Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata dall'Aja il 1 giugno 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata dall'Aja il 1 giugno 1970.