Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 2
La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilità della controversia in argomento tra quelle previste dall'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall'art. 489, comma secondo, cod. proc. pen.)
In tema di controversie di lavoro, la disposizione del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ. - relativa ai provvedimenti del giudice nell'udienza di discussione di primo grado, in ipotesi di chiamata in causa a norma degli artt. 102, 106 e 107 cod. proc. civ. - non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti predetti, in quanto il pretore, investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate, non è sempre tenuto a fissare una nuova udienza e a disporre le relative notifiche, conservando, secondo i principi generali, il potere di valutare - con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli artt. 106, 107, 269, secondo comma, e 270 cod. proc. civ. - la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, restando configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ., solo quando il giudice, investito della domanda predetta, si sia sottratto al dovere di esaminarla o abbia comunque omesso di rilevare il difetto del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6657 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. EL FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AN, LL IO, RE NS, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE PASQUARIELLO e GIUSEPPE PENDOLINO, giusta procura speciale per atto notar ITALO GIANNETTI DI ALVIGNANO rep. 7224 del 24/02/1995;
- ricorrenti -
contro
RI NA, RI AN, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEL CASALETTO 161, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPRE MEROLA, rappresentate e difese dall'avvocato LUIGI ABBATECOLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NE LO, elettivamente domiciliato in ROMA VI;
FLAMINIA 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ACETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RI AR, TA ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CASALETTO 161, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MEROLA, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURO BORGIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
SA ELIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2151/94 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 11/11/94 R.G.N. 373/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. EL FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.10.1987 AR MA e NI OT, premesso che il loro figlio EL era rimasto vittima, in data 5.12.1975, di un infortunio mortale avvenuto in Piana di Monte Verna, nel corso di lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà di AR ON;
che incaricato dei lavori era l'imprenditore IC PA - già riconosciuto colpevole di omicidio colposo con sentenza definitiva - mentre direttore dei lavori era il geom. LI AR, convenivano in giudizio i predetti, nelle rispettive qualità, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno differenziale nella misura di L. 10 milioni a favore di ciascun ricorrente, a titolo di danno morale, e del 10% sulla rendita vitalizia INAIL per danno patrimoniale. o nella diversa misura ritenuta equa.
Riassunta la causa davanti al Pretore di Capua, intervenivano in giudizio NA e AN MA, sorelle di EL MA, facendo proprie le domande attrici.
Si costituiva IC PA, e dopo la sua morte gli eredi, nonché AR ON, mentre non si costituiva il terzo convenuto LI AR.
Con sentenza del 18.1.1994 il Pretore adito accoglieva la domanda nel confronti degli eredi PA e di LI AR, mentre la respingeva nel confronti di AR ON.
Proponevano appello gli eredi PA., invocando l'integrazione del contraddittorio nel confronti dell'INAIL e l'ammissione delle prove già richieste in primo grado, in ordine alla natura del rapporto lavorativo in questione e, nel merito, la riduzione di un terzo dei danni liquidati dal primo giudice, con la dichiarazione di corresponsabilità nell'infortunio di AR ON.
Si costituivano in giudizio gli appellati OT e ON, invocando la conferma della sentenza di primo grado. Non si costituiva l'appellato AR.
Con sentenza notificata il 15.2.1995; il Tribunale di S.Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile l'appello
contro
AR ON ed LI AR, accoglieva parzialmente l'appello nei confronti degli eredi MA e, in riforma della sentenza pretorile, condannava gli appellanti al pagamento, in solido, in favore di ciascun erede MA, della somma di 6.600.000 per danni morali, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il Tribunale compensava altresì le spese del grado tra gli appellanti e l'appellato AR ON, condannando gli appellanti alle spese processuali sostenute dagli appellati eredi MA, nella misura di un terzo.
Dichiarata preliminarmente la contumacia dell'appellato AR, osservava il Tribunale di S.Maria Capua Vetere che nei confronti di quest'ultimo non risultava proposta da parte degli appellanti alcuna richiesta, sicché l'appello doveva essere ritenuto inammissibile riguardo alla medesima parte.
Pure inammissibile era l'appello proposto nei confronti del ON: in primo grado, infatti, il PA aveva chiesto, in via subordinata, in caso di sua soccombenza, la condanna degli altri due convenuti, ON e AR in proprio e in solido con diritto di regresso per i danni morali e materiali. Tale domanda, qualificabile come "di garanzia" non essendo stata proposta nelle forme e nei termini di una domanda riconvenzionale, nel rispetto dell'art. 418 c.p.c., non aveva avuto rituale ingresso nel processo di primo grado;
di conseguenza gli appellanti non avevano interesse per dolersi della pronunzia resa rispetto al convenuto ON,
Parimenti inammissibile, per l'assoluta irrilevanza, era la richiesta integrazione del contraddittorio rispetto all'Inail, come pure la prova orale invocata dagli appellanti.
Nel merito, il Tribunale, ribadita la responsabilità del PA, già irrevocabilmente accertata in sede penale, riteneva corretta la sentenza pretorile attributiva agli istanti, nella rispettiva qualità, dei danni morali e patrimoniali, condividendo come equa la liquidazione dei danni patrimoniali nella misura del 10% della rendita vitalizia Inail, e rettificando, invece, la misura dei danni morali, in considerazione del concorso di colpa della vittima in misura di un terzo, già accertato dalla Corte di appello di Napoli in separato giudizio. Da ultimo, il Tribunale confermava la sentenza pretorile in punto di decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali dalla verificazione del fatto sino all'effettivo soddisfo.
Avverso la sentenza di appello AN PA, SE PA e ON BO hanno proposto, nel confronti di AR MA, NI OT, NA MA, AN MA, AR ON ed LI AR, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi gli intimati AR MA e NI OT, da una parte, AN MA e NA MA, dall'altra, nonché AR ON, ad eccezione di LI AR. In prossimità dell'udienza, AR ON ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. In data 24.10.1997 tutti e tre i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche da NI OT, AR MA, NA MA e AN MA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'atto di rinunzia dei ricorrenti non è idoneo a produrre l'estinzione del giudizio al sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. in quanto non risulta ritualmente notificato o comunicato, ai sensi dell'art. 390 u.c. c.p.c., e non risulta la rinuncia agli atti nel confronti di AR ON. Per il perfezionamento di tale atto nel suo complesso, questa Corte ha invano disposto rinvio dell'udienza di discussione con ordinanza del 28.11.1997 ritualmente notificata alle parti.
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 38 c.p.c., 489,c.2 c.p.p.. 439 c.p.c. - i ricorrenti eccepiscono l'incompetenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere- poiché competente era il giudice di Napoli, dove si svolse il giudizio venale di primo grado. Osservano i ricorrenti che l'art. 489.c2 del c.p.p., disponendo che "se il giudice penale ritiene di non poter decidere allo stato degli atti sulla liquidazione dei danni conseguenti alla condanna lo dichiara indicandone i motivi e rimette le parti davanti al giudice civile competente in primo grado per valore nel luogo ove si svolse il giudizio penale di primo grado salvo sia stabilita la competenza di altro giudice", introduce una delle ipotesi di competenza territoriale inderogabile al sensi dell'art. 28 c.p.c. Aggiungono i ricorrenti che, una volta esclusa l'integrazione del contraddittorio nel confronti dell'Inail, ed avendo qualificato la domanda come diretta ai danni morali e patrimoniali, la stessa appartiene alla competenza del giudice ordinario, con tutte le conseguenze sul regime delle prove e sul riconoscimento automatico della svalutazione monetaria altrimenti non consentita. Col secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 420, c.9 c.p.c., in relazione all'art. 106 c.p.c. - lamentano i ricorrenti che il Tribunale, pur avendo correttamente qualificato "di garanzia" la richiesta del PA di condanna dei convenuti AR e ON, in via di regresso, ne avrebbe dichiarato la nullità per difetto degli adempimenti prescritti dall'art. 418 c.p.c., anziché applicare l'art. 420,c.9 c.p.c. e, quindi, fissare una nuova udienza di discussione disponendo la notifica al terzo di tale provvedimento unitamente al ricorso introduttivo e all'atto di costituzione del convenuto. All'omissione di tali adempimenti - rilevata in sede di legittimità - consegue la cassazione della sentenza di appello e di quella del giudice di primo grado al quale la causa dev'essere rinviata ai sensi dell'art. 383, c.3 c.p.c. Col terzo motivo, denunziandosi l'omessa e insufficiente motivazione in relazione agli artt. 416 c.p.c. e 2721 c.c., osservano i ricorrenti che il Tribunale ha immotivatamente respinto la richiesta di prove testimoniali, ritenendole irrilevanti. Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 1224 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione, i ricorrenti osservano che le somme liquidate non possono essere qualificate alla stregua di crediti di lavoro, sicché non poteva essere liquidato il maggior danno da svalutazione, senza che fosse stata fornita la prova, come prescritto dall'art. 1224 c.c. Il ricorso non merita accoglimento,
Quanto al primo motivo va rilevato - come riferito dal ON nel proprio controricorso - che, con sentenza 7.7.1986 il Tribunale di Napoli aveva declinato la propria competenza a favore del pretore del lavoro, in ordine al c.d. "danno differenziale" (essendovi già stata liquidazione del danno da parte dell'Inail che aveva pensionato i genitori della vittima). Il giudizio era stato riassunto da AR MA e NI OT davanti al Pretore di Caserta il quale si era dichiarato incompetente per territorio con sentenza del 21.5.1987, ritenendo competente una delle restanti Preture di Piedimonte Matese o di Capua, o di Napoli. Successivamente, il Pretore di Capua, adito dai coniugi MA-OT, ritenendo la causa di natura previdenziale, aveva chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., con ordinanza 3.5.1988, e, con sentenza del 9.2.1989 questa Corte aveva dichiarato la competenza del Pretore di Capua quale giudice del lavoro.
Da quest'ultima pronunzia discende l'inammissibilità del motivo atteso che la sentenza resa in sede di regolamento - ancorché pronunziata sotto il profilo della riconducibilità della controversia de qua tra quelle previste dall'art. 409, n. 1 c.p.c. e non anche in considerazione del criterio tratto dall'art.489, c.2 del c.p.p. - non consente di porre ulteriormente in discussione le questioni di competenza anche se già risolte sotto profili diversi (Cass. 19.4.1986, n. 2770, e 5.10.1983, n. 5976). Infondato è inoltre il secondo motivo del ricorso.
A parte il rilievo che nessuna censura risulta essere stata mossa dagli eredi PA nell'atto di appello all'operato del Pretore in ordine alla mancata osservanza della procedura prevista dall'art. 420, c.9 c.p.c. per la chiamata in garanzia dei terzi ON e AR (i quali, peraltro, erano già parti in causa nella veste di convenuti), sicché la questione appare nuova in sede di leggittimità, è sufficiente osservare che la mancata adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti previsti dalla norma appena citata potrebbe comportare un vizio del procedimento tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado ex art.383 c.p.c. solo quando il giudice si fosse sottratto al dovere di esaminare la domanda di chiamata in causa, o avesse omesso di rilevare il difetto di contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 12.5.1989, n. 2182). Entrambi tali presupposti non ricorrono nella specie, sia perché di fronte alla chiamata in garanzia, non configurabile un litisconsorzio necessario, il giudice conserva il potere di valutare, con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli artt. 106, 107, 269 cpv. e 270 c.p.c., le ragioni dell'intervento del terzo, sia perché, comunque, il Pretore non ha trascurato di esaminare la domanda di chiamata in causa motivando diffusamente in proposito. Infondato è anche il terzo motivo
Con motivazione adeguata ed esente da vizi logico giuridici, la sentenza impugnata ha ritenuto superflua la prova testimoniale sulla base anche dell'analitica indagine compiuta dal pretore, nonché delle risultanze del pregresso processo penale. Nè i ricorrenti indicano con precisione su quali punti decisivi per la decisione sarebbe mancata una istruttoria compiuta.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso è sufficiente rilevare che le parti appellanti non avevano censurato tanto l'attribuzione, in sè stessa, disposta dal primo giudice, degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, quanto piuttosto la decorrenza di detti accessori. Ne deriva che la doglianza espressa in questa sede, concernente l'inapplicabilità del regime di automatica rivalutazione ex art. 429 u.c. c.p.c., ai crediti in questione costituisce domanda nuova, come tale inammissibile.
Sulla base di quanto precede. il ricorso va respinto, con addebito delle spese di questo giudizio ai ricorrenti in solido nel confronti delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali pari a L. 85.000, oltre a L. duemilioni per onorari a favore di AR ON, L. duemilioni per onorari in favore di AR MA e NI OT (creditori in solido) nonché L. duemilioni in favore di NA MA e AN MA (in solido).
Nulla per le spese nel confronti di LI AR non costituito.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999