Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6657
CASS
Sentenza 26 giugno 1999

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La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilità della controversia in argomento tra quelle previste dall'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall'art. 489, comma secondo, cod. proc. pen.)

In tema di controversie di lavoro, la disposizione del nono comma dell'art. 420 cod. proc. civ. - relativa ai provvedimenti del giudice nell'udienza di discussione di primo grado, in ipotesi di chiamata in causa a norma degli artt. 102, 106 e 107 cod. proc. civ. - non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti predetti, in quanto il pretore, investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate, non è sempre tenuto a fissare una nuova udienza e a disporre le relative notifiche, conservando, secondo i principi generali, il potere di valutare - con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli artt. 106, 107, 269, secondo comma, e 270 cod. proc. civ. - la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, restando configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ., solo quando il giudice, investito della domanda predetta, si sia sottratto al dovere di esaminarla o abbia comunque omesso di rilevare il difetto del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6657
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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