune di Calasetta, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo del territorio, l’ordinanza di demolizione n. 32 del 27 maggio 2025, come dato atto del Comune, ha ad oggetto l’immobile abusivo oggetto dell’istanza per la quale è stato proposto dalla ricorrente il ricorso avverso il silenzio ex art. 31 e 117 c.p.a.
5. Le spese del giudizio tuttavia, stante l’esecuzione del sopralluogo a soli tre giorni dalla trasmissione dell’istanza nonché la celere adozione del provvedimento di demolizione da parte del Comune, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO