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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 2471/2024
tra:
con l'avv. proc. dom. dott. DE CARLO MARIKA, Parte_1
giusta procura in atti;
e
con l'avv. proc. dom. dott. DARIO Controparte_1
DAL MEDICO, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso cumulativo depositato telematicamente il 13.6.2024 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Postal (BZ) il 09/09/2017
da
nato a [...] il [...]; Parte_1
e
nata a [...] (A) il Controparte_1
02/03/1988;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Postal (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 3, Parte I, Serie /, dell'anno 2017 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria
per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune
di Postal.
2) Darsi atto che i coniugi continueranno a vivere separati, nelle rispettive residenze prescelte.
3) nessun contributo al mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro;
4) I figli minori e vengono Persona_1 Persona_2
affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale il figlio si trova in quel momento. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
5) I figli minori vengono collocati prevalentemente presso la madre presso la cui abitazione manterranno la residenza;
6) l'appartamento coniugale sito a Postal in via del Pastore n. 2
verrà assegnato con tutto l'arredo alla sig.ra Controparte_1
perché ivi viva con i figli minori sino al raggiungimento
[...]
dell'indipendenza economica di questi;
7) Il sig. avrà i figli con sé in ogni momento previo Parte_1
avviso alla sig.ra ed in ogni caso secondo i Controparte_1
seguenti tempi e modalità:
a. ogni fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore 18.00 della domenica sera;
b. una giornata infrasettimanale i bimbi staranno presso i nonni paterni dall'uscita dalla scuola /asilo e nei periodi in cui non c'è
scuola già dalla mattinata;
c. nella settimana in cui il padre termina i turni alle 16.30,
rientrando dal lavoro potrà vedere i figli un pomeriggio infrasettimanale dalle 17 alle 18.00 e li porterà a mangiare un gelato al parco;
d. due settimane anche non consecutive in estate;
e. nei periodi in cui i figli minori dovessero recarsi in Calabria
con la famiglia materna, il padre avrà regolari contatti telefonici con i bimbi, anche a mezzo di videochiamate, almeno per due volte alla settimana;
f. la metà delle vacanze di Natale alternando la prima settimana con la seconda, curando che i figli trascorrano il 24 presso la madre ed il 25 presso il padre;
la metà delle vacanze di carnevale,
Pasqua ed Ognissanti;
g. si precisa che, data la tenera età dei bimbi i pernotti presso il padre saranno introdotti gradualmente nel rispetto delle esigenze dei figli, con impegno di entrambi i genitori di favorire i pernotti stessi;
8) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il sig. Parte_1
verserà un importo mensile complessivo pari ad Euro 500,00.- e quindi Euro 250,00.- per ciascun figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, sul conto corrente comune, oltre alla rivalutazione monetaria,
secondo gli indici Astat Provincia Autonoma di Bolzano, con base giugno 2024 e prima rivalutazione giugno 2025;
9) le spese straordinarie per i figli, mediche, scolastiche,
culturali sportive e ricreative verranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. I coniugi si richiamano al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 06.09.2018;
10) ciascun coniuge continuerà a pagare la propria metà della rata mensile del mutuo cointestato acceso per l'acquisto dell'appartamento familiare di proprietà di entrambi i coniugi;
11) l'assegno Unico Universale e tutti gli ulteriori eventuali sussidi pubblici per la famiglia ed i figli verranno percepiti al 100%
dalla sig.ra ; Controparte_1
12) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione patrimoniale relativa al matrimonio in fase di separazione, salvo e con espressa esclusione di ogni questione relativa alla casa familiare in comunione ordinaria tra i coniugi ed assegnata alla moglie sino all'indipendenza economica dei figli comuni.
13) Ciascun coniuge si impegna a sostenere le spese legali della presente procedura in ragione del 50% ciascuno.
Bolzano, lì 22/05/2025
Il Presidente est. Dr. Andrea Pappalardo