Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in regione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in regione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.