Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11392/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11392 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , in per- C.F._2 Parte_3
sona del liquidatore pro-tempore (P.VA ), tutti rappresenta- P.VA_1
ti e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO GRECO e MARTINA FERRO, giusta procura allegata in atti;
– opponenti –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.VA ) e per essa, quale sua mandataria P.VA_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.VA ), P.VA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO MACAIONE, giusta procu-
ra allegata in atti;
– opposta –
E CONTRO
Tribunale di Palermo
in persona del legale rappresentate pro-tempore Parte_4
(P.VA , e per essa, quale sua mandataria P.VA_4 CP_2
in persona del legale rappresentate pro-tempore (P.VA ), P.VA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI ABBATE, giusta procura allegata in atti;
– intervenuta ex artt. 105 e 111 c.p.c. –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta de-
positate per la trattazione dell'udienza del 25.9.2024 nella modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente procedimento verte sull'opposizione proposta da
[...]
, e la avverso il de- Parte_1 Parte_2 Parte_3
creto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1935/2019 del 5.4.2019, di-
chiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con cui veniva in-
giunto ad essi opponenti il pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...]
(già , della somma di euro CP_3 Controparte_4
303.823,36, oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimen-
to monitorio, in virtù della sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione
Quinta Civile n. 4158/2017 del 21.7.2017 che accertava, nella predetta complessiva misura, i saldi finali dei rapporti di conto corrente n.
300559523, n. 102053714 e n. 300203742 intrattenuti dalla Parte_3
presso la banca opposta, all'esito del giudizio già proposto dalla società
correntista per accertamento negativo del credito.
In particolare, gli opponenti e – nei Parte_1 Parte_2
confronti dei quali il pagamento della suddetta somma veniva ingiunto
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quali fideiussori della - eccepivano la mancata sottoscrizione Parte_3
delle fideiussioni asseritamente prestate in favore della banca in data
12.6.2006 ed in data 17.11.2009 e dunque disconoscevano le sottoscri-
zioni apposte sulle copie fotostatiche delle medesime fideiussioni prodotte dalla banca.
Gli opponenti hanno altresì eccepito:
1) la mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente;
2) la mancanza di prova di invio degli estratti relativi ai medesimi rap-
porti di conto corrente;
3) La nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
a), della L. n. 287/1990 sul presupposto della loro conformità al modello predisposto dall CP_5
4) l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. per aver la banca propo-
sto decreto ingiuntivo contro la debitrice principale oltre il Parte_3
termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
5) L'indeterminatezza degli interessi passivi applicati dalla banca, non-
ché la loro nullità per rinvio agli “usi piazza” e per illegittimo esercizio del-
lo “ius variandi”;
6) L'illegittima applicazione della “capitalizzazione composta degli inte-
ressi debitori” per tutta la durata dei rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.;
7) L'applicazione, nell'ambito dei predetti rapporti di conto corrente, di tassi di interesse usurari, commissioni, spese e valute non dovute.
Gli opponenti, pertanto, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., in via preliminare, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e
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previo accertamento, nel merito, delle nullità contrattuali dedotte in cita-
zione e rideterminazione dei saldi dei suddetti rapporti di conto corrente,
hanno chiesto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del-
la banca opposta al risarcimento del danno da determinarsi in via equita-
tiva, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, e per essa, quale sua manda- Controparte_1
taria dopo aver riconosciuto l'errore materiale commesso, CP_2
nella redazione del ricorso monitorio, nel quantificare il proprio credito complessivo nell'importo di euro 303.823,36, anziché in quello corretto di euro 168.433,54, ha dedotto la legittimità della propria condotta negoziale e, conseguentemente, della pretesa di pagamento azionata in via monito-
ria, ed ha pertanto eccepito, per le ragioni spiegate in comparsa di costi-
tuzione e risposta, l'infondatezza dell'opposizione, di cui ha pertanto chie-
sto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 17.4.2020 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
Con comparsa del 19.5.2023 ha spiegato intervento in giudizio ex artt.
105 e 111 c.p.c. la e per essa, quale sua mandataria, Parte_4
la in qualità di cessionaria dei crediti in blocco ex art. 1, 4 CP_2
e 7, comma 1, della Legge n. 130/1999 ed art. 58 del D.lgs. n. 385/1993
da potere di in forza di contratto di cessione Controparte_1
dell'11.11.2021 e dunque in surroga dei diritti da quest'ultima vantati verso gli odierni opponenti, la quale, nel farle proprie, ha insistito nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, richieste e difese già
formulate dall'originaria parte opposta nella propria comparsa di costitu-
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zione e risposta.
Istruita in via documentale, la causa è stata rinviata all'udienza del
25.09.2024, nella quale, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe ri-
chiamate, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei ter-
mini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
******
In primo luogo va ritenuta infondata la doglianza degli opponenti
[...]
e circa la mancanza di sottoscrizione delle Parte_5 Parte_2
fideiussioni agli atti di causa. Al riguardo, va infatti rilevato che nel corso del giudizio l'opposta previa di autorizzazione del G.I. te- Controparte_1
nuto conto dell'iniziale contestazione e disconoscimento effettuato dagli opponenti sulle allegate copie fotostatiche, ha prodotto gli originali carta-
cei delle fideiussioni, rilasciate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società debitrice principale verso la banca, sottoscritte da Controparte_6
[..
e in data 12.6.2006 fino alla concorrenza dell'importo Parte_2
di euro 130.000,00, in data 19.3.2008 fino alla concorrenza dell'importo di euro 377.000,00 e in data 17.11.2009 fino alla concorrenza dell'importo di euro 405.000,00. Ebbene, a seguito della produzione tali documenti originali, gli opponenti non hanno formulato il disconoscimen-
to delle sottoscrizione ivi apposte, che vanno pertanto ritenute riconosciu-
te da questi ultimi ai sensi dell'art. 215 c.p.c..
Ciò nonostante, l'opposizione proposta dai fideiussori Controparte_6
[..
e va accolta, essendo fondata l'eccezione di estinzione Parte_2
della garanzia ex art. 1957 c.c..
In primo luogo, va osservato che, avuto riguardo al dettato dell'art.
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1306, comma 1, c.c., contro i due opponenti da ultimo citati non ha effi-
cacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Quinta
Civile n. 4158/2017 del 21.7.2017 (poi confermata in appello come do-
cumentato dalla parte intervenuta) - che, in senso sfavorevole per la so-
cietà correntista, accertava il saldo del conto corrente n. 300203742
nell'importo di euro 236.113,45 a credito per la banca - in quanto
[...]
e non partecipavano al giudizio definito in Parte_1 Parte_2
primo grado con la medesima sentenza e, quali garanti (dunque condebi-
tori in solido), sono titolari di una posizione diversa da quella – di debitri-
ce principale - assunta dalla Parte_3
Ciò detto, va ora rilevato che nelle prime due fideiussioni del 12.6.2006
e del 19.3.2008 (quest'ultima diversa dalla prima unicamente con riferi-
mento all'importo massimo garantito) la clausola di cui all'art. 6 prevede-
va una deroga totale alla regola di cui all'art. 1957 c.c., stabilendo che “I
diritti derivanti al dalla fideiussione restano integri fino a totale CP_4
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto a
escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o
garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Invece, la più recente fideiussione, sottoscritta da e Parte_1
in data 17.11.2009, si limitava a derogare alla regola Parte_2
all'art. 1957 c.c. unicamente ampliando il termine entro il quale il credito-
re avrebbe dovuto proporre le proprie istanze contro il debitore principale,
prevedendo, sia fra le “condizioni contrattuali più significative” del “docu-
mento di sintesi” ivi riportato, sia nella successiva clausola di cui all'art. 5
(rubricato “Responsabilità del fideiussore”), che “[…] I diritti derivanti alla
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Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo
credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento,
in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. (il cui testo è riportato
in calce), si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garanti-
ta”. Dunque, la fideiussione del 17.11.2009 introduceva un nuovo rego-
lamento contrattuale tra le parti in ordine all'efficacia della garanzia dopo la scadenza dell'obbligazione principale, che la banca era quindi tenuta a rispettare, a pena di estinzione della garanzia medesima ex art. 1957 c.c..
Questo nuovo regolamento contrattuale si sostituiva a quello dettato dalle due precedenti fideiussioni del 12.6.2006 e del 19.3.2008, come espres-
samente previsto dalla fideiussione del 17.11.2009 (in cui si prevedeva che “questa fideiussione altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto
e senza soluzione di continuità della fideiussione da me/noi prestata
nell'interesse di/della a favore di/della Parte_3 Controparte_4
in data 12.6.2006 e successive variazioni di cui l'ultima in data 19.3.2008
il cui testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi no-
vazione”).
Ebbene, a fronte dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957
c.c. formulata in atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca oppo-
sta non ha formulato alcuna specifica controdeduzione o contestazione sul punto (limitandosi, a pag. 7 della comparsa di risposta, a dedurre la legittimità della deroga pattizia alla regola di cui all'art. 1957 c.c.) e non ha provato di aver intrapreso iniziative – giudiziali o stragiudiziali – volte al recupero del credito dalla società debitrice principale, entro il termine dei trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto dal-
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la più recente fideiussione del 17.11.2009 e prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, così decadendo dal diritto ad escutere la garanzia nei confronti dei due fideiussori. Infatti, il ricorso per decreto in-
giuntivo veniva proposto da in data 22.3.2019 e quindi Controparte_1
oltre trentasei mesi dal 31.12.2012 data dall'ultimo estratto del conto cor-
rente n. 300203742 (avente ad oggetto il saldo finale del rapporto con passaggio dello stesso a “crediti risolti/scaduti”), in cui si è cristallizzato il credito della banca come accertato nella sentenza del Tribunale di Paler-
mo – Sezione Quinta Civile n. 4158/2017. Né può ritenersi che, nel giu-
dizio conclusosi in primo grado con la sentenza appena citata (recante n.
14993/2013 R.G.), faceva valere le proprie istanze nei Controparte_1
confronti della debitrice principale, in quanto nel predetto giudizio l'odierna opposta si limitava a chiedere il rigetto dell'azione di accerta-
mento negativo del credito proposta dalla ma non proponeva Parte_3
domanda riconvenzionale di pagamento del saldo dei rapporti bancari nei confronti di quest'ultima. Né, ancora, la banca opposta ha prodotto nel presente giudizio lettere di diffida o di costituzione in mora (con richiesta di pagamento di quanto dovuto) inviate alla società correntista prima del-
la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Essendo dunque fondata l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., risulta dunque superfluo esaminare la questione dell'eccepita nullità degli atti di fideiussione sottoscritti dalle parti per violazione in quanto conformi al modello predisposto dall cui sono rimaste pe- CP_5
raltro estranee le summenzionate clausole contenute nella fideiussione del 17.11.2009, che non prevedevano una deroga totale all'art. 1957 c.c.,
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ma vi si discostavano unicamente in relazione al termine entro il quale la banca creditrice avrebbe dovuto agire per il recupero del credito nei con-
fronti della debitrice principale.
Con riferimento alla posizione dell'obbligata principale Parte_3
l'opposizione trova accoglimento solamente parziale per effetto dell'errore materiale – da emendarsi in questa sede, non essendo stato corretto in sede di emissione del decreto ingiuntivo – commesso da Controparte_1
all'interno del ricorso monitorio, che conduceva all'ingiunzione di paga-
mento di un importo errato. La banca opposta, come ammesso dalla stes-
sa in comparsa di costituzione e risposta, nel ricorso quantificava il pro-
prio credito complessivo nell'errato importo di euro 303.823,36, anziché
in quello corretto di euro 168.433,54, pari alla differenza algebrica dei saldi dei conti correnti n. 300559523, n. 102053714 e n. 300203742 (in-
trattenuti dalla presso già Parte_3 Controparte_1 Controparte_4
, rispettivamente di euro 63.255,61 e di euro 4.454,30 a debito per
[...]
la banca (dunque a credito per la correntista) per i primi due rapporti, ed invece di euro 236.113,45 a credito della banca (dunque a debito per la società correntista) per il terzo rapporto, come accertati dalla sentenza del
Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile n. 4158/2017 (+euro
236.113,45-euro 63.255,61-euro 4.454,30=168.433,54).
Alla rideterminazione dei saldi dei summenzionati rapporti di conto corrente il Tribunale perveniva, nella sentenza appena citata, all'esito dell'espletamento di una c.t.u. contabile volta ad approfondire le medesi-
me doglianze, riguardanti nullità contrattuali di cui ai punti 1), 5), 6) e 7)
della superiore parte in fatto, successivamente riproposte (in via di ecce-
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zione) dalla nel presente giudizio di opposizione a decreto in- Parte_3
giuntivo. Ne consegue che l'accertamento peritale, effettuato nel giudizio poi conclusosi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Palermo –
Sezione Quinta Civile n. 4158/2017 ed in essa compendiato, fornisce la prova dell'esatta entità del credito vantato dalla banca (oggi dall'intervenuta quale cessionaria del medesimo cre- Parte_4
dito) nei confronti della società correntista (cfr. sul punto Cass. 1.2.2023
n. 2947 e Cass. 10.10.2018 n. 25067), tenuto conto che la medesima sen-
tenza di primo grado è stata confermata con sentenza della Corte di Ap-
pello di Palermo – Sezione Terza Civile n. 866/2023, che ha rigettato l'appello proposto dalla Parte_3
Alla luce delle considerazioni che precedono (in accoglimento totale dell'opposizione proposta da , e sola- Parte_1 Parte_2
mente parziale di quella proposta dalla ), Parte_3
l'opposto decreto ingiuntivo deve essere dunque revocato, e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito Cass., sez. 3, n.
21840/2013) nei confronti della società opponente al pagamento, in favo-
re dell'intervenuta (quale cessionaria del credito), del- Parte_4 la minor somma di euro 168.433,54, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
In virtù della loro soccombenza reciproca in giudizio, devono essere compensate le spese di lite tra l'opponente , Parte_3
l'opposta e dell'intervenuta Controparte_1 Parte_4
In virtù del principio della soccombenza, la banca opposta va condan-
nata al pagamento, in favore degli opponenti e Parte_1 Pt_2
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delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva Pt_2
somma di euro 15.634,00, di cui euro 634,00 per spese vive, secondo i criteri ed i parametri contenuti nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta dagli stessi opponenti, somma complessiva da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dei me-
desimi opponenti, Avv. Giancarlo Greco e Martina Ferro (creditori in soli-
do della predetta somma), che si sono dichiarati antistatari in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1935/2019
del 5.4.2019;
2) Condanna in persona del legale rappre- Parte_3
sentante pro-tempore, al pagamento, in favore di del- Parte_4
la somma di euro 168.433,54, oltre interessi nella misura e con la decor-
renza indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3) Dispone la compensazione delle spese di lite tra Controparte_7
, e
[...] Controparte_1 Parte_4
4) Condanna al pagamento, in favore degli opponenti Controparte_1
, , delle spese del giudizio nella comples- Parte_1 Parte_2
siva misura di euro 15.634,00 (di cui euro 634,00 per spese vive), oltre al rimborso delle spese generali del 15%, VA e CPA come per legge, somma da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari dei pre-
detti opponenti, Avv. Giancarlo Greco e Martina Ferro (creditori in solido
Tribunale di Palermo
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della medesima somma).
Palermo, 14/1/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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