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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2024, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data
11.12.2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2075/2014 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luigi Mobilia;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_2 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia;
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Amico;
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Antonello Monoriti
Oggetto: differenze retributive e mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2014 esponeva di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze della medesima società, dapprima nominata Controparte_2
Con e poi rispettivamente dal 18.09.2009 al 24.05.2011 e dal Parte_3
28.05.2011 al 21.03.2012, quale barman, 4° Livello.
Lamentava di aver invero espletato, per l'intero periodo, mansioni di direttore del personale, superiori a quelle di formale inquadramento.
Evidenziava di essere stato immotivatamente licenziato il 21.03.2012 e di aver contestato il licenziamento con raccomandata del 12.09.2012.
1 Invocava il pagamento dell'importo di € 5.180,00 a titolo di differenze retributive, contributive, di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità nonché di un importo, da quantificarsi tramite CTU contabile, derivante per lo svolgimento di fatto di mansioni di direttore di personale, a titolo di differenza di contribuzione, anche a fini pensionistico- previdenziali, nonché di TFR, assegni nucleo familiare non percepiti, tredicesime e quattordicesime non versate. Con Specificava di aver sottoscritto con in data 05.03.2013, Parte_3 accordo transattivo presso la Commissione Provinciale di Conciliazione di Messina, con cui veniva definita la controversia per il periodo di dipendenza formale presso tale società.
Rilevava la responsabilità solidale dei resistenti, stante la circostanza che le controparti altro non erano, di fatto, che la medesima società.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che il licenziamento irrogatogli il 24.05.2011 era simulato, stante la successiva riassunzione del 28.05.2011, e che venisse dichiarata la continuità del rapporto lavorativo e l'identità fra le due società convenute in giudizio, condannando le controparti al pagamento delle anzidette differenze retributive, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Contr La resistente A. costituitasi in giudizio con memoria del Parte_2
23.02.2015, osservava la natura speculativa dell'avversa azione e puntualizzava come in data
24.05.2011 il dipendente della , avesse invero rassegnato le Parte_1 CP_2 dimissioni e non fosse stato licenziato.
Esponeva come successivamente il ricorrente avesse contattato l'amministratore unico di Contr essa resistente al fine di essere assunto dalla e che il rapporto di Parte_3 lavoro poi instauratosi si era concluso, il 21.03.2012, con il licenziamento per giusta causa dello stesso (insubordinazione e comportamento oltraggioso verso i superiori), risoluzione solo tardivamente impugnata dal con missiva del 12.09.2012. Parte_1
Negava lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente ed evidenziava la dichiarazione dello stesso “di non aver più nulla a pretendere per nessun titolo, ragione o causale”, resa in uno all'accordo transattivo del 05.03.2013.
Evidenziava l'erroneità dell'avversa prospettazione circa l'identità societaria, per essere invero le due resistenti società distinte.
Concludeva per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente all'assunzione del ricorrente, per la declaratoria di decadenza del Parte_1 dal diritto di impugnare il licenziamento del 21.03.2012 (ai sensi dell'art. 6 della L.
2 604/1966) e per il rigetto del ricorso, instando per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La resistente costituitasi in giudizio con memoria del 23.02.2015, Controparte_2 osservava che il ricorrente, dipendente dal 18.09.2009 al 24.05.2011, aveva rassegnato le proprie dimissioni ed aveva svolto le mansioni di barman, venendo correttamente retribuito.
Concludeva perché venisse dichiarata la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare le dimissioni del 24.05.2011 e per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita per il tramite di interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società resistenti e di prova per testi.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell si costituiva in giudizio CP_3
l'istituto chiedendo il versamento dei contributi previdenziali.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che tra il ricorrente e Contr la è intervenuto, in data 5.3.2023, un accordo dinnanzi al Parte_3
Commissione Provinciale di Messina relativamente al rapporto di lavoro tra le parti intercorso tra il 28.5.2011 ed il 21.3.2012.
Con riferimento all'attività svolta richiesta di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori occorre rilevare che al fine di verificare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (v., ex plurimis, Cass. n. 30580/2019, n. 20272/2010, n. 5128/2007), la determinazione del corretto inquadramento spettante al dipendente postula un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi: il giudice, muovendo dalla ricognizione delle declaratorie contrattuali delle singole qualifiche e previo accertamento di fatto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, dell'attività effettivamente espletata dal lavoratore, deve porre in raffronto i due risultati onde verificare la concreta sussumibilità dei compiti eseguiti dal dipendente nel profilo da lui indicato o, viceversa, in quello di appartenenza.
Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha, dunque, l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (v. Cass. n. 8025/2003).
3 Orbene parte ricorrente inquadrato nel livello 4 chiede il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni.
Va pertanto rilevato che secondo il CCNL applicabile appartengono al quarto livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.”
Appartengono invece al terzo livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche adeguate esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica o tecnico pratica;
i lavoratori che ,in possesso delle caratteristiche professionali di quei punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori.”
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie può ritenersi che il non abbia dimostrato lo svolgimento delle mansioni riconducibili al terzo Parte_1 livello.
La teste ha riferito relativamente al periodo da maggio 2010 a giugno 2011 Testimone_1 rispetto al quale è intervenuto accordo transattivo tra le parti.
La teste ha dichiarato “Le volte in cui mi sono trovata presso il locale la Testimone_2
Piazzetta non ho mai visto il ricorrente dare direttive al personale, Ricordo che svolgeva le mansioni di
Barman”. La teste ha precisato che era il sig. a dare disposizioni al personale. Pt_4
La teste ha dichiarato “Ricordo che lo vedevo lavorare come barman tutte le volte Testimone_3 in cui mi recavo, insieme ai miei amici, presso il locale In media andavamo 2 volte a CP_2 settimana…intorno all'anno 2007 ha iniziato a lavorare nel locale “La Piazzetta” sito nella piazzetta
Giovanni D'Austria, sempre come barman…Io insieme ai miei amici mi recavo alla Piazzetta almeno 3 volte a settimana, a volta all'ora di cena altre dopo cena” .
La teste ha precisato che solo alle volte il ricorrente dava istruzioni ai ragazzi che lavoravano presso la Piazzetta, chiarendo “Ricordo che alle volte il ricorrente dava istruzioni ai ragazzi che lavoravano presso la Piazzetta, come i camerieri circa la sistemazione ai tavoli per quanto riguarda i conoscenti noi amici nulla so rispetto ad altri clienti”.
La teste ha dichiarato che “Solo in un periodo coincidente con il periodo estivo, ma Testimone_4 non ricordo in quale anno, ho lavorato in modo continuativo presso “La Piazzetta”. Ricordo che in quel periodo lavorava anche il ricorrente come Barman”
4 Infine, il teste ha riferito che “...il sig. svolgeva esclusivamente mansioni Tes_5 Parte_1 di ..”. Pt_5
Va pertanto rigettata la domanda di pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni
Con riferimento alla richiesta di pagamento della somma pari ad euro 5.180,00 parte ricorrente non ha indicato le ragioni delle differenze retributive richieste. Né ha contestato di aver ricevuto il pagamento del TFR 13, 14 mensilità.
Infatti dall'esame delle stessa consulenza di parte non risulta dovuta una maggiore retribuzione ex art. 36 Cost. sulla base della quale è stata determinata la differenza di TFR,
13*, 14* anno 2010 e 2011 e permessi.
Va pertanto rigettata la domanda di pagamento di euro 5.180,00
Alla luce delle superiori considerazioni, che rendendo superfluo ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
Atteso l'esito della lite le spese giudiziali vengono poste a carico di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018 ed applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c. non risultando la colpa grave di parte ricorrente
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra il ricorrente e l CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della in euro 4.628,50 oltre iva e cpa e spese generali ed in euro 4.628,50 oltre Controparte_2
Contr iva e cpa e spese generali in favore della a. Parte_2
- compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_3
Messina, 11 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. funzionario addetto Tes_6 dell'Ufficio per il Processo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data
11.12.2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2075/2014 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luigi Mobilia;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_2 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia;
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Amico;
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Antonello Monoriti
Oggetto: differenze retributive e mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2014 esponeva di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze della medesima società, dapprima nominata Controparte_2
Con e poi rispettivamente dal 18.09.2009 al 24.05.2011 e dal Parte_3
28.05.2011 al 21.03.2012, quale barman, 4° Livello.
Lamentava di aver invero espletato, per l'intero periodo, mansioni di direttore del personale, superiori a quelle di formale inquadramento.
Evidenziava di essere stato immotivatamente licenziato il 21.03.2012 e di aver contestato il licenziamento con raccomandata del 12.09.2012.
1 Invocava il pagamento dell'importo di € 5.180,00 a titolo di differenze retributive, contributive, di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità nonché di un importo, da quantificarsi tramite CTU contabile, derivante per lo svolgimento di fatto di mansioni di direttore di personale, a titolo di differenza di contribuzione, anche a fini pensionistico- previdenziali, nonché di TFR, assegni nucleo familiare non percepiti, tredicesime e quattordicesime non versate. Con Specificava di aver sottoscritto con in data 05.03.2013, Parte_3 accordo transattivo presso la Commissione Provinciale di Conciliazione di Messina, con cui veniva definita la controversia per il periodo di dipendenza formale presso tale società.
Rilevava la responsabilità solidale dei resistenti, stante la circostanza che le controparti altro non erano, di fatto, che la medesima società.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che il licenziamento irrogatogli il 24.05.2011 era simulato, stante la successiva riassunzione del 28.05.2011, e che venisse dichiarata la continuità del rapporto lavorativo e l'identità fra le due società convenute in giudizio, condannando le controparti al pagamento delle anzidette differenze retributive, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Contr La resistente A. costituitasi in giudizio con memoria del Parte_2
23.02.2015, osservava la natura speculativa dell'avversa azione e puntualizzava come in data
24.05.2011 il dipendente della , avesse invero rassegnato le Parte_1 CP_2 dimissioni e non fosse stato licenziato.
Esponeva come successivamente il ricorrente avesse contattato l'amministratore unico di Contr essa resistente al fine di essere assunto dalla e che il rapporto di Parte_3 lavoro poi instauratosi si era concluso, il 21.03.2012, con il licenziamento per giusta causa dello stesso (insubordinazione e comportamento oltraggioso verso i superiori), risoluzione solo tardivamente impugnata dal con missiva del 12.09.2012. Parte_1
Negava lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente ed evidenziava la dichiarazione dello stesso “di non aver più nulla a pretendere per nessun titolo, ragione o causale”, resa in uno all'accordo transattivo del 05.03.2013.
Evidenziava l'erroneità dell'avversa prospettazione circa l'identità societaria, per essere invero le due resistenti società distinte.
Concludeva per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente all'assunzione del ricorrente, per la declaratoria di decadenza del Parte_1 dal diritto di impugnare il licenziamento del 21.03.2012 (ai sensi dell'art. 6 della L.
2 604/1966) e per il rigetto del ricorso, instando per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La resistente costituitasi in giudizio con memoria del 23.02.2015, Controparte_2 osservava che il ricorrente, dipendente dal 18.09.2009 al 24.05.2011, aveva rassegnato le proprie dimissioni ed aveva svolto le mansioni di barman, venendo correttamente retribuito.
Concludeva perché venisse dichiarata la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare le dimissioni del 24.05.2011 e per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita per il tramite di interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società resistenti e di prova per testi.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell si costituiva in giudizio CP_3
l'istituto chiedendo il versamento dei contributi previdenziali.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato che risulta dalla documentazione in atti che tra il ricorrente e Contr la è intervenuto, in data 5.3.2023, un accordo dinnanzi al Parte_3
Commissione Provinciale di Messina relativamente al rapporto di lavoro tra le parti intercorso tra il 28.5.2011 ed il 21.3.2012.
Con riferimento all'attività svolta richiesta di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori occorre rilevare che al fine di verificare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (v., ex plurimis, Cass. n. 30580/2019, n. 20272/2010, n. 5128/2007), la determinazione del corretto inquadramento spettante al dipendente postula un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi: il giudice, muovendo dalla ricognizione delle declaratorie contrattuali delle singole qualifiche e previo accertamento di fatto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, dell'attività effettivamente espletata dal lavoratore, deve porre in raffronto i due risultati onde verificare la concreta sussumibilità dei compiti eseguiti dal dipendente nel profilo da lui indicato o, viceversa, in quello di appartenenza.
Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha, dunque, l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (v. Cass. n. 8025/2003).
3 Orbene parte ricorrente inquadrato nel livello 4 chiede il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni.
Va pertanto rilevato che secondo il CCNL applicabile appartengono al quarto livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.”
Appartengono invece al terzo livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche adeguate esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica o tecnico pratica;
i lavoratori che ,in possesso delle caratteristiche professionali di quei punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori.”
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie può ritenersi che il non abbia dimostrato lo svolgimento delle mansioni riconducibili al terzo Parte_1 livello.
La teste ha riferito relativamente al periodo da maggio 2010 a giugno 2011 Testimone_1 rispetto al quale è intervenuto accordo transattivo tra le parti.
La teste ha dichiarato “Le volte in cui mi sono trovata presso il locale la Testimone_2
Piazzetta non ho mai visto il ricorrente dare direttive al personale, Ricordo che svolgeva le mansioni di
Barman”. La teste ha precisato che era il sig. a dare disposizioni al personale. Pt_4
La teste ha dichiarato “Ricordo che lo vedevo lavorare come barman tutte le volte Testimone_3 in cui mi recavo, insieme ai miei amici, presso il locale In media andavamo 2 volte a CP_2 settimana…intorno all'anno 2007 ha iniziato a lavorare nel locale “La Piazzetta” sito nella piazzetta
Giovanni D'Austria, sempre come barman…Io insieme ai miei amici mi recavo alla Piazzetta almeno 3 volte a settimana, a volta all'ora di cena altre dopo cena” .
La teste ha precisato che solo alle volte il ricorrente dava istruzioni ai ragazzi che lavoravano presso la Piazzetta, chiarendo “Ricordo che alle volte il ricorrente dava istruzioni ai ragazzi che lavoravano presso la Piazzetta, come i camerieri circa la sistemazione ai tavoli per quanto riguarda i conoscenti noi amici nulla so rispetto ad altri clienti”.
La teste ha dichiarato che “Solo in un periodo coincidente con il periodo estivo, ma Testimone_4 non ricordo in quale anno, ho lavorato in modo continuativo presso “La Piazzetta”. Ricordo che in quel periodo lavorava anche il ricorrente come Barman”
4 Infine, il teste ha riferito che “...il sig. svolgeva esclusivamente mansioni Tes_5 Parte_1 di ..”. Pt_5
Va pertanto rigettata la domanda di pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni
Con riferimento alla richiesta di pagamento della somma pari ad euro 5.180,00 parte ricorrente non ha indicato le ragioni delle differenze retributive richieste. Né ha contestato di aver ricevuto il pagamento del TFR 13, 14 mensilità.
Infatti dall'esame delle stessa consulenza di parte non risulta dovuta una maggiore retribuzione ex art. 36 Cost. sulla base della quale è stata determinata la differenza di TFR,
13*, 14* anno 2010 e 2011 e permessi.
Va pertanto rigettata la domanda di pagamento di euro 5.180,00
Alla luce delle superiori considerazioni, che rendendo superfluo ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
Atteso l'esito della lite le spese giudiziali vengono poste a carico di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018 ed applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c. non risultando la colpa grave di parte ricorrente
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra il ricorrente e l CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della in euro 4.628,50 oltre iva e cpa e spese generali ed in euro 4.628,50 oltre Controparte_2
Contr iva e cpa e spese generali in favore della a. Parte_2
- compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_3
Messina, 11 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. funzionario addetto Tes_6 dell'Ufficio per il Processo
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