Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1956, n. 1531
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1957
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in regione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1957